Tribunale Napoli sez. I, 13/01/2016, (ud. 13/01/2016, dep. 13/01/2016), n.478
La responsabilità penale per sottrazione di energia elettrica richiede la prova certa che l’imputato, oltre ad essere intestatario della fornitura, abbia concretamente commesso o ordinato la condotta illecita. L’assenza prolungata dall’immobile e la possibilità di accesso da parte di terzi escludono l'attribuibilità del fatto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato in data 13.06.2012, Pa. An. veniva tratto a giudizio innanzi a questo Giudicante per rispondere del reato di cui alla rubrica del presente provvedimento.
All'udienza del 8.07.14, assente l'imputato, il Giudice, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperta l'istruttoria dibattimentale, ed invitava le parti ad illustrare i mezzi di prova; il PM chiedeva di provare i fatti in contestazione attraverso l'escussione dei testi di lista, l'esame dell'imputato, e l'acquisizione del verbale di verifica del 5.08.2011; la Difesa chiedeva il controesame dei testi del PM, l'esame dell'imputato come per legge.
Il Giudice, ammesse le prove, procedeva all'escussione del teste No. Ci., verificatore dell'ENEL; e del teste ag. Ca. An., in servizio presso la polizia Municipale di Melito di Napoli.
Il processo veniva rinviato per l'assenza degli altri testi di lista del PM.
All'udienza del 7.10.15 mutata la persona fisica del giudicante, si procedeva alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; le parti si riportavano alle richieste in atti e prestavano il consenso all'utilizzabilità dei mezzi istruttori già acquisiti; il Giudice, pronunciata declaratoria di utilizzabilità degli atti, procedeva ad escutere nuovamente il teste No. Ci. (che confermava le dichiarazioni già rese) e procedeva, quindi, a sentire il teste isp. Ge. Ge., in servizi all'epoca dei fatti presso la casa circondariale di Ariano Irpino.
Il processo veniva rinviato per escutere il teste della Difesa e per l'acquisizione di un certificato del DAP.
All'udienza del 13.01.16 pervenuta la documentazione richiesta, la Difesa rinunciava all'escussione del proprio teste di lista ed il Giudice, revocato il teste della Difesa, previa declaratoria di utilizzabilità dei mezzi istruttori acquisiti al fascicolo dibattimentale, dichiarava chiuso il dibattimento, invitava le parti a concludere e decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze dibattimentali questo Giudicante rileva che non sia stata raggiunta la prova, in modo certo ed incontrovertibile, della penale responsabilità di Pa. An. in relazione al reato ascritto in rubrica ritenendo, ritenendo di mandare assolto il prevenuto, sia pure con la formula dubitativa, per non aver commesso il fatto. In tal senso, il teste escusso, No. Ci., verificatore dell'ENEL - con una deposizione chiara e della cui attendibilità non vi è da dubitare - riferiva che in data 5.08.11 effettuava un accertamento in Melito di Napoli alla Via -omissis- presso un'abitazione (di cui non era in grado di specificare l'interno) che, al momento del suo accesso risultava chiusa e disabitata. Il verificatore accertava che tale alloggio risultava energizzato tramite due cavi unipolari collegati direttamente sul cavo di alimentazione dell'ENEL posto esternamente alla stessa; tale stato di cose consentiva il prelievo illimitato ed incontrollabile di energia elettrica atteso che il misuratore (posto all'esterno dell'abitazione) risultava estromesso, non registrando i consumi. Il teste precisava che la fornitura - al momento distaccata - originariamente risultava intestata a Pa. An. che non veniva rinvenuto sul posto essendo l'alloggio chiuso, limitandosi a redigere il verbale sulla scorta del nominativo dell'intestatario della fornitura. Il teste isp. Ca. An. riferiva che a seguito di una delega di indagine, nel novembre 2011 si recava presso l'immobile sito in Melito alla Via -omissis- per accertare se l'alloggio fosse o meno occupato dal Pa. An.. L'agente di PG precisava che alla data del suo accertamento l'immobile, di proprietà di Ci. Fr., si presentava chiuso e disabitato e da informazioni assunte dal vicinato (persone non identificate) apprendeva che Pa. An. fosse detenuto in carcere e che l'alloggio fosse disabitato da almeno sei/sette mesi. Il teste Ge. Ge., in servizio presso l'ufficio matricola della casa circondariale di Ariano Irpino (AV) si limitava solo a fare eleggere domicilio all'imputato. Dal certificato del DAP emerge che Pa. An. in data 24.03.2011 faceva ingresso nella casa circondariale di Ariano Irpino dalla quale vi usciva in data 13.09.12.
E', dunque, certo che alla data dell'accertamento ad opera del personale dell'ENEL, benché la fornitura di energia elettrica fosse a lui intestata (e come detto dal teste già distaccata non essendo in grado di riferire in ordine alla data del distacco), Pa. An. già non era presente presso la predetta abitazione; è stato poi provato che il prevenuto non vivesse nel predetto alloggio ormai da tempo, come riferito dai vicini al Ca., ma certamente almeno dal 24.03.11 (data del suo arresto) e dunque circa quattro mesi e mezzo prima dell'accertamento effettuato dai verificatori dell' ENEL. Ne segue che, non essendo l'abitazione di proprietà del Pa., avendo il prevenuto lasciato l'alloggio almeno quattro mesi e mezzo prima della verifica dei tecnici dell'ENEL, essendo già stata in precedenza distaccata la fornitura di energia elettrica, e non essendo stato verificato in modo certo la data del predetto distacco; e considerato, ancora che il misuratore dell'ENEL relativo al predetto appartamento si trovava all'esterno dell'abitazione, potendo, pertanto, essere manomesso da chiunque, questo giudicante ritiene che non sia stata raggiunta in modo certo ed incontrovertibile la prova della penale responsabilità di Pa. An. in ordine al reato a lui ascritto, e dunque, in ossequio al generale principio in dubio pro reo, il prevenuto va mandato assolto, sia pure con la formula dubitativa, per non aver commesso il fatto non essendo stata raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, circa l'attribuibilità del fatto all'odierno imputato.
Per tali motivi questo Giudicante ritiene di dover mandare assolto, sia pure con la formula dubitativa, Pa. An. dal reato ascritto per non aver commesso il fatto.
P.Q.M.
Letto l'art. 530 II co. cpp, assolve Pa. An. dal reato ascritto per non aver commesso il fatto.
Napoli 13 gennaio 2016
Depositata in cancelleria il 13/01/2016.