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Furto in abitazione: configurabilità del concorso esterno e valutazione della recidiva in presenza di precedenti specifici

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Tribunale Lecce sez. I, 09/07/2024, n.1049

In tema di furto in abitazione, è configurabile il concorso tra i soggetti che, pur non introducendosi direttamente nell'abitazione, svolgono un ruolo funzionale alla realizzazione del reato, come la sorveglianza esterna o la predisposizione dei mezzi per agevolare la sottrazione dei beni. La recidiva si applica in considerazione di precedenti specifici, salvo mitigazione attraverso l'equivalenza con le attenuanti generiche.

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La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
PR.Iv. e CA.Fi. venivano tratti a giudizio dell'intestato Tribunale, giusto decreto di citazione a giudizio del P.M. in sede del 23.12.2022, per rispondere, in concorso tra loro, del reato di furto in abitazione, commesso in danno di ZU.Al., secondo la condotta di cui in epigrafe, in Alezio il 6 novembre 2021.

All'udienza del 15 settembre 2023, il difensore di fiducia formulava per entrambi gli imputati richiesta di definizione del giudizio con rito abbreviato e chiedeva un rinvio del processo per il deposito della procura speciale da parte di PR.Iv., essendo in possesso di quella della CA.FI.

Il Tribunale rinviava il processo all'udienza del 10.04.2024 con sospensione dei termini di prescrizione.

All'udienza del 10.04.2024, il Tribunale, nelle regolarità delle procure speciali, ammetteva il rito e, acquisito il fascicolo del P.M., invitava le parti alla discussione ed il processo veniva deciso, all'esito della camera di consiglio, con emissione del dispositivo e riserva dei motivi.

In fatto.

La vicenda che ci occupa, sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo della Procura e segnatamente della CNR dei Carabinieri i Gallipoli, con gli allegati, e della querela sporta da ZU.Al. in data 07.11.2021, può essere ricostruita come segue. Il giorno 06.11.2021 (nella querela dicesi 6 ottobre 2021, ma trattasi di evidente errore materiale, perché nel corpo della querela è ben evidenziato che i fatti di causa si sono svolti il 6 Novembre 2021), alle ore 17.40, ZU.Al. usciva dalla propria abitazione sita in Alezio, via (…), unitamente a sua moglie per recarsi a Gallipoli per effettuare degli acquisti.

Nelle medesime circostanze notava nei pressi della propria abitazione un gruppo di persone composto da tre giovani donne, un giovane uomo ed una bambina di circa 12 anni che giravano senza avere un orientamento ben preciso, il che destava in lui sospetto, poi fugato dalla riflessione della presenza anche della bambina.

Giunto all'altezza dell'ospedale di Gallipoli, verso le ore 17.44, suonava sul cellulare di ZU.AL. l'allarme di casa. I coniugi pertanto, rientravano immediatamente a casa giungendovi alle ore 17.51.

Nel momento in cui ZU.AL. raggiungeva la propria abitazione notava nuovamente un gruppo di donne che scappava in direzione della strada sterrata adiacente alla via (…). Le tre donne che scappavano verso la strada sterrata venivano riconosciute da ZU.AL. proprio come coloro che aveva visto aggirarsi nei pressi della propria abitazione nel momento in cui era uscito di casa per recarsi a Gallipoli.

Nel medesimo istante, ZU.Al. non vedeva allontanarsi insieme alle donne, l'uomo che aveva visto in loro compagnia in precedenza e temendo che l'uomo fosse ancora in casa correva all'interno della propria abitazione per verificare cosa fosse accaduto.

