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Causa di non punibilità per tenuità del fatto: requisiti di modesta offensività ed episodicità della condotta

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Tribunale Nola, 18/01/2023, n.2021

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. è applicabile quando il reato, pur integrando gli estremi della condotta illecita, presenta una modesta entità del danno, modalità di commissione di scarsa offensività e un carattere episodico, purché non abituale e compatibile con i limiti edittali previsti dalla norma.

Applicazione dell'art. 131-bis c.p.: rilevanza della particolare tenuità del fatto nei reati di pericolo astratto (Corte appello Napoli - Sesta sezione)

Particolare tenuità del fatto ed evasione: applicabilità dell’art. 131-bis c.p. per violazioni minime degli arresti domiciliari (Giudice Giusi Piscitelli)

Esclusione della punibilità per tenuità del fatto: criteri applicativi e limiti oggettivi e soggettivi (Giudice Rossana Ferrara)

Causa di non punibilità per tenuità del fatto: requisiti di modesta offensività ed episodicità della condotta

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto nei reati di gestione illecita di rifiuti

Assoluzione per mancanza di prova certa e applicazione dell’art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto

La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto emesso dal PM in sede in data 08.01.2021 l'imputata Bu.Gi. era citata a comparire dinanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere del reato a lei ascritto in rubrica

Alla prima udienza dibattimentale del 06.12.2021, stante la regolarità delle notifiche, il Giudice dichiarava l'assenza dell'imputata, non comparsa senza addurre legittimo impedimento. Dichiarato aperto il dibattimento, il Giudice ammetteva le prove così come richieste dalle parti e disponeva l'acquisizione della querela ai fini della verifica della procedibilità dell'azione penale per il reato di cui all' imputazione, nonché l'acquisizione del referto medico attestante le lesioni di cui al capo di imputazione.

L'udienza del 16.05.2022 era rinviata per adesione del Giudice titolare del procedimento all'astensione proclamata dall'Associazione Nazionale dei Magistrati con delibera del 30.04.2022. All'udienza del 12.09.2022, veniva escusso il teste del PM, Ru.As. e, con il consenso delle parti, venivano acquisite le SIT rese dai testi Mo.Gi. e Ri.An.

Le parti rinunciavano all'escussione dei predetti testi e, pertanto, il Giudice revocava l'ordinanza ammissiva sul punto.

All'udienza del 31.10.2022, a causa dell'assenza del Giudice titolare del procedimento, si disponeva rinvio all'udienza del 28.11.2022.

A tale udienza, revocata la dichiarazione di assenza dell'imputata attesa la presenza della stessa, con il consenso delle parti venivano acquisiti il verbale di interrogatorio reso dall'imputata in data 23.12.2020 dinanzi al Commissariato di P.S. di Acerra e l'annotazione di P.G. del 28.08.2020 redatta dal teste qualificato del PM, Ca.Gi., con domande a chiarimento; indi si procedeva all'esame dell'imputata. La difesa rinunciava all'escussione del teste, Ru. Pietro, ed il Giudice, nulla opponendo il PM, revocava la relativa ordinanza ammissiva. Dopo aver acquisito la documentazione prodotta dalla difesa ai sensi dell'art. 234 c.p.p., il Giudice, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale ed utilizzabili ai fini della decisione gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, dava la parola alle parti, che rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate, sulla base delle quali pronunciava la sentenza di cui al dispositivo allegato.

Orbene, ad opinione di questo Giudice, possono desumersi dagli atti molteplici indici favorevolmente valutabili ai fini del giudizio di particolare tenuità del fatto.

Tali elementi emergono dalla documentazione acquisita al dibattimento. Costituiscono fonte di prova: il referto medico rilasciato dalla Casa di Cura (...) in data 14.07.2020; la testimonianza della persona offesa, Ru.As., resa all'udienza del 12.09.2022; il verbale di sit rese dal teste Mo.Gi. in data 27.08.2020; il verbale di sit rese dal teste Ri.An. in data 27.08.2020; il verbale di interrogatorio reso dall'imputata in data 23.12.2020; l'annotazione di P.G. del 28.08.2020 redatta dal teste qualificato del PM, Ca.Gi.; la testimonianza di quest'ultimo; l'esame cui si è sottoposta l'imputata all'udienza del 28.11.2022 e la documentazione prodotta dalla difesa in pari data ed allegata al verbale.

