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Tribunale di Nola - 1569/21 - GM Raffaele Muzzica - Stalking - Condanna

Tribunale Nola, 26/07/2021, (ud. 08/07/2021, dep. 26/07/2021), n.1569

Giudice: Raffaele Muzzica

Reato: 612 bis c.p.

Esito: Condanna (anni due di reclusione)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOLA

GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Sezione Penale

Il Giudice monocratico del Tribunale, dott. Raffaele Muzzica, alla

pubblica udienza del 8/7/2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

(...), nato a Pomigliano d'Arco il (...), residente in Somma Vesuviana

in via (...) -libero, non comparso, già presente Difeso di fiducia

dall'avv. (...)

IMPUTATO

A) Del delitto p. e p. dagli artt. 612 bis c. 1 e 2 c.p., perché, cessata

la relazione affettiva e di convivenza con la coniuge, (...), con

condotte reiterate, consistite nel minacciarla ripetutamente di morte

e nell'appostarsi lungamente in prossimità della sua abitazione nonché

nei luoghi abitualmente dalla stessa frequentati e, in particolare, nei

pressi del luogo di lavoro, minacciava e molestava la predetta (...) in

modo da cagionarle un grave e perdurante stato di ansia e di paura, al

punto da costringerla, altresì, ad alterare le proprie abitudini di vita

e, in particolare, a rinunciare all'attività lavorativa di baby sitter

precedentemente svolta presso la casa dei coniugi de (...) nonché in modo

da ingenerarle un fondato timore per la propria incolumità. In Somma

Vesuviana fino al maggio 2017

Parte civile: (...), nata a Pollena Trocchia il 4/11/1993, residente a

Somma Vesuviana in via (...), rappresentata e difesa dall'avv. (...)

(Si omettono le conclusioni delle parti)



Svolgimento del processo

L'imputato (...) veniva citato a giudizio, con decreto che dispone il giudizio emesso dal GUP in sede il 31/10/2018, per rispondere all'udienza del 7/5/2019 del reato in rubrica contestato.


In quell'udienza il Giudice, accertata la regolarità della notifica del decreto che dispone il giudizio nei confronti del (...), assistito da un difensore di fiducia, dichiarava procedersi in assenza dello stesso. Le parti concordemente chiedevano un rinvio in via preliminare per addivenire ad un bonario componimento, il Giudice, sentite le parti, in accoglimento rinviava il processo, previa sospensione dei termini di prescrizione, fino all'udienza del 24/9/2019 (quattro mesi e diciassette giorni di sospensione della prescrizione). Per analoghi motivi il processo veniva rinviato in quella data all'udienza del 14/1/2020 (tre mesi e venti giorni di sospensione della prescrizione).


In quella sede, in assenza di questioni o eccezioni preliminari, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento, ammettendo le prove così come richieste dalle parti in quanto legittime, non manifestamente superflue o irrilevanti. Si procedeva all'escussione della persona offesa (...) ed il processo veniva rinviato per il prosieguo istruttorio all'udienza del 19/5/2020.


Con decreto emesso d'ufficio in data 12/5/2020 il Giudice, in attuazione delle disposizioni emergenziali di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, differiva il procedimento, dandone avviso a tutte le parti, previa sospensione dei termini di prescrizione non oltre il 31/7/2020 (due mesi e undici giorni di sospensione della prescrizione), fino all'udienza dell'8/9/2020. Con il consenso all'inversione dell'ordine probatorio in quella sede si procedeva all'escussione della teste della parte civile, la dott.ssa (...), acquisendo al termine dell'escussione le relazioni redatte dalla stessa.


Il processo veniva rinviato per il prosieguo istruttorio all'udienza del 13/10/2020, nella quale si escutevano i testimoni (...), (...), (...), (...); le parti concordavano l'acquisizione al fascicolo del dibattimento della relazione di p.g. a firma dei testi (...) e (...), con rinuncia al loro esame, su cui il Giudice provvedeva in conformità. Il processo veniva rinviato all'udienza del 12/1/2021 per il testimoniale della difesa. In quella sede il Giudice revocava l'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato (...) che, debitamente avvisato delle sue facoltà di legge, dichiarava di volersi sottoporre all'esame. Si procedeva all'esame del teste della difesa (...), madre dell'imputato, che debitamente avvisata delle sue facoltà di legge, dichiarava di non volersi astenere dal deporre. Al termine il difensore dell'imputato rinunciava ai residui testi di lista ed il Giudice, sentite le altre parti, revocava le rispettive ordinanze ammissive. Le parti chiedevano un breve rinvio per la discussione ed il Giudice, stante il suo imminente congedo per maternità, conformemente al decreto 13/2021 emesso dal Presidente di sezione del Tribunale, rinviava il procedimento dinnanzi al GM Merola per l'udienza del 5/2/2021.


Tuttavia in quella sede il GM Merola, rilevata la assegnazione davanti a sé come erronea sulla base del decreto presidenziale, rinviava dinnanzi allo scrivente, magistrato assegnatario del procedimento, per l'udienza del 25/2/2021. In quella udienza - la prima dinnanzi allo scrivente - il Giudice rinviava per mero smistamento all'udienza dell'8/7/2021 nella quale, attesa la diversa persona fisica del Giudicante, questi dichiarava nuovamente aperto il dibattimento, confermando le ordinanze ammissive emesse dal precedente Giudice sulle richieste formulate dalle parti, che si riportavano alle precedenti istanze e prestavano il consenso all'utilizzabilità mediante lettura delle prove orali già assunte dinnanzi ad altro giudice. Le parti producevano documentazione e, non residuando ulteriori adempimenti istruttori, il Giudice dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale, invitando le parti a rassegnare le conclusioni di cui in epigrafe. Al