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Abuso d'ufficio: se finalizzato a procurare un ingiusto vantaggio l'unica parte offesa è la P.A.


Tribunale di Taranto

La massima

Il reato di abuso di ufficio finalizzato a procurare un ingiusto vantaggio ha quale unica parte offesa la pubblica amministrazione a differenza dell'ipotesi alternativa consistente nell'arrecare ad altri un danno ingiusto; dalla natura monoffensiva della fattispecie in questione, nel senso che l'interesse tutelato è soltanto quello costituito dal buon andamento, dalla imparzialità e dalla trasparenza del comportamento dei pubblici ufficiali, consegue che il privato controinteressato può solo, eventualmente, assumere la veste di danneggiato (Cass. sez. 3, n. 18811 del 14/04/2010 cc. - dep. 19/05/2010; Cass. sez. 6, ord. a 44999 del 26/10/2005 cc. - dep. 07/12/2005).



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La sentenza integrale

Corte appello Taranto, 10/01/2023, (ud. 12/10/2022, dep. 10/01/2023), n.832

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza del Tribunale di Taranto, resa in data 15.11.2021, Or. Em., Ri. De., Ga. Gi., Ve. Co. e Zi. Gi. venivano ritenuti colpevoli dei seguenti reati:


TUTTI


A) Reati di cui agli articoli 81-110-323 c. p. e 44 DPR 380/2001 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e nello svolgimento delle seguenti funzioni: OR. Em. di responsabile del VII settore urbanistica del Comune di (omissis) (autore della determinazione dirigenziale numero 40 del 05/06/2013);


VE. Co. di responsabile ff. del VII settore del Comune di (omissis) (firmatario del permesso di costruire numero 99 del 02/09/2013);


GA. Gi.: quale geometra-tecnico progettista autore della relazione tecnica descrittiva propedeutica al rilascio del permesso di costruire sopra indicato; ZI. Gi.: dirigente del settore lavori pubblici del Comune di (omissis) intervenuto nell'atto di concessione numero 92 del 07/08/2013;


procurato ingiusto vantaggio patrimoniale a RI. De., imprenditrice, in forza di accordo collusivo e dunque in concorso con costei assentendo un'imponente intervento edilizio in zona denominata "(omissis)" (foglio numero (omissis), particelle le (omissis) e (omissis)) ed affidando alla predetta la concessione per la gestione e manutenzione dell'area oggetto dell'intervento edilizio è destinata dal PRG a verde pubblico in violazione di plurime disposizioni di legge e/o Regolamento e precisamente:


Deliberazione del consiglio comunale numero 44/0 9 (approvazione del regolamento per la gestione e manutenzione del verde pubblico su aree demaniali);


Deliberazione della giunta comunale numero 46/2012 (attuazione del regolamento per la gestione ordinaria e manutenzione del verde pubblico su aree comunali, mediante concessione temporanea (criteri di indirizzo);


Bando per l'affidamento della gestione e manutenzione ordinaria sulle aree comunali mediante concessione temporale;


Articoli 27- 31 DPR 380/2001


Articoli 20- 21 delle N.T.A. del PRG del Comune di (omissis)


articoli 30- 38-144 D. Lvo. 163/06


poiché:


- la concessione per la gestione delle aree veniva affidata conto totale pretermissione delle procedure di evidenza pubblica;


- detta concessione veniva rilasciata sebbene la domanda di partecipazione proposta da RI. De. fosse stata presentata a termini ormai scaduti;


- veniva pretestuosamente qualificato nella relazione descrittiva redatta da GA. Gi. (propedeutica al rilascio del permesso di costruire) il chiosco-bar come "struttura precaria" sebbene beni venisse assentita la realizzazione (i cui lavori la RI. iniziava) di opere con "Fondazione in c.a. ad ancoraggio delle strutture in modo da assicurarne la completa stabilità…" e fossero previsti in progetto "due terrazzamenti sostenuti da muri in c.a.";


- le opere venivano realizzate in parte su aree tipizzate come B/3 sebbene il regolamento di cui alla D.C.C. 44/09 prevedesse la destinazione a verde pubblico;


- la richiesta di permesso di costruire veniva presentata da soggetto non legittimato secondo quanto previsto dal DPR 380/01 posto che nella domanda di permesso di costruire depositata in data 15/05/2013 la Ri. si qualificava, pur senza esserlo, "concessionario".


