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Assoluzione per mancanza di prova certa e applicazione dell’art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto

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Tribunale Potenza, 30/09/2024, (ud. 02/07/2024, dep. 30/09/2024), n.927

L'assenza di prova certa e oltre ogni ragionevole dubbio sull'origine dolosa o colposa delle condotte contestate impone l'assoluzione dell'imputato ex art. 530 c.p.p. In relazione a reati di particolare tenuità, l'applicazione dell’art. 131-bis c.p. è subordinata alla valutazione della non abitualità del comportamento e della non offensività significativa del fatto, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità della sanzione penale.

Applicazione dell'art. 131-bis c.p.: rilevanza della particolare tenuità del fatto nei reati di pericolo astratto (Corte appello Napoli - Sesta sezione)

Particolare tenuità del fatto ed evasione: applicabilità dell’art. 131-bis c.p. per violazioni minime degli arresti domiciliari (Giudice Giusi Piscitelli)

Esclusione della punibilità per tenuità del fatto: criteri applicativi e limiti oggettivi e soggettivi (Giudice Rossana Ferrara)

Causa di non punibilità per tenuità del fatto: requisiti di modesta offensività ed episodicità della condotta

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto nei reati di gestione illecita di rifiuti

Assoluzione per mancanza di prova certa e applicazione dell’art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto

La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto che dispone il giudizio, emesso in data 23.04.2021, PO.Ro. veniva tratto a giudizio dinanzi a questo Giudice monocratico per rispondere dei reati a lui ascritti e compiutamente descritti in rubrica.

Alla prima udienza del 28.09.2021, dato atto della regolarità delle notifiche, il Giudice dichiarava l'assenza dell'imputato. Successivamente, affrontate le questioni preliminari, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento ed ammetteva le prove orali e documentali come articolate dalle parti. All'udienza del 08.03.2022 veniva escusso il teste VE.Sa.

All'udienza del 13.09.2022 veniva escusso il teste MA.Cl.

All'udienza del 24.01.2023 veniva escusso il teste CA.Fr.

All'udienza del 09.05.2023 il Giudice, nulla osservando le parti, accoglieva l'istanza di rinvio per impedimento dell'imputato e sospendeva i termini di prescrizione.

All'udienza del 12.09.2023 il Giudice rinviava accogliendo l'istanza avanzata dal difensore per motivi di salute e sospendeva i termini di prescrizione.

All'udienza del 12.12.2023 il Giudice, su richiesta della difesa, ritenuto l'impedimento legittimo e nulla osservando il P.M., disponeva rinvio.

All'udienza del 19.03.2024 veniva escusso il teste MA.Ni. e si svolgeva l'esame dell'imputato; successivamente, in accoglimento della richiesta avanzata dal difensore, il procedimento veniva rinviato con sospensione dei termini di prescrizione.

All'udienza del 04.06.2024 il Giudice, letta la documentazione e valutato legittimo l'impedimento, rinviava con sospensione dei termini di prescrizione.

All'udienza del 02.07.2024 il Giudice dichiarava chiusa l'attività istruttoria e invitava le parti a rassegnare le rispettive conclusioni in epigrafe riportate; infine, si ritirava in camera di consiglio per la fase deliberativa, il citi esisto veniva reso noto mediante lettura del dispositivo in udienza.

Motivi della decisione
Prima di soffermarsi sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate, occorre ricostruire sinteticamente la vicenda oggetto di giudizio per come delineata dalle dichiarazioni dei testimoni escussi e dalla documentazione acquisita agli atti di causa.

In data 08.08.2019, comandati di Servizio perlustrativo esterno, alle ore 11:00 circa, durante Posto di controllo della circolazione stradale lungo la SS96 bis Km 4, il Maresciallo PA.Mi. e l'App. Sc. ER.Mi., notavano il transito di un Autocarro IVECO (...) di colore grigio, con piano di carico di colore blu, targato (...).

Avendo notato, inoltre, l'insolita apposizione su un Autocarro di una targa riconducibile alla classe di veicolo quale Macchina Agricola Semovente, si ponevano alla ricerca dello stesso. Lo raggiungevano dopo alcuni minuti lungo la SPI 23 al km. 1 circa, nel comune di Tolve. Il veicolo, così, veniva fatto accostare e sottoposto a controllo.

A bordo del veicolo veniva accertata la presenza di PEGe. ed altri (...).

PE.Ge. e CA.Fr. dichiaravano di essere dipendenti della Società Agricola AL. SRLS.

Sopraggiungeva MA.Ni., genero dell'odierno imputato, il quale portava in visione la carta di circolazione del veicolo.

