Tribunale Taranto sez. I, 03/07/2023, n.1388
Il reato di calunnia richiede che la falsa accusa riguardi un evento illecito non verificatosi o attribuibile a una persona diversa dall'effettivo responsabile. Tuttavia, la semplice enfatizzazione o narrazione parziale di modalità secondarie del fatto denunciato, che non alterino l'essenza del comportamento illecito o la sua qualificazione giuridica, non integra il delitto di calunnia.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto del 16 settembre 2019 il G.U.P., presso il Tribunale di Taranto, ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti di D.CO. e GI.Vi. in ordine al reato di calunnia loro in concorso ascritto, secondo le modalità compiutamente descritte nel capo di imputazione.
Alla prima udienza del 4 febbraio 2020 la scrivente, verificata la regolarità del contraddittorio, ha ammesso i mezzi istruttori così come articolati dalle Parti ed ha acquisito la produzione documentale effettuata dalla pubblica accusa, in assenza di osservazioni, consistente in: denuncia-querela presentata da D.CO. e GI.Vi. in data 01 dicembre 2015 presso la Stazione CC Taranto principale (corpo del reato); sentenza nr. 642/2017 emessa dal Giudice di Pace di Taranto il 29 novembre 2017, priva di attestazione di irrevocabilità ed acquisita agli atti del fascicolo come mero fatto storico.
All'udienza del 21 dicembre 2021 si è proceduto con l'escussione della Parte Civile, (…) Ciro, mentre all'udienza del 22 marzo 2022 è stato ascoltato il teste della P.C., (…), ed è stata acquisita su istanza della Difesa, nulla osservando le altre Parti: - certificazione medica relativa agli odierni imputati, redatta presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale SS. Annunziata di Taranto in data 16 ottobre 2015.
All'udienza del 4 aprile 2023 sono state acquisite agli atti del fascicolo, stante il consenso delle Parti: - nr. 2 fatture, emesse in data 27 novembre 2015 in favore degli imputati D.CO. e GI., relative all'acquisto di due montature di occhiali.
Alla stessa udienza, infine, il Giudice ha dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale ed ha invitato le Parti a rassegnare le rispettive conclusioni.
All'esito della Camera di Consiglio, Il Tribunale ha deciso come da dispositivo riportato in calce, riservando la stesura della motivazione nel termine di giorni novanta.
Gli imputati D.CO. e GI.Vi. sono chiamati odiernamente a rispondere in concorso del reato di calunnia, ex art. 368 c.p., per aver accusato ingiustamente il signor (…), mediante la denuncia-querela presentata presso la P.G. in data 01 dicembre 2015, di averli aggrediti fisicamente e verbalmente, cagionandoli delle lesioni personali.
In particolare, nella detta denuncia, costituente corpo del reato nel presente procedimento, i signori D.CO. e GI. hanno rappresentato di risiedere presso uno stabile sito in Taranto alla via (…), in cui era residente all'epoca dell'aggressione anche il signor (…). Proprio nell'ambito di tale "convivenza condominiale" gli odierni imputati avevano lamentato dei comportamenti poco corretti da parte del (…) nei confronti dei restanti condomini. In tal senso, i due imputati hanno riferito che all'interno del condominio alcune famiglie possedevano dei box sotterranei, che in data 16 ottobre 2015 si erano allagati a causa delle forti piogge. Di tale vicissitudine gli odierni imputati venivano avvisati dal signor (…), con il quale il D.CO. si recava presso il locale dei box.
Fin dal suo arrivo, il D.CO., congiuntamente al Co., osservava come l'allagamento si fosse verificato a causa della mancata pulizia delle grate di scolo, su cui si era depositato del fogliame, e non a causa del muretto costruito su insistenze del (…) per evitare tali fenomeni. Quest'ultimo, presente al momento del dialogo, udendo tali parole si avvicinava repentinamente al D.CO. e lo colpiva mettendogli una mano in faccia, causando la rottura degli occhiali dello stesso, e successivamente proseguiva la sua aggressione con graffi, calci e pugni. Nel corso di tale alterco sopraggiungeva la signora GI., moglie del D.CO., la quale notava immediatamente il (…) che spingeva il marito facendogli urtare la testa contro il parabrezza di una delle autovetture presenti nel garage. Alla vista di tali violenze, la donna interveniva al fine di placare l'ira del (…) ma anche lei veniva colpita alla nuca.
Entrambi gli imputati hanno affermato che al momento dell'aggressione descritta era presente il signor (…) e che a causa delle urla erano sopraggiunti in un secondo momento Em.Ca. ed altri (…), figlio degli odierni imputati.
