Tribunale Pescara, 10/01/2024, n.2029
Presentare una denuncia di smarrimento di assegni, consapevoli che gli stessi non siano stati effettivamente smarriti ma emessi a garanzia di un debito riconosciuto, costituisce il reato di calunnia qualora tale denuncia abbia lo scopo di sottrarsi all'obbligazione e arrechi un danno al creditore. L'accertamento dell'autenticità delle firme e del rapporto sottostante rafforza la responsabilità penale dell'imputato.
Svolgimento del processo
Si procede nei confronti di Co.Ma. per il reato di cui in epigrafe.
All'udienza del 9 febbraio 2023 è stata disposta la rinnovazione delle formalità di apertura del dibattimento stante la diversa composizione dell'organo giudicante, le parti si sono riportate alle rispettive richieste e alle attività già svolte dinanzi al precedente organo giudicante (escussione delle persone offese, Ba.Lu., costituitosi parte civile, e Ti.Ta., madre dell'imputata, Ni.Ci., consulente grafico, nominato dal P.M., Ba.Fe.); indi, si è proceduto all'escussione dei testi Ti.Ti., Ga.Gi., e Li.Li. e alla produzione di varia documentazione.
All'udienza del 14.9.2023 si è proceduto all'escussione dei testi Ma.Su., Ma.Pa., entrambe consulenti grafologi, all'esame dell'imputata e all'acquisizione di varia documentazione.
All'udienza del 12.10.2023, dichiarata chiusa l'istruttoria, le parti hanno concluso come da verbale di udienza ed il Giudice ha deciso come da dispositivo più oltre riprodotto.
Motivi della decisione
Sussiste la penale responsabilità dell'imputata. Dall'istruttoria dibattimentale è emerso quanto segue.
L'imputata in data 4.8.2016 denunciava presso la stazione dei Carabinieri di Montesilvano lo smarrimento, in data e luogo imprecisato, di alcuni carnets di assegni tratti sulla (...), relativo ad un c/c a lei intestato, contenente gli assegni meglio indicati nell'imputazione; che, in pari data, l'imputata riceveva dalla madre, Ti.Ta., un messaggio telefonico, con la quale la informava che lei e il marito, Ba.Lu., avrebbero posto all'incasso gli assegni da lei emessi in loro favore a garanzia di un prestito ricevuto e dalla stessa "riconosciuto ma mai onoralo" nonostante "varie sollecitazioni verbali fatte pro tempore" (vedasi doc. n. 1 prodotta dalla stessa difesa dell'imputata all'udienza del 10.2.2021); che in data successiva alla denuncia di smarrimento venivano posti all'incasso da Ba.Lu. gli assegni n. (...) e (...), facenti parte dei carnet di assegni oggetto di denuncia di smarrimento.
L'imputata alla data di presentazione all'incasso di detti assegni provvedeva a rilasciare alla Banca una dichiarazione, apposta nel retro di detti titoli, con la quale disconosceva le firme in esse apposte (vedasi documenti nn. 5 e 6 prodotti dalla difesa dell'imputata all'udienza del 10.2.21 ).
La circostanza che la prevenuta abbia dovuto rilasciare alla propria Banca una dichiarazione con la quale disconosceva le firme di traenza apposte sugli assegni posti all'incasso dal Ba., nonostante avesse già a quella data presentato la denuncia di smarrimento dei carnets di assegni, dimostra chiaramente che la Banca, con la doverosa prudenza e diligenza che le compete per non incorrere in responsabilità nei confronti del proprio correntista e del portatore del titolo, avesse già accertato l'identità del portatore e la conformità della firma di traenza allo specimen in suo possesso. L'imputata dopo aver effettuato il disconoscimento delle firme di traenza degli assegni posti all'incasso dal Ba., provvedeva ad integrare, in data 26.11.2016, la denuncia di smarrimento segnalando, solo in questa sede, benché di sua sicura conoscenza già alla data di presentazione della denuncia di smarrimento del 4.8.2016, circostanze che chiaramente evidenziavano, ed evidenziano, la falsità della denuncia di smarrimento dei carnets di assegni sporta in data 4.8.2019. Invero, l'imputata in sede di integrazione della denuncia di smarrimento, allega varia documentazione (prodotta all'udienza del 10.2.2021) e riferisce di conoscere Ba.Lu., "poiché egli è il compagno convivente di mia madre Ti.Ta. (con quest'ultima sino all'anno 2012, ha gestito a mio nome un'attività di Tabaccheria, che risulta venduta in data 5.12.2012, ed alla quale ho prestato la firma per il contratto di vendita" e di essere al corrente che sul conto corrente a lei intestato, acceso presso (...), vi operasse materialmente sua madre Ti.Ta., e per delega, Ba.Lu. - delega revocata in data 18.8.2016, ovvero in data successiva alla denuncia di smarrimento, "come da e-mail (doc. 3, 4 e 5)"; che la madre, dichiarata fallita in passato, "può avere conti correnti intestati o altro, ha sempre utilizzato il mio nome per fare tutte le operazioni economiche che meglio ha ritenuto, ma che io non conosco in dettaglio", aggiungendo, che alla data di presentazione della denuncia di smarrimento aveva anche ipotizzato che i carnets e i relativi assegni, da lei mai posseduti, fossero "il possesso di sua madre o del suo compagno", ma di aver, comunque, deciso di presentare la denuncia di smarrimento contro ignoti in considerazione del fatto che alcuni assegni erano in circolazione dal 2007; di aver deciso di "vederci chiaro " in ordine agli affari che la riguardavano - senza, però, specificare in che cosa sarebbero consistite le adombrate anomalie delle "operazioni economiche " eseguite fino al 2016, in nome e per suo conto, e con il suo placido consenso, dalla madre e dal suo compagno.
