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Guida senza patente e recidiva: tra depenalizzazione e rilevanza penale (Giudice Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi)

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Tribunale Nola sez. I, 24/01/2022, n.151

La guida senza patente, pur essendo generalmente depenalizzata ai sensi del D.Lgs. 8/2016, mantiene rilevanza penale nell'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, configurando un'autonoma fattispecie di reato ex art. 116, comma 15, del Codice della Strada. La recidiva nel biennio è integrata non solo dalla reiterazione di un reato della stessa specie, ma anche da una precedente violazione amministrativa accertata con provvedimento definitivo.

Guida senza patente: responsabilità penale e imprudenza del conducente non abilitato (Giudice Cristiana Sirabella)

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Guida senza patente: responsabilità penale e confisca obbligatoria per reiterazione nel biennio (Giudice Rossana Ferraro)

Guida senza patente: configurazione del reato per mancato conseguimento dell'abilitazione alla guida (Giudice Napolitano Tafuri)

Guida senza patente e recidiva: tra depenalizzazione e rilevanza penale (Giudice Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi)

Reiterazione di guida senza patente: condanna penale e confisca amministrativa del veicolo (Giudice Rossana Ferraro)

La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal PM in sede in data 19,10.2020, Co.An. veniva tratto a giudizio di questo Tribunale per rispondere del reato in epigrafe trascritto. All'udienza del 24.05.2021, il Giudice disponeva la rinotifica del decreto all'imputato. All'udienza del 18.10.2021, il Giudice disponeva la rinotifica del decreto all'imputato. All'udienza del 24.01.2022, dichiarata l'assenza dell'imputato, ritualmente citato e non comparso, dichiarato aperto il dibattimento, su consenso delle parti si acquisivano il verbale di contestazione e la c.n.r. a firma dei testi del Pm Pe. e Fa., con rinuncia all'escussione degli stessi ed il Giudice ne revocava l'ordinanza ammissiva. A quel punto, dichiarata la formale chiusura dell'istruttoria dibattimentale, uditi il Pubblico Ministero e la difesa, all'esito della camera di consiglio, veniva data pubblica lettura del dispositivo di sentenza e delle contestuali motivazioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Giudicante che le risultanze processuali comprovano pacificamente la penale responsabilità dell'imputato per l'ascritto.

Risulta dagli atti acquisiti ai fascicolo su consenso delle parti (C.n.r. del 10.10.2018 redatta da operanti in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Marigliano; verbale di contestazione della contravvenzione al codice della strada) che, in data 2.10.2018 alle ore 22:40 circa l'odierno imputato veniva fermato da una pattuglia di carabinieri a bordo dello scooter targato (…) (di proprietà di Io.Fe.) mentre percorreva la Via XI Settembre nel Comune di Marigliano. Dagli accertamenti svolti presso la motorizzazione civile e presso l'A.C.I. attraverso l'accesso all'archivio informatico, emerse che il Co. era privo di patente di guida mai conseguita da cui l'inoltro della comunicazione di notizia di reato a suo carico ed il sequestro amministrativo del veicolo.

Va premesso che il nuovo comma XV dell'art. 116 C.d.S., dispone che "Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 Euro a 30.000 euro". Ad identica sanzione soggiacciono i conducenti colti alla guida di veicoli in assenza di titolo abilitativo, in quanto revocato, ovvero non rinnovato, per mancanza dei requisiti fisici e psichici.

Tuttavia, la guida senza patente, nell'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stata depenalizzata dall'art. 1, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, e si configura come fattispecie autonoma di reato di cui la recidiva integra un elemento costitutivo. (Cass. pen. n. 42285/2017) Tanto premesso, osserva il Giudice che la fattispecie contestata di cui all'art. 116 comma 15 dei Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 (Codice della Strada) come modificato dal D.L. 3.08.2007 n. 117 convertito in legge che aveva reintrodotto il reato di guida senza patente o con patente revocata, rientrando tra le ipotesi contravvenzionali punite con la sola pecuniaria, è stata trasformata in illecito amministrativo per effetto della entrata in vigore del D.lgs. 8/2016. Ed invero in tema di reati esclusi dalla depenalizzazione nelle ipotesi aggravate dalla recidiva, l'art. 5 D.Lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ha integrato la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all'art. 116, comma 15 Cod. strad., avendo modificato la nozione di recidiva, che oggi ricorre non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile di un reato della stessa specie, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata; tuttavia, tale disposizione non si applica ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del citato decreto. (Cass. pen. n. 48779/2016).

