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Reiterazione di guida senza patente: condanna penale e confisca amministrativa del veicolo (Giudice Rossana Ferraro)

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Tribunale Nola, 23/05/2022, n.387

La reiterazione nel biennio della guida senza patente configura reato ai sensi dell'art. 116, comma 15, C.d.S., come modificato dal D.Lgs. 8/2016, con applicazione della pena dell'arresto fino a un anno e della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo.

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La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto emesso dal GIP, ex art. 557 cpp, era rinviato a giudizio Ra.Pa. dinanzi a questo Tribunale per rispondere del reato come contestato dal PM nella formulazione dell'imputazione trascritta in epigrafe (art. 116 CdS).

In data 21.2.22, verificata la regolare costituzione delle parti, previa revoca del Decreto Penale di Condanna, in assenza di questioni preliminari, era dichiarato aperto il dibattimento, e si procedeva alle richieste istruttorie.

Le Parti prestavano consenso ad acquisizione atti di indagine, attesa la presenza dei testi. Il Giudice ammetteva le richieste istruttorie e procedeva all'assunzione.

All'esito, sentite le Parti, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, rassegnate le conclusione dalle parti, il Tribunale si ritirava in camera di consiglio.

Ritiene il giudice che dall'analisi degli atti acquisiti emerga - senza ragionevoli dubbi - la responsabilità dell'imputato per il reato contestato. Queste le risultanze processuali.

L'esame degli atti, unitamente alla documentazione acquisita, ha palesato che in data 03.6.2020 era rinvenuto alla guida un'autovettura senza aver conseguito patente di guida (verbale Polizia Municipale di Palma Campania) ed il verbale era stato confermato in sede di ricorso Prefettizio; e che entro il biennio in data 20.2.2021 il prevenuto è stato trovato nuovamente a condurre l'auto PEUGEOT tg (…)

Ebbene, è quindi emerso, con palmare ed incontrovertibile evidenza, che il prevenuto si sia reso responsabile del reato previsto dall'art. 116, comma 15, C.d.S.

Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, la cui entrata in vigore fu fissata per il 6 Febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di molti reati previsti dalla legislazione speciale diversa dal codice penale.

A tal fine, appare necessario ricostruire la normativa applicabile alla fattispecie.

Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016, non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. Sulla base di tale disposizione, viene depenalizzato il reato previsto dall'art. 116, comma 15, C.d.S., limitatamente al case in cui il fatto non costituisca reiterazione di una precedente violazione dello stesso tipo. In tale ipotesi, infatti, il fatto commesso conserva carattere penale, conformemente alle disposizioni dell'art. 116 C.d.S.

Secondo le disposizioni dell'art. 116, comma 15, ultimo periodo, C.d.S., in caso di recidiva nel biennio della violazione costituente illecito depenalizzato, il fatto assume carattere penale, configurandosi quale autonoma fattispecie di reato e si applica la pena dell'arresto fino ad un anno. Per la violazione è competente il tribunale in composizione monocratica: secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.Leg.vo n. 8/2016 (disposizione di coordinamento), quando i reati trasformati in illeciti amministrativi prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva, che, come il caso in esame, restano escluse dalla depenalizzazione perché prevedono pene detentive, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato.

Sulla base di tale disposizione di coordinamento, alla fattispecie in esame si applicano, perciò, le regole proprie della reiterazione amministrativa di cui all'art. 8 bis della L. n.689/1981n. 689/1981 con l'unica eccezione del termine entro cui la reiterazione può essere presa m considerazione che, conformemente alle disposizioni, più specifiche, dell'art. 116, comma 15, C.d.S., è di 2 anni anziché di 5 anni come previsto dall'art. 8 bis della L. n.689/81.

La reiterazione opera esclusivamente con riferimento agli illeciti depenalizzati e, quindi, non trova applicazione in caso di precedenti condanne per il reato di guida senza patente come previsto dalla previgente formulazione dell'art. 116,comma 15, C.d.S.

In tutte le ipotesi che assumono carattere penale per reiterazione dell'illecito depenalizzato, in luogo del fermo amministrativo del veicolo, trova applicazione la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI ed in particolare dell'art. 224 ter del C.d.S. Occorre peraltro precisare che, sulla base dell'espressa previsione del comma 17 dell'art. 116 C.d.S., a prescindere dalla qualificazione giuridica del fatto come amministrativo o penale, la ripetizione dell'illecito di guida senza patente dopo la depenalizzazione determina, in ogni caso, la sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa e ciò anche quando la ripetizione del comportamento non può essere valutata come reiterazione ai sensi dell'art. 8 bis della L. n.689/198.n. 689/198. infatti, la recidiva menzionata nel citato art. 116, comma 17, C.d.S. non può essere qualificata come reiterazione ai sensi dell'art. 8 bis della L. n. 689/1981 ma deve essere intesa nel senso più generale indicato dal codice della strada di mera ripetizione nel tempo del comportamento illecito. In occasione della contestazione dell'illecito depenalizzato di cui all'art. 116, comma 15, C.d.S. o delle ipotesi criminose previste in caso di reiterazione nella medesima condotta, nei confronti del proprietario del veicolo o di chiunque abbia la materiale disponibilità dello stesso, salvo che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, deve essere contestato l'incauto affidamento di cui all'art. 116, comma 14, del C.d.S., quando ne consenta la guida o lo affidi a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente. In tali casi, il proprietario del veicolo non può ritenersi persona estranea all'illecito ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo di cui al comma 17 dell'art. 116 C.d.S.

Tanto premesso, nel caso di specie è pienamente provata la responsabilità penale dell'imputato per il REATO così come contestato dall'art. 116 commi 1, 15, 17 CdS, come riformulato dall'art. 5 dlgs 8/2016, in quanto resosi responsabile di "recidiva" nel biennio per l'attività contestata, in quanto è stata dimostrata la integrazione dell'illecito penale così come nell'imputazione formulata dal PM.

In merito alla pena, il comma 15 dell'art. 116 CdS afferma: "Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.110,00 a Euro 30.660,00; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica".

Pertanto, sulla scorta dei parametri di cui all'art. 133 cp, applicate le attenuanti generiche, per il lieve disvalore del fatto, si ritiene equo applicare all'imputato la condanna della pena di 2 mesi di arresto ed Euro 2000,00 di sanzione amministrativa pecuniaria (ammenda): pena base mesi 3 di arresto ed Euro 3000,00 di ammenda, ridotta ex art. 62 bis cp alla pena finale.

Segue per legge, in applicazione dell'art. 335 cpp, la condanna al pagamento delle spese processuali.

Sulla scorta del casellario giudiziale dell'imputato, considerata la giovane età, applica il beneficio della sospensione condizionale della pena, emergendo precedenti ma valutato che in ogni caso si può arrivare ad un giudizio prognostico favorevole, ai sensi dell'art. 27 comma 3 della Costituzione.

In ordine al veicolo si ordina la trasmissione degli atti alla Prefettura di Napoli, ricorrendo l'ipotesi di CONFISCA AMMINISTRATIVA OBBLIGATORIA, ai sensi del comma 17 dell'art. 116 CdS: all'uopo, si applicano le disposizioni previste dalla circolare del Ministero Interno - Servizio Polizia Stradale n. (…) del 05 febbraio 2016 nei confronti del proprietario del veicolo o di chiunque abbia la materiale disponibilità dello stesso, salvo che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà. Nel caso di specie, in entrambi i casi il veicolo adoperato dall'imputato risulta essere lo stesso e di sua proprietà: PEUGEOT tg (…) in ragione del notevole carico di fascicoli pendenti si fissa in giorni 90 il termine di deposito della motivazione.

P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara Ra.Pa. colpevole del reato ascritto, e riconosciute le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di 2 mesi di arresto ed Euro 2000,00 di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali.

Si ordina la trasmissione degli atti alla Prefettura di Napoli, in applicazione dell'art. 116 comma 17 CdS per le determinazioni di competenza per la CONFISCA AMMINISTRATIVA del veicolo PEUGEOT tg (…) di proprietà dell'imputato.

Deposito gg. 90.

Così deciso in Nola il 21 febbraio 2022.

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2022.

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