Dalla semplice lettura delle dichiarazioni rese dalla prevenuta in sede di integrazione della denuncia di smarrimento si ricava agevolmente che l'imputata sapeva di non aver smarrito i carnets di assegni in quanto in possesso di coloro che fino alla denuncia di smarrimento avevano gestito, con il suo placido consenso, i suoi affari commerciali e il suo conto corrente. Le persone offese in sede di esame hanno in sintesi, concordemente, sostenuto - contrariamente a quanto riferito dall'imputata in sede di integrazione della denuncia di smarrimento - che l'imputata era debitrice del Ba. della somma indicata negli assegni portati all'incasso, giusto riconoscimento del debito sottoscritto dall'imputata in data 4.9.2006 (vedasi doc. 2 prodotto dal P.M. all'udienza del 10.2.2021) e che detti assegni erano stati emessi dalla prevenuta a favore del Ba. a garanzia di un suo debito che derivava dall'aver ricevuto dal Ba., a titolo di prestito, somme di denaro per l'acquisto all'asta di un immobile, originariamente di proprietà della madre, e di una tabaccheria.
L'imputata in sede di esame ha ammesso che l'immobile acquistato all'asta è stato pagato con il denaro fornitole dal Ba. e da sua madre, atteso che all'epoca dell'acquisto aveva poco più di vent'anni ed era senza reddito. Ha ammesso che anche la tabaccheria venduta nel 2012, era stata acquistata nell'anno 2006 con denaro di sua madre e del suo compagno, Ba.Lu. ed era stata a lei intestata. Ha ammesso che nel corso degli anni antecedenti la denuncia di smarrimento aveva consegnato alla madre degli assegni firmati facenti parte dei carnets oggetto di denuncia per far fronte alla gestione delle operazioni commerciali che la riguardavano.
Il teste Ni.Ci., consulente grafico del P.M., ha confermato gli esiti degli accertamenti eseguiti, su incarico del P.M., sulle firme di traenza degli assegni: n. (...) di euro 175.000,00 a favore di Ti.Ta.; n. (...) di euro 200.000,00 a favore di Gi.Ba.; n. (...) di euro 150.000,00 a favore di Ba.Lu., quest'ultimo portato infruttuosamente all'incasso, oggetto di denuncia di smarrimento, trasfusi nella relazione depositata in data 12.9.2007.
In detta relazione la consulente Ci. ha cosi concluso: "Le firme apposte sugli assegni denunciali smarriti doli'indagata della Banca di Bologna n. (...) di euro 175.000,00 a favore di Ti.Ta.; n. (...) di euro 200.000,00 a favore di Gi.Ba.; n. (...) di euro 150.000,00 a favore di Ba.Lu. sono autografe".
Dette conclusioni, risultato di un'indagine corretta e tecnicamente ineccepibile, non ha trovato serie smentite negli atti processuali.
L'emissione di un assegno privo di data o postdatato vale come una promessa di pagamento (Cass. 27370/2019). Ciò in ossequio al principio generale per cui apporre la propria firma sotto un testo che implichi l'impegno a pagare una somma di denaro costituisce una promessa di pagamento. In tal modo, il soggetto a favore del quale la promessa è resa è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, in quanto sussiste una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto (Cass. 19051/2021) - prova, questa, non offerta dall'imputata, né in questa sede né in sede civile.
Invero, risulta per tabulas che Ba.Lu., dopo l'infruttuoso incasso dell'assegno, ha legittimamente convenuto in giudizio l'imputata al fine di vedere accertata, secondo le ordinarie regole probatorie, l'autenticità del titolo portato all'incasso e la sussistenza del rapporto sottostante ottenendo la condanna dell'imputata al pagamento della somma portata dall'assegno oggetto di denuncia di smarrimento (vedasi sentenze emesse dal Tribunale di Bologna prodotte dalla difesa della parte civile).
Ebbene, ritenuta più attendibile la versione della vicenda offerta dalle persone offese, che, poco prima della presentazione da parte dell'imputata della denuncia di smarrimento dei carnets di assegni, avevano informato l'imputata che l'assegno ricevuto in garanzia sarebbe stato da li a breve messo all'incasso, consente agevolmente di ritenere provata l'ipotesi accusatoria. Quanto alla determinazione della pena.
Non possono essere concesse le attenuanti generiche tenuto conto che l'imputata non ha dato prove concrete di ravvedimento o pentimento.
Pertanto, valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. l'imputata va condannata alla pena di anni due di reclusione e al pagamento delle spese processuali.
Ricorrono i presupposti di legge per concedere all'imputata il beneficio della sospensione condizionale della pena.
L'accertamento della penale responsabilità comporta la condanna dell'imputata al risarcimento del danno richiesto dalla parte civile, per la cui liquidazione definitiva andrà provveduto con separato giudizio nella più opportuna sede civile.
L'imputata è, altresì, tenuta a rifondere alla parte civile le spese processuali, da queste sostenute per la costituzione in giudizio e la difesa, che si liquidano - tenuto conto che per la natura e complessità della causa le prestazioni svolte dal difensore della parte civile hanno richiesto un ordinario impegno professionale - in complessivi euro 2.500,00, oltre spese forfettarie, IVA e CAP. La presente motivazione viene resa nel termine indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e ss. c.p.p.,
DICHIARA
Co.Ma. responsabile del reato ascrittole e la condanna alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa. Condanna Co.Ma. al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, e alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, che si liquidano in euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Fissa gg. 90 per la motivazione.
Così deciso in Pescara il 12 ottobre 2023.
Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2024.