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Calunnia: dolo, consapevolezza della falsità e responsabilità penale

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Tribunale Trieste, 04/03/2024, n.2127

Il delitto di calunnia si configura con l’attribuzione consapevole e volontaria di un’accusa falsa, idonea a determinare l’avvio di un procedimento penale contro una persona innocente; le dichiarazioni dell’accusatore, se caratterizzate da reticenze, incongruenze o contraddizioni, possono costituire prova della consapevolezza della falsità dell’accusa.

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La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito di decreto di rinvio a giudizio dd. 22/02/2022, procedendosi nei confronti dell'imputato PI.Pa., lo stesso è stato ritualmente citato (presente all'udienza preliminare allorchè è stato disposto il di lui rinvio a giudizio) e non è comparso, perciò procedendosi nella di lui assenza.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale all'odierna udienza, le Parti hanno concluso come in intestazione.

Reputa questo Giudice di dover senz'altro ravvisare oltre ogni ragionevole dubbio la prova della penale responsabilità dell'imputato.

Va detto che il capo d'imputazione già descrive compiutamente il fatto, per come esso è documentato in atti (compresi i passaggi principali delle dichiarazioni calunniose del Pi. nonché la di lui imbarazzante ma incontrovertibile ammissione della calunnia quanto è stato sentito dal GUP), e ciò in termini dimostrativi in modo tranchant dell'avere l'imputato accusato falsamente la parte Fo.Ch. del reato di usura.

La falsità della denuncia è invero emersa già all'udienza preliminare nel procedimento contro il Fo., allorché il GUP disponeva l'audizione del PI. dopo averne ravvisato la necessità per decidere sul rinvio a giudizio ovvero sul proscioglimento immediato del Fo., addivenendo all'esito a tale seconda decisione cosicché la sentenza di proscioglimento è divenuta irrevocabile.

Si rinvia, pertanto - oltre che alle dichiarazioni rese in questo procedimento dalla p.o. - alla documentazione acquisita dal procedimento incardinato avverso Fo. a seguito della denuncia di Pi. che gli attribuiva il delitto del quale Fo. è risultato innocente e vittima della calunnia da parte di chi, l'odierno imputato, sapeva perfettamente che Fo. non aveva commesso quel reato, visto che gli aveva prestato del denaro senza neanche un euro di interessi.

Che la calunnia sia stata sostanziale e preordinata ad accusare falsamente la vittima risalta non solo dall'iniziale denuncia ma anche nei successivi verbali di sit nelle quali, nel corso delle indagini il PI. ha ribadito ed addirittura circostanziato le false accuse. A tal punto che avverso FO. è stata esercitata l'azione penale ed egli ha evitato di essere rinviato a giudizio, solo per effetto dell'essere intervenuta una pronuncia ex art. 425 cpp in udienza preliminare per inesistenza del reato. Si richiama in proposito la lettura della denuncia di Pi. dd. 9/03/2019 e dei verbali delle sit rese da questi l'11/03/2019, il 27/03/2019 e il 14/04/2019, il tutto dichiarato dal PI. ai Carabinieri della Stazione di Trieste Guardiella.

Altri elementi (che peraltro sono un di più che non cambia nulla rispetto ad un quadro probatorio veramente granitico in tutto il resto) sono le registrazioni delle conversazioni tra i due (registrate dalla p.o.) ed acquisite su iniziativa della difesa, dopo che pure il GUP che ha assolto FO. le aveva menzionate in quella sentenza a rafforzamento della decisione di proscioglimento.

La quale del resto espone in termini del tutto rispondenti alle risultanze degli atti, la valutazione di calunniosità delle accuse di PI., così sintetizzando la vicenda in termini che si ritengono costituire un compendio sufficiente rispetto a questa decisione, fermo restando il richiamo al contenuto integrale degli atti che riscontra totalmente e quel compendio e ne evidenzia l'univoca ed incontrovertibile valenza.

Le dichiarazioni di Pa.Pi. in sede di indagini preliminari si caratterizzavano per una certa reticenza e per qualche incongruenza. Nella denuncia del 9/3/2019 (f. 8) affermava di aver restituito a Fo., da novembre 2017 a febbraio 2019, tra 200 e 500 euro al mese, sino ad arrivare alla somma di euro 9.000. Nelle sommarie informazioni dell'11/3/2019 (…) la somma mensile diventava da 200 a 300 euro, ma soprattutto Pi. manifestava inspiegabilmente la volontà di ritirare la denuncia. Nelle sommarie informazioni dd. 27/3/2019 (…), a precisa domanda, dichiarava di non sapere il motivo per cui, nelle precedenti dichiarazioni, non aveva menzionato ben due contratti di compravendita (di una barca e di un caravan), stipulati con Fo. a garanzia del prestito concessogli e consegnati alla PG dall'imputato in sede di perquisizione e sequestro dd. 26/3/2020 (v. t 30; per i contratti di compravendita e di correlativo riconoscimento di debito v. ff. 33-61).