Si apprendeva che il veicolo, originariamente classe Autocarro, era stato reimmatricolato in data 26.05.2016 a Potenza, come "Macchina agricola semovente" e che era stato installato un limitatore di velocità EL. TRUCK n. (...) punzonato (...).

A tal punto, gli operanti procedevano alla verifica visiva del limitatore, il quale veniva localizzato all'interno dell'abitacolo, lato guida, ancorato con un perno rimovibile sotto il volante. Già da ima sommaria ispezione, gli agenti di P.G. constatavano l'assenza della prevista punzonatura. Successivamente, rimosso il perno di fissaggio, notavano la presenza di cavi elettrici di collegamento, tra il veicolo e il dispositivo limitatore, tranciati.

Sopraggiungeva PO.Ro., legale rappresentate della società agricola A., intestataria del veicolo posto sotto accertamento.

Il veicolo veniva condotto, scortato, presso l'Officina meccanica autorizzata, convenzionata MCTC "(...)".

Il titolare dell'autofficina, VE.Sa. veniva nominato Ausiliario di P.G. e, unitamente al personale dipendente, procedeva alla verifica dell'effettivo funzionamento del limitatore di velocità.

Al termine delle operazioni, l'Ausiliario di P.G. redigeva apposita relazione tecnica con la quale si confermava l'assenza di punzonatura e l'avvenuta manomissione e il non funzionamento del dispositivo.

Si procedeva, infine, ravvisando gli estremi di reato di cui all'art 437 c.p. e la necessità ed urgenza, al sequestro della Macchina Agricola Semovente IVECO (...).

Infine, l'odierno imputato veniva formalmente invitato, con il verbale n. (...) datato 31.10.2020, dall'Azienda Sanitaria Locale di Potenza- Dipartimento di Prevenzione-U.O.C. Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, a fornire, 03.11.2020 presso la Stazione dei Carabinieri specifica documentazione.

Quanto al capo A), alla luce delle risultanze istruttorie, PO.Do. va mandato assolto dal reato a lui ascritto in rubrica perché il fatto non sussiste.

Non appare possibile, oltre ogni ragionevole dubbio, ritenere che i cavi elettrici di collegamento tra il veicolo e il dispositivo limitatore siano stati tranciati dall'odierno prevenuto.

Dall'istruttoria, e specificatamente dall'esame del teste VE.Sa., legale rappresentante dell'officina autorizzata e ausiliario di P.G., è emerso che i cavi elettrici, presenti all'interno dell'abitacolo del veicolo, risultavano tranciati a causa di roditori e per tal ragione, il limitatore di velocità a 40 Km/h era alterato e non funzionante (P.M.: allora, il limitatore di velocità in che condizioni era? Come risultava? TESTE: che i collegamenti dei fili erano rosicchiati dai topi).

Inoltre, non si può ritenere, l'odierno prevenuto, oltre ogni ragionevole dubbio, responsabile dell'assenza di piombo all'interno del cronotachigrafo (AVV.: avete accertato altre manomissioni al

cronotachigrafo? TESTE: che era privo di piombo, una centralina che va dietro il tachigrafo. AVV: Questa mancanza di piombo è sicuramente frutto di manomissione, oppure un urto, qualcosa potrebbe aver determinato...? TESTE: è raro, è raro che potrebbe dove va questo piombo, potrebbe o non è stato magari non è stato inserito bene quando è stato fatto e può uscire fuori).

Alla luce di ciò, non si è raggiunta la prova che l'odierno imputato abbia tenuto le condotte di cui all'imputazione.

Per tal motivo, PO.Ro. va mandato assolto dal reato a lui ascritto al capo A) perché il fatto non sussiste, essendo insufficienti gli elementi di prova acquisiti a suo carico. Quanto al capo B), questo Giudice ritiene di poter pervenire ad una pronuncia di non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis c.p., essendo la condotta posta in essere dall'imputato di particolare tenuità.

Il nuovo istituto di cui all'art. 131 bis c.p. risponde ad evidenti finalità di deflazione processuale, oltre che ad esigenze di razionalità e di proporzione nell'utilizzo della sanzione penale, consentendo di escludere dall'area della punibilità i fatti che non appaiano meritevoli di punizione, nel rispetto dei principi fondamentali di sussidiarietà e di extrema ratio della sanzione penale.

Esso presuppone un fatto tipico, pertanto costitutivo di reato: un fatto dunque offensivo ma non punibile, in quanto caratterizzato dalla particolare tenuità dell'offesa, unita alla non abitualità del comportamento.