Per effetto delle citate condotte veniva assentita ed in parte realizzata una radicale trasformazione del territorio urbano, con violazione anche del precetto di cui all'articolo 97 comma 2° Costituzione atteso che le finalità perseguite dalle norme regolamentari di cui alla citata deliberazione del consiglio comunale numero 44 del 31/07/2009 - individuate nella necessità di assicurare la custodia, la gestione e la manutenzione del verde pubblico mediante lo strumento della concessione di aree destinate a verde pubblico con eventuale realizzazione di chioschi (e dunque di strutture per definizione amovibili e precarie) -venivano asservite dai pubblici ufficiali agli interessi della Ri. la quale veniva autorizzata a edificare un complesso edilizio del tutto privo dei requisiti di legge (con particolare riferimento alle caratteristiche costruttive) è orientato a perseguire finalità del tutto estranee a quelle normativamente previste.


In (omissis) nelle date degli atti specificati e comunque fino al 23/07/2014 data di esecuzione del sequestro dei manufatti in corso di realizzazione


VE.


B) Reato di cui all'articolo 323 c.p. perché nello svolgimento delle funzioni di cui al capo che precede emetteva ordinanza in data 30/03/2015 con la quale ordinava a Gi. Ca. il rilascio di area estesa aree 05,48 censita al foglio (omissis), particella (omissis) preannunciando l'esercizio dei poteri di autotutela esecutiva in caso di inottemperanza in violazione dell'articolo 21 ter legge 241/90 ed articoli 16-17 e 28 legge 1150/1942 non essendo la detta area acquisita al patrimonio comunale ed essendo rimasta inattuata la convenzione di lottizzazione stipulata nel 1982 con il Comune di (omissis), così cagionando ingiusto danno alla Gi..


In (omissis) 30/03/2015.


Recidiva per OR. Em. e RI. De..


La decisione si fonda sugli esiti dell'attività istruttoria secondo i quali la vicenda prendeva avvio dalla deliberazione del consiglio comunale di (omissis) numero 44 del 31 luglio 2009 (in atti), con cui veniva approvato il regolamento per la gestione e manutenzione del verde pubblico su area comunale che si componeva di 12 articoli e all'articolo 2 prevedeva chiaramente che potevano essere oggetto della concessione le aree destinate a verde, compresi parchi, giardini e piazze previa verifica, da parte del competente ufficio tecnico, della destinazione d'uso in base agli strumenti urbanistici vigenti e di eventuali diritti di terzi. A questo provvedimento ne erano seguiti altri affetti da una serie di anomalie. La prima anomalia era da riscontrarsi già nella deliberazione della giunta comunale numero 46 del 27/02/2012, a firma del responsabile del procedimento, ingegnere Em. Or., laddove, nell'approvare l'elenco dei luoghi pubblici di cui all'allegato numero 2, da considerarsi parte integrante della delibera, indicava appunto, in maniera tra l'atro generica, ovvero senza indicazioni identificative delle particelle, il "(omissis)" tra quelli per i quali era possibile ottenere la concessione. Dalla documentazione acquisita era emerso che il (omissis) fosse catastalmente ricompreso in due particelle, ovvero la n. (omissis) e la n. (omissis) del foglio (omissis). Quest'ultima p.lla era, in parte, destinata a "giardini", ovvero verde pubblico e, in parte, anche a parcheggio pubblico, esattamente nella misura di 430 m quadri. La particella n. (omissis) dall'altro canto ricadeva nella zona B3, ovvero zona residenziale di completamento, quindi zona edificabile e non certamente destinata a verde pubblico Proprio alla luce della identificazione di queste due particelle e della loro destinazione d'uso, tra l'altro mai contestata dalle parti, quest'area non avrebbe dovuto essere inclusa tra quelle da assegnare in concessione, perché appunto non destinate, quanto meno non integralmente, a verde pubblico. E comunque, nel momento in cui era stata data in concessione non era stata effettuata alcuna verifica in merito alla destinazione d'uso, evidentemente, proprio al fine di sorvolare sul punto, in palese violazione dell'articolo 2 del regolamento per la gestione e manutenzione del verde pubblico su aree comunali laddove, espressamente prevedeva, una preventiva verifica, a mezzo certificato del competente ufficio tecnico con allegata planimetria catastale, dell'ubicazione e dimensioni dell'area, del titolo di legittimo possesso del comune, della destinazione d'uso in base agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali diritti di terzi. In data 29 Marzo 2013 la Ri. aveva chiesto al Comune di (omissis) la concessione dell'area denominata "(omissis)", indicata in catasto sul foglio (omissis) particelle (omissis) e (omissis), impegnandosi altresì a creare un'area a verde, da custodire, con l'installazione di un chiosco bar. Ebbene, prima ancora di ricevere l'affidamento in concessione dell'area in questione, la Ri., in data 15 maggio 2013, pur in assenza di un titolo valido, aveva depositato una domanda di permesso di costruire allo sportello unico per l'edilizia del Comune di (omissis), qualificandosi già concessionaria, proprio con riferimento al terreno identificato al catasto al foglio (omissis) particelle (omissis) e (omissis). Nel corpo della domanda, la richiedente aveva indicato quale progettista nonché direttore delle opere, il geometra Gi. Ga., allegando alla domanda il progetto nonché la relazione descrittiva entrambi a firma del suddetto geometra anch'egli sottoscrittore sia quale progettista che direttore delle opere.


