Tribunale Bologna sez. I, 11/07/2023, n.2074
Il delitto di calunnia è configurabile quando l’autore accusa falsamente qualcuno di un reato, con la consapevolezza che il soggetto accusato sia innocente. Per l’integrazione del reato non è necessario che il procedimento penale sia effettivamente avviato a carico dell'incolpato: è sufficiente che la falsa accusa contenga gli elementi idonei all’esercizio dell’azione penale nei confronti di una persona identificabile, salvo che le circostanze risultino talmente assurde, inverosimili o grottesche da non consentire la concreta ipotizzabilità del reato denunciato (Cass. n. 14761/2017).
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ex art. 429 c.p.p., Pa.Lu. era tratto a giudizio per rispondere del reato di cui in rubrica. All'udienza del 17 febbraio 2022 veniva aperto il dibattimento ed il Tribunale ammetteva le prove come richieste. All'udienza del 26 maggio 2022 veniva sentito in qualità di teste Mi.Au.; nel corso della stessa udienza, il difensore dell'imputato produceva documentazione fotografica esibita al teste: veniva quindi sentito in qualità di testimone l'appuntato scelto (…); ai sensi dell'articolo 493 comma 3 c.p.p. veniva acquisita la relazione a sua firma. All'udienza del 20 ottobre 2022 veniva sentito il teste Al.Mo.: il difensore dell'imputato produceva documentazione fotografica; nel corso della stessa udienza si procedeva all'esame del test Da.Pa.
All'udienza del 2 febbraio 2023. veniva sentito il teste (…); veniva inoltre acquisita certificazione medica relativa alla persona dell'imputato; ai sensi dell'articolo 493 co. 3 c.p.p., le parti acquisivano il verbale di interrogatorio reso dall'imputato in data 8 maggio 2018; nel corso della stessa udienza Pa. si sottoponeva ad esame.
Esaurita l'istruttoria, il Pubblico ministero rassegnava le sue conclusioni. L'udienza del 23 marzo 2023 veniva rinviata per sovraccarico del ruolo. L'udienza del 7 Aprile 2023 veniva rinviata per impedimento del giudice. All'udienza del 13 aprile 2023 la parte civile e il difensore rassegnavano le rispettive conclusioni ed il giudice
pronunciava sentenza con lettura del dispositivo in udienza.
Dalle risultanze in atti emerge che in data 7 novembre 2015 Lu.Pa. presentava presso la stazione dei carabinieri di San Pietro in Casale, querela nei confronti di Au.Mi., accusandolo dei reati di lesioni e ingiurie, commessi ai suoi danni in data 8 ottobre 2015; in particolare, secondo quando prospettato nella menzionata querela, mentre Pa. era intento a svolgere lavori agricoli sul terreno di sua proprietà, confinante con quello del Mi., quest'ultimo lo aveva colpito violentemente con il manico di un badile alla schiena, provocandogli lesioni consistenti in una tumefazione alla scapola destra.
In merito ai fatti oggetto della denuncia presentata da Pa., Mi. in data 21 gennaio 2016 presentava denuncia per calunnia.
Sentito all'udienza del 26 maggio 2022, Mi. ha rappresentato di essere proprietario di un fondo agricolo, all'interno del quale è altresì ubicata la sua abitazione, confinante con i terreni di proprietà di Pa.
I rapporti di vicinato, sin da epoca risalente (già a partire dagli anni 2000) erano conflittuali per contrasti connessi alla delimitazione dei confini. Il teste ha poi descritto quanto avvenuto in data 8 ottobre 2015. Quel giorno si trovava a casa con un suo ospite, Mo., allorquando la sua attenzione era stata richiamata dal padre, seduto fuori, che lo aveva avvertito del fatto che Pa. era intento ad effettuare lavori di scavo contro il muretto della recinzione del fondo di Mi.