ZU.Al. entrando in casa notava che qualcuno si era introdotto all'interno della propria abitazione, mediante la rottura della persiana del balcone e forzando la porta balcone della sala da pranzo, per poi dirigersi nella camera matrimoniale, ove rovistava in tutti i mobili ivi presenti asportando tutti i preziosi ritrovati. Più in particolare trattavasi dei seguenti beni: "un collier a spiga semirigido in or giallo; un bracciale orientale in trecciato con cuore centrale 21vt semirigido in oro giallo; una collana con croce e medaglietta in oro giallo; un collier modello antico con pendagli in oro bianco; una collanina in oro bianco con brillantini; un bracciale rigido liscio in oro giallo intarsiato con pietre celesti ; un cammeo ciondolo a forma di cuore; un anello a forma di fiore in oro giallo; un paio di orecchini lunghi rigidi con farfallina e centrale pendagli, un anello con quattro diademi bianchi lineari in oro giallo; un bracciale in rame rosso; una collana di perle girocollo; una collana di perle lunghe una collana con pietre nere laviche; una collana azzurra con lapislazzuli; una collana con pietre trasparenti beige con orecchini; una collana a maglia bianca con pendagli; bracciali in argento a maglia intrecciata; una collana con madonnina; un borsellino in pelle viola con 1.000,00 Euro in biglietti da 50,00 Euro; un borsellino a quadri marrone e beige con ali 'interno 200,00 Euro; carta bancomat della (…) filiale di Gallipoli; carta postepay n. (…) rilasciata dall'Ufficio postale di Alezio".

Pertanto, ZU.Al., dichiarava di aver subito un danno pari a 10.000,00 Euro, non coperto da assicurazione.

Sul luogo dell'evento intervenivano prontamente i Carabinieri del 112, contattati dalla Centrale operativa chiamata dal ZU., che effettuavano gli opportuni rilievi. Il giorno in cui sporgeva querela, il ZU.Al. forniva ai Carabinieri della Stazione di Alezio, il filmato delle telecamere di videosorveglianza di una villa posta di fronte alla propria all'abitazione, unitamente a nr. 6 fotogrammi estrapolati dalla videoregistrazione, dai quali si individuavano i soggetti coinvolti negli eventi a processo.

Nell'annotazione di Polizia Giudiziaria della Compagnia di Gallipoli, Nucleo Operativo e Radiomobile dell'8.11.2021, è specificato che il personale operante diramava subito le foto fornite dallo ZU.AL. su una chat chiusa di messaggistica, riservata solo al personale appartenente al reparto.

Alle ore 21.00, dell'08.11.2021, il Mar. Magg. LU.Ro. appartenente alla chat riferiva quindi di aver riconosciuto con ragionevole certezza nelle foto n. 2 e 3 (sono tutte allegati agli atti) tale CA.Fi., pregiudicata per reati contro il patrimonio, mentre che l'uomo riprodotto nelle foto nn. 2 e 4 poteva essere tale PR.Iv., sottoposto alla misura dell'affidamento in prova ai Servizi sociali, già compagno della CA.FI.

Il Mar. Magg. LU.Ro. riconosceva nei fotogrammi allegati alla querela del 07.11.2021 PR.Iv. e CA.Fi. in quanto aveva prestato servizio per diversi anni nel Comando competente per territorio, nel luogo di residenza degli imputati, dei quali forniva, a conferma del suo riconoscimento, alcune foto estrapolate dai social network.

A seguito della segnalazione ricevuta, dunque, effettuati gli opportuni accertamenti nella Banca Dati della FFPP, venivano individuate altresì le foto segnaletiche degli imputati (vds. pagina 37 e 38 dell'annotazione di PG dell'08.11.2021), ove gli stessi apparivano corrispondenti alle persone immortalate nei fotogrammi forniti dalla persona offesa, sicché ritenendo che le persone identificate dal Mar. Magg. LU.Ro. potessero effettivamente essere gli autori del furto, la Polizia Giudiziaria procedeva ad effettuare una perquisizione locale nelle abitazioni di residenza di CA.Fi. e di PR.Iv.

Nel corso della perquisizione eseguita in Racale (LE) via Europa n. 115, presso l'abitazione del PR.IV., veniva rinvenuto un giubbotto di colore blu simile a quello indossato dall'uomo raffigurato nelle foto n. 1 e 4, come agevolmente visibile dagli atti, nonché una giacca di colore rosso con una fascia di colore nero sulle maniche con simboli ripetuti, del tutto simili a quelli della giacca indossata da una delle donne, la più giovane, raffigurata nella foto n. 4, ancora non identificata.

Nel corso della perquisizione eseguita in Taviano via A De Curtis n. 9, abitazione della CA.FI., non venivano invece rinvenuti elementi utili all'attività investigativa eseguita in merito al furto de quo.