Nella relazione descrittiva del progetto era inserita la previsione della realizzazione di una struttura precaria e temporanea da destinare a "chiosco bar con servizi igienici".


Inoltre era stata inserita la realizzazione di una fondazione in cemento armato ed un ancoraggio della struttura in modo da assicurarne la completa stabilità


Solo con la determinazione numero 40 del 5 giugno 2013, a firma dell'ingegner Or. Em., era stata effettuata la definitiva aggiudicazione della gestione e manutenzione ordinaria dell'area verde pubblico (omissis) numero 22, denominata "(omissis)", alla signora Ri. De. secondo gli elaborati di progetto esecutivo di cui alla nota protocollo numero (omissis) del 2 Aprile 2013.


In data 7 agosto 2013 era stato sottoscritto, dalla concessionaria Ri. nonché dal concedente, responsabile area tecnica lavori pubblici, ingegner Zi. Gi., il contratto di concessione per l'affidamento della gestione e manutenzione ordinaria dell'area a verde pubblico comunale (omissis) numero 21, denominata "(omissis)".


In data 2 settembre 2013 era stato, infine, rilasciato il permesso di costruire numero 99/2013, a firma dell'architetto Co. Ve., con il quale si autorizzava la installazione di un chiosco bar e la realizzazione di area a verde in via (omissis), come da progetto allegato.


Ad avviso del Tribunale, proprio la sequenza temporale degli accadimenti risulterebbe sintomatica dell'esistenza di un accordo collusivo tra gli odierni imputati, non avendo diversa spiegazione il fatto che la Ri., che già aveva formulato istanza di concessione ad un anno dalla scadenza dei termini, avesse presentato istanza di permesso a costruire, allegando un progetto a firma del geometra Ga., prima ancora di acquisire la concessione, provvedimento che sarebbe stato emesso solo successivamente. Dunque doveva ritenersi che costei fosse a conoscenza del rilascio di un provvedimento favorevole nei suoi confronti, considerato altresì che nell'istanza di permesso di costruire, si era già definita come concessionaria.


Con riferimento alla tardività dell'istanza di partecipazione al bando, formulata appunto dalla Ri. ad un anno di distanza dalla scadenza dei termini, ipotesi pure prevista nella deliberazione del 27 Febbraio 2012 numero 46, laddove si stabiliva che "le aree non assegnate dal suddetto bando comunque potranno essere assegnate in concessione a tutti coloro che dovessero presentare istanza oltre il termine fissato nell'avviso", tuttavia, andrebbe sottolineato che già diversi mesi prima, ovvero il 16 luglio 2012, era stata presentata un'altra istanza di partecipazione al bando, esattamente quella dell'associazione Fl., domanda che nonostante fosse precedente a quella dell'odierna imputata non aveva ricevuto alcuna risposta.


A riprova dell'accordo collusivo di cui in precedenza.


Altro elemento idoneo a rafforzare tale conclusione poteva dedursi dal contratto di concessione n. 92 del 7 agosto 2013, a firma appunto dell'ingegner Gi. Zi. e della Ri. De., laddove con riferimento al canone, articolo 4, si stabiliva che il concessionario avrebbe versato il canone annuo pari ad Euro zero, in aperto contrasto con quanto stabilito nella determinazione n. 40 del 5 giugno 2013, a firma dell'ingegnere Or., in cui era stato indicato un canone pari a 24 Euro al metro quadro.


In relazione alle singole responsabilità il Tribunale rilevava che l'ingegnere Or., intervenuto in una fase iniziale, l'ingegnere Zi. aveva sottoscritto il contratto di concessione e per quanto lo stesso abbia riferito in dibattimento di aver ricoperto il ruolo solo per due mesi, non si potrebbe escludere la sua responsabilità avendo egli stesso confermato di aver eseguito una verifica preliminare della documentazione per giungere alla sottoscrizione del contratto di concessione posto che tale attività non poteva ridursi ad una verifica di natura superficiale e formale dovendo egli rilevare le evidenti anomalie presenti. La responsabilità dell'architetto Ve. era consistita nel rilascio del permesso di costruire sulla scorta di una relazione descrittiva e di un progetto, a firma del geometra Ga., dove era stata indicata come opera precaria la realizzazione di un chiosco rivelatosi un imponente manufatto in cemento armato seppur in quella zona non sarebbe stato possibile effettuare alcuna attività edificatoria mentre le opere in cemento armato, lungi dal costituire la sola base del chiosco bar, avevano la consistenza di due terrazzamenti, con mura di contenimento, proprio al fine di recuperare spazio su cui allestire dei tavolini.


