Sospensione condizionale della pena: obbligo di motivazione da parte del giudice d'appello (Cass. Pen. n. 12021/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 29 mar
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12021 del 2025, ha chiarito importanti aspetti in materia di utilizzo di documenti contraffatti e di sospensione condizionale della pena. Il caso in esame riguarda l’utilizzo di una patente nigeriana contraffatta da parte di un cittadino straniero, con particolare riferimento al diniego della sospensione condizionale della pena e alla possibilità di proporre tale richiesta in fase di appello.
Il fatto
L'imputato, C.P., cittadino nigeriano, era stato condannato dalla Corte di Appello di Ancona per il reato di cui agli artt. 477 e 489 cod. pen., per avere fatto uso di una patente nigeriana contraffatta. La pena irrogata consisteva in due mesi e venti giorni di reclusione. Il ricorso in Cassazione si basava su più motivi, tra cui la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. per mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha ribadito che la contraffazione non grossolana di un documento rilasciato da uno Stato estero non appartenente all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo configura il reato previsto dagli artt. 477 e 482 cod. pen., anche se il documento non è valido per la guida di veicoli sul territorio italiano. Tale principio è stato affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12064 del 24/11/2022.
In relazione alla richiesta di sospensione condizionale della pena, la Corte ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Ancona nella parte relativa alla mancata concessione di tale beneficio, ritenendo fondato il motivo di ricorso. Secondo il principio di diritto richiamato (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018), il giudice di appello ha l'obbligo di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione della sospensione condizionale della pena se sussistono le condizioni per il suo riconoscimento e se la richiesta è stata regolarmente avanzata.
Il principio di diritto
«In tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito».