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Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto nei reati di gestione illecita di rifiuti

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Tribunale Nola, 09/10/2023, n.1553

In tema di gestione illecita di rifiuti, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) può essere applicata quando, per le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo e il comportamento successivo, si ritiene integrata la particolare tenuità dell'offesa e non sussistono elementi di abitualità nella condotta.

Applicazione dell'art. 131-bis c.p.: rilevanza della particolare tenuità del fatto nei reati di pericolo astratto (Corte appello Napoli - Sesta sezione)

Particolare tenuità del fatto ed evasione: applicabilità dell’art. 131-bis c.p. per violazioni minime degli arresti domiciliari (Giudice Giusi Piscitelli)

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Causa di non punibilità per tenuità del fatto: requisiti di modesta offensività ed episodicità della condotta

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto nei reati di gestione illecita di rifiuti

Assoluzione per mancanza di prova certa e applicazione dell’art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto

La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto emesso dal Pm in data 11.11.2022 l'imputata era citata a giudizio per rispondere del reato a lei ascritto in rubrica.

Il Giudice dichiarava aperto il dibattimento ed ammetteva le prove richieste dalle parti. Nel corso dell'istruttoria erano acquisiti gli atti di indagine con il consenso delle parti (informativa di reato della Stazione dei Carabinieri "Pa." di Boscoreale del 08/03/2022 con allegati).

In data 25.9.2023, veniva dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale ed utilizzabili gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento; le parti rassegnavano le conclusioni di cui in epigrafe e questo Giudice decideva come da dispositivo letto in udienza.

Ritiene questo Giudice che, sebbene con la formula dubitativa, sia stata raggiunta la prova della responsabilità penale dell'imputata in ordine al reato a lei ascritto in rubrica. Dall'istruttoria dibattimentale, è emerso che l'imputata, in qualità di gestore dell'opificio tessile, sito in Terzigno (NA) al Corso (…), svolgeva un 'attività di gestione di rifiuti, consistente nello smaltimento e nel deposito incontrollato di rifiuti classificabili come rifiuti speciali non pericolosi, prodotti dall'attività di confezionamento tessile, in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente e in mancanza dei FF.II.RR., attestanti il conferimento a ditte autorizzate al recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività.

Il tutto veniva sottoposto a sequestro e fatto oggetto anche di rilievi fotografici, che sono stati acquisiti agli atti.

Tuttavia è emerso che in data 12.4.2022, in seguito alla richiesta di dissequestro temporaneo, l'imputata procedeva al ripristino ed allo smaltimento dei rifiuti nonché alla bonifica dell'area in questione rivolgendosi alla ditta specializzata.

Ebbene la fattispecie contestata, di cui all'art.256 D.Lgs. 3.4.2006 n.152, che sanziona "i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati i rifiuti, ovvero li immettono nella acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 192, comma 1 e 2", prevedendo due diverse pene edittali a seconda che i rifiuti siano pericolosi o non pericolosi.

Dunque, trattandosi di reato proprio, occorre premettere che nel caso in esame ricorre la qualità richiesta del soggetto agente.

Giova evidenziare che il deposito temporaneo costituendo un'eccezione al principio generale, deve essere invocato e provato dal produttore dei rifiuti: difatti, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel ritenere che l'onere della prova in ordine al verificarsi delle condizioni fissate per la liceità del deposito temporaneo grava sul produttore dei rifiuti in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti (Sez. 3 n. 15680, 23 aprile 2010; Sez. 3 n. 21587, 17 marzo 2004;. Sez. 3 n. 30647, 15 giugno 2004). Nel caso di specie, deve comunque escludersi il deposito temporaneo tenuto conto della quantità consistente del materiale rinvenuto, delle modalità di conservazione e del fatto che l'imputato non ha neppure contestato che si trattasse di un deposito temporaneo.

Infine, il reato di deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 256 co. 2 D.L.vo n. 152/2006 si configura anche se la condotta si svolga nel luogo di produzione.

Orbene, ad opinione di questo Giudice, possono desumersi dagli atti molteplici indici favorevolmente valutabili ai fini del giudizio di particolare tenuità del fatto. Emerge chiaramente il comportamento collaborativo dell'odierna imputata che assuntasi la responsabilità dei fatti penalmente rilevanti a lei addebitati ha agito coscienziosamente provvedendo, anche in mancanza di prescrizioni, ripristinando a norma di legge lo status quo ante del locale sottoposto a sequestro preventivo ed allo smaltimento dei rifiuti. Ciò posto, pur essendo stata acclarata la sussistenza dei fatti ascritti all'imputata, si ritiene, tuttavia, di poter pervenire alla declaratoria di assoluzione, ritenendo nel caso di specie applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131 -bis c.p..

Tale norma, introdotta dal D.Lvo 16.3.2015 n.28, entrato in vigore in data 2.4.2015, disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La disposizione stabilisce, al primo comma, nella formulazione novellata dal D.LGS. 10.10.2022N.150, a decorrere dal 30.12.2022 ed applicabile retroattivamente ex art. 2 c.p. in quanto più favorevole, che "nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale". La norma prevede, poi, al secondo comma, una serie di casi nei quali l'offesa non può comunque essere ritenuta di particolare tenuità, che dunque esulano dall'ambito applicativo del primo comma: "quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie, o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona".

Il terzo comma, invece, definisce la nozione di comportamento abituale, statuendo che il requisito dell'abitualità è integrato "nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate". Il quarto comma statuisce che: "ai fini della determinazione della pena detentiva prevista dal primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69" e che "la disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante".

Quanto alle statuizioni civili, il nuovo articolo 651 bis c.p.p., rubricato "efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno", stabilisce quanto segue: "la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto a norma dell'art. 442, salvo che vi si opponga la parte civile non abbia accettato il rito abbreviato". Con specifico riferimento all'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sono intervenute di recente le Sez. Unite della Corte di Cassazione - cfr. Sentenza n. 18891 del 27/01/2022 Ud. (dep. 12/05/2022 ) Rv. 283064 -01- a dirimere un contrasto tra due opposti orientamenti statuendo che " La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti".

Venendo al caso per cui è processo si osserva che la sanzione per il reato in questione è contenuta nei limiti di legge.

In secondo luogo, "l'indice - criterio" della "particolare tenuità dell'offesa" (che si articola, a sua volta, in due "indici - requisiti", quali la "modalità della condotta" e la "esiguità del danno o del pericolo", e che comporta una valutazione effettuata sulla base dei criteri indicati dall'articolo 133 codice penale: natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, intensità del dolo o grado della colpa) risulta pienamente integrato nel caso di specie. Per le modalità della condotta e l'esiguità del danno arrecati, il totale ripristino dello stato dei luoghi, il fatto deve ritenersi di particolare tenuità.

Inoltre non viene ravvisata alcuna delle ipotesi, indicate al comma secondo dell'art. 131 bis c.p., che escludono che l'offesa possa essere considerata di particolare tenuità. Infine, considerato il comportamento successivo tenuto dall'imputata (che ha provveduto allo smaltimento dei rifiuti), deve escludersi l'abitualità del comportamento tenuto.

P.Q.M.
Letti gli artt. 131 bis c.p. e 530 c.p.p. assolve Gu.Xi. in ordine al reato a lei ascritto in rubrica per tenuità del fatto.

Letto l'art. 544 comma II c.p.p. fissa il termine di 45 giorni per il deposito dei motivi.

Così deciso in Nola il 25 settembre 2023.

Depositata in Cancelleria il 9 ottobre 2023.

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