Pure provata doveva ritenersi la realizzazione dell'abuso edilizio di cui all'art. 44 DPR 380/2001 contestato nel capo A) d'imputazione tuttavia già prescritto al momento della pronuncia di primo grado.


Altrettanto provata doveva ritenersi la responsabilità dell'imputato Ve. Co. con riferimento al capo B) dell'imputazione.


La motivazione riporta la denuncia querela sporta dalla persona offesa Gi. Ca. in data 15 luglio 2015, acquisita sull'accordo delle parti.


"In data 30/3/2015, il dirigente del VII settore del Comune di (omissis), architetto Co. Ve., inviava alla querelante la ordinanza numero (omissis), nella quale intimava alla stessa di "rilasciare nel termine di 7 giorni dalla notifica del presente atto, nella piena e totale disponibilità della amministrazione e quindi sgombra da persone e/o cose, la particella (omissis) del foglio (omissis) di are 5,48 e di dare formale comunicazione dell'avvenuto ripristino e rilascio del bene illegittimamente detenuto nel medesimo termine, avvertendo fin da ora che allo scadere di detto termine fissato per l'adempimento spontaneo, il responsabile del servizio patrimonio del Comune di (omissis), architetto Co. Ve., alla presenza di due testimoni e in contraddittorio con la parte e con la redazione di apposito verbale, procederà alla immissione in possesso coattiva della amministrazione, avvalendosi dei poteri di autotutela esecutiva di cui agli articoli 823 co. 2 c.c. e dell'articolo 21 ter della legge 241/90".


La particella (omissis), unitamente alla limitrofa particella (omissis), è oggetto di procedimento penale, nel quale risulta indagato, tra gli altri, l'architetto Ve., nella sua qualità di responsabile del VII settore del Comune di (omissis) e nel quale è stato emesso dall'autorità giudiziaria decreto di sequestro. Tale particella, peraltro, nel settembre del 2013 fu oggetto di uno spoglio violento da parte del Ri. Gi., che, unitamente ad altri, aveva occupato detta area contro la volontà della querelante. Nei giorni immediatamente successivi, la querelante apprendeva che alla Ri. De., figlia di Ri. Gi., era stata affidata in concessione l'intera area denominata "(omissis)", nella quale era anche ricompresa la particella in argomento.


Trattati, quanto alla particella (omissis), di un'area posta nella zona retrostante della proprietà della querelante, che il PRG aveva escluso dalla lottizzazione, facendola rientrare in zona di completamento con un diverso indice di fabbricabilità.


Con il ricorso al Tar Puglia, sede di Lecce, la querelante impugnava tutti gli atti e i provvedimenti del predetto affidamento in concessione nonché il permesso di costruire rilasciati dal Comune di (omissis), nonché adiva il tribunale civile di Taranto ex articolo 1168 cod. civ. 1170 cod. civ., al fine di ottenere la reintegra nel possesso del bene oggetto di spoglio (p.lla (omissis)). Tale giudizio possessorio si definiva con ordinanza del giudice delegato del tribunale di Taranto del 22 dicembre 2014 che a scioglimento della riserva, ordinava ai signori Ri. De. e Gi. la "immediata reintegra della ricorrente nel possesso del terreno per cui è causa mediante ripristino del preesistente stato dei luoghi". A seguito di detto provvedimento, il Comune di (omissis), nella persona del dirigente del VII settore, architetto C. Ve., rilasciava l'ordinanza numero (omissis) di cui sopra, con la quale intimava alla querelante di rilasciare l'area e di darne comunicazione all'ente ai fini della immissione nel possesso (il comune, infatti, reclama, in ragione di una convenzione di lottizzazione stipulata nel lontano 1982, detta particella: in tale convenzione si conveniva di utilizzare a fini edificatori parte della proprietà, ricadente in zona A3 residenziale di espansione del pdf, nel contempo obbligando la querelante a trasferire al comune la particella (omissis) da destinare "a mercato, giardini pubblici e parcheggi pubblici". Tuttavia, tale convenzione e il piano di lottizzazione sono rimasti nel tempo del tutto inattuati ed a riscontro di tanto vi è che l'area ceduta e rimasta nell'esclusivo possesso della querelante, giuridicamente tutelato, in tutti questi anni). A tale provvedimento la querelante rispondeva con nota dell'otto aprile 2015 nella quale rappresentava la impossibilità di eseguire la citata ordinanza dirigenziale, posto che detta area risultava ancora occupata dai signori Ri., che, evidentemente, pur non avendo proposto reclamo avverso la ordinanza del giudice delegato, non avevano, comunque, inteso dare seguito alla pronuncia giudiziale. In tale nota la querelante significava, altresì, la impossibilità, comunque, anche astrattamente di potervi dare esecuzione, atteso che detta area era sottoposto a sequestro da parte della autorità giudiziaria, circostanza peraltro nota all'architetto Ve. per essere questi indagato in quel procedimento penale e, quindi in tale veste, destinatario del relativo provvedimento cautelare. Avverso tale ordinanza ed avverso i provvedimenti in essa richiamati, la querelante proponeva, altresì, impugnazioni innanzi al Tar di Lecce.


