Tribunale Frosinone, 14/08/2023, n.1064
Per la configurazione del reato di calunnia, è necessario provare che il denunciante fosse pienamente consapevole dell'innocenza della persona accusata, essendo la certezza dell'innocenza parte essenziale del dolo richiesto. Il dubbio ragionevole sulla consapevolezza del denunciante esclude la sussistenza del reato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto che dispone il giudizio emesso dal GUP in data 11/06/2021, si procedeva nei confronti di CO.Ri., in epigrafe generalizzato, chiamandolo a rispondere del reato sopra riportato al capo a) della rubrica ritenuti i fatti contestati al capo b) in esso assorbiti, come da riqualificazione operata dal GUP in sede di udienza preliminare.
All'udienza del 06/12/2022 dichiarata l'assenza dell'imputato e alla presenza del suo difensore veniva aperto il dibattimento, ammesse le prove come richieste dalle parti, ed escusso il (…), in servizio presso il comando Carabinieri di Frosinone. All'esito il p.m. rinunciava agli ulteriori testi (…) e (…) ed il giudice revoca la relativa ordinanza ammissiva nulla opponendo le parti.
All'udienza odierna veniva escussa la p.o. (…) ed esaminato l'imputato. Al termine dichiarata chiusa l'istruttoria le parti discutevano e concludevano come sopra si è trascritto ed il tribunale emetteva la sentenza dando lettura del dispositivo.
Ritiene il giudicante che le risultanze dibattimentali acquisite all'esito dell'espletata istruttoria non consentano di pervenire ad una pronuncia di penale responsabilità dell'imputato.
Al CO. è contestato il reato di calunnia perché, denunciando falsamente in data 21.02.2020 presso la Stazione CC di Frosinone di aver smarrito in data e luogo sconosciuti, tra le altre cose, l'assegno n. (…), che invece aveva consegnato (il 24.12.2019, compilato, sottoscritto e post-datato al 24.02.2020) a titolo di pagamento di euro 21.150,00 a (…), incolpava quest'ultimo del delitto di ricettazione di cose smarrite, pur sapendolo innocente.
Appare in primo luogo opportuno soffermarsi sul contenuto della denuncia sporta dall'odierno imputato in data 21.02.2020 innanzi ai Carabinieri della stazione di Frosinone. Con tale atto il CO. denunciava lo smarrimento del suo borsello di colore nero contenente la carta di identità n. (…) rilasciata dal Comune di Frosinone il 31.08.2012; un carnet di assegni bancari del Monte Dei Paschi di Siena dal n. (…) ai n. (…); denaro contante pari ad euro 20,00; varie ricevute di depositi bancari.
Con integrazione di denuncia del 28.02.2020 il CO. rettificava
quanto indicato in denuncia, dichiarando che l'assegno con n. seriale (…) era stato erroneamente indicato come smarrito, perché esso era stato consegnato da lui stesso ad un cliente (denuncia ed integrazione della stessa versati agli atti del fascicolo).
Il Brig. (…), in servizio presso la stazione dei carabinieri di Frosinone, riferiva di aver raccolto la querela della p.o. (…) e di aver successivamente accertato, tramite lo SDÃ, che era stata presenta dal CO. una denuncia per smarrimento in data 21.2.2020 ed una integrazione della stessa in data 28.2.2020. Nessun accertamento aveva svolto in merito alla veridicità della denuncia dei CO.
La persona offesa (…) riferiva di svolgere la sua attività lavorativa presso una tabaccheria che era anche ricevitoria per scommesse sportive e di aver conosciuto il CO. perché questi era un giocatore ed effettuava spesso scommesse sportive.
Proprio a titolo di pagamento delle "giocate" effettuate che si erano accumulate nel tempo, il CO. gli aveva consegnato l'assegno di cui all'imputazione, l'assegno n. (…), per l'importo di euro 21.150,00.
Il (…) precisava infatti che l'imputato effettuava con frequenza le scommesse e ad un certo punto non era riuscito più a pagare, per tale ragione poiché si fidava di lui, gli aveva consentito di continuare a giocare con il seguente accordo: "quando puoi, quando è nelle tue possibilità mi fai l'assegno".