Allora, in quell'occasione io ero in casa con un ospite che era proprio per l'appunto il Mo., che dovrebbe essere qui come testimone, che stavamo parlando di cose nostre, mio padre era seduto sotto il portico di casa e mi è venuto a chiamare che il Pa. stava scavando o stava facendo dei lavori contro il muretto della mia recensione, che regge la mia recinzione. Preoccupato per il fatto che tali lavori potessero danneggiare il muretto, posto al di qua del confine, confine che, secondo la prospettazione di Mi., sarebbe da individuare non già con la linea di recinzione segnata dal muretto e dalla rete, bensì in coincidenza di un fosso per lo scolo delle acque, Mi. era uscito e mantenendosi all'interno della propria recinzione, aveva chiesto a Pa. spiegazioni (cfr. dichiarazioni del teste Mi.: "E una rete metallica plastificata sormontata da due fili di reticolati, come si usa dalle nostre parti nelle campagne per delimitare le proprie proprietà e anche per tenere").
Poiché Pa. non aveva desistito dal proseguire i lavori, Mi. percorrendo il perimetro della recinzione, era uscito dal terreno recintato e aveva raggiunto Pa. all'esterno. Ivi aveva avuto luogo una discussione, con insulti reciproci. Secondo le precisazioni fornite da Mi.Pa. nel corso della discussione era all'interno, mentre Mi., portatore di protesi, è rimasto all'esterno (cfr. dichiarazioni del teste Mi., pag. 10 - Lui era all'interno del fosso, del (…) della strada dove. E' un incrocio, fosso e che porta via le acque piovane di tutto il paese e che incrocia con il fosso di confine (è un fosso per le acque piovane derivanti dalla campagna e anche dalle abitazioni", pag. 10).
Pa. ad un certo punto si era allontanato, portando con sé la vanga con cui stava effettuando i lavori di scavo: "Gli chiedo cosa stava facendo e di lì mi disse che lui voleva pulire il fosso, non si pulisce un fosso a mio parere, scavando sotto un muretto di una proprietà che è già al di là dei tuoi confini perché il confine sarebbe il fosso, che anche quello è oggetto di discussione. Morale della favola ci siamo battibeccati a vicenda e gli ho chiesto di smettere, questo non l'ha fatto, ho percorso tutto il perimetro della recinsione stando dalla mia parte, sono uscito, sono andato sulla strada che era poi è unica per andare così, a parlarci direttamente, senza barriere. Onesto continuava a scavare, gli ho chiesto decisamente di smetterla perché il muretto stava già crollando, stava già (…). Questo qui non lo vede. Allora ho detto che adesso smetterai, penso che smetterai per forza perché io chiamo i Carabinieri. E quello che ho fatto, quando ha visto che ho composto veramente il numero dei Carabinieri, ha preso suo con il suo attrezzo e se n'è andato".
Alla scena, da una posizione interna alla recinzione, aveva assistito un amico di Mi., Mo.Al.
Di lì a poco erano poi intervenuti i Carabinieri, ("i Carabinieri sono intervenuti nel giro di poco, adesso non saprei dirlo anche per la concitazione, così, direi un quarto d'ora, dieci minuti").
In sede dibattimentale, Mi. ha escluso di aver colpito Pa.:
"TESTIMONE MI. - No, non potevo nemmeno farlo perché c'era prima questo fosso stradale. Anzi, una cosa che mi dispiacque è che lo vidi alzare la mano, andare verso la camicia, questa è una mia supposizione, ripeto è una mia supposizione supportata da nulla, mi ha dato la sensazione che volesse registrare il nostro dialogo perché ho proprio visto" (cfr. pag. 7 della deposizione).
