top of page

Scritture contabili occultate: differenze tra bancarotta fraudolenta e omessa tenuta dei libri (Tribunale collegiale di Nola n.834/21)


Bancarotta fraudolenta


Giudice: Collegio A (Simona Capasso Presidente - Alessandra Zingales Giudice -Dott. Raffaele Muzzica Giudice est.)

Reato: 216 co. I n. 2 e 223 L.F. (RD o. 267/42 e succ. modif.)

Esito: Condanna (anni tre di reclusione)


La massima

L'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi.



La sentenza integrale

Tribunale Nola, 21/04/2021, (ud. 19/04/2021, dep. 21/04/2021), n.834

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOLA

GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Sezione Penale

Il Tribunale in composizione collegiale, composto da:

Dott.ssa Simona Capasso Presidente

Dott.ssa Alessandra Zingales Giudice

Dott. Raffaele Muzzica Giudice est.

alla pubblica udienza del 19/4/2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

1) (...), nato a (...) il (...) ed ivi residente alla Via (...) -

libero, già assente Difeso d'ufficio dall' avv. (...)

IMPUTATO

del delitto p. e p. dall'art. 216 co. I n. 2 e 223 L.F. (RD o. 267/42

e succ. modif.), perché, nella qualità di legale rappresentante della

società "(...) s.r.l." con sede legale in (...) alla via (...),

dichiarata fallita dal Tribunale di Nola con sentenza 0.33/16 del

14.4.2016, al fine di trarre profitto e/o di recare pregiudizio ai

creditori, sottraeva, distruggeva o comunque occultava in tutto o

in parte, i libri e le scritture contabili della fallita, in modo tale

da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del

movimento degli affari.

In Nola il 14.4.2016

(Si omettono le conclusioni delle parti)



Con decreto che dispone il giudizio emesso il 22/9/2020 il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Nola rinviava a giudizio (...) per l'udienza del 14/12/2020 da celebrarsi davanti al Tribunale collegiale di Nola.


In quell'udienza il Tribunale dichiarava procedersi in assenza dell'(...), regolarmente avvisato e ingiustificatamente non comparso, ricorrendo gli ulteriori presupposti di legge in quanto l'imputato aveva ricevuto a mani proprie la notifica dell'atto introduttivo. Il procedimento veniva rinviato in via preliminare all'udienza del 22/2/2021 nella quale, in assenza di questioni o eccezioni preliminari il Presidente dichiarava aperto il dibattimento ed il Tribunale ammetteva i mezzi di prova richiesti dalle parli, in quanto legittimi, non manifestamente superflui o irrilevanti. Con il consenso delle parti veniva acquisita la relazione del curatore fallimentare, escusso a chiarimenti nella medesima udienza.


Il processo veniva rinviato all'udienza del 15/3/2021 per la discussione e, in quella data, stante l'anomala composizione del collegio, all'odierna udienza per il medesimo programma.


In questa sede il PM produceva copia della sentenza di fallimento con relativa notifica; non residuando ulteriori adempimenti istruttori, il Presidente dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale, utilizzabili gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento ed invitava le parti a rassegnare le conclusioni di cui in epigrafe. Dopo la discussione il Collegio si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale decideva come da dispositivo, allegato al verbale di udienza, riservando un termine per il deposito della motivazione qui di seguito riportata.



Motivi della decisione

il Tribunale ritiene che l'istruttoria dibattimentale abbia pienamente dimostrato la sussistenza del fatto ascritto all'odierno imputato nonché la sua penale responsabilità in ordine allo stesso.


Giova precisare che la piattaforma probatoria portata al vaglio di questo Collegio è costituita dalle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare (...) e dalle prove documentali in atti, rappresentate dalla sentenza dichiarativa di fallimento della società "(...) s.r.l." emessa dal Tribunale di Nola in data 12/4/2016, dalla relazione ex art. 33 L.F. con relative integrazioni ed allegati, utilizzabili in questa sede in quanto prova documentale, secondo quanto indicato dalla giurisprudenza maggioritaria (Cass. Sez. 5, sent. n. 39001 del 09/06/2004 Ud., dep. 05/10/2004, Rv. 229330; Cass. Sez. 5, sent. n. 46422 del 25/09/2013 Ud., dep. 21/11/2013, Rv. 257584), peraltro acquisita con il consenso delle parti anche nel contenuto dichiarativo.