In tale giudizio, il Comune di (omissis) si costituiva eccependo la carenza di interesse della querelante, in quanto, a loro dire, la querelante avrebbe dato esecuzione alla ordinanza dirigenziale numero (omissis); a tal fine produceva l'allegato numero 6 del proprio fascicolo di parte, nel quale era contenuto una nota, senza protocollo, della polizia municipale del Comune di (omissis) indirizzata al responsabile dell'ufficio tecnico avente ad oggetto "ordinanza dirigenziale della signora Gi. Ca. - località (omissis) - via (omissis)…".


In essa veniva falsamente attestato dal comandante della polizia municipale e dal maresciallo Mo. An. "che personale di questo comando in data 13/04/2015, si portava presso la località in epigrafe indicata e constatava che la signora Gi. aveva ottemperato a quanto disposto nella ordinanza in rubrica meglio specificata". Il contenuto di tale nota risulta, infatti, palesemente falso: come avrebbe potuto, infatti, la querelante ottemperare alla ordinanza dirigenziale in parola, semmai era rientrata in possesso di tale area, atteso, peraltro, il sequestro penale su di esso gravante, peraltro noto all'architetto Co. Ve., che le impedisce concretamente e giuridicamente di potervi accedere. Detta nota, quindi, in una lettura unitaria e teleologicamente orientata della intera vicenda, risulta predisposta con il malcelato fine di "sterilizzare" il ricorso al Tar avverso l'ordinanza dirigenziale in argomento, in ragione della evocata carenza di interesse, riscontrabile, a dire della controparte, dal contenuto, ideologicamente falso, del verbale redatto dalla polizia municipale di (omissis). La ordinanza numero (omissis) a firma del dirigente del VII settore del Comune di (omissis), architetto C. Ve., risulta preordinata, in uno a tutti gli atti di cui al procedimento penale in corso, ad arrecare alla querelante intenzionalmente un ingiusto danno: mediante la stessa, attraverso il richiamo della propria precedente nota del 12/01/2015 protocollo (omissis), si è inteso esercitare la cosiddetta autotutela possessoria delle pubbliche amministrazioni, atteso che si intimava alla querelante "che in difetto si procederà all'immissione nel possesso coattiva dell'amministrazione, avvalendosi dei poteri di autotutela esecutiva di cui agli articoli 823 comma due codice civile e dell'articolo 21 ter della legge 241 del 90".


Tanto, però, è avvenuto sull'errato presupposto e, quindi in violazione delle norme ivi richiamate, che il bene oggetto della prefata ordinanza (particella (omissis)) fosse pervenuto al patrimonio indisponibile a seguito della convenzione di lottizzazione stipulata in data 06/03/1982. Preme evidenziare al riguardo, come, di 1 contro, tale presupposto sia evidentemente e consapevolmente errato, atteso che anche in ipotesi di cessione di un terreno al comune, stipulata in esecuzione di una convenzione di lottizzazione al fine di assicurare la possibilità di destinazione del bene a verde pubblico, prevista dal piano di lottizzazione, secondo le norme del piano regolatore generale, questo determina solo l'ingresso del bene nel patrimonio del comune, senza attribuirgli i caratteri che ne possano determinare la sua collocazione nella categoria dei beni del patrimonio indisponibile, potendo questa dipendere esclusivamente da una effettiva e concreta destinazione a pubblico servizio. In relazione di tanto, con riferimento ad esempio a terreni destinati dal piano regolatore a verde pubblico, questi acquistano la condizione di beni del patrimonio indisponibile solo dal momento in cui, essendo stati acquistati in proprietà dall'ente, vengano trasformati e in concreto utilizzati secondo la propria destinazione. Nel caso in oggetto, il Comune di (omissis) non ha mai concretamente trasformato il bene oggetto della ordinanza dirigenziale 769/2015 (particella (omissis)) destinandolo oggettivamente a "mercato, giardini pubblici o parcheggi pubblici" e, peraltro, non ha mai materialmente appreso detto bene che, di contro, sin dal suo acquisto nel lontano 1972 è rimasto in via esclusiva in capo alla scrivente (e ciò sino all'avvenuto spoglio del settembre 2013, tutelato giuridicamente, giusta ordinanza del 22 dicembre 2014). Detto potere di autotutela possessoria è stato, peraltro, esercitato dal dirigente dell'area urbanistica, architetto C. Ve., in luogo del sindaco, e ciò in violazione di quanto previsto dall'articolo 378 legge 30 Marzo 1865 numero 2248 allegato F. Ciò rende palesemente illecito il contenuto della nota del 12/01/2015 protocollo numero (omissis), richiamata nella ordinanza dirigenziale numero (omissis) del 30/03/2015".


