Tribunale Torre Annunziata, 15/11/2023, n.2507
Il delitto di calunnia si configura nella forma reale o indiretta quando la falsa denuncia di smarrimento di un assegno bancario precede la consegna del titolo al creditore, e sia dimostrato lo stretto e funzionale collegamento tra la falsa denuncia e la successiva negoziazione del titolo. Tale condotta implica la simulazione dolosa di tracce di reato a carico del prenditore e presuppone la consapevolezza della falsità della denuncia e dell'innocenza del soggetto incolpato.
Svolgimento del processo
Con decreto che dispone il giudizio, emesso in data 31.10.2019, Ru.Pa. è stato rinviato a giudizio innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere del reato a lui ascritto in rubrica.
All'udienza del 11.3.2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente sospensione dell'attività giudiziaria, il processo è stato rinviato d'ufficio, previa sospensione dei termini di prescrizione, all'udienza del 12.6.2020. In tale sede, si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, regolarmente citato e non comparso; quindi, il processo, non selezionato per la trattazione in ossequio ai criteri di trattazione prioritaria di cui al protocollo adottato da questo ufficio per la ripresa dell'attività giudiziaria, è stato rinviato dapprima all'udienza del 09.09.2020 e, per i medesimi motivi, all'udienza del 24.03.2021 e del 6.10.21, ivi rendendo edotto del rinvio il teste di lista del PM (M.llo De.) presente in aula.
Alla successiva udienza del 06.10.21, selezionato il processo per la trattazione, in assenza di questioni preliminari, si è proceduto alla dichiarazione di apertura del dibattimento ed alla ammissione delle prove richieste dalle parti. Avuta la presenza in aula del teste di lista del PM - M.llo De.Gi., in servizio presso la Stazione Carabinieri di Lettere - si è proceduto al suo esame.
Terminata l'escussione, il PM ha prodotto la documentazione di seguito indicata e, segnatamente:
- Assegno bancario n. (…)
- Verbale di denuncia orale sporta da Ri.Pa. in data 26.04.2018 presso la Stazione Carabinieri di lettere.
All'esito, per il prosieguo dell'istruttoria, il processo è stato rinviato all'udienza del 18.03.2022, e quindi -attesa l'assenza dei testi di lista del PM - all'udienza del 14.09.2022; ove, comparso il teste di lista del PM (App. Sc. Pe.Da., effettivo alla Tenenza Carabinieri di Pagani), si è proceduto al suo esame.
All'esito dell'escussione, è stata disposta la citazione ex art. 507 c.p.p. del teste Pe.An., parte civile, ed il processo è stato rinviato all'udienza del 25.01.2023.
All'udienza del 25.01.2023, attesa l'assenza in aula del teste citato ex art. 507 c.p.p., il processo è stato rinviato all'udienza del 19.04.23. Ivi, considerata l'adesione del difensore all'astensione proclamata dalla categoria di appartenenza, il processo è stato rinviato, previa sospensione dei termini di prescrizione, all'udienza del 12.07.2023.
Alla successiva udienza del 12.07.2023, avuta la presenza del teste Pe.An., si è proceduto al suo esame. Terminata l'escussione, il PM ha prodotto la denuncia sporta da Ru.Pa. e copia dell'assegno; quindi, in accoglimento della richiesta difensiva - avente ad oggetto breve differimento dell'udienza per consentire l'accesso del difensore della P.C. - il processo è stato rinviato, previa sospensione dei termini di prescrizione, all'udienza del 15.11.2023.
All'odierna udienza, non comparso l'imputato e ritenuto esaurito il tema di prova, è stata dichiarata la chiusura dell'istruttoria dibattimentale e l'utilizzabilità degli atti acquisiti ed il Tribunale ha invitato la parti a formulare le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, sulle quali il Giudice si è ritirato in camera di consiglio, decidendo all'esito come da dispositivo letto e pubblicato in udienza.
Motivi della decisione
Le risultanze istruttorie in atti consentono di pervenire, con univoca certezza, alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto in rubrica.
Giova, preliminarmente, ricostruire il compendio probatorio sulla scorta del quale si è formato il convincimento di questo Giudice.