Sulla base delle fonti di prova legittimamente utilizzabili la vicenda per cui vi è processo può essere ricostruita nei termini che seguono.


La ricostruzione accusatoria fonda in primo luogo sulle dichiarazioni rese dal curatore in sede dibattimentale, il ragioniere (...), pienamente attendibili in ragione del carattere chiaro e preciso del narrato, privo di contraddizioni e confortato dalla congerie documentale, nonché della provenienza dello stesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, veste, questa che lascia fondatamente ritenere assente ogni interesse privato nella vicenda.


Il curatore ha riferito che con sentenza emessa in data 12/4/2016, versata in atti, il Tribunale di Nola dichiarava il fallimento della società "(...) s.r.l.", con sede legale in (...), avente come oggetto sociale il trasporto per conto terzi ed il commercio di materiali ferrosi e rottami.


Dal 16/10/2013 (...), odierno imputato, ricopriva la carica di amministratore della società rivestita fino alla dichiarazione di fallimento della società - nonché di socio unico della stessa. In concomitanza della cessione di quote dai precedenti soci, inoltre, la sede legale della società veniva trasferita da (...) a (...), residenza dell'attuale imputato.


Il curatore precisava che il trasferimento di sede veniva deliberato immediatamente dopo un tentativo di pignoramento, risultato negativo, da parte della società ricorrente presso la sede legale della fallita.


Nelle operazioni di inventario, il curatore intraprendeva una serie di verifiche volte a ricostruire le vicende societarie ed il patrimonio della "(...) s.r.l.".


Dal punto di vista documentale, il curatore in sede di relazione riferiva che all'atto del fallimento la società non aveva nominato alcun tenutario delle scritture contabili, essendo stato tale (...) l'ultimo soggetto a ciò deputato, per il periodo intercorso dai 1/12/2009 al 12/9/2011. Il curatore precisava, inoltre, che le scritture contabili ed il bilancio fallimentare non risultavano consegnati. A domanda del Presidente, il curatore riferiva che nemmeno successivamente al deposito della relazione fallimentare le scritture contabili erano state depositate. Da un punto di vista fiscale la società aveva omesso la presentazione delle dichiarazioni IVA e IRAP per tutti gli anni oggetto dell'accertamento - ad esclusione dell'anno di costituzione, nel 2009 - e non aveva effettuato la comunicazione IVA per l'anno 2010.


Dalle verifiche effettuate presso il registro delle imprese, inoltre, nessun bilancio risultava depositato in capo alla società "(...) s.r.l.", ad eccezione del bilancio di costituzione nel 2009.


Il curatore, pertanto, riferiva che non era stato possibile procedere all'inventario dei beni costituenti il patrimonio della società, né era stato reperito l'amministratore della fallita. Ed infatti, presso l'indirizzo indicato come sede legale il curatore non rinveniva indicazioni utili circa la società fallita né informazioni relative ad (...) che, secondo persone del posto, si era trasferito altrove. Tuttavia, da accertamenti effettuati presso il Comune di (...) - i cui esiti sono versati in atti ed allegati alla relazione - (...) risultava formalmente risiedere presso il civico (...) di Via (...), nel comune menzionato. Ed infatti, la raccomandata del 21/4/2016, con la quale si invitava l'(...) a prendere contatto con la curatela, risultava non consegnata per trasferimento del destinatario, come documentato dall'allegato 12 alla relazione fallimentare.


A fronte di tali elementi accusatori, l'imputato (...) non si è sottoposto all'esame dibattimentale, né ha reso dichiarazioni utilizzabili nel corso del procedimento.