Su domanda del difensore, il teste ha precisato di aver composto il numero dei Carabinieri lungo il tragitto di ritorno presso la propria abitazione (cfr. pag. 15: DIFESA. AVV. (…) - "Facendo ritorno alla mia abitazione e in contemporanea telefonavo alla caserma. GIUDICE - Va bene. TESTIMONE MI. - Esatto. DIFESA - AVV (…) - Perfetto. TESTIMONE MI. - E' esatto, la definizione è esatta cioè non proprio dettagliata ma è esatta perché quando mi sono girato così, ho fatto il numero, non so se mi sono giralo, poi intanto ho chiamato i Carabinieri andando verso la mia abitazione)".
Il teste ha poi riferito di essersi determinato a chiamare i Carabinieri allorquando aveva capito che "non c'era dialogo": "TESTIMONE MI. - No, no. Non ho manifestato nessuna intenzione così, io l'ho fatto quando ho visto che non c'era dialogo, per potere far smettere quel lavoro" (cfr. pag. 14 della deposizione).
All'udienza del 26 maggio 2022, è stata acquisita la relazione dei Carabinieri (…) e (…). Nel contesto della relazione è stato ricostruito l'intervento effettuato in data 8 ottobre 2015 in Via (…) su richiesta di Mi.
Giunti sul posto, gli operanti avevano identificato Mi. il quale aveva riferito che prima del suo arrivo aveva discusso animatamente con Gu. "senza che nessuno dei due si procurasse alcuna lesione": In sede dibattimentale, sii sollecitazione del difensore dell'imputato, il teste ha spiegato l'inserimento di tale specificazione: "TESTIMONE C. - Il Mi. disse che aveva avuto una conversazione animata, che si erano secondo lui toccati, quindi ho tenuto a specificare che noi non abbiamo visto nessuna lesione, non era (…)". Al momento dell'intervento, erano stato rilevato lo stato dei luoghi "si rappresenta che al nostro intervento era presente il solo richiedente, e che potevamo constatare che effettivamente vi era un solco alte basi del muro di recinta del Mi. ma che il muro stesso era ancora solido".
Mo.Al., sentito all'udienza del 20.10.2022. ha riferito di essere amico di Mi. che conosce da epoca risalente. Il giorno dei fatti si era recato a fare visita all'amico dopo diversi anni che non lo vedeva (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 20.10.2022. pag 4: "Quindi, niente, recandomi a casa di Mi., volevo comprare una bicicletta di quelle un pò storiche e niente mi raccontava di questo vicino con cui aveva sovente delle discussioni e quindi ci sono state delle litigate, questo mi ricordo"). Dopo aver premesso di non ricordare molto, a fronte di contestazione del contenuto delle sommarie informazioni rese in data 19 marzo 2016, Mo. ha ricordato che vi era stata una discussione innescata da un problema di delimitazione dei confini fra i rispettivi fondi. Ha poi ricordato che nell'occasione Pa. era in possesso di un badile che aveva brandito in atteggiamento minaccioso: "TESTIMONE MORO - No. È stata una discussione, se ricordo bene, c'è stato questo signore, il confinante, aveva un badile, una vanga, stava pulendo il fossato e nella discussione mi sembra di ricordare l'abbia alzato come per dire vai via se no te le do addosso, qualcosa del genere. TESTIMONE MORO - Credo che fosse un badile che aveva Pa. che slava lavorando, stava pulendo il fossato. E credo che nella discussione il Pa. lo abbia alzato, ma non è che c'è stata la bastonata, perché me la ricorderei la bastonata. No, no, direi di no, perché se no mi ricorderei" (pag. 6).
Su domanda del difensore dell'imputato, il teste ha specificato di aver assistito alla scena, da una distanza di circa 10-20 metri, dal cortile adiacente all'abitazione di Mi.: ha riferito che Mi. aveva poi raggiunto Pa.
Su domanda del difensore dell'imputato, ha riferito di non ricordare se fosse mattino o primo pomeriggio, specificando, tuttavia di ricordare che c'era luce: "So che c'era la luce, questo senz'altro, non mi ricordo se era fine mattinata o primo pomeriggio, probabilmente primo, eh non me lo ricordo, non me lo ricordo".
