Tribunale Nola, 29/05/2023, n.1016
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. è applicabile al reato di evasione, anche in presenza di violazioni della misura degli arresti domiciliari, qualora la fattispecie concreta risulti caratterizzata da un’offensività minima, valutata alla luce della condotta, del danno e della colpevolezza, purché il comportamento non sia abituale.
Svolgimento del processo
Con decreto di citazione emesso dal PM in data 25.5.2021 l'imputato Ca.Lu. era citato a comparire dinanzi al Tribunale di Nola per rispondere del reato a lui ascritto in rubrica.
L'udienza del 21.2.2022 era rinviata per mancata traduzione dell'imputato, detenuto per altro.
In data 13.6.2022 il processo era assegnato alla scrivente. All'udienza del 12.12.2022 in assenza di questioni preliminari, il Tribunale dichiarava l'apertura del dibattimento ed ammetteva le prove richieste dalle parti; era escusso il teste di PG (…) ed altresì era acquisita l'annotazione a sua firma con il consenso delle parti. All'udienza del 29.5.2023 il Giudice invitava le parti alla discussione, decidendo all'esito, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, con motivazione contestuale.
Motivi della decisione
Ritiene questo Giudicante che dagli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento emerga certa ed incontestata la responsabilità penale dell'imputato in ordine al titolo di reato ascrittogli. Tuttavia sussistono i presupposti per ritenere che il fatto sia di lieve entità ex art. 131 bis c.p.
L'affermazione della penale responsabilità si fonda sull'annotazione di servizio del 26.3.2021 redatta dalla Compagnia dei Carabinieri di Nola nonché sulla deposizione resa dal teste di PG (…), da cui emerge quanto segue.
In data 25 marzo 2021, alle ore 21:10 circa, i militari della Sezione Radiomobile, si portavano in Cicciano (NA), alla via (…), presso l'abitazione di CA.Lu., ove lo stesso era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in virtù della ordinanza del Tribunale del Riesame del 3.8.2018 (sostituiva della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari), (cfr. verbale di sottoposizione). I militi suonavano più volte al citofono esterno, perfettamente funzionante, non ottenendo alcuna risposta.
Allora effettuavano un'ispezione intorno allo stabile familiare notando dalla finestra, posta al piano terra, il CA.Lu. seduto a tavola nell'abitazione del fratello Ca.Sa.
Pertanto, al fine di potere accedere all'interno dell'abitazione di CA.Sa., giungeva in ausilio la pattuglia dei Carabinieri di Cicciano. Una volta all'interno dell'abitazione, i militi appuravano che effettivamente CA.Lu. si trovava al piano terra, ove era ubicato l'appartamento del fratello e che, senza autorizzazione, si era allontanato dal domicilio coatto, ubicato al primo piano del medesimo stabile familiare. Il CA.Lu. veniva accompagnato presso gli Uffici del Comando Stazione Carabinieri di Cicciano e poi denunciato in stato di libertà.
Orbene, dall'escussione del teste di Pg emergeva che l'abitazione dell'imputato si trovava al primo piano, nel medesimo stabile in cui abitava il fratello.
Orbene, il Ca. era dunque rinvenuto al piano terra del medesimo stabile, in cui era ristretto agli arresti domiciliari, che aveva raggiunto utilizzando le scale condominiali senza uscire all'esterno.
Altresì emergeva che presso l'abitazione del Ca.Sa. vi fossero soltanto, oltre al Ca.Lu., la cognata ed il nipote.
Ciò posto, questo giudice ritiene che non vi sia motivo di dubitare circa l'attendibilità del contenuto del verbale di arresto e delle annotazioni di P.G., attesa l'assenza di incongruenze o di altri vizi logici che la hanno caratterizzata nonché la qualità di pubblici ufficiali dei verbalizzanti che lascia presupporre mancanza di interesse privato all'esito del processo.
Non vi è dubbio, alla stregua del quadro probatorio delineato, che il Ca.Lu. si sia reso responsabile del reato ascrittogli.