Nelle sommarie informazioni dd 14/4/2019 (f. 86) Pi. affermava di non aver mai chiesto prestiti a nessuno, a parte le società finanziarie, in ciò smentito dalla stessa moglie, Ri.To., la quale dichiarava che il marito aveva chiesto e ottenuto prestiti dalla sorella. La Toscani aggiungeva die Pi. aveva il vizio del gioco (v. s.i. dd. 8/4/2019, f 72).

Nell'odierna, imbarazzata deposizione Pa.Pi. da un lato ammetteva di aver chiesto prestiti alla sorella, peraltro sempre restituiti, ma dall'altro negava di aver mai avuto il vizio del gioco.

Nella denuncia del 9/3/2019 la parte offesa sosteneva di essere stato contattato al cellulare da Fo. il mattino stesso, verso le ore 7,45, ma tale chiamata non risulta dai tabulati acquisiti dalla PG (v. ff. 92-95).

Le succitate incongruenze hanno trovato piena conferma nelle due ulteriori prove prodotte o disposte, rispettivamente dalla difesa dell'imputato e da questo GUP.

In primo luogo la difesa ha prodotto le trascrizioni di conversazioni, intervenute tra imputato e parte offesa dopo la perquisizione subita da Fo., e registrate dal primo all'insaputa del secondo (Pi. all'odierna udienza ha confermato di essere stato all'oscuro che Fo. stava registrando le conversazioni).

Ebbene, la attenta lettura di tali colloqui evidenzia che Pi. concordava pienamente con l'imputato, nel ritenere il procedimento a carico di quest'ultimo frutto di un colossale equivoco, non avendo egli subito alcun prestito usurano da parte di Fo.

L'acquiescenza di Pi. allo sconcerto e alla rabbia dell'imputato non appare di certo dovuta ad un suo stato di timore o di soggezione, ma alla consapevolezza di aver innescato, con la sua denuncia, il meccanismo processuale a carico di persona innocente.

Nel corso della deposizione all'odierna udienza, poi, Pi. ha tentato la quadratura del cerchio. Da un lato ha confermato che Fo. non ha mai chiesto interessi sui prestiti concessi, dall'altro ha cercato di giustificare la denuncia presentata contro l'imputato con le pressioni subite dalla moglie e con un errore di calcolo sulle somme da restituire (peraltro Rita Toscani ha confermato di aver spinto lei il marito a presentare denuncia). In realtà dalle sue dichiarazioni emerge inequivocabilmente da un lato l'innocenza di Fo., dall'altro l'evidente tentativo del Pi. di occultare la consapevolezza di aver falsamente denunciato persona che sapeva innocente.

Può ben dirsi dunque esservi prova oltre ragionevole dubbio della colpevolezza dell'imputato il quale, come suo diritto, non ha inteso mai rendere dichiarazioni in questo procedimento nel quale - pur a conoscenza piena di esso - è rimasto assente.

Solo il PM aveva chiesto l'esame dell'imputato, sicché gli argomenti con i quali il difensore all'udienza del 23/06/2023 ha "insistito" nell'esame dell'imputato, sono sembrati (perché riesce arduo cogliere un diverso petitum - in una tale istanza quando l'imputato a conoscenza del processo rimane assente) una sollecitazione a questo Giudice a un rinvio per ordinare all'imputato di presentarsi e rendere l'esame sul che non si ha (né si ritiene opportuno avere) altro da dire.

Tanto rilevato, si ritiene, nell'ottica di modulare la pena alla gravità in concreto del fatto (che ha comportato l'incardinamento a carico della p.o. di un procedimento penale per una accusa assai grave, protrattosi per oltre 3 anni), ma nel contempo considerando la previa incensuratezza del PI. che siano da concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche.

Appare pertanto congrua una pena di anni due di reclusione (pena base anni tre ridotta alla pena irrogata ex art. 62 bis c.p.), oltre al pagamento delle spese processuali. L'assenza di precedenti consente di concedere all'imputato la sospensione condizionale della pena. L'imputato va altresì condannato in solido al risarcimento del danno cagionato alla costituita parte civile che va liquidato in via equitativa in euro 10.000,00, con gli interessi legali dalla decisione al saldo e al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile che si liquidano in complessivi euro 3000,00, a titolo di onorario, oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

Non si ritengano emergere elementi per disporre il pagamento di una provvisionale in favore della p.c. come da quest'ultima istato.

P.Q.M.
Visti gli artt. 533 - 535 c.p.p.

DICHIARA

PI.Pa. colpevole del reato ascrittogli, concessegli le circostanze attenuanti generiche, lo

CONDANNA

alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, pena sospesa.

Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p.

CONDANNA

PI.Pa. al risarcimento del danno cagionato alla costituita parte civile FO.Ch. che liquida equitativamente in euro 10.000,00 con gli interessi legali dalla decisione al saldo, nonché al pagamento delle spese sostenute per l'azione civile dalla parte civile che liquida in euro 3000,00, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

RIGETTA l'istanza di provvisionale presentata dalla parte civile Motivazione riservata in 90 giorni.

Così deciso in Trieste il 4 dicembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 4 marzo 2024.

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