1. Le prove dichiarative a carico
1.1. L'esame del teste di lista del PM: M.llo De.Gi., in servizio presso la Stazione Carabinieri di Lettere
Il teste qualificato riferiva di aver proceduto, su delega dalla Tenenza di Pagani, ad escutere a s.i.t. il sig. Ru.Pa. in merito ad un assegno bancario oggetto di denuncia di smarrimento ("... su una delega del Comando Tenenza di Pagani ho sentito a sommane informazioni Ru.Pa. in merito ad un assegno da lui denunciato smarrito... " - cfr. v.s. 6.10.21, pag. 4).
Dichiarava, inoltre, che il Ru.Pa. riconosceva il titolo di credito che gli veniva sottoposto in visione, unitamente alla firma apposta sulla girata del titolo, confermando peraltro di aver presentato denuncia di smarrimento. L'assegno era stato emesso dalla Cassa di credito dell'Emilia-Romagna e recava l'importo di euro 300.00 ("... il Ru.Pa. riconosceva l'assegno che veniva mostrato e diceva di averlo effettivamente denunciato smarrito..." - cfr. v.s. cit.).
In sede di controesame, il dichiarante precisava che il titolo de quo non era stato incassato.
1.2. L'esame del teste di lista del PM: App. Se. Pe.Da., effettivo alla Tenenza Carabinieri di Pagani
Il dichiarante riferiva che, su delega della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, effettuava interrogazioni in ordine ad un assegno bancario emesso dalla Ba.No.. Riferiva, quindi, di essersi portato presso il Ba.Na. per acquisire le generalità del soggetto che aveva portato all'incasso il predetto titolo ed in quella circostanza apprendeva che l'assegno era stato negoziato dall'avv. An.Pe. ("...nell'anno 2018 è arrivata, presso la tenenza, una delega di indagine della Procura di Torre Annunziata in cui chiedevano di essere svolte indagini in merito a un assegno bancario della Ba.No.. Quindi, io effettuavo richiesta presso il Ba.Na. per essere fornite le generalità del soggetto che ha portato all'incasso il titolo. Da quanto ci veniva riferito dal Ba.Na., ci venivano fornite le generalità del soggetto, quindi dell'Avvocato Pe.An." - cfr. v.s. del 14.9.22, pag. 4).
Escussa a s.i.t. l'avv. Pe., apprendeva che l'assegno le era stato consegnato da un proprio assistito, tale Ru.Pa., a seguito di attività di consulenza ed assistenza legale che la stessa aveva prestato. Non era in grado di riferire se l'assegno de quo era stato compilato al momento della consegna.
1.3. L'esame del teste citato ex art. 507 c.p.p.: Pe.An., parte civile nel presente procedimento
L'Avv. Pe. riferiva di essere specializzata in materia di diritto del lavoro e della previdenza sociale; aggiungeva, dunque, di aver conosciuto il sig. Ru.Pa. negli anni 2011-2012 e di averlo assistito per alcune pratiche legali, anche di natura stragiudiziale ("io sono un Avvocato civilista specializzata in diritto del lavoro e della previdenza sociale. Quindi, mi sono occupata di alcune vicende che riguardavano la posizione del signor Ru.Pa. nei confronti dell'Inps. Il signor Ru.Pa. si è rivolto al mio studio per essere seguito, in quanto non riusciva a risolvere alcune problematiche prima di carattere giudiziario, perché l'ho conosciuto circa nel 2011-2012, poi di carattere stragiudiziale... dopo aver percepito la pensione di invalidità civile, si e rivolto a me per una serie di pratiche in ordine alla pensione di reversibilità della madre, agli assegni familiari arretrati che non aveva percepito dall'Inps" - cfr. v.s. del 12.7.23, pag. 4).
Nel prosieguo della deposizione, la teste dichiarava che l'onorario per l'attività svolta in favore di Ru.Pa. ammontava ad euro 600; aggiungeva, tuttavia, di aver ricevuto parte della somma - 300 euro - mediante assegno bancario.
Su sollecitazione del PM, la dichiarante riconosceva l'assegno bancario; riconosceva, altresì, la propria firma apposta sulla girata e quella apposta dal Ru.Pa..
