Tribunale Nola, 21/04/2021, (ud. 19/04/2021, dep. 21/04/2021), n.834

Giudice: Collegio A (Simona Capasso Presidente - Alessandra Zingales Giudice -Dott. Raffaele Muzzica Giudice est.)
Reato: 216 co. I n. 2 e 223 L.F. (RD o. 267/42 e succ. modif.)
Esito: Condanna (anni tre di reclusione)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Penale
Il Tribunale in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Simona Capasso Presidente
Dott.ssa Alessandra Zingales Giudice
Dott. Raffaele Muzzica Giudice est.
alla pubblica udienza del 19/4/2021 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
1) (...), nato a (...) il (...) ed ivi residente alla Via (...) -
libero, già assente Difeso d'ufficio dall' avv. (...)
IMPUTATO
del delitto p. e p. dall'art. 216 co. I n. 2 e 223 L.F. (RD o. 267/42
e succ. modif.), perché, nella qualità di legale rappresentante della
società "(...) s.r.l." con sede legale in (...) alla via (...),
dichiarata fallita dal Tribunale di Nola con sentenza 0.33/16 del
14.4.2016, al fine di trarre profitto e/o di recare pregiudizio ai
creditori, sottraeva, distruggeva o comunque occultava in tutto o
in parte, i libri e le scritture contabili della fallita, in modo tale
da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del
movimento degli affari.
In Nola il 14.4.2016
(Si omettono le conclusioni delle parti)
Con decreto che dispone il giudizio emesso il 22/9/2020 il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Nola rinviava a giudizio (...) per l'udienza del 14/12/2020 da celebrarsi davanti al Tribunale collegiale di Nola.
In quell'udienza il Tribunale dichiarava procedersi in assenza dell'(...), regolarmente avvisato e ingiustificatamente non comparso, ricorrendo gli ulteriori presupposti di legge in quanto l'imputato aveva ricevuto a mani proprie la notifica dell'atto introduttivo. Il procedimento veniva rinviato in via preliminare all'udienza del 22/2/2021 nella quale, in assenza di questioni o eccezioni preliminari il Presidente dichiarava aperto il dibattimento ed il Tribunale ammetteva i mezzi di prova richiesti dalle parli, in quanto legittimi, non manifestamente superflui o irrilevanti. Con il consenso delle parti veniva acquisita la relazione del curatore fallimentare, escusso a chiarimenti nella medesima udienza.
Il processo veniva rinviato all'udienza del 15/3/2021 per la discussione e, in quella data, stante l'anomala composizione del collegio, all'odierna udienza per il medesimo programma.
In questa sede il PM produceva copia della sentenza di fallimento con relativa notifica; non residuando ulteriori adempimenti istruttori, il Presidente dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale, utilizzabili gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento ed invitava le parti a rassegnare le conclusioni di cui in epigrafe. Dopo la discussione il Collegio si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale decideva come da dispositivo, allegato al verbale di udienza, riservando un termine per il deposito della motivazione qui di seguito riportata.
Diritto
Motivi della decisione
il Tribunale ritiene che l'istruttoria dibattimentale abbia pienamente dimostrato la sussistenza del fatto ascritto all'odierno imputato nonché la sua penale responsabilità in ordine allo stesso.
Giova precisare che la piattaforma probatoria portata al vaglio di questo Collegio è costituita dalle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare (...) e dalle prove documentali in atti, rappresentate dalla sentenza dichiarativa di fallimento della società "(...) s.r.l." emessa dal Tribunale di Nola in data 12/4/2016, dalla relazione ex art. 33 L.F. con relative integrazioni ed allegati, utilizzabili in questa sede in quanto prova documentale, secondo quanto indicato dalla giurisprudenza maggioritaria (Cass. Sez. 5, sent. n. 39001 del 09/06/2004 Ud., dep. 05/10/2004, Rv. 229330; Cass. S