Proprio (…), seguendo quanto denunciato dagli imputati, esclamava fin dal suo arrivo "vergognati, le donne non si toccano neanche con un fiore" ed interveniva in favore dei genitori, garantendoli così la possibilità di allontanarsi e rientrare in casa.
A seguito delle violenze subite, il D.CO. e la GI. si recavano presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale SS. Annunziata di Taranto per ricevere le cure del caso. A tal riguardo, sono stati acquisiti agli atti dell'odierno procedimento i certificati medici relativi agli odierni imputati in cui il personale sanitario ha diagnosticato nei confronti del D.CO. "trauma cranico non commotivo, contusione emitorace, contusioni al volto" e nei confronti della GI. "cervicalgia post-traumatica, contusione gamba dx", prevendendo al contempo 7 giorni di prognosi ciascuno. Sulle medesime circostanze, l'odierna Parte Civile nel corso della testimonianza ha rappresentato che effettivamente in data 16 ottobre 2015 aveva un alterco con il D.CO., a seguito dell'allagamento del locale dei box del plesso condominiale ove abitavano. Divergendo, però, da quanto narrato dagli imputati in sede di denuncia il (…) ha specificato che era stato il D.CO. ad addebitargli la responsabilità dell'allagamento per l'omessa pulizia delle grate di scolo e ad ingiuriarlo ripetutamente "coglione, non capisci niente, dovevi fare quello che dico io". Proprio in occasione degli insulti ricevuti, alla presenza del signor (…), l'imputato D.CO. si dirigeva verso il suo box con aria minacciosa e pertanto lo respingeva con uno spintone cercando di non farlo entrare. Ebbene, questo gesto di allontanamento provocava l'ira dell'imputato, il quale, dopo essersi tolto gli occhiali e la giacca, lo aggrediva fisicamente con schiaffi e pugni. Nel corso dell'aggressione il (…) ha riferito di aver ricevuto in un primo momento l'aiuto del signor (…), salvo essere aggredito nuovamente in seguito all'arrivo nel sotterraneo della signora GI. e di D.Co.
Nello specifico, il (…), essendo da solo contro tre persone, riceveva diversi colpi e si rifugiava in uno spazio stretto del garage, provocando così ulteriormente l'escandescenza di D.Co. che, impossibilitato a raggiungerlo, sferrava un colpo verso la sua autovettura danneggiandone il parabrezza.
Dopo aver descritto l'aggressione secondo il seguente schema, il (…) ha specificato di essere stato trasportato in ospedale in quell'occasione per un principio di infarto e di essere stato minacciato dal signor D.CO. nel corso della sua degenza per impedirgli di presentare una denuncia nei confronti della sua famiglia.
Riguardo al rapporto tra le odierne parti processuali, il (…) ha rappresentato la sussistenza di diverse denunce vicendevoli, evidenziando un rapporto fortemente conflittuale. Infine, è stato ascoltato il teste oculare, Co.Et., che sia secondo gli imputati sia secondo la Parte Civile era presente al momento dell'aggressione.
L'uomo ha confermato in sede di esame che in data 16 ottobre 2015 si verificava un alterco tra il (…) ed il D.CO. in seguito all'allagamento dei box del condominio. In particolare, il teste ha descritto l'accaduto nella seguente modalità: il D.CO., arrivato nel sotterraneo per verificare se l'acqua avesse invaso anche i locali dell'ascensore, iniziava a discutere con il (…) con tono acceso riguardo le cause dell'allagamento e accusava quest'ultimo di essere il responsabile dell'accaduto, utilizzando anche diverse espressioni ingiuriose. In ragione delle urla, inoltre, sopraggiungeva presso il locale dei box la signora GI.
All'ennesimo insulto ricevuto il (…) spazientito colpiva con uno schiaffo il signor D.CO. al volto, che accidentalmente coinvolgeva anche la signora GI. alla nuca, provocando così una colluttazione. Alla vista di tali violenze, il Co. udiva le urla di D.CO. che esclamava "le donne non si toccano" ed interveniva per placare gli animi.
Il tentativo, però, risultava in parte vano, in quanto l'uomo non riusciva a fermare D.CO., i quali proseguivano la colluttazione con il (…) all'interno del box dello stesso. Proprio in tale frangente, infatti, si verificava il danneggiamento dell'autovettura, anche se lo stesso Co. ha affermato di non aver notato le esatte dinamiche in quanto occupato ad immobilizzare la signora GI.
Alla luce di quanto sinora esposto emerge, quindi, con chiarezza che in data 16 ottobre 2015 presso la stabile ove abitava la famiglia D.CO. ed il (…) si è verificata una colluttazione tra le odierne parti processuali, dalla quale sono scaturite delle lesioni personali nei confronti di entrambi gli imputati.
Infatti, tutti i soggetti escussi hanno confermato che i due uomini hanno avuto un alterco in seguito all'allagamento del locale dei box, durante il quale l'odierna Parte Civile aveva colpito al volto il D.CO.
Ed in particolare, assume rilevanza fondamentale nella ricostruzione della fattispecie la testimonianza del signor Co., testimone oculare e neutrale rispetto a tutte le parti processuali. Ebbene, il Co. ha confermato sostanzialmente quanto riferito dagli imputati in sede di denuncia-querela relativamente alle lesioni riportate in occasione dell'aggressione subita. Il teste ha sottolineato che il (…), a causa delle numerose ingiurie ricevute, reagiva colpendo con uno schiaffo al volto il D.CO. e che nell'occasione colpiva involontariamente alla nuca anche la signora GI.
Ha, inoltre, soggiunto che la colluttazione proseguiva in un secondo momento all'interno del box del (…), rispetto alla quale però non riusciva a fornire alcuna specificazione in quanto intento a bloccare la signora GI.
Ciò premesso, si osserva in punto di diritto come la calunnia, ex art. 368 c.p., sia un reato comune di pericolo, in cui viene sanzionato chiunque prospetti falsamente a carico di un altro soggetto un'ipotesi di reato idonea a far avviare delle indagini da parte dell'autorità giudiziaria.
In tal senso, l'accusa può essere falsa in due circostanze: mancata realizzazione dell'evento illecito denunciato ovvero indicazione di una persona diversa dall'effettivo responsabile. Ed invero, con riguardo al caso in cui la denunzia riguardi una vicenda non vera, si pone altresì il problema della prospettazione di una vicenda che non sia del tutto falsa, bensì diversa da quella reale. In quest'ultimo caso, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, non assumono rilievo le circostanze riferite e attinenti alle modalità secondarie della realizzazione dell'illecito denunciato, ovvero quelli aspetti che non modificano l'aspetto strutturale della condotta e non incidono in termini significativi sulla maggior gravità del reato e non ne determinano un mutamento del titolo (si veda tra le altre Cass. Sez. VI. sent. nr. 9874/2016 e Cass. Sez. VI, seni, nr. 35339/2008. fattispecie in cui la Corte ha escluso il reato in quanto il denunziante aveva "enfatizzato la dinamica dei fatti, descrivendoli nelle loro modalità esecutive in maniera particolarmente allarmante e forse in parte non corrispondente al vero, senza, però, con ciò incidere sull'essenza degli illeciti denunciati e, in particolare, sulla loro identificazione e qualificazione giuridica").
Ebbene, nel caso di specie appare pienamente comprovato come il (…) mediante uno schiaffo indirizzato al volto del D.CO. abbia cagionato ai due imputati delle lesioni personali lievi e come la colluttazione sia proseguita per diversi minuti anche all'interno del box dell'odierna Parte Civile, causando il danneggiamento di un'autovettura.
Dunque, non assumono alcuna rilevanza le eventuali lievi discrasie riscontrate nel narrato dei due coniugi, in quanto le modalità di realizzazione del danneggiamento del parabrezza dell'autovettura ovvero la motivazione reale dell'alterco non incidono sulle modalità e sugli effetti della condotta aggressiva tenuta dall'odierna Parte Civile, che costituisce l'oggetto della presunta falsa accusa mossa dagli odierni imputati.
Andando oltre, il racconto prestato dai due imputati e le lesioni personali denunciate hanno trovato ulteriore conferma in due elementi obiettivi, sulla cui attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare, come: - i certificati medici redatti presso il locale Pronto Soccorso nell'immediatezza dei fatti, in cui il personale sanitario ha rilevato le lesioni subite dai coniugi; - la sentenza nr. 642/2017 emessa dal Giudice di Pace di Taranto, in cui il (…) risultava imputato e condannato in primo grado per il reato di lesioni personali arrecate nei confronti di D.CO. e GI.
Alla luce di tanto, non sussiste ad avviso di questo giudicante la falsa accusa mossa da parte di D.CO. e GI. nei confronti del (…), avendo gli stessi lamentato e segnalato all'Autorità competente le lesioni che effettivamente avevano subito in occasione dell'alterco verificatosi nell'ottobre del 2015.
In ragione di quanto sinora esposto ne consegue, pertanto, che gli odierni imputati devono essere assolti dal reato di calunnia loro ascritto in concorso con la formula di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Letti gli artt. 530 e ss. c.p.p.,
assolve D.CO. e GI.Vi. dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.
Motivazione riservata in giorni novanta.
Così deciso in Taranto il 4 aprile 2023.
Depositata in Cancelleria il 3 luglio 2023.