Orbene, la Giurisprudenza ha chiarito che, in relazione alla fattispecie della evasione, configura il reato qualsiasi allontanamento, dal luogo in cui l'agente sta eseguendo la misura custodiale o detentiva, che sia avvenuto senza autorizzazione, anche se di breve durata ed implicante uno spostamento di modesta distanza, in quanto lo scopo della norma incriminatrice va ravvisato nel fatto che la persona sottoposta alla misura degli arresti, ovvero della detenzione domiciliare, resti nel luogo indicato, perché ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze cautelati e, nel contempo, a consentire agevolmente il prescritto controllo dell'autorità.
Per la configurabilità del reato non si richiede infatti un allontanamento definitivo o compiuto in assenza dell'animus reverertendi.
Altresì irrilevanti sono i motivi dell'allontanamento, salvo che questi assurgano a dignità di esimente.
Il caso di specie consente di approfondite il tema dell'estensione spaziale del luogo deputato a domicilio coatto, più volte affrontato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in termini in genere rigoristici, nel senso che "per abitatone deve intendersi il luogo in ad la persona conduce la propria vita domestica e privata, con esclusione di ogni altra appartenenti, quali aree condominiali, dipendente, giardini, cortili e spazi simili che non ne costituiscano parte integranti" (cfr. Sez. 6, sent. n. 3212 del 18/12/2007, dep. 2008, PM in proc. Pe., Rv. 238413; Sez. 6, sent. n. 15741 del 07/01/ 2003, Fa., Rv. 22680; Sez. 6, sent. n. 9988 del 09/07/1993, Io., Rv. 196177 in fattispecie riguardante roulotte ubicata all'interno di campo nomadi e non massimate Sez. 6 sent. del 25/01/2012, Di. e Di.; Sez. 6 sent. del 11/07/2012, Graziano; Sez. 6 sent. del 24/09/2012 Mo.; Sez. 6 sent. del 05/02/2013, Di Nino).
Limitate eccezioni sono state individuate nei casi in cui sussista continuità spaziale tra abitazione ed ambito accessorio, affermandosi "che non può essere escluso dal concetto di abitazione un'area condominiale, un giardino o un cortile che non presentino soluzioni di continuità con la medesima" (Sez. 6, sent. n. 4143 del 17/01/2007, Bompressi, Rv. 236570 e Sez. 6 del 10/07/2014, Sg. non massimata), con previsione di un'eccezione all'eccezione per cui "le aree in questione vanno escluse se di libero e accesso ed uso da parte di altri come i condomini o a fortiori i terzi (Sez. 6 del 25/09/ 2014, Pe. non massimata).
A tale fine si ritiene che se "il fine primario e sostanziale della misura coercitiva (…) è quello di impedire i contatti con l'esterno ed il libero movimento della persona, quale mezzo di tutela delle esigenze cautelari, che può essere vanificato anche dal trattenersi negli spazi condominiali comuni (Sez. 6, sent. n. 4830 del 21/10/2014, PM in proc. Ca., Rv. 262155), ne consegue che la delimitazione dell'ambito destinato allo svolgimento della misura coercitiva o alla detenzione domiciliare è incompatibile con l'attraversamento di spazi non riconducibili all'esercizio della vita domestica e privata del soggetto ristretto.
In conclusione la piena equiparazione stabilita dall'ordinamento tra arresti domiciliari e custodia cautelare in carcere (art. 284 c.p.p., comma 5) postula che la misura domiciliare si svolga, per quanto possibile, secondo modalità analoghe rispetto a quelle proprie della misura carceraria, dovendosi perciò dare esclusiva rilevanza allo spazio fisico delimitato dall'unità abitativa indicata come domicilio dall'interessato ed autorizzata dal giudice, mimesi in senso giuridico dello spazio concluso tipico della detenzione in ambito penitenziario, utilizzata in funzione delle esigenze di vita ed affettive dell'indagato o del condannato e suscettibile come tale di consentire deroghe solo in relazione a quegli ambiti parzialmente aperti (balconi, terrazzi) o scoperti (cortili interni, chiostrine e simili) pur sempre costituenti parte integrante dell'unità immobiliare di riferimento.