Tuttavia, la sanzione amministrativa trova applicazione esclusivamente in caso di mancata reiterazione dell'illecito mentre nell'ipotesi di recidiva, essendo previsto dal comma 15 dell'art. 116 C.d.S. che, in caso di "recidiva nel biennio" si applica altresì, oltre all'ammenda, la pena detentiva dell'arresto fino ad un anno, la fattispecie mantiene la rilevanza penale in base al citato art. 5. (Tribunale Napoli sez. I, 10/07/2017, n. 8118) Al riguardo, è orientamento consolidato della Corte di cassazione (cfr. Sez. 4, n. 40617, 30/04/2014, Ma., Rv. 260304) che, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della "recidiva nel biennio" rileva la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto - reato precedente rispetto a quello per il quale si procede e non la data di commissione dello stesso.

Pertanto (cfr. relazione ufficio del massimario della Corte di Cassazione del 2.2.2016, Ministero dell'Interno, circolare 05/02/2016 n. 300/A/852/16/109/33/1) in assenza di una sentenza irrevocabile relativa al fatto - reato della guida senza patente perché oggetto di depenalizzazione, deve ritenersi, che il presupposto del (nuovo) reato costituito dalla reiterazione di un illecito amministrativo consiste, sul piano formale, nella esistenza di un provvedimento irrevocabile che abbia accertato la (prima) violazione amministrativa e abbia irrogato la conseguente (nuova) sanzione. In tema di reati esclusi dalla depenalizzazione nelle ipotesi aggravate dalla recidiva, l'art. 5 D.Lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ha integrato la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all'art. 116, comma 15 Cod. strad. (tuttora penalmente rilevante "nell'ipotesi di recidiva nel biennio"), avendo modificato la nozione di recidiva, che oggi ricorre non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile di un reato della stessa specie, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata; tuttavia tale disposizione non si applica ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del citato decreto. (Cass. pen. n. 48779/2016) Ed invero in tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato. (Cassazione penale sez. IV, 06/04/2018, n. 27398). Tuttavia la guida senza patente, pur dopo la depenalizzazione disposta, continua a integrare ipotesi di illecito penale allorché sia posta in essere da persona alla quale sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione. (Cass. pen. n. 13626/2003) Nel caso di specie, deve ritenersi provata la penale responsabilità dell'imputato trattandosi di fattispecie non depenalizzata per effetto della contestata recidiva nel biennio che configura un reato autonomo. Risultano pertanto sussistenti gli elementi costitutivi del reato contravvenzionale della assenza della patente e della avvenuta circolazione alla guida di un mezzo di trasporto che richiede il conseguimento del titolo amministrativo. Dalla lettura dell'informativa di reato si evince che l'odierno giudicabile era già stato fermato in data 16.09.2018 da operanti in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Marigliano ed in data 10.09.2017 da militari in servizio presso il Comando dei c.c. di Castello di Cisterna per la medesima violazione al Codice della Strada, da cui la sussistenza della recidiva nel biennio che fonda la rilevanza penale attuale della violazione altrimenti di natura amministrativa.

Le risultanze probatorie hanno dato pieno riscontro della guida dell'autovettura da parte dell'imputato senza il valido possesso del necessario titolo abilitativo.

Risultano pertanto sussistenti gli elementi costitutivi del reato contravvenzionale della assenza della patente e della avvenuta circolazione alla guida di un mezzo di trasporto che richiede il conseguimento del titolo amministrativo.

Non può essere altresì accolta la tesi difensiva che poggia sulla non definitività della precedente violazione amministrativa, stante il dato che tale circostanza è stata solo dedotta e non provata dalla difesa, la quale avrebbe potuto documentare la pendenza di una impugnazione che rendeva l'accertamento non definitivo.

Affermata la penale responsabilità, quanto alla pena, all'imputato possono concedersi le circostanze attenuanti generiche, stante il positivo comportamento processuale.

Non può, invece, accogliersi l'invocata richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. dal momento che la condotta in esame si innesta in un quadro di abitualità che connota il comportamento dell'odierno giudicabile, il quale si è reso protagonista di una precedente violazione al Codice della Strada (che fonda la contestata recidiva) ed è altresì gravato da precedenti penali specifici che ne denotano un'indole trasgressiva. Pertanto, stimasi equo irrogare la pena finale di mesi 4 di arresto, pena così determinata: pena base, mesi sei di arresto, ridotta alla pena inflitta ex art. 62 bis c.p. Ne consegue il pagamento delle spese processuali.

All'imputato non può essere applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ostandovi i precedenti penali a carico.

P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara Co.An. colpevole del reato a lui ascritto in rubrica e, concesse le circostante attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi quattro di arresto, oltre che al pagamento delle spese processuali.

Motivi contestuali.

Così deciso in Nola il 24 gennaio 2022.

Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2022.

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