Agli atti del fascicolo del dibattimento veniva acquisita l'ordinanza dirigenziale di cui alla querela, a firma dell'architetto Co. Ve., recante data 30 Marzo 2015, nella quale lo stesso ordinava alla signora Gi. Ca. di rilasciare nel termine di giorni 7 dalla notifica dell'atto nella piena totale disponibilità dell'amministrazione, e quindi sgombra da persone e cose, la particella (omissis) del foglio (omissis) e di dare formale comunicazione dell'avvenuto ripristino e rilascio del bene illegittimamente detenuto nel medesimo termine, in mancanza l'amministrazione avrebbe esercitato i suoi poteri di autotutela.


La Gi., tuttavia, non avrebbe avuto la disponibilità del terreno in questione in quanto sottoposto a sequestro; prima di tale momento la particella in argomento era rimasta, nonostante la convenzione sopra richiamata, nella piena disponibilità della Gi. e non era mai rientrata nel possesso del Comune di (omissis); da ciò l'evidenza che l'architetto Ve. avrebbe emesso l'ordinanza di cui sopra, preannunciando l'esercizio dei poteri di autotutela, pur non essendo nelle condizioni di poterlo fare, posto che la particella non era mai stata acquisita al patrimonio comunale.


Sulla scorta di tali elementi il primo Giudice condannava i predetti alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni conseguenti.


Avverso tale pronuncia propongono tempestivo appello i difensori di tutti gli imputati.


Nell'interesse di Zi. Gi. i difensori eccepiscono, in primo luogo, la nullità della sente za per mancanza di motivazione. Rilevano, inoltre, che il loro assistito non avrebbe avuto alcun ruolo nel procedimento di formazione dell'atto concessorio posto che la verifica effettuata si era limitata alla corrispondenza tra il contenuto del contratto e l'atto concessorio non avendo alcun ulteriore compito. In ogni caso affermano l'assenza dell'elemento soggettivo del reato. In ogni caso chiedono la rinnovazione istruttoria con l'affidamento di una perizia ad un tecnico al fine di accertare la correttezza dell'iter tecnico - amministrativo seguito dal Comune di (omissis). Infine, per mero scrupolo difensivo, lamentano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.


Nell'interesse di Ve. Co. il difensore lamenta anch'egli la mancanza di motivazione della sentenza gravata e rileva che il suo assistito si sarebbe limitato a prendere atto dello svolgimento della pratica in questione, dei pareri favorevoli rilasciati dagli altri tecnici e dal suo predecessore. Legittimità dell'iter asseverato dal CTPM nonché dall'autorità amministrativa, nei diversi gradi di giudizio, con motivazione che non lascerebbero spazio a valutazioni differenti. Riguardo al capo B) afferma che la sentenza del TAR Lecce n. 56 del 20.01.2020 avrebbe fatto giustizia di una contestazione assai singolare. Riguardo, poi, alla contravvenzione di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380/2001 rileva la precarietà delle strutture. Infine eccepisce che il fatto non costituirebbe più reato secondo le modifiche apportate alla norma incriminatrice dal d.l. n. 76/2020 conv. nella L. n. 120/2020. Invoca, in ogni caso, l'applicazione del disposto dell'art. 131 bis c.p. e, comunque, l'eccessività della pena inflitta anche in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.


Nell'interesse di Or. Em. il difensore appellante rileva che la condotta ascritta al suo assistito sarebbe da ritenersi insussistente alla luce del giudicato amministrativo che avrebbe reputato legittima l'assegnazione delle aree in questione alla Ri.. Inoltre, dal 10.06.2013 lo stesso Or. aveva presentato le sue dimissioni di talché egli si sarebbe limitato a decretare il definitivo affidamento delle citate aree sulla scorta del progetto esecutivo presentato dalla Ri. medesima.


Escluso che l'assegnazione in favore di chi avesse presentato l'istanza oltre il termine previsto dal bando costituisca violazione di norma, nessun rilievo ulteriore potrebbe essere mosso all'appallante. In ogni caso eccepisce la prescrizione del reato, invoca l'applicazione dell'art. 131 bis c.p., lamenta l'eccessività della pena inflitta anche in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la concessione dei benefici di legge.