Nel prosieguo, la teste dichiarava che dopo aver conseguito il titolo di credito, lo versava presso la banca di riferimento; tuttavia, tale assegno veniva protestato per difetto di provvista.
Dichiarava, inoltre, di aver interloquito con il Ru.Pa. per avere chiarimenti in ordine alla vicenda ed in quella circostanza apprendeva che il suo assistito aveva presentato denuncia di smarrimento dell'assegno ("... ho chiamato il signor Ru.Pa. per chiedere spiegazioni in ordine a questa circostanza, e il signor Ru.Pa. mi ha risposto candidatamene che non c'erano soldi sul conto e che, quindi, aveva provveduto a denunciare lo smarrimento dell'assegno..." - cfr. v.s. cit.).
Su domanda a chiarimento del Tribunale, la teste precisava che il Ru.Pa. consegnava il titolo di credito presso il proprio studio legale nella data indicata sul titolo (3.5.2018), dal momento che lo compilava alla sua presenza; aggiungeva, inoltre, che il predetto titolo veniva compilato dal prevenuto alla sua presenza, nella data e luogo ivi annotati.
Il PM quindi produceva a sostegno copia assegno emesso il 3 maggio 2018. copia denuncia di smarrimento del 26 aprile. protesto dell'8 maggio 2018.
2. Le prove documentali
2.1. Verbale di denuncia orale sporta da Ru.Pa..
In data 26.04.2018 si presentava presso la Stazione Carabinieri di Lettere il sig. Ru.Pa. per sporgere denuncia di smarrimento di assegno. Nello specifico, il denunciante riferiva di aver smarrito, in data e luogo imprecisato, il blocchetto di assegni per un totale di dieci assegni, rilasciato dalla Ba.Po., filiale di Gragnano e relativo al proprio conto corrente n. (…), assegni n. serie iniziale (…) e numero serie finale (…).
Come risulta dalla denuncia in atti, Ru.Pa., il giorno 26 aprile 2018. si recava presso la Stazione dei Carabinieri di Lettere per sporgere denuncia di smarrimento, in data e luogo imprecisati, di un carnet di assegni bancari, dal n. (…) al n. (…).
Tuttavia, il contenuto di tale denuncia è risultato non corrispondente al vero dal momento che l'imputato, alcuni giorni dopo, ovvero in data 3 maggio, si recava presso lo studio del proprio avvocato e versava i dovuti compensi professionali a mezzo assegno, con numero serie finale (…), e quindi facente parte della serie denunciata come smarrita.
Peraltro, l'imputato confessava candidamente all'avv. Pe., che rivendicava chiariménti, che attesa l'assenza di provvista sul conto corrente, aveva denunciato lo smarrimento dei titoli. Tanto dichiarava la teste escussa ex art. 507 c.p.p. e parte civile, con dichiarazioni senz'altro utilizzabili (Cass. pen. Sez. III Sent., 14/03/2014, n. 12236 (rv. 259297) "il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 cod. proc. pen. opera solo in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento all'autorità giudiziaria, alla polizia giudiziaria e al difensore nell'ambito dell'attività investigativa e, pertanto, restano escluse da tale divieto le dichiarazioni, anche se a contenuto confessarlo, rese dall'imputato o dall'indagato ad un soggetto non rivestente alcuna di tali qualifiche"; Cass. Pen. 10367/1994, RV 199861).
Non vi sono, peraltro, ragioni per dubitare dell'attendibilità del teste avv. Pe., la cui deposizione è apparsa intrinsecamente attendibile, in quanto analitica e priva di contraddizioni. Peraltro, il suo narrato è risultato riscontrato, oltre che dalle prove documentali versate in atti, anche dall'escussione dei testi di P.G.. Né la stessa serbava interessi economici dacché, pur costituita parte civile, non compariva all'udienza di discussione, né depositava le relative conclusioni scritte.
Alla stregua della ricostruzione in fatto appena operata, risulta comprovata la sussistenza dell'elemento materiale del delitto contestato e la riferibilità dello stesso all'odierno imputato.