Questi gli esiti delle indagini, dalla visione diretta del supporto informatico acquisito, il DVD 23-25/5/2021, contenente le immagini della videosorveglianza, già stampate ed allegato al fascicolo della Procura, emergeva poi ancora più chiaramente l'azione criminosa diretta alla predisposizione ed alla realizzazione del furto nell'abitazione di ZU.Al. la sera del 06.11.2021 in Alezio alla via (…) e la conferma della identificazione degli odierni imputati tramite comparazione delle immagini riprese dalle telecamere con le fotografie degli stessi, tratte delle banche dati e da facebook.

I filmati, mostravano infatti (minuto 27:17 ore 17.13.27) il gruppetto di persone, tra cui PR.Iv. e CA.Fi. che si spostavano più volte lungo il muro che costeggia l'abitazione di ZU.Al., per verificare effettivamente la presenza o meno di soggetti all'interno dell'abitazione.

Sempre analizzando i filmati (minuto 27:29 ore 17.13.44) si poteva vedere il gruppetto delle donne una delle quali andava a suonare il campanello all'ingresso dell'abitazione, mentre più in fondo il PR.IV. - unico uomo del gruppo, si badi - scavalcava il muro e si introduceva onde introdursi evidentemente nell'abitazione di ZU.Al.

Subito dopo CA.Fi. e le donne in sua compagnia si defilavano nella parte buia del prolungamento di via (…), (minuto 27.50 ore 17.14.06). Proseguendo nell'analisi del filmato (minuto 32.12 ore 17.18.30), appariva chiaramente il gruppo di donne che si spostava transitando nuovamente dinanzi all'abitazione di ZU.Al.

In particolare la CA.Fi. portava in mano il cellulare con il display acceso, in verosimile collegamento telefonico con PR.Iv.

La CA.Fi. si vedrà nuovamente nel corso del filmato con il cellulare in mano a display acceso (al minuto 37.31 ore 17.23.54).

Successivamente, al minuto 37:25 ore 17.23.48, una delle donne complici della CA.FI. passava un borsone nero all'altra complice, che a sua volta lo consegnava, per qualche istante al di là del muro, verosimilmente per inserirvi la refurtiva recuperata all'interno dell'abitazione da PR.Iv.

Quindi recuperato il borsone CA.Fi. e le donne si allontanavano dall'abitazione.

PR.Iv., invece, permaneva all'interno dell'abitazione in via (…), così come dimostrano le ombre che si muovono sul lato sinistro dell'inquadratura all'interno dell'abitazione (minuto 39:00 ore 17:25:23), per poi fuggire dalla parte retrostante dell'abitazione nel momento in cui ZU.Al. giungeva in via (…) allarmato dall'antifurto presente nell'abitazione. Infatti, nei filmati la sua uscita dalla parte davanti (dove venivano riprese le donne) non viene registrata, inoltre ZU.Al. riferisce di aver visto solo il gruppo di donne allontanarsi nel prolungamento di via (…) quando giunge nella propria abitazione, senza notare l'uomo che aveva visto in precedenza quando invece era uscito di casa per recarsi a Gallipoli.

IN DIRITTO.

