Corte appello Napoli sez. IV, 18/12/2023, n.16146
Il delitto di stalking richiede la produzione di un grave e perdurante stato di ansia o paura nella vittima, nonché la modifica delle abitudini di vita, come eventi qualificanti la fattispecie. In assenza di prova certa della reiterazione delle condotte persecutorie e della loro idoneità a cagionare tali eventi, deve escludersi la sussistenza del reato. Tuttavia, il giudice d'appello, in presenza di prescrizione, può confermare le statuizioni civili derivanti dalla responsabilità extracontrattuale per fatto illecito, purché emergano elementi sufficienti a sostenere il diritto al risarcimento della parte civile.
Svolgimento del processo
Avverso la sentenza di condanna sopra indicata ha proposto appello il difensore dell'imputato chiedendo:
1) attenuanti generiche - minimo di pena - concessione della sospensione condizionale della pena.
La sentenza depositata dalla difesa riguarda tutti gli episodi cui aveva fatto riferimento il P.M. Si tratta, pertanto, di due condanne identiche per i medesimi fatti tranne che per le lesioni nei confronti di Co.Pa. che hanno determinato un incremento di mesi sei per la continuazione. Si chiede, quindi, la concessione delle circostanze attenuanti generiche e ridotto l'aumento per la continuazione così che venga applicata la sospensione condizionale della pena che non è stata concessa.
All'udienza odierna, in assenza di questioni preliminari, udita la relazione, il P.G., la Parte civile e la Difesa hanno concluso come sopra riportato.
All'esito della camera di consiglio, la Corte ha emesso la presente sentenza, dando lettura del dispositivo con deposito di motivazione contestuale.
Motivi della decisione
Preliminarmente va rilevato che i reati ascritti all'imputato sono tutti estinti per intervenuta prescrizione. Le imputazioni infatti riguardano tutti delitti per i quali il termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla sentenza di primo grado è di sei anni ed è interamente decorsi alla data del 10.3.2021.
Il reato di cui al capo c) è stato depenalizzato ex art. 4 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 7/2016. La costituzione di parte civile impone però di ripercorrere la pronuncia impugnata al fine di valutare la conferma delle statuizioni civili
Il fatto è così riassumibile: in data 30.07.2014 Ma.Lu. denunciava, presso la stazione dei CC di Napoli Capodimonte, l'ex compagno Es.Pa. per atti persecutori. La Ma. riferiva che gli episodi si verificavano già a partire dal 05.06.2013 (come attestato da precedente querela) e che aveva ottenuto un provvedimento cautelare di divieto di avvicinamento a carico dell'imputato.
Nonostante la misura cautelare l'imputato continuava a molestarla e la Ma. riferiva alcuni episodi: l'imputato la importunava con molte telefonate sulle sue due utenze (...); si presentava presso 1' abitazione o presso il luogo di lavoro della p.o. Alla metà di luglio 2014, mentre circolava a bordo della sua auto sulla tangenziale di Napoli, la Ma. veniva raggiunta dall'imputato che, tagliandole la strada più volte, la costringeva ad una andatura a "zig zag".
La Ma. riferiva, inoltre, che in data 30.07.2014 l'Es., alle ore 01.00 circa, si avvicinava, con atteggiamento invadente, alla figlia Gu.Iv. chiedendole di fare da intermediaria tra lui e la madre. L'atteggiamento assunto nell'occasione dall'imputato, induceva la Gu. a richiedere l'aiuto di ima pattuglia dei CC. (l'episodio trovava conferma in due annotazioni dei CC. dalle quali si ricavava la presenza dell'imputato, effettivamente identificato, nella zona.) Infine, in data 10.08.2014, la Ma.Lu. si presentava nuovamente presso la stazione dei CC. di Capodimonte e denunciava un ulteriore episodio. Riferiva che, alle ore 2.30 circa, mentre era in compagnia di due amici, Co.Pa. e Gu.An., veniva avvicinata, con fare minaccioso, dall'Es. il quale iniziava ad inveire contro la p.o. proferendo le seguenti parole "lo sapevo, lo sapevo" riferendosi al rapporto di amicizia con il Co.
Nasceva quindi una colluttazione e l'Es. sferrava un pugno al volto del Co., causandogli un "trauma cranico facciale con infrazione ossa nasali" (come attestato da referto rilasciato dal PS dell'Ospedale Antonio Cardarelli).
La penale responsabilità dell'imputato è stata reputata provata dal giudice di primo grado. Nessun elemento consentiva di dubitare dell'attendibilità della denuncia della Ma.
La difesa, tuttavia, osservava che l'Es., anche se con sentenza non ancora passata in giudicato, era stato già condannato per i medesimi fatti, affermava, inoltre, che la data di ultima commissione del reato di stalking doveva essere considerata il settembre 2014.
In senso contrario il giudice di prime cure osservava che la chiusura delle indagini preliminari secondo l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. risaliva al 26.07.2013 ed il lungo tempo decorso prima della richiesta di rinvio a giudizio derivava da vicende processuali senza alcun ulteriore aggiornamento. Peraltro, il giudice osservava che, con riguardo al capo A) delle precedenti contestazioni si faceva riferimento a specifici episodi del 25.05.2013 e del 07.06.2013, oltre che al timore della p.o. di uscire di casa dati i frequenti appostamenti dell'imputato. A fondamento della condanna erano informazioni risalenti al solo giugno 2013.
Pertanto, posta l'infelice formulazione dell'imputazione, le condotte oggetto di contestazione con la richiesta di rinvio a giudizio del 24.09.2014 (attuale procedimento pendente) ricomprendevano ulteriori episodi non oggetto del precedente giudizio (in particolare del 30.07.2014 e 10.08.2014). La limitazione dell'appello - una volta confermata la statuizione del giudice di primo grado sull'inesistenza di un ne bis in idem (alle cui motivazioni questa Corte fa integrale rinvio ritenendole richiamate nella presente motivazione) - al solo trattamento sanzionatorio, va ritenuta confermata e irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato per le condotte a lui ascritte. Ne discende di conseguenza che fermo è anche il fondamento della responsabilità extracontrattuale da fatto illecito che fa da giustificazione alla pronuncia riguardante le statuizioni civili che va quindi confermata.
L'imputato va, altresì, condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile che si liquidano in complessivi euro 1.150,00 già comprensivi del rimborso delle spese generali oltre Iva e Cpa come per legge da attribuirsi all'Erario anticipatario con successiva liquidazione in favore dell'avv. (...).
P.Q.M.
Letto l'art.605 c.p.p., in riforma della sentenza emessa nei confronti di ES.PA. in data 10.03.2015 dal Tribunale di Napoli, assolve l'imputato dal reato a lui ascritto al capo D) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato per i rimanenti reati perché estinti per intervenuta prescrizione.
Conferma le statuizioni civili e, per l'effetto, condanna l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile che si liquidano in complessivi euro 1.150,00 già comprensivi del rimborso delle spese generali oltre Iva e Cpa come per legge da attribuirsi all'Erario anticipatario con successiva liquidazione in favore dell'avv. (...).
Così deciso in Napoli il 18 dicembre 2023.
Depositata in Cancelleria il 18 dicembre 2023.