Indi la valutazione in mento alla sussistenza del fatto di reato sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo.
Orbene, nel caso di specie è emerso che l'imputato si allontanava dalla propria abitazione sita al primo piano e, attraversando le scale condominiali, si recava presso l'abitazione del fratello ove si tratteneva per cenare. La predetta abitazione, sebbene fosse collocata all'interno del medesimo stabile, è in ogni caso da considerarsi un'autonoma unità immobiliare per cui l'allontanamento integra il reato contestato di evasione.
Ciò posto, pur essendo stata acclarata la sussistenza dei fatti ascritti all'imputato, si ritiene, tuttavia, di poter pervenire alla declaratoria di assoluzione, ritenendo nel caso di specie applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
Tale norma, introdotta dal D.Lvo 16.3.2015 n.28, entrato in vigore in data 2.4.2015, disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La disposizione stabilisce, al primo comma, nella formulazione novellata dal D.lgs. (…) a decorrere dal 30.12.2022 ed applicabile retroattivamente ex art. 2 c.p. in quanto più favorevole, che "nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. La norma prevede, poi, al secondo comma, una serie di casi nei quali l'offesa non può comunque essere ritenuta di particolare tenuità, che dunque esulano dall'ambito applicativo del primo comma: "quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie, o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguente non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona".
Il terzo comma, invece, definisce la nozione di comportamento abituale, statuendo che il requisito dell'abitualità è integrato "nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tentata, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate".
Il quarto comma statuisce che: "ai fini della determinatone della pena detentiva prevista dal primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccelsone di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del nato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69" e che "la disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante".
Quanto alle statuizioni civili, il nuovo articolo 651 bis c.p.p., rubricato "efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno", stabilisce quanto segue: "la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo perle restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto a norma dell'art. 442, salvo che vi si opponga la parte civile non abbia accettato il rito abbreviato".
Con specifico riferimento al reato di evasione la giurisprudenza di legittimità ha ammesso l'applicabilità della causa di esclusione delle punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. allorquando la fattispecie concreta, all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un'offensività minima (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 35195 del 03/05/2022 Ud. (dep. 21/09/2022) Rv. 283731-01 "La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., e applicabile al reato di evasione, a condizione che la fattispecie concreta, all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza" risulti caratterizzata da un'offensività minima.
(Fattispecie relativa ad episodica violazione del permesso di uscita, per essersi l'imputato allontanato dalla abitazione ove era sottoposto a detenzione domiciliare in orario diverso da quello autorizzato)".
Ora, passando ad applicare le coordinate fin qui descritte al caso in esame, e premesso che la pena prevista per il reato ascritto all'imputato è compatibile con i limiti del beneficio, ritiene questo Giudice che certamente sussistono anche gli ulteriori requisiti, valutati alla luce dei criteri indicati, poiché si è in presenza di un fatto innanzitutto tenue ed oggettivamente modesto per le concrete modalità di commissione (l'imputato non si allontanava dall'immobile familiare, ma attraverso le scale condominiali, raggiungeva l'abitazione del fratello situata al piano terra senza mai uscire all'esterno ed incontrare persone estranee). Si tratta, all'evidenza, di un episodio isolato e non abituale (i precedenti penali da cui è gravato l'imputato infatti, oltre ad essere risalenti nel tempo, sono di diversa indole, né l'imputato è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza).
P.Q.M.
Letto l'art. 131 bis c.p. e 530 c.p.p., assolve Ca.Lu. dal reato a lui ascritto in rubrica per tenuità del fatto.
Motivi contestuali.
Così deciso in Nola il 29 maggio 2023.
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2023.