Corte appello Milano sez. IV, 11/12/2023, n.7028
In tema di furto, il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato, non deve necessariamente consistere in un'utilità patrimoniale, potendo concretizzarsi anche nel soddisfacimento di un bisogno psichico o nella finalità di dispetto, ritorsione o vendetta. L'istituto della particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) non è applicabile in caso di condotte connotate da violenza sulle cose e danni non esigui."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1.1 La sentenza impugnata
Il giudizio d'appello ha ad oggetto la sentenza emessa in data 14/03/2022 dal Tribunale di Monza all'esito di giudizio ordinario nei confronti di:
I.A., nata in Nigeria il ...
§1.2 L'imputazione
Del delitto p. e p. dall'art. 624,625 n. 2 c.p. perché si impossessava della targa anteriore dell'autovettura Fiat 500 tg. .., di proprietà di M.M., strappandola dal paraurti e accartocciandola, provocando anche danni alla carrozzeria, e portandosela a casa, così sottraendola alla legittima proprietaria.
Con l'aggravante di aver agito con violenza sulle cose.
Commesso in Carnate l'11/05/2019.
Con la recidiva
§1.3 termine di prescrizione
- Decorrenza: 11/05/2019;
- Termine ordinario di prescrizione: anni 6;
- Ultimo atto interruttivo: sentenza di condanna del 14/03/2022;
- Aumento massimo per effetto della interruzione: + 1/4 anni 7 mesi 6;
- Periodi di sospensione: + max 18 mesi ex art. 159 c.p. (L 103/2017) dal 12/06/2022;
- Termine finale: 11/11/2026.
§1.4 Il dispositivo
11 Tribunale, visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. ha ritenuto la colpevole I.A. del reato ascrittole in rubrica e, esclusa la contestata recidiva, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata aggravante ex art. 625 n. 2 c.p., l'ha condannata alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa. Pena sospesa.
§1.5 La motivazione della sentenza impugnata
Il fatto era ricostruito dal giudice nei seguenti termini
All'esito dell'istruttoria dibattimentale - consistita nell'escussione della p.o. M.M. e del V. Brig. M.A. - emergeva che l'imputata I.A., vicina di casa della p.o. M.M. decideva, dopo aver avuto un breve screzio verbale con quest'ultima, di danneggiare la macchina della p.o. e di asportarne la relativa targa.
Segnatamente, la p.o., dopo aver ripreso verbalmente l'imputata, che era intenta a buttare alcuni pezzi di ferro nel cortile della corte ove le due vivevano, allertata da alcuni rumori provenienti dalla strada, notava l'I.A. danneggiare a suon di colpì la propria vettura; a quel punto, giunta in strada, accertava che la propria macchina era danneggiata e priva di targa.
Successivamente, gli operanti, giunti sul posto e presa cognizione della vicenda, si recavano preso l'abitazione dell'imputata, la quale consegnava la targa precedentemente asportata dalla vettura della p.o.; la targa, accartocciata, veniva restituita all'avente diritto.
Successivamente, M.M. provvedeva alla riparazione del veicolo in questione ("era tutta graffiata e poi ho fatto mettere a posto la targa") sostenendo una spesa complessiva di circa 1.000,00 euro.
Orbene, il Tribunale, alla luce delle emergenze processuale, previa esclusione della recidiva contestata, riteneva di riconoscere all'imputata le circostanze attenuanti generiche in maniera equivalente alla ritenuta aggravante ex art. 625 co. 1 n. 2 c.p. e condannava l'imputata alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa con concessione del beneficio di cui all'art. 163 c.p.
§2.1 motivi d'appello
Avverso la predetta sentenza interponeva appello il difensore di ufficio dell'imputata, formulando i seguenti motivi di gravame:
con il primo motivo il difensore chiedeva che, in riforma della sentenza impugnata, venisse emessa sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, in ragione dell'insussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dal reato.
Il Tribunale riteneva sussistente il dolo del furto riproponendo un orientamento della Corte di Cassazione che identifica il fine di lucro richiesto dalla norma incriminatrice anche in un vantaggio non patrimoniale di natura psichica (Cass. n. 13842/2019; ...).
Tuttavia, evidenziava la difesa, prendendo le mosse da un diverso orientamento giurisprudenziale che prevede la necessaria presenza anche di un fine di utilità patrimoniale derivante dal reato, che appariva evidente l'insussistenza soggettiva del reato contestato all'odierna appellante atteso che nessun tipo di profitto, ovvero di utilità patrimoniale poteva essere individuato nel gesto dell'I..
Con il secondo motivo il difensore chiedeva che, in riforma della sentenza impugnata, venisse riconosciuta la causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p. in ragione dell'orario in cui si era stata realizzata la condotta, della vicinanza all'abitazione della persona offesa e del modesto valore del bene appreso.
Con il terzo motivo il difensore chiedeva che, in parziale riforma della sentenza impugnata, venisse, previo riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. nonché delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, ridotta la pena irrogata all'appellante.
serbato dall'appellante, nonché la lieve entità del dolo a lei riferibile (fortemente intaccato dallo stato di alterazione psicofisica dell'imputata).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto risulta infondato in relazione a tutti i motivi proposti e pertanto deve essere rigettato.
L'orientamento della Corte di Cassazione che identifica il fine di lucro richiesto dalla norma anche in un vantaggio non patrimoniale di natura psichica non è superato e risalente, come asserito dalla difesa, dato che risulta essere l'orientamento prevalente, costantemente ribadito nel tempo e riaffermato anche recentemente (vedi Corte di Cass. Sez. 5A sentenza n. 26421 del 17.5.2022, Rv. 283531).
In tema di furto, infatti, il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato, non ha necessario riferimento alla volontà di trarre un'utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere, quindi, a una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta, come nella fattispecie in esame (vedi Corte di Cass. sez. Quarta sentenza n. 4144 del 6.10.2021, Rv. 282605).
Non può essere applicato nella fattispecie l'istituto di cui all'art. 131 bis c.p., in considerazione della condotta tenuta dall'imputata, connotata da violenza sulle cose, strappo della targa e danneggiamento della carrozzeria dell'autovettura della vicina di casa, nonché dei danni causati alla P.O., che non possono sicuramente essere ritenuti esigui, come dichiarato dalla stessa M.M., nell'ambito dell'esame svolto all'udienza del 7.12.2021, ove ha quantificato i danni stessi in mille euro. La testimonianza della M.M., che non si è neppure costituita Parte Civile nel processo e che ha reso testimonianza sotto il vincolo del giuramento, non può essere ritenuta inattendibile, come immotivatamente asserito dalla difesa.
Per le medesime ragioni non può essere riconosciuta nemmeno l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., tenuto conto altresì del valore non quantificabile di una targa e dei danni, sicuramente non esigui causati alla carrozzeria della macchina della M.M. per ragioni di ripicca ed astio.
Non sussistono motivi per fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche, anche alla luce delle connotazioni negative della personalità dell'imputata, che ha già riportato un precedente penale per furto in abitazione.
La pena irrogata, che si attesta sul minimo edittale, appare del tutto proporzionata al fatto commesso e non può essere ulteriormente ridotta.
P.Q.M.
Nel processo d'appello a carico di I.A., all'esito della camera di consiglio, tenuta in data 3.10.2023 ai sensi dell'art. 23 bis co 2 c.p. e 3 d.L 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge 176/2020, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
visto l'art. 605 c.p.p.,
conferma
la sentenza emessa dal Tribunale di Monza, in data 14.3.2022, nei confronti di I.A. appellante, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Motivazione entro 90 giorni
Così deliberato in Milano il 3.10.2023