Tribunale Nola sez. I, 10/01/2022, (ud. 22/12/2021, dep. 10/01/2022), n.2560
La guida senza patente, pur depenalizzata per effetto del D.Lgs. 8/2016, conserva rilevanza penale nelle ipotesi aggravate dalla recidiva nel biennio, integrando una fattispecie autonoma di reato. Ai fini della configurazione della recidiva è necessario un provvedimento irrevocabile che abbia accertato la precedente violazione amministrativa e irrogato la relativa sanzione. (Cass. pen. n. 48779/2016)
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal PM in sede il 9.1.2020, Ba.Io. veniva tratto a giudizio di questo Tribunale per rispondere del reato in epigrafe trascritto. All'udienza del 29.6.2020, dichiarata l'assenza dell'imputato, ritualmente citato e non comparso, il Giudice dichiarava l'apertura del dibattimento ed ammetteva le prove orali e documentali richieste dalle parti.
All'udienza del 19.10.2020 si disponeva rinvio per assenza, per congedo ordinario, del Giudice titolare del procedimento.
All'udienza del 18.1.2021 si procedeva all'esame del teste del PM, APS Ar.Ro., con successiva acquisizione, ex art. 493, co. 3 c.p.p., della c.n.r. redatta da personale operante presso il n. O.R. dei Carabinieri di Nola in data 15.6.2019, nonché verbale di contestazione della contravvenzione al codice della strada del 13.6.2019 e c.n.r. del 21.03.2019 a firma di operanti in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Terzigno (con relativo verbale di contestazione); a quel punto il Giudice, sentite le parti, revocava l'ordinanza ammissiva del teste Ca.. Il PM chiedeva, ex art. 507 c.p.p., l'esame degli operatori appartenenti al Corpo dei Carabinieri, in servizio presso la Stazione di Terzigno, in ordine agli accertamenti del 21.3.2019; il Giudice accoglieva la richiesta istruttoria e disponeva rinvio. All'udienza del 15.3.2021, stante l'assenza dei testi, veniva disposto rinvio. All'udienza del 10.5.2021, stante l'ulteriore assenza dei testi, veniva disposto conseguente rinvio. All'udienza del 20.9.2021, il Giudice revocava l'ordinanza ammissiva dei testi richiesti ex art. 507 c.p.p. dal P.M.; a quel punto, si dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale e si disponeva rinvio per le conclusioni.
All'odierna udienza, udite le conclusioni delle parti, veniva data pubblica lettura del dispositivo di sentenza, riservandosi il deposito delle motivazioni nel termine di giorni trenta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante che le risultanze processuali comprovano pacificamente la penale responsabilità dell'imputato per l'ascritto.
Risulta dagli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento su consenso delle parti (C.n.r. del 15.6.2019, redatta da operanti in servizio presso la Compagnia di Nola; verbale di contestazione della contravvenzione al codice della strada) che, in data 13.6.2019, alle ore 09:50 circa, in Palma Campania (NA), alla Via (…), l'odierno imputato veniva fermato da una pattuglia di carabinieri a bordo dell'autovettura Volkswagen modello "Golf" targata (…) (targa bulgara). Dagli accertamenti esperiti tramite la banca dati in uso alle Forze di Polizia emergeva che il Ba.Io. era sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita e che, in data 21.3.2019, personale della Stazione dei Carabinieri di Terzigno elevava verbale e deferiva all'autorità giudiziaria il Ba.Io. per guida senza patente con recidiva, da cui l'inoltro di una ulteriore comunicazione di notizia di reato a suo carico ed il sequestro amministrativo del veicolo (cfr. c.n.r. e verbale di contestazione del 21.03.2019, in atti).
Va premesso che il nuovo comma XV dell'art. 116 C.d.S., dispone che "Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 Euro a 30.000 euro". Ad identica sanzione soggiacciono i conducenti colti alla guida di veicoli in assenza di titolo abilitativo, in quanto revocato, ovvero non rinnovato, per mancanza dei requisiti fisici e psichici.