Nel caso di specie, l'attività investigativa posta in essere dalla Polizia Giudiziaria, in collaborazione con la persona offesa che forniva i filmati di videosorveglianza della villa posta di fronte all'abitazione dello ZU.AL., nonché i chiari fotogrammi estrapolati dallo stesso filmato, consentono di ricostruire la predisposizione e realizzazione del furto nell'abitazione e/o nelle pertinenze di proprietà di ZU.Al. il 06.11.2021 in Alezio ad opera degli odierni imputati in concorso con due altre donne rimaste sconosciute. La ripresa della fase di appostamento e sopralluogo all'esterno della villa con circospezione, come notato altresì de visu dallo ZU.AL., dell'ispezione dei luoghi con il suono del campanello, della introduzione nella villetta dello ZU.AL., con lo scavalcamento del muro di recinzione dall'unico uomo del gruppo, del successivo scambio del borsone con colui che si era introdotto, quindi la fuga repentina (nuovamente notata dallo ZU.AL.), in uno all'accertamento, in quei minuti, da parte della persona offesa grazie all'allarme, della effrazione all'interno della sua abitazione, con la perpetrazione dell'illecito, ovvero l'ingresso e l'avvenuta asportazione dell'ingente disponibilità di denaro e di preziosi, puntualmente descritti nella querela dallo ZU.AL., costituiscono infatti quel coacervo di indizi, gravi, precisi e concordanti che concorrono ex art. 192 c.p.p. ad acclarare, oltre il ragionevole dubbio, la materialità del delitto di furto in danno dello ZU.AL. ad opera del gruppetto di tre donne e di un uomo, nella data e nel luogo indicati in atti, di cui facevano integrante gli imputati. Non residua infatti alcun dubbio sull'identificazione degli autori delle condotte negli odierni imputati, PR.Iv. e CA.Fi., in concorso tra loro e con quelle donne rimaste al momento delle indagini ignote, atteso che essi venivano riconosciuti dalla visione dei 6 fotogrammi, allegati all'Annotazione dì P.G. dell'08.11.2021, che li riprendeva in modo inequivocabile ed identificati senza indugio, sul sistema di messaggistica chiuso riservato al Reparto operante, dal Mar. Magg. RODOLFO Lucrezio, del N.O.R.M. dei CC di Gallipoli, il quale li riconosceva in quanto pluripregiudicati già noti alle forze dell'ordine operanti nel territorio di loro residenza ove aveva prestato servizio il predetto sottoufficiale. La identificazione degli autori nella persona (altresì') degli odierni imputati trovava altresì riscontro negli elementi emersi durante la perquisizione domiciliare a carico di PR.Iv., in particolare dagli abiti rinvenuti del tutto compatibili con quelli immortalati dalla telecamera perché indossati al momento del furto, quale un giubbotto blu indossato da PR.Iv., nonché una giacca con simboli ripetuti lungo le braccia, perfettamente sovrapponibile a quella indossata dalla ragazza non identificata presente nel fotogramma n. 4.

Dalla ricostruzione delle fasi del furto, ben evidenziata dai filmati di videosorveglianza, deve evincersi poi il ruolo di protagonisti assunto dai due imputati all'interno del gruppo criminoso. In particolare, CA.Fi., insieme alle altre donne non identificate, si occupava della sorveglianza esterna della strada, dell'accertamento della presenza di qualcuno in casa, del recupero della refurtiva, svolgendo un ruolo di direzione rispetto alle altre due donne, in quanto collegata durante l'azione criminosa al PR.Iv. attraverso il cellulare, mentre, il PR.Iv., si occupava di scavalcare il muro, forzare l'infisso dell'immobile e trafugare monili e denaro, consegnando poi la refurtiva alle donne in attesa all'esterno dell'abitazione del ZU.Al.

Ciò posto, non vi è spazio alcuno per la condivisione dei dubbi sollevati dal difensore in sede di discussione, posto che l'intero svolgimento della condotta (fatto salvo l'introduzione in casa dello ZU.AL., desunta dagli elementi logici e temporali prima indicati) è agevolmente desumibile dalla visione del DVD, gli imputati vengono ad un certo punto inquadrati molto da vicino, nei fotogrammi 1-4, il Maresciallo LU. li ha riconosciuti nella immediatezza e comunque è facile anche dal raffronto dei fotogrammi con le immagini di repertorio (Banca dati e facebook) comprendere la perfetta corrispondenza dei soggetti agli odierni imputati (vds. in particolare riconoscibilità della CA.FI. dal mento pronunciato e del PR.IV. dalla ripresa frontale quasi nel fotogramma, oltre che dal giubbino). I quali, in più, sono compagni e non nuovi a queste esperienze di coppia, come indicati negli atti della P.G.

D'altronde, la difesa, se avesse voluto approfondire tale tematica della identificazione, non avrebbe dovuto scegliere il rito abbreviato, ma addurre altre prove, o comunque disaminare il teste nel dibattimento, il che non è stato fatto, ritenendo in conclusione questo giudice che dagli elementi offerti dell'accusa non vi siano incertezze di sorta sulla dinamica dell'evento e sulla commissione da parte dei due imputati.