All'udienza del 20.10.2022 è stato sentito Pa.De., figlio dell'odierno imputato. Il teste ha riferito di aver raggiunto il padre nel pomeriggio e che questi gli aveva raccontato di essere stato colpito da Mi.: "Quando l'ho caricato mi ha detto che Mi. l'aveva colpito con un manico, ah scusi e mi ha dello che l'aveva colpito con un manico di un badile, mi sembra, nella schiena e che gli faceva male. E che io gli ho dello: "Ascolta, oggi, se ti fa male oggi vuol dire che domani è peggio perché è una contusione e il giorno dopo solitamente è peggio", ho detto: "Vai dal medico a farti visitare, insomma, a farti vedere" (cfr. pag. 13).
Nel corso dell'udienza del 2 febbraio 2023 è stato sentito il dott. (…), il quale ha riferito di aver visitato Pa. in data 14 ottobre 2015 e di aver riscontrato sulla sua persona un ematoma: "Aveva nella regione proprio dorsale a livello, mi sembra, dell'oliava e della decima dorsale un ematoma e dell'eritema, non aveva abrasioni, non aveva niente e non c'era neanche il sospetto di una lesione ossea a livello delle vertebre, era soltanto una cosa, un versamento liquido a livello della cute, superficiale".
L'ematoma appariva riferibile ad un fatto traumatico: "Aveva nella regione proprio dorsale a livello, mi sembra, dell'ottava e della decima dorsale un ematoma e dell'eritema, non aveva abrasioni, non aveva niente e non c'era neanche il sospetto di una lesione ossea a livello delle vertebre, era soltanto una cosa, un versamento liquido a livello delia cute, superficiale" (cfr. pag. 4 delle dichiarazioni).
Pa. gli aveva riferito di una lite con un vicino: "Sicuramente un fatto traumatico, lui dopo mi ha detto che aveva avuto una lite con un suo vicino però io ho scritto: "per riferite percosse", cioè ho scritto solo quello, io non e ero, però un fatto traumatico sicuro, come ho scritto anche sul referto". Ha poi escluso la compatibilità del tipo di lesione con una caduta, precisando che Pa. non aveva fornito indicazioni circa il modo e l'oggetto con cui sarebbe stato colpito, avendo l'imputato riferito solo di "aver preso una botta": "TESTIMONE ZO. - Disse che aveva litigato con un vicino per motivi di confine, mi disse che aveva preso una bolla, non so con che cosa però, non mi ricordo.
GIUDICE - Non le venne specificato con cosa venne colpito? TESTIMONE ZO. - No" (cfr. pag. 3).
Nel certificato rilasciato in data 14.10.2015 il medico riferiva:
"Risulta affetto da dorsalgia da trauma (riferite percosse) prognosi di gg: 8 di riposo e cure s.c.";
Sottopostosi ad interrogatorio reso in data 8 maggio 2018. Pa. ha confermato la versione dei fatti già resa in sede di querela. In particolare, ha riferito: "Il sig. Mi. venne per strada e si avvicinò con un badile in mano, e dopo avermi contestato il lavoro che stavo facendo in maniera veemente con qualche insulto, approfittando del fatto che gli voltai le spalle per andare a casa. Non volendo dare ulteriore adito a discussioni, lo stesso mi colpiva con il manico del badile. Il contatto avvenne in corrispondenza del dorso, sotto la scapola sinistra".
L'imputato ha poi precisato di essersi recato presso il proprio medico di famiglia dopo qualche giorno, su consiglio del Brigadiere (…) del Comando Stazione di San Pietro in Casale: "Soprattutto per una questione di comodità e non ritenendo una contusione di grave entità in quanto non sanguinolenta".
Nel corso dell'udienza del 2 febbraio 2023 l'imputato si è sottoposto ad esame.