In punto di diritto, preme evidenziare che il delitto di calunnia ha natura plurioffensiva, nel senso che oltre a ledere l'interesse dello Stato alla corretta amministrazione della giustizia, offende anche l'onore ed eventualmente della libertà della persona falsamente incolpata (cfr. Cass. Pen., sez. VI, 25 luglio 2017, n. 49740 e Cass. Pen., 28 aprile 2010, n. 217899).
Il delitto di calunnia si configura come reato di pericolo e si realizza con una condotta tale da creare il concreto rischio di inizio di un'indagine, sia che venga realizzata con una falsa denuncia che con simulazione di tracce del reato. La ratio dell'incriminazione del fatto previsto dall'art. 368 c.p. risiede nella necessità di scongiurare il pericolo, anche se lieve o remoto, che si proceda a carico di un soggetto per un reato che egli non abbia commesso. Di conseguenza, integra l'elemento materiale del reato in esame qualunque deposizione calunniosa che, essendo astrattamente configurabile come "notitia criminis" in quanto a prima vista non manifestamente infondata o inverosimile sulla base del suo stesso contenuto, consenta l'esercizio dell'azione penale (cfr. Cass. Pen., 26 gennaio 1993, n. 3040; Cass. Pen., 18 dicembre 2003, n. 48525). Il delitto di calunnia si configura come reato a forma libera, sicché l'attribuzione calunniosa del reato può avvenire anche in forma implicita, purché sia effettuata in modo da permettere di identificare senza equivoci il soggetto formalmente incolpato.
La questione dell'incolpazione implicita è stata affrontata con particolare riferimento al caso di denuncia di smarrimento di assegni, effettuata al fine di evitarne il pagamento. In senso affermativo si è pronunciata la S.C. secondo cui "la falsa denuncia di smarrimento di un assegno bancario in precedenza negoziato quale espediente per impedirne la riscossione o il protesto per mancanza di provvista si inserisce in una fattispecie complessa, di cui la precedente negoziazione dell'assegno rappresenta l'ulteriore elemento integrativo" (cfr. Cass. Pen., Sez., VI, 27 gennaio 2005, n. 2594). Tale fattispecie ha natura delittuosa in quanto implica la formulazione nei confronti del legittimo prenditore dell'assegno, nella consapevolezza della sua innocenza, della falsa accusa di ricettazione o appropriazione indebita e di falso e pertanto la commissione in suo danno del reato di calunnia in concorso con quello di truffa.
Quanto, invece, al tipo di calunnia in cui ricadono tali fatti si rende doverosa una precisazione preliminare. La falsa denuncia di smarrimento di un assegno, presentata dopo la consegna del titolo da parte del denunciante ad altro soggetto, integra il delitto di calunnia cosiddetta formale o diletta; ove, invece, la denuncia di smarrimento venga presentata prima della consegna, è configurabile il delitto di calunnia cosiddetta reale o indiretta, a condizione, tuttavia, che risulti dimostrata la sussistenza di uno stretto e funzionale collegamento, oggettivo e soggettivo, tra la falsa denuncia e la successiva negoziazione, diversamente integrandosi il meno grave illecito di simulazione di reato, (cfr. sul punto Cass. Pen., Sez. 6, Sentenza n. 3910 del 17/12/2008 Ud. Rv. 242521 -01; cfr. ancora Cass. Pen., Sez. VI, 15 settembre 2016, n. 40021). Ciò posto, nel caso sottoposto alla cognizione di questo Giudice, non appare revocabile in dubbio l'integrazione dell'elemento materiale del delitto di cui all'art. 368 c.p. nella peculiare forma di calunnia ed. reale, atteso ché il titolo di credito veniva consegnato all'Avv. Pe. in data 03.05.2018. ovvero una settimana dopo averne denunciato lo smarrimento (in data 26.04.2018), con eloquentissima prossimità temporale.
Nel quadro così delineato, la successiva negoziazione dell'assegno costituisce il segmento della condotta che configura il delitto di calunnia nella forma delineata dalla seconda parte dell'art. 368 c.p., comma 1 (calunnia reale o indiretta), quando - esclusa la sussistenza di una consegna colposa dell'assegno (dovuta a dimenticanza della precedente denuncia per il tempo trascorso o ad errore o confusione: elementi, quindi, non postulabili nel caso di specie nello stretto arco di 7 giorni) - possa ritenersi che la condotta dell'agente integri la simulazione di tracce di reato a carico del prenditore dell'assegno.