Tuttavia, la guida senza patente, nell'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stata depenalizzata dall'art. 1, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, e si configura come fattispecie autonoma di reato di cui la recidiva integra un elemento costitutivo. (Cass. pen. n. 42285/2017) Tanto premesso, osserva il Giudice che la fattispecie contestata di cui all'art. 116 comma 15 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 (Codice della Strada) come modificato dal D.L. 3.08.2007 n. 117 convertito in legge che aveva reintrodotto il reato di guida senza patente o con patente revocata, rientrando tra le ipotesi contravvenzionali punite con la sola pecuniaria, è stata trasformata in illecito amministrativo per effetto della entrata in vigore del D.lgs. 8/2016. Ed invero in tema di reati esclusi dalla depenalizzazione nelle ipotesi aggravate dalla recidiva, l'art. 5 D.Lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ha integrato la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all'art. 116, comma 15 Cod. strad., avendo modificato la nozione di recidiva, che oggi ricorre non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile di un reato della stessa specie, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata; tuttavia, tale disposizione non si applica ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del citato decreto. (Cass. pen. n. 48779/2016)
Tuttavia, la sanzione amministrativa trova applicazione esclusivamente in caso di mancata reiterazione dell'illecito mentre nell'ipotesi di recidiva, essendo previsto dal comma 15 dell'art. 116 C.d.S. che, in caso di "recidiva nel biennio" si applica altresì, oltre all'ammenda, la pena detentiva dell'arresto fino ad un anno, la fattispecie mantiene la rilevanza penale in base al citato art. 5 (Tribunale Napoli sez. I, 10/07/2017, n. 8118) Al riguardo, è orientamento consolidato della Corte di cassazione (cfr. Sez. 4, n. 40617, 30/04/2014, Mauro, Rv. 260304) che, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della "recidiva nel biennio" rileva la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto - reato precedente rispetto a quello per il quale si procede e non la data di commissione dello stesso.
Pertanto (cfr. relazione ufficio del massimario della Corte di Cassazione del 2.2.2016, Ministero dell'Interno, circolare 05/02/2016 n. 300/A/852/16/109/33/1) in assenza di una sentenza irrevocabile relativa al fatto - reato della guida senza patente perché oggetto di depenalizzazione, deve ritenersi che il presupposto del (nuovo) reato costituito dalla reiterazione di un illecito amministrativo consiste, sul piano formale, nella esistenza di un provvedimento irrevocabile che abbia accertato la (prima) violazione amministrativa e abbia irrogato la conseguente (nuova) sanzione. In tema di reati esclusi dalla depenalizzazione nelle ipotesi aggravate dalla recidiva, l'art. 5 D.Lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ha integrato la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all'art. 116, comma 15 Cod. strad. (tuttora penalmente rilevante "nell'ipotesi di recidiva nel biennio"), avendo modificato la nozione di recidiva, che oggi ricorre non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile di un reato della stessa specie, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata; tuttavia tale disposizione non si applica ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del citato decreto (Cass. pen. n. 48779/2016) Ed invero in tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato. (Cassazione penale sez. IV, 06/04/2018, n. 27398). Tuttavia la guida senza patente, pur dopo la depenalizzazione disposta, continua a integrare ipotesi di illecito penale allorché sia posta in essere da persona alla quale sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione (Cass. pen. n. 13626/2003)
Non può essere altresì accolta la tesi difensiva che poggia sulla non definitività della precedente violazione amministrativa, stante il dato che tale circostanza è stata solo dedotta e non provata dalla difesa, la quale avrebbe potuto documentare la pendenza di una impugnazione che rendeva l'accertamento non definitivo.
Nel caso di specie, deve ritenersi provata la penale responsabilità dell'imputato trattandosi di fattispecie non depenalizzata per effetto della contestata recidiva nel biennio che configura un reato autonomo. Risultano pertanto sussistenti gli elementi costitutivi del reato contravvenzionale della assenza della patente e della avvenuta circolazione alla guida di un mezzo di trasporto che richiede il conseguimento del titolo amministrativo.
SANZIONE
Affermata la penale responsabilità, quanto alla pena, possono concedersi all'imputato le circostanze attenuanti generiche, stante il positivo comportamento processuale.
Valutati i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., stimasi equo irrogare la pena di mesi due di arresto ed Euro 1.000 di ammenda (p.b.: mesi tre di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda, ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche alla pena inflitta). Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
Sussistono i presupposti per concedere la sospensione condizionale della pena stante l'incensuratezza dell'imputato e presumendosi che lo stesso si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara Ba.Io. colpevole del reato a lui ascritto in rubrica e, concesse le circostante attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi due di arresto ed Euro 1.000 di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.
Motivi in giorni trenta.
Così deciso in Nola il 22 dicembre 2021.
Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2022.