Il teste spiegava che vi era una vera e propria prassi al riguardo per i giocatori "vincenti", che consisteva nel consentire agli stessi di giocare le somme che avevano vinto anche se esse materialmente non erano state ancora versate sul conto corrente personale, anticipando loro una ricarica del conto gioco, ciò era accaduto anche per il CO. in precedenza e non vi erano stati mai problemi pe ("lui aveva fatto molte vincite aveva scaricato più di quello che aveva versato. Quindi era un giocatore vincente. Quindi la prassi era siccome ci vogliono dei giorni per bonificare dai conti gioco sui conti, era già successo mi ha detto, per modo di dire: (…) ho vinto 30.000,00 euro stando arrivando sul conto, fammi giocare che poi dopo quando arrivano ti rido i soldi indietro, era già successo 3-4 volte, giocava e quando arrivava il bonifico andava in banca e mi portava i soldi".
Per ripianare il debito di gioco accumulato il CO. in data 24.12.2019 gli aveva consegnato t'assegno per l'importo di euro 21.150,00, che aveva post datato al 24.2.2020 ed infatti, con dichiarazione posta in calce al titolo, l'imputato gli chiedeva di incassare l'assegno in data 24.2.2020 (assegno e dichiarazioni riconosciute dal teste e versati agli atti del fascicolo).
Il teste ricordava che l'assegno era stato compilato in tutte le sue parti dal CO. personalmente.
Successivamente alla scadenza concordata, proseguiva il (…), era andato ad incassare l'assegno che però non veniva pagato perché risultava denunciato smarrito o rubato, aveva pertanto presentato querela per tali fatti.
L'imputato dichiarava che in data 21.2.2020 aver perso il borsello all'interno del cinema ove lavorava. Nel borsello erano presenti, fra le altre cose, un carnet di assegni i cui numeri aveva ricostruito attraverso le indicazioni che gli aveva dato la banca. Aveva quindi presentato la denuncia di smarrimento e successivamente era stato chiamato dalla banca che gli aveva comunicato che era stato posto all'incasso uno di quegli assegni. A quel punto si era ricordato di aver consegnato l'assegno al (…) ed aveva effettuato la rettifica presentando una integrazione alla denuncia già sporta.
L'imputato dichiarava altresì che in quel periodo soffriva di ludopatia giocava moltissimo e dopo questi fatti aveva deciso di sottoporsi ad una terapia come da certificazione depositata dalla difesa ("è il mio medico che mi ha curato in questa terapia che ho fatto subito dopo il 2021 riferito a quegli anni li nel 2019 abbiamo riscontrato che sono una persona ludopatica, perché io avevo 26 anni giocando in 5 mesi 500.000 euro non mi sembra una persona normale giocavo cifre un pò troppo elevate, era un periodo molto brutto, ero ludopatico infatti poi per fortuna mi sono fatto curare da uno psicologo, perché giocavo cifre troppo grandi, mi svegliavo la mattina e pensavo solo a giocare").
Alla luce di tali elementi in fatto va premesso in diritto che dal punto di vista della qualificazione giuridica, i fatti in questione in astratto potrebbero certamente integrare gli estremi del reato di cui all'art. 368 c.p.
E' noto, infatti, che ove l'imputato abbia denunciato falsamente di avere smarrito l'assegno, con tale condotta egli simula precisi indizi di reato (648 c.p., 494 c.p., 640 c.p., ecc.) a carico di persona non identificata, ma immediatamente identificabile, consistente nel prenditore o, comunque, nel negoziatore del titolo che, in conseguenza della denuncia, non è più un legittimo portatore dello stesso. Invero il delitto di calunnia sussiste anche quando l'incolpazione venga formulata attraverso la simulazione a carico di una persona, non specificamente indicata, ma identificabile, delle tracce di un determinato reato - nella forma, cioè, dell'incolpazione cosiddetta reale o indiretta - purché la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti all'inizio dell'azione penale nei confronti di un soggetto univocamente e agevolmente identificabile (cfr. Cass. sez. VI 20-06-1991, Cass. sez. VI, 02-03-1992; Cass. 29/1/99, 4068: fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto sussistente l'elemento materiale del reato previsto dall'art. 368 c.p. nella denuncia di smarrimento di un assegno, preordinata a far convergere su una persona identificabile l'accusa del reato di furto o di ricettazione). Pertanto, nel fatto di colui che denuncia falsamente lo smarrimento di un assegno, consegnato invece in pagamento a terzi, è ravvisabile - il reato di calunnia, indipendentemente dal fatto che l'accusato sia indicato espressamente, dal momento che a seguito della denuncia tale persona diviene implicitamente ed immediatamente individuabile in base al possesso, alla ricezione od alla negoziazione del titolo (cfr. Cass. 4/7/96, 8328; Cass. VI, 2/4/2001, 40347). Dal punto di vista dell'elemento psicologico del delitto di calunnia, esso consiste nella volontà cosciente di commettere il fatto, cioè non solo di presentare una denuncia accusando taluno di un reato, ma, soprattutto, nella piena consapevolezza dell'innocenza di colui al quale il fatto stesso viene attribuito (cfr. Cass. 14/5/82; Cass. 16/3/2000, 10150).
