Tribunale Napoli sez. IV, 01/02/2011, n.1328
La guida senza aver mai conseguito la patente costituisce reato ai sensi dell'art. 116 c.15 del Codice della Strada, integrato dalla prova certa che l'imputato non abbia mai ottenuto l'abilitazione alla guida.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito delle indagini preliminari, veniva tratta a giudizio a mezzo di decreto emesso dal PM presso la Procura di Napoli, E.F. per rispondere del reato compiutamente ascrittole in rubrica.
Espletata l'istruttoria dibattimentale, nella contumacia dell'imputata che pur regolarmente citata non si costituiva, attraverso l'esame dei testi del PM e della difesa ed acquisito il verbale di contravvenzione, acquisita certificazione della motorizzazione civile, le parti rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Il Giudice si ritirava per la decisione che veniva emessa e pubblicata mediante
lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in udienza.
Osserva il Giudicante, che all'esito dell'espletata istruttoria non permangono dubbi quanto alla penale responsabilità dell'imputata in ordine al reato ascrittole.
Invero, il teste A.S., in servizio presso la prima sezione della Polizia Municipale di Napoli, riferiva che in data 7.5.2008 la E.F. veniva fermata alla guida di autovettura sprovvista della patente di guida e per tale motivo invitata a produrre tale documentazione successivamente.
In seguito non solo la donna non si presentava ad adempiere la richiesta, ma dagli accertamenti effettuati presso gli organi competenti, risultava non aver mai conseguito l'abilitazione alla guida.
I fatti così accertati integrano senza ombra di dubbio il reato in contestazione
essendo emerso senza ombra di dubbio che l'imputata si poneva alla guida di autoveicolo pur non avendo mai conseguito la necessaria abilitazione alla guida.
Va dunque affermata la penale responsabilità dell'imputata in ordine al reato ascrittole.
Quanto alla pena da applicare, valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., e ritenuto di non poter concedere le circostanze attenuanti generiche in considerazione della gravità della condotta stimasi equo comminare la pena di euro tremila di ammenda.
Segue di diritto la condanna al pagamento delle spese processuali
Sussistono i presupposti per la concessione del beneficio della pena sospesa-
P.Q.M.
Letti gli artt. 533, 535 e.p.p.
Dichiara
E.F. colpevole del reato ascrittole, e la condanna alla pena di euro tremila di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
Pena sospesa alle condizioni di legge
Napoli, 1.2.2010
Il Giudice