Nell'interesse di Ga. Gi. e Ri. De. il difensore di entrambi gli imputati rileva la nullità della sentenza per carenza di motivazione. In secondo luogo riafferma la legittimità delle opere descritte nel progetto presentato dai suoi assistiti asseverata dalla relazione redatta dal CTPM e, soprattutto, dall'Autorità giurisdizionale amministrativa e, in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380/2001 la precarietà delle strutture realizzate. In subordine chiede il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.


In data odierna il P.G. e i difensori degli imputati e della parte civile, previa discussione, hanno concluso nei termini riportati in epigrafe.


In primo luogo la Corte ritiene che l'appello avanzato in favore dell'imputato Ve. in relazione al capo B) della rubrica debba essere accolto.


Ed invero la Corte condivide quanto affermato dal Tar Puglia Sezione di Lecce, nella sentenza n. 51/2020 pubblicata in data 20/01/2020, pronunciata sul ricorso teso a provocare l'annullamento dell'ordinanza dirigenziale prot. n. (omissis) del 30.03.2015, cioè quella attraverso la quale il Ve. avrebbe realizzato l'abuso di ufficio contestatogli.


Il Giudice amministrativo, ribadito che l'atto in questione rientrava nelle competenze del dirigente in questione, afferma un principio dal quale appare impossibile discostarsi, e cioè che il potere di autotutela spettasse al Comune di (omissis) in relazione ai beni demaniali e che il medesimo Comune avesse acquistato l'area in questione con atto per notar Sa. del 6.03.1982, avente ad oggetto una convenzione di lottizzazione che comportava il trasferimento allo stesso Comune della particella n. (omissis). Con delibera di GC l'area era stata inclusa nell'elenco di quelle a verde e in data 16.10.2013 ne erano stati delimitati i confini in contraddittorio con la ricorrente avendone acquisito la materiale disponibilità.


Rispetto a tali emergenze, nessun rilievo potrebbe assumere il provvedimento di reintegra nel possesso emesso dal Tribunale di Taranto nei confronti della Ri. in quanto il Comune era rimasto estraneo a tale giudizio peraltro avente un oggetto diverso dal diritto di proprietà, né rileva la mancata attuazione della convenzione in quanto ciò non determinerebbe mai la retrocessione del bene uscito dal patrimonio del cedente in funzione di un atto giuridico dispositivo valido e mai venuto meno, legittimando, al più, una pretesa risarcitoria.


Tali argomentazioni, per un verso, risultano conformi ai principi del diritto civile, oltreché amministrativo, per l'altro non lasciano spazio ad interpretazioni di sorta, di talché la lettera B) della contestazione appare del tutto infondata.


Con riguardo al capo A) della rubrica il reato deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione. Ed invero, la data del commesso reato è indicata fino al 23.07.2014, in cui era stato eseguito il sequestro delle opere in corso di realizzazione. Ma ciò potrebbe valere il la contravvenzione di cui all'art.44 d.P.R. n. 380/2001. Con riferimento alla violazione dell'art. 323 c.p., invece, l'ultimo atto amministrativo di rilievo è stato posto in essere in data 2.09.2013 con il rilascio del permesso di costruire n. 99. Orbene, considerati sia il termine massimo di estinzione per prescrizione del delitto in questione, pari a 7 anni e 6 mesi, nonché soli 256 giorni di sospensione nel corso del giudizio di primo grado (e non 10 mesi e 15 giorni come erroneamente affermato dal Tribunale in sentenza posto che al rinvio per legittimo impedimento accordato al difensore Avv. Pu. è seguito il provvedimento di sospensione della prescrizione per soli 60 gg.: ud. del 4.02.2019), l'effetto estintivo è venuto a determinarsi irrevocabilmente in data 13.11.2021, prima cioè della pronuncia della sentenza di primo grado.


L'argomento appare dirimente e tuttavia non può non considerarsi altresì che:


- Il reato di abuso di ufficio finalizzato a procurare un ingiusto vantaggio ha quale unica parte offesa la pubblica amministrazione a differenza dell'ipotesi alternativa consistente nell'arrecare ad altri un danno ingiusto; dalla natura monoffensiva della fattispecie in questione, nel senso che l'interesse tutelato è soltanto quello costituito dal buon andamento, dalla imparzialità e dalla trasparenza del comportamento dei pubblici ufficiali, consegue che il privato controinteressato può solo, eventualmente, assumere la veste di danneggiato (Cass. sez. 3, n. 18811 del 14/04/2010 cc. - dep. 19/05/2010; Cass. sez. 6, ord. a 44999 del 26/10/2005 cc. - dep. 07/12/2005);


- dall'atto di costituzione di parte civile emerge che con riferimento al capo A) della rubrica l'interesse violato sarebbe quello del corretto assetto del territorio urbano "radicalmente trasformato" dalle condotte di tutti gli imputati con danno per la Gi. proprietaria confinante dell'area oggetto dell'intervento edilizio in questione.