Nel corso dell'esame ha confermato il rapporto conflittuale con il Mi. per questioni legate alla regolamentazione dei confini.
L'imputato ha confermato che in data 8 ottobre 2015 si era recato a lavorare presso lo scavo situato in prossimità del confine fra i due fondi con un badile: "Allora se devo dire le cose come stanno, avevano piantato un palo per la luce perché stavano ristrutturando la casa e hanno messo un palo della luce lì vicino, diciamo nel mio terreno, vicino al fosso della strada, e ovviamente avevano anche rotto un tubo dell'acquedotto e quindi c'era andata un po' di terra dentro il fosso principale della strada, quindi avevo qualche ora di tempo che i figli lavoravano nell'azienda grossa, ho preso il badile e ho incominciato dal mio portone e andavo verso il confine, lungo il fosso della strada" (cfr. pag. 7 della deposizione). Ad un certo punto era stato raggiunto da Mi.: "Questa volta invece è venuto da lungo la strada, quindi è andato a fare il giro, perché lì non c'è nessuno, dove c'è la rete non c'è nessun buco che passi qua".
L'imputato ha poi riferito che, dopo un'accesa discussione, si era voltato per ritornare verso la propria abitazione allorquando era stato colpito da Mi. con il tondino del manico di un badile che Mi. aveva con sè: "Ah, è successo che in un dato momento io ho visto che lui si era, si stava agitando, come le ho dello, se parla con i confinanti lo sanno tutti che tipo è. allora ho pensato: è meglio che mi giro e vado a casa.
Quando mi sono girato mi è arrivato una puntata, ha giralo il manico del badile e ha fatto così" (cfr. pag. 9 delle dichiarazioni).
Sulla base delle risultanze acquisite, risulta provata la penale responsabilità dell'imputato con riguardo al reato a lui ascritto.
Le risultanze acquisite, congiuntamente valutate, suffragano l'affidabilità della ricostruzione del fatto prospettata dal teste Mi. che ha fornita una versione dei fatti lineare, essente da sotto lineature enfatiche e suffragata da riscontri estrinseci.
In punto di credibilità soggettiva, va poi osservato come il tenore delle dichiarazioni di Mi. appaia coerente con il comportamento tenuto. Va al riguardo evidenziato che nell'immediatezza del fatto il Mi. ha richiesto l'intervento dei Carabinieri, al presumibile scopo di consentire una pronta verifica dell'alterazione arbitraria dello stato dei luoghi a suo dire appena realizzata da Pa.
I Carabinieri, una volta intervenuti, hanno constatato: "Che effettivamente vi era un solco alle basi del muro di recinta del Mi. ma che il muro stesso era ancora solido". Risulta per contro scarsamente plausibile da un punto di vista logico che l'intervento sarebbe stato parimenti sollecitato da Mi. ove egli avesse poco prima intenzionalmente aggredito alle spalle Pa. colpendolo con il manico di badile.
La ricostruzione dei fatti prospettata da Mi. ha poi trovato conferma nelle dichiarazioni di Mo. che ha fermamente escluso di aver visto Mi. colpire Pa. e così di aver visto Pa. colpire Mi., precisando di aver assistito ad uno scontro meramente verbale. Ne può dubitarsi della terzietà del teste Mo., non legato da vincoli di parentela né da qualificati rapporti di cointeressenza con Mi.
Il tenore della deposizione resa dal teste, poi, contraddice i il sospetto della precostituzione di una versione compiacente.
Il teste, invero, dopo aver esordito rappresentando di avere un ricordo vago dei fatti e di rammentare solo una discussione relative ai confini, ha specificato alcune circostanze e. in particolare, di aver assistito ad una lite verbale, solo a seguito di contestazione del PM. Va poi evidenziato che. in ragione del significativo intervallo di tempo decorso dall'episodio, appaiono comprensibili le difficoltà del teste nella ricostruzione dell'episodio e le incertezze relative all'ora della lite.