Si premette che l'accaduto si innesta all'interno di un clima particolarmente teso e litigioso tra le parti, i cui dissidi sono sfociati in procedimenti sia civili che penali, e che l'odierna imputata e la persona offesa sono legate da un vincolo parentela, essendo la prima madre della seconda. Come è emerso dalla testimonianza della persona offesa, la Ru. abita all'interno di uno stabile costituito da due appartamenti; quello sito al piano inferiore è abitato dai genitori e dal fratello, mentre quello sito al piano superiore è abitato da sè stessa, unitamente al marito e al figlio. Il rapporto di conflittualità tra le parti è iniziato nel 2017 ed è caratterizzato - come confermato anche dall'imputata in sede di esame da quotidiani litigi, dei quali la persona offesa riporta quelli più importanti, seppure con evidenti difficoltà a collocarli precisamente nel tempo. In particolare, la stessa riferisce di tre episodi di aggressione verificatisi nell'estate del 2020. Il primo di questi, genericamente raccontato, aveva luogo una sera di quell'estate allorquando la Ru., unitamente al marito, era alla ricerca di una cagnolina. Il secondo episodio, che trova riscontro anche nei verbali di SIT rese dai testi Mo.Gi. e Ri.An., si verificava in data 13.07.2020 alle ore 16:50 circa ed era originato dalla contrarietà dell'odierna imputata a che il falegname, Mo.Gi., installasse nell'androne delle scale di ingresso una pedana removibile per stazionare il motorino elettrico del figlio della persona offesa. L'aggressione perpetrata in quell'occasione dall'imputata ai danni della persona offesa si arrestava grazie all'intervento del marito di quest'ultima, Ri.An., e del falegname. Il terzo episodio, che ha originato il presente procedimento, si verificava in data 14.07.2020 alle ore 08:00 circa. Nell'occasione, mentre la Ru. si accingeva ad uscire dal portoncino della propria abitazione, veniva aggredita dalla madre che, afferrandola per i capelli e facendola rovinare al suolo, la colpiva con calci alla schiena e la graffiava all'altezza del collo. A seguito di tale aggressione, la Ru. si faceva accompagnare da un suo collega della protezione civile, tale Pi.Gi., presso la Casa (...) di Acerra (NA), ove le veniva diagnosticato "trauma confusivo rachide lombosacrale, escoriazioni a carico del collo e contusioni multipli", come da referto in atti. Sia in sede di interrogatorio teso in data 23.12.2020 dinanzi al Commissariato di P.S. di Acerra, sia in sede di esame, cui si sottoponeva all'udienza del 28.11.2022, l'imputata negava gli addebiti, pur confermando il clima litigioso con la figlia Ru.As. che, invero, trova riscontro anche nella cospicua documentazione prodotta dalla difesa, da cui risultano contenziosi civili e diffide. Dall'istruttoria dibattimentale è risultato che il fatto di cui al capo d'imputazione si è verificato e che ci siano prove sufficienti per affermare che sia accaduto secondo le modalità contestate dalla Procura.

Atteso che l'imputata ha negato gli addebiti e considerato il clima di conflittualità, si impone una particolare prudenza nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, che - secondo il costante insegnamento della giurisprudenza anche di legittimità - devono essere precisamente riscontrate per consentire di raggiungere quelle certezze (assenza di ragionevole dubbio) richieste dal legislatore per uno sviluppo processuale che possa portare ad un'affermazione di colpevolezza. Ciò premesso, non si ha motivo di dubitare che il fatto storico si sia verificato, e precisamente che l'imputata abbia perpetrato l'aggressione ai danni della persona offesa, e non si può dubitare che, a seguito della stessa, la persona offesa sia dovuta ricorrere alle cure del Pronto Soccorso. Inoltre, la lamentata lesione trova conforto nella documentazione medica in atti e non emergono, peraltro, ragioni per dubitare della veridicità del suo contenuto.

Dunque, la compiuta istruttoria ha messo in evidenza che il fatto nei suoi elementi oggettivi risulti accertato e riconducibile all'odierna imputata.

Appare sussistente anche l'elemento soggettivo del dolo, consistente nella consapevolezza che la propria azione provochi o possa provocare danni fisici alla vittima.

Alla luce della testimonianza della persona offesa, deve escludersi la contestata aggravante di cui all'art. 61 n. 11 quinquies c.p., atteso che all'episodio verificatosi nel sottoscala erano presenti solamente la Bu. e la Ru.

Si è quindi configurato il reato in parola, con l'aggravante del grado di parentela. Pur essendo stata acclarata la sussistenza del fatto lesivo ascritto all'imputata, si ritiene, tuttavia, di poter pervenire alla declaratoria di assoluzione con riguardo alla stessa, ritenendo nel caso di specie applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.

Tale norma, introdotta dal D.Lvo 16.3.2015 n.28, entrato in vigore in data 2.4.2015, disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La disposizione stabilisce, al primo comma, che "nei reati per le quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale". La norma prevede, poi, al secondo comma, una serie di casi nei quali l'offesa non può comunque essere ritenuta di particolare tenuità, che dunque esulano dall'ambito applicativo del primo comma:" quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie, o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o chi essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona".

Il terzo comma, invece, definisce la nozione di comportamento abituale, statuendo che il requisito dell'abitualità è integrato "nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate".

Il quarto comma statuisce che: "ai fini della determinatone della pena detentiva prevista dal primo comma non si tiene conto delle circostante, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diverga da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69" e che "la disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante".

Quanto alle statuizioni civili, il nuovo articolo 651 bis c.p.p., rubricato "efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio le civile o amministrativo di danno", stabilisce quanto segue: "la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto a norma dell'art. 442, salvo che vi si opponga la parte civile non abbia accettato il rito abbreviato".

Ora, passando ad applicare le coordinate fin qui descritte al caso in esame, e premesso che la pena prevista per il reato ascritto all'imputata è compatibile con i limiti del beneficio, ritiene questo Giudice che certamente sussistono anche gli ulteriori requisiti, valutati alla luce dei criteri indicati, poiché si è in presenza di un fatto innanzitutto tenue, considerata la lieve entità delle lesioni riscontrate dai sanitari del PS - rispetto alle quali risulta una prognosi di cinque giorni senza che sia stata acclarata alcuna limitazione funzionale alla sfera psico-fisica della vittima -, ed oggettivamente modesto anche per le concrete modalità di commissione e per l'episodicità delle condotte contestate.

Si tratta, all'evidenza, di un episodio isolato e non abituale, conclusione che trova conferma nell'esame del certificato penale dell'imputata.

P.Q.M.
Letti gli artt. 131 bis c.p. e l'art. 530 c.p.p. assolve Bu.Gi. dal reato a lei ascritto in rubrica per tenuità del fatto.

Motivi in giorni 90.

Così deciso in Nola il 28 novembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2023.

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