In siffatta ipotesi, l'affermazione di sussistenza del delitto implica la prova dello stretto e intenzionale collegamento, oggettivo e soggettivo, tra la falsa denuncia resa e la successiva negoziazione. E ben evidente (rispetto alla calunnia formale della falsa denuncia successiva alla negoziazione) la maggiore difficoltà probatoria per l'accertamento di tutti gli elementi costitutivi del reato e, in particolare, di quello soggettivo, richiedendosi la dimostrazione della consegna dolosa dell'assegno di cui in precedenza era stato denunciato lo smarrimento: ebbene, in punto, non va trascurato che il Ru.Pa., a fronte dei chiarimenti sollecitati dall'avvocato creditore dei compensi professionali sul mancato buon fine dell'incasso del titolo, candidamente confessava di averne previamente denunciato lo smarrimento in ragione dell'assenza di fondi sul conto corrente.
Il nesso funzionale tra falsa denuncia e consegna in pagamento richiesto dalla fattispecie in commento (calunnia indiretta o reale), nel caso di specie dunque non solo è agevolmente evincibile dall'avvicendamento temporale delle condotte di denuncia e di consegna in pagamento (26 aprile - 3 maggio), ma veniva finanche espressamente esplicitato dall'imputato alla persona offesa.
D'altro canto, l'imputato, assentandosi dal processo, non ha offerto al Tribunale alcuna ricostruzione alternativa del fatto storico rispetto a quella indicata.
Alla stregua delle superiori considerazioni, va affermata la penale responsabilità di Ru.Pa. in ordine al reato a lui ascritto in rubrica di cui risultano integrati, per le considerazioni sopra svolte, tutti gli elementi oggettivi e soggettivi.
Né può darsi corso alla richiesta difensiva di valutazione del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p. atteso che l'offesa al bene giuridico protetto non può declinarsi in termini di tenuità considerata la spregiudicatezza della condotta, scientemente ed apertamente finalizzata a sottrarsi alle obbligazioni di pagamento contratte con il proprio difensore.
TRATTAMENTO SANZIONATORIO
Così affermata la responsabilità penale dell'odierno imputato e venendo al trattamento sanzionatorio da irrogare nei suoi confronti, osserva il Giudicante che possono essere riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche in considerazione della complessiva entità del fatto, della occasionalità della condotta nonché, infine, in considerazione delle stesse circostanze di contesto nelle quali è maturata la condotta delittuosa.
Sott'altro profilo, poi, ritiene il Tribunale che può essere disapplicata la contestata recidiva, attesa la risa-lenza nel tempo di un solo precedente penale annotato nel certificato penale, peraltro per un reato (art. 582 c.p.) di indole diversa da quello per cui si procede in questa sede.
Pertanto, valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., si ritiene conforme all'effettivo disvalore della condotta la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, così determinata:
- pena base: anni due di reclusione, non ravvisandosi motivi per i quali discostarsi dal minimo edittale in ragione dell'entità del fatto e della personalità del reo;
- ridotta per la concessione delle circostanze generiche ex art. 62 bis cod. pen. alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.
Le risultanze emergenti dal certificato penale non ostano, poi, alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ricorrendone i presupposti formali e potendosi, peraltro, formulare prognosi favorevole quanto alla futura astensione dalla commissione di reati della medesima indole. Non altrettanto è a dirsi in relazione all'ulteriore beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale rispetto alla concessione del quale appare ostativo l'interesse pubblico alla conoscibilità della condanna.
Segue, infine, per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. Per quanto concerne, invece, le statuizioni civilistiche, infine, la mancata comparizione della parte civile all'udienza di discussione, e l'omesso deposito delle conclusioni scritte ex art. 523 c.p.p. determina ope legis la revoca della costituzione di parte civile.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 - 535 c.p.p., dichiara Ru.Pa. colpevole del reato a lui ascritto e, applicate le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Pena sospesa.
Motivi contestuali.
Così deciso in Torre Annunziata il 15 novembre 2023.
Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2023.