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Violenza privata in forma tentata: minacce e condotte intimidatorie nella guida (Giudice Rossana Ferraro)

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Tribunale Nola, 24/01/2022, n.2155

Il reato di violenza privata in forma tentata, ai sensi dell'art. 610 c.p., si configura anche nel caso di condotte intimidatorie e pericolose attuate mediante manovre di guida insidiose. La condotta è diretta a coartare la libertà di autodeterminazione della vittima, anche qualora l'intimidazione non raggiunga lo scopo prefissato dall'autore.

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La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione a giudizio emesso dal PM ex art. 550 cpp presso il Tribunale di Nola, PE. SA. era citato a giudizio dinanzi a questo Tribunale per rispondere del delitto cosi come indicato nella formulazione dell'imputazione trascritta in epigrafe.

In data 21.6.2021, verificata la regolarità della costituzione, si procedeva ad ammettere la costituzione di Parte Civile nell'interesse di CA. AN..

In tale sede le Parti avanzavano le richieste istruttorie.

Il Pubblico Ministero chiedeva ammettersi escussione del teste di lista, esibendo la querela per la procedibilità, e chiedendo assunzione dei referti medici della persona offesa. La Parte Civile chiedeva

controesame. La Difesa si riservava il controesame del teste con esame imputato.

Ammesse le prove in conformità delle richieste delle parti, in quanto valutate rispondenti ai parametri indicati dall'art. 190 c.p.p., si rinviava per assenza testi, assumendo prove documentali.

Si procedeva, quindi, all'escussione della P.O. CA. AN..

La querelante affermava in pubblica udienza che l'imputato era a lei noto per motivi religiosi, in quanto frequentavano la stessa Parrocchia; inoltre, emergeva che l'imputato si occupava di un Patronato CAF (con il suo defunta padre) e nell'ambito di tale attività si era occupato di una pratica pensionistica nell'interesse della madre della persona offesa, tal CA. AN.. Nello specifico, la persona offesa rendeva noto che in occasione di tale pratica era insorta una questione giudiziaria

con il PE. SA., donde i rapporti si erano incrinati e compromessi. All'uopo, il Pm esibiva documentazione relativa a siffatta vicenda, che il Giudice non dichiarava utilizzabile nei contenuti, dichiarandolo valido solo come documento afferente la prova di un fatto storico.

La CA. AN. dichiarava che il giorno 29.11.2017 incontrava PE. SA., mentre Ella si trovava a bordo della propria autovettura, in compagnia del figlioletto. L'incontro sembrava casuale; ma il PE. SA. immediatamente iniziava a profferire frasi offensive e minacciose, accostandola con la propria autovettura, intimandole di "ritirare la denuncia", alludendo alla controversia insorta. La P.O. descriveva i momenti di panico che aveva vissuto in quel momento, spaventata per la metodica aggressiva e minacciosa dell'imputato, preoccupandosi anche per l'incolumità del figlioletto; difatti, la CA. affermava che il PE. tentava manovre insidiose, cercandosi di impedirle di guidare lungo la carreggiata, ripetendo minacce ed offese, ma soprattutto ponendo in essere tentativi di ostacolo ad una guida serena, ingenerando panico e timore. La Ca., difatti, affermava che era stata costretta a recarsi al P.S. sanitario per forte stress emotivo e psicomotorio.

In corso di esame, la CA. precisava che l'imputato era altresì disabile, ma ciò non gli impediva la guida.

Trattandosi di unico teste, il Giudice dichiarava la chiusura dell'istruttoria, non sussistendo dichiarazioni ex art. 513 cpp. Il Giudice su istanza rinvia la discussione, con sospensione dei termini.

In data 08.11.2021, le Parti concludevano.

Il Giudice rendeva dispositivo, all'esito della camera di consiglio, dichiarando la responsabilità dell'imputato per la condotta così come contestata.

Difatti, a parere dello scrivente la penale responsabilità dell'imputato appare pienamente provata, oltre ogni ragionevole dubbio.

Dall'esame della Persona offesa, oltre che dai documenti acquisiti, risulta infatti che l'imputato abbia integrato il reato di cui all'art. 610 cp, in forma tentata.