La prima parte del comma 1 dell'art. 131 bis delimita l'ambito di applicabilità dell'istituto: la preliminare operazione selettiva da compiere si connette infatti alla tipologia del reato in relazione alla pena detentiva edittale non superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria. A tal fine, non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

L'astratta rispondenza alla cornice edittale normativamente prevista non è tuttavia di per sé sufficiente ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, dovendo il fatto reato (in quanto tale tipico, antigiuridico e colpevole) connotarsi anche per la presenza di due "indici-requisiti", da valutarsi alla stregua dei criteri indicati dall'art, 133 c.p. (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, intensità del dolo o grado della colpa): le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo cagionato.

Tali "indici-requisiti" si affiancano a quelli che la relazione allegata allo schema di decreto attuativo definisce "indici-criteri", costituiti dalla particolare tenuità dell'offesa e dalla non abitualità del comportamento.

In sostanza, il giudice è chiamato ad effettuare una specifica valutazione di meritevolezza, verificando se sulla base dei due "indici-requisiti" (modalità della condotta ed esiguità del danno e del pericolo), sussistano i due "indici-criteri" (particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento): l'esito positivo di tale operazione consentirà al giudice di considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità. L'apprezzamento dell'offesa in termini di tenuità è precluso ove ricorrano le ipotesi di cui al successivo comma 2: non potrà farsi applicazione della causa di non punibilità in parola laddove l'autore abbia agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà (anche in danno di animali), adoperando sevizie o approfittando delle condizioni di minorata difesa della vittima, ovvero qualora dalla condotta siano derivate la morte o le lesioni gravissime di una persona. Ulteriore causa di ostatività è rappresentata dall'abitualità del comportamento, dovendosi escludere la declaratoria di non punibilità qualora l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, o che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Tanto premesso in diritto, con riferimento al caso in esame, si ritengono sussistenti i presupposti per l'applicabilità dell'art. 131 bis c.p.

In primo luogo, quanto ai limiti edittali di pena previsti, va evidenziato che il reato più grave tra quelli di cui all'imputazione (artt. 81 c.p.- 71 c.4 lett. a) punto 1) - 29 c. 1 - 18 c. 1 lett. e) D.lgs. n. 81n/2008) è punito con una pena inferiore nel minimo a quella di due (...) prevista dalla norma di favore del codice sostanziale (nello specifico con la pena dell'arresto da mesi 3 a mesi 6 o con ammenda dà euro 2500,00 ad euro 6400,00).

In secondo luogo, non ricorre nel caso dì specie alcuna delle ipotesi di esclusione previste dall'art. 131 bis c.p.

Circa la valutazione della particolare tenuità dell'offesa, devono essere prese in considerazione, ai sensi dell'art. 133 c.p., le modalità non allarmanti della condotta oltre che le circostanze di fatto.

Nello specifico, l'odierno imputato veniva formalmente invitato, con il verbale n. (...) datato 31.10.2020, dall'Azienda Sanitaria Locale di Potenza- Dipartimento di Prevenzione- U.O.C. Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, a fornire, il 03.11.2020, presso la Stazione dei Carabinieri specifica documentazione.

L'odierno imputato, tuttavia, come dichiarato in sede di esame, ottemperava a tale richiesta in data successiva a quella indicata poiché, come da lui dichiarato in sede di esame, era affetto da Covid-19.

Quanto, infine, alla non abitualità del comportamento, il caso oggetto del presente procedimento non rientra in una delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 131 bis, comma 3, c.p., posto che, alla luce del casellario giudiziale in atti, l'imputato non è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, e non ha commesso più reati della stessa indole; in aggiunta, le modalità di azione non si sono sostanziate in condotte reiterate, essendosi l'azione concretizzata nel medesimo contesto spaziale e temporale. L'applicazione della causa di non punibilità al caso di specie, inoltre, appare perfettamente coerente con la ratio dell'intervento normativo in parola che, muovendo da un'esigenza di deflazione dei processi penali, ispirata ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, sancisce l'irrilevanza dei fatti di reato di particolare tenuità.

Ne consegue, pertanto, la declaratoria di non punibilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto, per essere il fatto di particolare tenuità ai sensi dell'art. 131 bis c.p.

Si dispone il dissequestro dell'autocarro in sequestro e la sua restituzione all'avente diritto.

P.Q.M.
Letto l'art. 530 c.p.p., assolve l'imputato dal reato di cui al capo A perché il fatto non sussiste e dal reato di cui al capo B perché non punibile per particolare tenuità del fatto. Dispone il dissequestro dell'autocarro in sequestro e la sua restituzione all'avente diritto. Motivazione entro giorni novanta.

Così deciso in Potenza il 2 luglio 2024.

Depositata in Cancelleria il 30 settembre 2024.

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