Il ricordo che vi fosse luce poi non appare idoneo a inficiare la veridicità delle circostanze riferite, risultando altamente probabile che tra le 18 e le 19 dell'8 ottobre 2015 il sole non fosse ancora tramontato. Né significativi elementi atti a inficiare la prospettazione accusatoria risultano desumibili dalla testimonianza di Pa., figlio dell'odierno imputato, che si è limitato a riferire di aver recepito il racconto del padre, e di avergli consigliato di recarsi da un medico; iniziativa che secondo quanto riferito da Pa. in sede di interrogatorio, lo stesso avrebbe assunto solo su consiglio (…). Nonostante i prospettati "fortissimi dolori" Pa. nell'immediatezza del fatto si è recato insieme al figlio a prelevare un trattore (cfr. dichiarazioni rese da Pa.De., pag. 13).
Va poi evidenziato, quanto all'eziologia della lesione riscontrata, che il Dott. (…) pur constatando sulla persona di Pa. una tumefazione astrattamente compatibile con la modalità dell'aggressione asseritamente subita, ha riferito che in occasione della visita Pa. avrebbe riferito genericamente di "una botta" e di una lite, senza specificare di essere stato colpito con il manico di un badile.
Ciò posto, risultano integrati gli elementi costitutivi del reato di calunnia, nella forma c.d. diretta, avendo l'imputato, con querela presentata in data 7 novembre 2015. presso la stazione dei Carabinieri di San Pietro in Casale accusato falsamente Mi. di aver commesso il reato di lesioni ai suoi danni (Cass. n. 14761/2017). Ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicchè soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente l'elemento materiale del delitto di calunnia").
Non sussistono i margini di dubbio sulla cosciente volontà di un'accusa mendace, tenuto conto delle modalità esecutive della condotta, realizzata mediante presentazione di querela contenente la falsa prospettazione di una condotta aggressiva asseritamente perpetrata ai danni dello stesso Pa.
Con riguardo al trattamento sanzionatorio. in ragione del corretto comportamento processuale e dell'età avanzata, risultano concedibili le circostanze attenuanti generiche.
Si stima equa, pertanto, la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione così calcolata: pena base) anni 2 di reclusione, pena diminuita per le circostanze attenuanti generiche ad anni 1 e mesi 4 di reclusione.
Passando, quindi, all'esame dei profili civilistici, l'imputato va condannato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, in mancanza di più specifici elementi idonei a consentire una esaustiva quantificazione.
Può tuttavia ritenersi raggiunta la prova di un danno non patrimoniale non inferiore ad euro 2.500,00. Viene in rilievo a tale proposito il danno morale causalmente riconducibile alla condotta delittuosa, certamente idonea ledere l'onorabilità e la reputazione della persona offesa; da segnalare, inoltre, l'apprezzabile il turbamento emotivo suscitato dall'astratta possibilità di ingiusta incriminazione. Risulta quindi giustificala la condanna dell'imputato al pagamento in favore della parte civile di una provvisionale dell'importo sopra indicato (…). Il delitto di calunnia ha natura plurioffensiva, nel senso che oltre a ledere l'interesse dello Stato alla corretta amministrazione delta giustizia, offende anche l'onore dell'incolpato, il quale è conseguentemente legittimato all'opposizione alla richiesta di archiviazione del relativo procedimento). L'imputato deve infine essere condannato a rifondere alla costituita parte civile, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara l'imputato responsabile del reato a lui ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali.
Visti gli artt. 538 e 539 c.p.p., condanna l'imputato al risarcimento del danno cagionato alla costituita parte civile da liquidarsi in separato giudizio civile, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente procedimento, che liquida in euro 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Visto l'art. 539 co. 2 c.p.p., condanna l'imputato al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari all'importo di euro 2.500,00.
Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Bologna il 13 aprile 2023.
Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2023.