Così ricostruiti i fatti, l'istruttoria dibattimentale ha pienamente provato la responsabilità penale di (...) in ordine al contestato reato di bancarotta fraudolenta documentale.


Dall'esame della relazione fallimentare ex art. 33 L. fall., acquisita con il consenso delle parti, è emerso che la società fallita era una s.r.l. e pertanto era tenuta ad obblighi di tenuta delle scritture contabili (registri IVA, registri acquisti, registri


corrispettivi e beni ammortizzabili, libro giornale, libro inventario, verbale delle assemblee e verbale degli inventari). Tuttavia il curatore riferiva che né in sede di inventario né successivamente aveva rinvenuto alcuna scritturazione contabile e che l'ultimo bilancio risaliva all'anno 2009, anno di costituzione della società. L'istruttoria dibattimentale ha, in primo luogo, dimostrato la sussistenza e la consistenza delle scritture contabili della società fallita.


Nella relazione fallimentare - né è emersa prova contraria - il curatore riferiva che, sebbene per un periodo definito, la società "(...) s.r.l." aveva nominato un tenutario delle scritture contabili, tale (...), dal 1/12/2009 al 12/9/2011.


Il dato, secondo il quale la società deteneva, per il tramite di un soggetto espressamente a ciò autorizzato, scritture contabili, in uno con la completa insussistenza di elementi contrari, induce fondatamente a ritenere che la società "(...) s.r.l." aveva, nel corso della sua vita societaria, posseduto delle scritture.


Orbene, ciò premesso in ordine all'esistenza e alla consistenza delle scritture contabili della "(...) s.r.l.", l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio la condotta di soppressione o occultamento, da parte dell'(...), delle scritture contabili della fallita, realizzando pertanto il reato di bancarotta documentale fraudolenta sub specie delle relative condotte.


Ed infatti, il ruolo dell'(...) - amministratore e socio unico della società già da tre anni al momento del fallimento - in uno con gli ulteriori elementi emersi nell'istruttoria dibattimentale - la sede legale della società coincideva con l'indirizzo di residenza dell'imputato, ove il curatore non rinveniva né beni né indicazioni attinenti la "(...) s.r.l.", né invero l'(...), nelle more trasferitosi - l'assenza di denunce di smarrimento o di furto delle suddette scritture contabili da parte dell'amministratore, la completa insussistenza delle ulteriori documentazioni tipiche di un'attività societaria lecita (la società aveva omesso di depositare, per anni, sia i bilanci sia le dichiarazioni fiscali) consentono di ritenere provato, oltre ogni ragionevole dubbio, la distruzione o l'occultamento delle scritture contabili da parte dell'(...), amministratore di diritto della società fallita.


L'istruttoria dibattimentale, peraltro, ha pienamente dimostrato il ruolo concreto e operativo dell'(...), ben lungi dal costituire mero prestanome della società fallita.


Ed infatti, come dimostrato dalla relazione fallimentare, l'(...) non solo veniva a coprire la carica di amministratore della "(...) s.r.l.," ben tre anni prima del fallimento, ma contestualmente ne acquisiva le quote dai precedenti soci, diventando socio totalitario della stessa e, per giunta, trasferiva la sede legale della società presso il proprio indirizzo di residenza, dove poi risultava irreperibile.


Tali elementi consentono di ritenere non esclusivamente formale il suo ruolo di amministratore della società fallita. D'altronde, ad abundantiam, il Collegio non ignora consolidato orientamento di legittimità secondo cui anche il mero prestanome risponde del delitto di bancarotta documentale ("In tema di reati fallimentari, l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili anche se sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari)". (Sez. 5, Sentenza n. 43977 del 14/07/2017 Ud. (dep. 22/09/2017) Rv. 271754 - 01).


Né dall'istruttoria dibattimentale sono emerse possibili ricostruzioni alternative della vicenda, in ogni caso non fornite dall'imputato.