In altre parole, il danno, di cui manca la concreta individuazione, sarebbe stato provocato dalla illegittima trasformazione della particella di proprietà comunale, e quindi dall'abuso edilizio anch'esso contestato sempre al capo A), ma estinto per prescrizione ben prima della pronuncia di primo grado e solo indirettamente dagli atti amministrativi oggetto di disamina. Di talché, ad avviso della Corte, alla stregua delle considerazioni che precedono, alla parte civile, mera danneggiata dal reato in via indiretta dalle condotte dei PP.UU., non potrebbe essere liquidato alcun danno.


Questo Collegio aderisce a quell'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione che fa leva sul tenore letterale dell'art. 129, comma 2, c.p.p. in base al quale la pronuncia liberatoria nel merito può essere emessa soltanto quando dagli atti risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato (o perché il fatto non sussiste, o perché l'imputato non lo ha commesso, o ancora perché il fatto non costituisce reato, ovvero perché non è previsto dalla legge come reato: S.U. n. 35490/2009, Te.; Cass. sez. 6, 4 novembre 2008 n. 44591, No.; sez. 5, 28 ottobre 2008 n. 4349, Ca.; sez. 5, 16 luglio 2008 n. 39220, Pa.; sez. 2, 19 febbraio 2008 n. 9174, Pa.; sez. 2, 18 maggio 2007 n. 26008, Ro.; sez. 6, 5 marzo 2004 n. 26027, Pu.). Vale dunque, il puntuale richiamo al principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo il quale "in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del Giudice di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., postula che le circostanza idonee ad escludere la esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato, emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che di apprezzamento" (Cass. Sez. Un. n. 35490/09 Te. e 9 febbraio 1995, Ca.).


Principio interpretato, anche dalla giurisprudenza successiva, nel senso che la condizione per dare prevalenza al merito è costituita dal fatto che l'evidenza della prova dell'innocenza debba risultare dalla motivazione della sentenza impugnata e dagli atti del processo, specificamente indicati nei motivi di gravame, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - come novellato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 - in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione.


In pratica, gli elementi da cui poter evincere l'inesistenza del fatto, la irrilevanza penale di esso o la non commissione dello stesso da parte dell'imputato, devono emergere dagli atti in modo assolutamente non contestabile, con la conseguenza che la valutazione richiesta alla Cassazione attiene più al concetto di "constatazione" che non a quello di "apprezzamento", senza che possa assumere rilievo la mera contraddittorietà o insufficienza della prova, che richiede, invece, un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze.


Nel caso in esame, dalla ricostruzione dei fatti riportata nella sentenza impugnata - attraverso l'analisi delle risultanze processuali sia sotto il profilo normativo che fattuale - non emerge affatto l'evidenza dell'innocenza di ciascuno degli imputati in ordine al reato loro in concorso ascritto alla stregua degli elementi a loro carico e della valutazione degli stessi effettuata dal primo Giudice (argomentazioni che qui si hanno per richiamate integralmente).


Da ultimo, in ordine alla confisca occorre rilevare che la stessa non avrebbe potuto essere pronunciata in ragione della estinzione per prescrizione della contravvenzione edilizia. Inoltre, trattandosi di bene demaniale la stessa è stata pronunciata in violazione dell'art. 823 c.c. violazione dell'art, art. 823 cod. civ. secondo cui "i beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano" (primo comma) e proprio per questo aggiunge che "spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico" (secondo comma). Il generale potere di confisca di cui all'art. 240 cod. pen. non può pertanto trovare applicazione in siffatti casi (in tal senso Cass. se. 3 n. 32359/2019). Il bene, pertanto va restituito al Comune di (omissis).


P.Q.M.

La Corte, visto l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto, in data 15.11.2021, appellata da Or. Em., Ri. De., Ga. Gi., Ve. Co. e Zi. Gi. così provvede:


- assolve il Ve. dal reato di cui al capo B) della rubrica perché il fatto non sussiste ed elimina le statuizioni civili ad esso relative;


- dichiara non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati in ordine al delitto di cui agli artt. 81-110-323 c.p. al capo A) della rubrica perché estinto per intervenuta prescrizione ed elimina le relative statuizioni civili.


Revoca la confisca delle opere con restituzione delle stesse al Comune di (omissis).


Termine di 90 gg. per il deposito della motivazione.


Così deciso in Taranto, il 12 ottobre 2022


Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2023

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