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Guida senza patente: responsabilità penale e imprudenza del conducente non abilitato (Giudice Cristiana Sirabella)

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Tribunale Napoli sez. I, 15/12/2015, (ud. 15/12/2015, dep. 15/12/2015), n.17693

La guida di un veicolo senza aver mai conseguito la patente integra il reato previsto dall’art. 116 del Codice della Strada. L’elemento soggettivo del reato si identifica nella colpa generica, caratterizzata dall’imprudenza di porsi alla guida senza la necessaria abilitazione. La condotta è sanzionata penalmente anche in assenza di eventi lesivi, configurando una violazione delle regole di prudenza e sicurezza stradale.

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La sentenza integrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna emesso dal GIP del Tribunale di Napoli, depositato in data 24.02.12, Tu. Gi. veniva tratto a giudizio innanzi a questo Giudice per rispondere del reato di cui alla rubrica del presente provvedimento.

All'udienza del 22.09.15, già contumace l'imputato, il Giudice, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento, invitava le parti ad illustrare le richieste istruttorie; il PM chiedeva di provare i fatti in contestazione attraverso l'escussione dei testi di lista, l'esame dell'imputato e l'acquisizione della schermata della MCTC oltre al verbale di contestazione di infrazione al CdS ed il verbale di sequestro amministrativo del veicolo; la Difesa si riservava il controesame dei testi del PM, come per legge.

Ammesse le prove, il Giudice procedeva all'escussione del teste sovr. Brig. Ra. An., in servizio presso il nucleo radiomobile dei carabinieri di Giugliano in Campania.

All'esito della deposizione, il Giudice rinviava il processo per la sola discussione.

All'udienza del 15.12.15, mutata la persona fisica del Giudicante, si procedeva alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; le parti si riportavano alle richieste istruttorie e prestavano il consenso all'utilizzabilità degli atti già acquisiti.

Il Giudice, ammesse nuovamente le prove, previa declaratoria di utilizzabilità dei mezzi istruttori, dichiarava chiuso il dibattimento, invitava le parti a concludere e decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dell'istruttoria dibattimentale risulta provata la penale responsabilità di Tu. Gi. in relazione al reato a lui ascritto in rubrica.

Invero, il teste escusso - con una deposizione chiara e coerente con gli atti irripetibili al fascicolo dibattimentale e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare anche alla luce della qualifica di P.U. da questi ricoperta - riferiva che in data 4.11.11 alle ore 12,35 circa, durante un servizio di controllo, nel comune di Villaricca al Corso Europa, procedeva al controllo di un'autovettura Alfa Romeo 147 tg. -omissis- con a bordo due persone.

Il conducente, sedicente, veniva identificato in Tu. Gi., mentre il passeggero in Pa. Ge. i soggetti entrambi sprovvisti di documenti ed entrambi foto segnalati, venivano accompagnati in caserma per la compiuta identificazione.

A richiesta dei militari di esibire la patente di guida, il Tu. (oltre a non essere munito di assicurazione obbligatoria RCA) non esibiva la patente di guida.

Da accertamenti effettuati presso i terminali Tu. Gi. risultava sfornito di abilitazione alla guida, in quanto mai conseguita.

Tale circostanza risulta avallata dalla schermata dell'archivio della MCTC acquisita agli atti.

Tali essendo le risultanze istruttorie risulta provata la penale responsabilità di Tu. Gi. in relazione al reato a lui ascritto in rubrica essendo integrati gli elementi costitutivi della fattispecie a lui ascritta.

Ed invero, l'elemento materiale è integrato dal fatto che il prevenuto veniva sorpreso alla guida di un'autovettura Alfa Romeo 147 tg. -omissis-, privo di patente di guida, in quanto mai conseguita.

L'elemento soggettivo del reato contestato all'imputato risulta integrato dalla colpa generica consistente nell'imprudenza di porsi alla guida di un autoveicolo senza aver conseguito l'abilitazione alla guida.

Il Giudice ritiene di poter riconoscere le attenuanti generiche in favore dell'imputato in considerazione dello stato di incensuratezza ed al fine di adeguare la pena in concreto irrogata al disvalore del fatto.

Tutto ciò premesso, valutati i termini di cui all'art. 133 cp, questo Giudicante stima equo irrogare a Tu. Gi. la pena di euro 2.000,00 di ammenda per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 cpp, dichiara Tu. Gi. responsabile del reato ascritto e, ritenute le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di euro 2000,00 di ammenda, oltre spese processuali.

Napoli, 15.12.15

Depositata in cancelleria il 15/12/2015.

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