Nel fatto ascritto il bene giuridico tutelato è la libertà morale intesa come facoltà di determinarsi in maniera spontanea, in base a processi di motivazione autonomi; la condotta incriminata è a forma vincolata e consiste nella violenza o minaccia che abbiano effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una determinata cosa. Si osserva in dottrina che il concetto di violenza non può essere circoscritto al solo impiego di energia fisica che venga esercitata direttamente o per mezzo di uno strumento contro una persona, ma deve necessariamente comprendere Fuso di qualunque mezzo, ad eccezione della minaccia, che sia idoneo a coartare la volontà del soggetto passivo. Ad integrare il reato di cui all'art. 610 c.p. è sufficiente che il soggetto passivo abbia perduto o abbia ridotto sensibilmente la capacità di determinarsi e di agire secondo la propria volontà; ne consegue che qualora un automobilista sia costretto a rallentare e a fermarsi, anche se per un attimo, a seguito delle manovre di guida di altro automobilista che, sorpassando e sterzando avanti alla sua autovettura, impedisca concretamente a quest'ultima di continuare la marcia nella propria direzione, si è in presenza di una condotta di guida intimidatoria, diretta al fine di costringere il soggetto passivo a fare, tollerare od omettere qualcosa e, quindi, di una condotta integratrice dei delitto punito dalla norma sopra indicata. (Cass. Pen., sentenza 19.03.1985, n. 2545).

Nel caso di specie, il PE. ha tentato di insidiare la P.O. ma la sua metodica non ha prodotto effetti concreti sulla capacità di autodeterminazione della CA. AN., che è riuscita a sfuggire.

La buona fede della p.o. è stata confermata dalla dichiarazione resa in dibattimento, che è sorretta da credibilità.

Le prove non lasciano dubbi in merito alla colpevolezza dell'imputato, in quanto la testimonianza è parsa genuina e supportata da documentazione sanitaria.

La Persona offesa è parsa particolarmente provata dall'accaduto, mostrando un danno di tipo morale di rilevante entità, rendendo chiare e precise, senza manifestare alcun particolare interesse alla condanna.

Pertanto, va dichiarata la colpevolezza dell'imputato, cui vanno concesse le attenuanti generiche in occasione del quadro generale della vicenda, tenuto conto degli indici derivanti dal casellario giudiziario.

PE. SA. si è reso colpevole del reato così come correttamente contestato dal Pm. Venendo al trattamento sanzionatorio, valutati i criteri ex art. 133 c.p., appare equo irrogare la pena finale di mesi 6 di reclusione: pena base mesi 12 di reclusione, ridotta per il tentativo a mesi 8 di reclusione, ridotti alla pena finale previa applicazione dell'art. 62 bis cp.

A siffatta pena si aggiunge alla condanna il pagamento delle spese processuali.

Letti gli artt. 539 e 540 cpp condanna l'imputata al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva circa il danno arrecato alla persona offesa, tenuto conto dell'art. 2059 c.c., che fissa in Euro 2000,00 nei limiti di quanto emerso in dibattimento, rimettendo la valutazione globale in separata sede.

Letto l'art. 538 cpp condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali che fissa in Euro 1500.00 quale somma comprensiva di spese forfetarie, Iva e CPA.

Non ricorrendo cause ostative di cui agli artt. 163 e 164 cp, il Giudice applica la sospensione della pena ex art. 163 c.p.; tuttavia subordina la operatività all'integrale adempimento degli oneri risarcitori e indennitari, da effettuarsi entro gg. 60 dall'esecutività.

I carichi di lavoro, particolarmente onerosi, che gravano questo Tribunale, giustificano la previsione dei più lungo termine indicato in dispositivo, ai sensi dell'art. 544, comma III, c.p.p., per il deposito della presente motivazione pari a giorni 90.

P.Q.M.
Letto l'art. 533 c.p.p. dichiara PE. SA. colpevole del reato ascritto e per l'effetto lo condanna alla pena di mesi 6 di reclusione, previa applicazione dell'art. 62 bis cp.

Letto l'art. 535 cpp condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Letti gli artt. 539 e 540 cpp condanna l'imputato al pagamento in favore della parte Civile di tutti i danni da valutarsi in separata sede, con condanna di provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 2000,00.

Letto l'art. 538 cpp condanna l'imputato al pagamento in favore della Parte Civile delle spese che si liquidano in complessivi Euro 1500,00, oltre spese forfetarie, Iva, Cpa.

Letto l'art. 165 cp concede la sospensione condizionale della pena, subordinandola al corretto adempimento degli obblighi risarcitori ed accessori da parte dell'imputato, da eseguirsi entro giorni 60 dalla esecutività della sentenza.

Deposito gg. 90.

Così deciso in Nola, il 8 novembre 2021

Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2022

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