In diritto, poi, si rileva per mera completezza che nessun dubbio sull'utilizzabilità dei filmati di videosorveglianza privata deve residuare, in virtù delle ultime pronunce della Suprema Corte che ne attestano la affidabilità dal punto di vista tecnico, secondo cui: "Secondo la Corte non ci sono ragioni per dubitare dell'autenticità. Infatti, il procedimento di acquisizione delle immagini si svolge con una semplice operazione meccanica di copiatura delle immagini registrate su supporti magnetici; ciò non implica l'intervento materiale e manuale dell'uomo, e quindi non comporta nessuna attività interpretativa o rielaborativa che possa compromettere i fotogrammi originali. Dunque, il fotogramma che riprende, per esempio, il reo nel corso di un furto può ricevere, da parte del giudice, una valutazione di massima attendibilità anche se non si tratta delle telecamere della polizia". (Cass. seni. n. 4400/2016 del 3.02.2016.)

In definitiva, le fonti di prova acquisite forniscono un quadro coerente ed univoco in ordine alla condotta furtiva di PR.Iv. e CA.Fi., non essendovi spazio per ipotesi alternative o riconducibilità del furto commesso in danno dello ZU.AL.

Risulta in tal modo integrato sotto il profilo soggettivo e oggettivo il reato di furto in abitazione contestato agli imputati, atteso che vi è stata la condotta del PR.IV., unitamente a quella della compagna CA.Fi., di introduzione nell'abitazione privata e prima ancora nelle relative pertinenze di proprietà di ZU.Al., che si è tradotta nell'impossessamento, in sua assenza, di beni per un valore complessivo di oltre Euro 12.000,00, al fine di ottenerne un profitto.

La sicura volontarietà della condotta tenuta dagli imputati volta ad impossessarsi dei beni ed ottenerne un profitto, in base alle modalità dell'azione, mostra una chiara matrice delinquenziale, che si evidenzia nella sicurezza e nella spavalderia con cui venivano realizzate le varie fasi di studio dei luoghi e di preparazione del furto oltre che di realizzazione dello stesso, finalizzato a recuperare la refurtiva da cui ottenere un profitto, concretando così l'elemento soggettivo richiesto dalla norma, il dolo specifico.

Si ribadisce, invero, che entrambi sono gravati da precedenti specifici, infatti è contestata la recidiva nella sua massima espansione, d'altronde la professionalità degli stessi si nota anche dalle circostanze dell'azione posta in essere con il coinvolgimento di una ragazzina, così piccola da "rassicurare" la collettività, infatti lo ZU.AL. diceva che proprio tale figura lo aveva fatto allontanare tranquillo.

La pena.

Va dunque affermata la responsabilità del PR. e della CA.FI. per il delitto di furto in abitazione.

In considerazione dei plurimi e specifici precedenti da cui sono gravati gli imputati non può non applicarsi la contestata recidiva, atteso che per quanto riporta il casellario, fin dalla giovane età, PR.Iv. e CA.Fi. commettono reati contro il patrimonio ed evidentemente le condanne patite non hanno svolto nessuna efficacia deterrente e rieducativa, rappresentando quindi la commissione di altri fatti-reato dello stesso tipo quel rafforzamento della proclività a delinquere. L'ultima condanna, per fatti commessi solo un anno prima di quelli per cui si procede, riguarda appunto un furto in abitazione.

Nondimeno, vista la particolare gravità della pena da applicarsi, corrisponde alla individuazione di una pena congrua la mitigazione degli effetti della recidiva con il riconoscimento delle attenuanti generiche, da porre in equivalenza rispetto alla detta aggravante.

Una complessiva considerazione della vicenda per cui è processo, dell'intensità del dolo e delle modalità della condotta posta in essere, della personalità negativa dei due imputati, fanno dunque ritenere dunque congrua, alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 c.p., una condanna finale alla pena di anni tre di reclusione, così determinata: pena base anni quattro e mesi cinque di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa, con equivalenza tra recidiva e generiche, ridotta alla pena finale di anni tre di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa.

Alla condanna segue di diritto l'addebito delle spese processuali.

La pena inflitta comporta altresì l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, come per legge ex art. 29 c.p.p.

Le condizioni soggettive dei due imputati non consentono la concessione dei benefici di legge.

I motivi si riservano in giorni 90 stante il numero di decisioni introitate alla udienza svolta.

P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

dichiara PR.Iv. e CA.Fi. colpevoli del reato a loro ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in equivalenza alla contestata recidiva, con la riduzione del rito, li condanna alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Letto l'art. 29 c.p.,

dichiara gli imputati interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Così deciso in Lecce il 10 aprile 2024.

Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2024.

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