L'attività di soppressione o di occultamento ha indubbiamente ostacolato l'attività di ricostruzione del patrimonio della società fallita, come riferito dal curatore fallimentare, che nulla rinveniva né riusciva a ricostruire nell'ambito della sua attività di curatela.


Ed infatti, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, "Nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018 - dep. 16/01/2019, Rv. 27445501).


Quanto all'elemento soggettivo, l'impossibilità per il curatore del fallimento di ricostruire la situazione patrimoniale della società dichiarata fallita, a causa del mancato deposito e dei mancato rinvenimento delle scritture contabili obbligatorie, valutata in uno all'insussistenza delle ulteriori documentazioni tipicamente connesse all'attività di impresa (omissione dei bilanci, delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali), assume valore pregnante per dimostrare resistenza del dolo specifico, ovvero per affermare che la contestata sottrazione documentale ebbe lo scopo di procurare all'imputato un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori della società (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 46972 del 03/11/2004 Ud., dep. 03/12/2004, Rv. 230482). D'altronde, la fittizietà della sede legale della società, artatamente trasferita presso l'indirizzo di residenza dell'imputato, il suo mancato reperimento ed il mancato rinvenimento di beni utilmente pignorabili dal curatore dimostrano pacificamente la strumentalità della soppressione della documentazione contabile al fine ulteriore di impedire la ricostruzione dell'attivo e del passivo della società fallita.


Tale particolare conformazione dell'elemento soggettivo dell'imputato consente di ritenere corretta la qualificazione giuridica fornita dall'ufficio di Procura.


Ed infatti, come riconosciuto dalla Suprema Corte "La bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall. può essere indifferentemente costi tu ilo dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore". (Sez. 5, Sentenza n. 2900 del 02/10/2018 Ud. (dep. 22/01/2019) Rv. 274630-01).


"In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione della prova del dolo specifico sufficiente ad integrare la condotta di occultamento nell'approvazione, da porte del liquidatore della, società, di due bilanci successivi senza avere la disponibilità delle scritture contabili)". (Sez. 5, Sentenza n. 33114 del 08/10/2020 Ud. (dep. 25/11/2020) Rv. 279838 - 01).


Ciò premesso in ordine alla sussistenza del fatto ed alla ascrivibilità dello stesso all'imputato, quanto alla commisurazione della pena non ricorrono fondati motivi per il riconoscimento in favore dell'(...) delle circostanze attenuanti generiche.


L'imputato - peraltro gravato da diversi e non trascurabili precedenti penali - non ha mostrato alcuna resipiscenza in ordine al fatto a lui ascritto, né ha fornito alcun contributo utile al suo accertamento.


Alla luce di tutti i criteri individuati dall'art. 133 c.p., tenuto conto della gravità del fatto, desunta dalle modalità della condotta, del concreto ruolo svolto dall'(...), nonché della capacità a delinquere dell'imputato, gravato da precedenti per reati lucrativi, il Collegio ritiene pena finale equa quella pari ad anni tre di reclusione.


Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'imputato.


Ai sensi dell'art. 216 co. 4 1. fall., come modificato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte costituzionale, segue alla condanna l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per una durata che, ai sensi degli indici ex art, 133 c.p., deve commisurarsi in anni tre.


Ai sensi dell'alt, 29 c.p., la condanna a pena detentiva non inferiore ad anni tre di reclusione importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici nei confronti dell'imputato per la durata di anni cinque.


Il carico di ruolo gravante sul giudice estensore e la complessità della motivazione impongono la fissazione di un termine di trenta giorni per il deposito dei motivi.


PQM

Letti gli artt. 533 - 535 c.p.p., dichiara (...) colpevole del reato a lui ascritto e per l'effetto lo condanna alla pena di anni tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.


Letto l'art. 216 co. 4 l. fall., dichiara (...) inabilitato all'esercizio di un'impresa commerciale e incapace di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni tre.


Letto l'art. 29 c.p., dichiara (...) interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.


Motivi in giorni trenta.


Così deciso a Nola il 19 aprile 2021.


Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2021.

bottom of page