Ciò deve essere inteso nel senso di una piena e totale corrispondenza tra momento rappresentativo e momento volitivo, costituendo la certezza dell'innocenza l'essenza del dolo (cfr. Cass. 10/7/2000, 9853; Cass. 17/6/95, 6990; Cass. 28/7/92). Sicché il reato deve essere escluso solo quando l'agente non abbia la piena conoscenza della innocenza, e sia convinto, anche in base ad errore colposo fondato su mere supposizioni, della colpevolezza dell'accusato (cfr. Cass. 17/6/83; Cass. 3/5/85; Cass. 14/3/96). In tal senso il convincimento (o il semplice ragionevole dubbio) della colpevolezza del denunciato esclude l'elemento psicologico del reato (cfr. Cass. 17/4/89) se esso, anche se erroneo, si basa su elementi seri e concreti, oggettivamente e correttamente esposti in denuncia, e non su semplici supposizioni o mere congetture (cfr. Cass. 27/9/89; Cass. 20/11/91), non essendo sufficiente ai fini di una pronuncia di condanna che il prevenuto sia scarsamente convinto della colpevolezza dell'accusato (cfr. Cass. 5/12/80). Così come alla pronuncia assolutoria dovrebbe pervenirsi nell'ipotesi in cui non venga provato l'elemento psicologico, non consentendo le risultanze processuali, nemmeno per via indiretta o induttiva, di stabilire quale fosse l'intimo convincimento dell'imputato (cfr. Cass. 1/3/89). Infine, ai fini della individuazione dell'elemento psicologico, non hanno alcuna rilevanza i motivi dell'azione, che attengono alla fase anteriore e preliminare del processo volitivo. L'individuazione di tali motivi, tuttavia, può rivelarsi utile ai fini dell'indagine su! dolo, potendo questi costituire elementi sintomatici dell'esistenza o dell'esistenza dell'elemento psicologico (cfr. Cass. 20/11/91).
Nel caso che ci occupa la prova dell'elemento soggettivo come sopra delineato non si ritiene raggiunta : a sostenere l'ipotesi che vi siano fondati dubbi sulla reale intenzionalità/strumentalità della denuncia, sta la circostanza, riferita anche dal (…) che era stata la prima volta che si era verificato un problema del genere da parte dell'imputato ed infatti, in precedenti occasioni nelle quali il (…) gli aveva anticipato la ricarica del conto gioco, il CO. aveva sempre restituito quanto dal predetto anticipato.
A ciò si aggiunga che nessun accertamento è stato svolto in merito alla pretesa falsità della denuncia di smarrimento presentata dall'imputato del borsello, denuncia poi integrata dal CO. con l'esclusione dell'assegno consegnato al (…).
Il materiale raccolto ed offerto in dibattimento dall'ufficio di Procura deve pertanto ritenersi insufficiente per una pronuncia di responsabilità penale, che debba doverosamente porsi al di là di ogni ragionevole dubbio, ed impone l'assoluzione con la formula dubitativa di cui al dispositivo.
Il concomitante carico di lavoro ha suggerito di riservare il deposito dei motivi.
P.Q.M.
visto l'art.530 comma 2 c.p.p.,
assolve CO.Ri. dai reati a lui ascritti perché il fatto non
costituisce reato;
visto l'art. 544, comma 3, c.p.p.,
indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Frosinone il 16 maggio 2023.
Depositata in Cancelleria il 14 agosto 2023.