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Abuso d'ufficio: sussiste solo se il vantaggio è effettivamente l'obiettivo perseguito dall'agente


Corte di Cassazione

La massima

In tema di abuso d'ufficio, l'elemento soggettivo è integrato dalla coscienza e volontà della condotta e l'intenzionalità dell'evento, nel senso che il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto devono costituire l'obiettivo perseguito e non solo genericamente incluso nella sfera di volontà dell'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la configurabilità del reato nei confronti di un sindaco che aveva illegittimamente sospeso l'attività di una discarica, nonostante la conclamata insussistenza dei presupposti e delle ragioni di urgenza, avendo questi agito essenzialmente per finalità ritorsive nei confronti del gestore della discarica.



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La sentenza integrale

Cassazione penale , sez. VI , 08/01/2020 , n. 12974

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5/2/2019 la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna di Z.E. pronunciata dal Tribunale di Brescia in data 8/2/2018 per i reati di abuso di ufficio e di falso ideologico di cui al capo B), commessi quale Sindaco di (OMISSIS), assorbito il delitto di tentata violenza privata di cui al capo A), riducendo peraltro la provvisionale e le spese liquidate in favore della parte civile (OMISSIS) s.p.a..


2. Ha proposto ricorso la Z., tramite il suo difensore.


2.1. Con il primo motivo denuncia violazione dell'art. 522 c.p.p., commi 1 e 2, in relazione alla non riconducibilità dei fatti sub A) nell'alveo dell'abuso di ufficio di cui al capo B).


Indebitamente la Corte aveva respinto la deduzione difensiva di difetto di correlazione tra contestazione e sentenza, incentrata sul rilevo che il capo A) descriveva un'ipotesi di tentativo, senza indicazione di una condotta e di un evento riconducibili all'ipotesi di abuso di cui al capo B): la Corte aveva invece erroneamente ritenuto che il capo A) desse conto dell'attività di condizionamento svolta nei confronti della popolazione e degli organi di controllo e che potesse ravvisarsi anche la violazione dell'art. 97 Cost., che invece non era stata menzionata, risultandone un pregiudizio per le facoltà difensive, a fronte dell'individuazione di un fatto non corrispondente a quello oggetto di contestazione, senza che fosse stata pronunciata assoluzione per il delitto tentato di cui al capo A), relativamente al quale era stata esclusa la condotta minacciosa.


2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione nella parte in cui si è ritenuto che l'imputata avesse deliberato di danneggiare (OMISSIS) già in campagna elettorale.


Illogicamente la Corte aveva posto a fondamento della propria ricostruzione un preordinato disegno della ricorrente, fin dall'epoca in cui era candidata a Sindaco nel 2009: non si sarebbero potuti valorizzare a tal fine nè il volantino pubblicato, nè le dichiarazioni della Dott.ssa B. o dell'ing. M. nè i riferimenti emersi da conversazioni registrate dal denunciante Zi., nelle quali si faceva riferimento a questioni in parte politiche e in parte economiche.


In ogni caso non si sarebbe potuto dar rilievo ad un progetto di danneggiare (OMISSIS), ma semmai all'intenzione di continuare nella politica di contrasto verso tutte le discariche e di ottenere almeno l'esclusione di alcuni codici di rifiuti, come poi la Provincia avrebbe disposto nei confronti di (OMISSIS).


2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine all'assunto che la problematica delle molestie olfattive fosse antecedente all'apertura della discarica da parte di (OMISSIS) e che l'ente avesse operato una disparità di trattamento tra (OMISSIS) e altre discariche.


Quanto al primo profilo la Corte aveva omesso di considerare la deposizione del teste G. che aveva distinto tra pregressi sporadici odori e molestie olfattive poi venute in evidenza.


Quanto al secondo aspetto non era stato idoneamente valutato l'iter volto alla conclusione di una convenzione con (OMISSIS), che era interessata a stipularla per ottenere la rinuncia ai ricorsi proposti dal Comune e non dava rilievo all'importo economico, e neppure il fatto che alla resa dei conti non fossero state proposte condizioni diverse per la conclusione delle convenzioni con le varie discariche, nei confronti di Systema essendo stato previsto un importo di Euro 8,00 a tonnellata, non diverso da quello di Euro 9,00 proposto alcuni anni dopo a (OMISSIS), fermo restando che la diversità delle condizioni era comunque riconducibile alla diversa tipologia delle discariche.


2.4. Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta coincidenza tra il fallimento delle trattative per la convenzione e l'inizio delle segnalazioni per gli odori e dei controlli sulla discarica.


Contraddittoriamente la Corte aveva fatto riferimento anche a controlli di poco successivi all'inizio dell'attività di discarica e inoltre aveva erroneamente considerato il profilo temporale, fra l'altro erroneamente attribuendo al Sindaco anzichè al comandante della polizia locale, Leali, che aveva appena assunto il comando, un ordine di servizio nel quale si faceva riferimento ai controlli da effettuare, controlli che erano sfociati in un'informativa depositata alla Procura, in conseguenza della quale vi era stata attività svolta come polizia giudiziaria.


La Corte aveva in particolare omesso di considerare la deposizione resa sul punto dal Leali, che aveva parlato anche delle richieste dei cittadini, ed illogicamente aveva dunque affermato che, pur a fronte di una situazione tale da escludere la riconducibilità a (OMISSIS) di emissioni maleodoranti, l'imputata aveva condizionato la popolazione locale e la polizia locale, pur di attribuire alla società il fenomeno, con l'obiettivo di danneggiarla.


2.5. Con il quinto motivo denuncia vizio di motivazione nella parte in cui in sentenza si assume che l'imputata non potesse trarre da alcun elemento la riconducibilità degli odori a (OMISSIS).


Segnala la ricorrente come la Corte non avesse adeguatamente valutato: 1) le risultanze dei controlli eseguiti dall'ARPA, che aveva redatto una relazione nella quale si prospettava alla luce di molteplici controlli e mirati accertamenti la riconducibilità delle emissioni odorigene dalla discarica (OMISSIS); 2) la circostanza che la Provincia sulla base di plurimi elementi fosse giunta in sede di rinnovo dell'A.I.A. a limitare i conferimenti di rifiuti putrescibili; 3) il fatto che fosse stato disposto il sequestro preventivo della discarica sulla base di una consulenza disposta dal P.M. in cui si dava conto di violazioni delle prescrizioni imposte; 4) l'ulteriore elemento rappresentato dai progressivi accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria, con cui era stata verificata una serie di violazioni delle cautele imposte a (OMISSIS) nella gestione dei rifiuti, nella fase in cui era stata autorizzata in via provvisoria l'attività nonostante il sequestro; 5) l'accertamento risalente al 7/11/2011, con cui era stata verificata presso la ditta (OMISSIS) aria irrespirabile e di seguito era stato rilevato che l'odore era particolarmente intenso presso la discarica (OMISSIS), dove erano all'opera ruspe che movimentavano rifiuti non coperti da inerti.


Illogicamente inoltre la Corte aveva valutato il decreto di sequestro emesso dal G.I.P., peraltro omettendo di spiegare come a fronte di un provvedimento dell'A.G., la ricorrente avrebbe dovuto maturare un proprio e diverso convincimento circa il fatto che nel medesimo periodo gli odori provenissero in realtà da diversa fonte.


2.6. Con il sesto motivo denuncia vizio di motivazione in ordine al fatto che le annotazioni di polizia giudiziaria sarebbero state la conseguenza di un condizionamento operato dalla ricorrente.


La Corte aveva erroneamente attribuito l'ordine di servizio relativo ai controlli al Sindaco anzichè al comandante della polizia locale e inoltre aveva valorizzato conversazioni intercettate, successive all'adozione dell'ordinanza n. 1 del 2012.


Quanto a captazioni precedenti, la ricorrente segnala come fosse stato fatto riferimento solo a due di esse, dalle quali peraltro non avrebbero potuto trarsi le conclusioni formulate dalla Corte in ordine alla discrepanza di quanto emergente dalle conversazioni e quanto attestato dall'agente P. all'esito del proprio intervento, ove si fosse fatto riferimento anche ad altre conversazioni non valutate dalla Corte, che inquadravano l'operato del P., senza che potesse darsi rilievo alla terminologia usata, nel confronto tra il linguaggio parlato e quello scritto.


Altrettanto avrebbe potuto dirsi per l'asserita discrepanza emergente tra quanto attestato in data 23/12/2011 dal P. in un rapporto di servizio e quanto contenuto in un'annotazione di P.G. riferita a controllo dello stesso 23/12, dovendosi considerare la differenza di orario e il fatto che il secondo intervento era seguito a segnalazione.


2.7. Con il settimo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'assunto che l'ordinanza sindacale del 12/1/2012 fosse fondata su elementi falsi e precostituiti dalla ricorrente.


La Corte non aveva radicalmente escluso i presupposti delle molestie olfattive, dei disagi e di alcuni malesseri, ma aveva rilevato la mancanza di certezze in ordine alla fonte dei fenomeni.


La ricorrente invoca una conversazione del 9/1/2012 con certo P., la comunicazione di M.A., la conversazione tra Dossi e Borsari, la relazione di servizio della polizia locale, redatta dopo la richiesta di intervento del D. - in cui si fa riferimento anche a numerose telefonate in cui si manifesta malessere psico-fisico causato dall'odore nauseabondo e si segnala la presenza dell'odore anche a notevole distanza da (OMISSIS) -, la testimonianza di una maestra.


Contesta il rilievo dato dalla Corte alla questione dei conati di vomito, non essendosi affermato nell'ordinanza che taluno avesse vomitato ma essendosi fatto riferimento al disagio e ai malesseri dei bambini, alcuni dei quali avevano un senso di vomito, come riferito dalla direttrice didattica.


Invoca ancora la ricorrente una comunicazione trasmessa da sessantasei cittadini in data 11/1/2012, mentre contesta la rilevanza della questione delle schede precompilate, che non erano comunque state imposte e che peraltro non avevano avuto incidenza sull'ordinanza, in quanto pervenute dopo che la stessa era stata redatta.


Contesta la valorizzazione di una conversazione del 10/1/2012 tra la ricorrente e T.M., che non attestava alcuna costrizione nei confronti della polizia locale, facendosi invece riferimento ad un verbale redatto dopo un incontro tra Comune, Arpa e ASL, in cui si dava atto della situazione nella giornata precedente.


E neppure avrebbe potuto valorizzarsi il riferimento alla comunicazione alla Procura, la quale rifletteva la volontà di portare la Procura a conoscenza dell'intendimento di adottare l'ordinanza contingibile e urgente, in presenza dei relativi presupposti.


E neppure avrebbe potuto considerarsi il preteso ritardo nell'emanazione dell'ordinanza dal 9/1/2012 al 12/1/2012, in vista del maggior clamore mediatico propiziato dalla presenza delle mamme e dei giornalisti.


Peraltro la manifestazione delle mamme era stata un'iniziativa dei genitori, come riferito dalla teste P., e inoltre l'ordinanza era stata redatta dall'ing. G., che si era confrontato con la collaboratrice e l'avvocato del Comune, come da lui stesso affermato.


2.8. Con l'ottavo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di abuso di ufficio.


La Corte si era basata sull'assunto di un piano preordinato e sull'adozione dell'ordinanza basata su presupposti insussistenti, ma fatti apparire tali in relazione alla provenienza del disagio da (OMISSIS), per effetto del condizionamento della popolazione e della polizia locale.


Ma in realtà la Corte non aveva escluso la ravvisabilità dell'emergenza sanitaria, non essendo dunque configurabile la violazione degli artt. 50 e 54 Testo unico enti locali, mentre il condizionamento non aveva assunto rilievo se non in funzione dell'adozione dell'ordinanza: ma questa non aveva prodotto un danno ingiusto, trattandosi di provvedimento di mera temporanea sospensione e inoltre non avrebbe potuto ravvisarsi neppure la prospettata violazione dell'art. 97 Cost., configurabile solo nel caso in cui fosse stato dimostrato con certezza che gli odori non provenivano da (OMISSIS) e che di ciò l'imputata fosse a conoscenza, non potendosi altrimenti parlare di condotta discriminatoria.


Ma che gli odori non provenissero da (OMISSIS) era indimostrato, non essendo stato spiegato perchè gli enti avessero ritenuto il contrario e perchè la ricorrente non potesse ritenere che quella fosse la loro origine.


2.9. Con il nono motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del delitto di abuso di ufficio.


Il dolo non sarebbe stato configurabile ove si fosse ritenuto che l'imputata sulla base dei dati in suo possesso fosse convinta che le molestie olfattive fossero causate da (OMISSIS) e che il 9 gennaio vi fosse stata un'emergenza sanitaria e si fosse escluso che potesse stabilirsi un collegamento con un piano preordinato fin dalla campagna elettorale, con conseguente esclusione di una preordinata volontà di danneggiare (OMISSIS).


In tale prospettiva avrebbero potuto valorizzarsi conversazioni intercettate, successive al provvedimento di sospensione del TAR, che esprimevano l'incredulità a fronte di un provvedimento adottato a tutela della cittadinanza.


Altra conversazione avrebbe potuto semmai far prospettare l'accettazione del rischio di provocare danni all'azienda, ma a fronte di provvedimento volto a tutelare i cittadini, situazione non compatibile con il dolo intenzionale.


2.10. Con il decimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento oggettivo del delitto di falso ideologico.


La Corte non aveva dato rilievo all'insussistenza o alla valutazione dell'emergenza sanitaria ma al fatto che non potesse ascriversi a (OMISSIS) la causa del disagio.


Peraltro illogicamente era stato affermato che la ricorrente aveva creato le condizioni per far emergere una situazione diversa dal reale, in relazione alle schede precompilate, quando l'ordinanza non aveva fatto riferimento al vomito ma a conati di vomito.


In ogni caso avrebbe potuto considerarsi falso solo il contenuto dell'ordinanza, in particolare in relazione alla riconducibilità della problematica a (OMISSIS).


Ma la Corte non aveva motivato sul perchè il presupposto fosse stato ritenuto inveritiero, a fronte di circostanze convergenti.


Unico elemento valorizzato dalla Corte è il fatto di non aver dato atto del sopralluogo ARPA del 9/1/2012. Ma si tratta di deduzione illogica e contraddittoria, in quanto il provvedimento era stato predisposto nella serata mentre il verbale era stato trasmesso il 12 alle 9,13, e in quanto il sopralluogo era stato effettuato dalle ore 10,50, non potendo valere ad escludere la riferibilità a (OMISSIS) di odori manifestatisi tre ore prima e giunti fino alla scuola elementare, considerando anche l'andamento dell'odore nella giornata.


2.11. Con l'undicesimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del delitto di falso ideologico.


L'assunto che la ricorrente avesse adottato il provvedimento sulla base di presupposti fattuali inesistenti in ordine alla provenienza degli odori era illogico a fronte degli elementi a conoscenza della ricorrente che convergevano nel senso della riferibilità a (OMISSIS), compresa la relazione di B. e R. del 9 gennaio, fermo restando che l'ordinanza era stata firmata dal Sindaco, ma condivisa con il Dirigente del settore e col legale del Comune, che avevano consigliato solo una durata di pochi giorni del provvedimento di sospensione.


2.12. Con il dodicesimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato assorbimento del delitto di abuso di ufficio in quello di falso.


La Corte aveva disatteso il principio per cui il delitto di abuso deve ritenersi assorbito quando la condotta sia unica, non potendo invocarsi in senso contrario il fatto di cui al capo A), in realtà rilevante solo quale fase prodromica all'adozione dell'ordinanza, dalla quale discendeva l'unico evento di danno correlato all'abuso di ufficio.


2.13. Con il tredicesimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, al contenimento della pena e alla concessione della sospensione condizionale.


Quanto alle generiche la Corte, valorizzando l'intensità del dolo, aveva disatteso illogicamente quanto dedotto in ordine al fatto che il Comune aveva attuato la Procedura Generale ARPA in materia di rilevazione di molestie olfattive, che gli enti avevano individuato in (OMISSIS) la causa dei disagi, che l'ordinanza era stata redatta dal dirigente G..


Quanto alla pena la Corte aveva ignorato le lamentele della popolazione e indebitamente dato rilievo al condizionamento della polizia locale contro (OMISSIS), ingiustamente valutando come persecutoria l'adozione dell'ordinanza, dopo le iniziative degli enti e della stessa Procura della Repubblica.


Con una pena più contenuta l'imputata avrebbe potuto fruire della sospensione condizionale della pena.


2.14. Con il quattordicesimo motivo deduce vizio della motivazione in ordine alla determinazione della provvisionale.


Deduce in ordine all'incongruità della (liquidazione della somma di Euro 80.000,00 a titolo di provvisionale, a fronte dei titoli risarcitori invocati dalla parte civile, per molti dei quali la stessa Corte aveva escluso la rilevanza.


3. Ha proposto ricorso la parte civile (OMISSIS) s.p.a. tramite il suo difensore.


3.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla revoca della pubblicazione della sentenza di condanna.


La Corte aveva erroneamente escluso la pubblicazione, ritenendo che non fosse stato dedotto un danno non patrimoniale, mentre in realtà in sede di costituzione era stato chiesto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali e nelle conclusioni era stato fatto sostitutivamente riferimento, quanto al danno non patrimoniale, alla pubblicazione della sentenza, che presuppone il danno e l'affermazione di responsabilità, ribaditi dalla Corte.


3.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla modifica della somma liquidata per le spese di costituzione di parte civile e per quelle relative al giudizio di appello.


Non era stata espressa specifica motivazione in ordine alla fatturazione degli altri studi legali.


Inoltre quanto alle spese legali sostenute dalla parte civile, non era stata fornita motivazione per dar conto della riduzione della somma liquidata, quando nella notula era stata fatta una distinzione riferita alle fasi del giudizio con indicazione dei valori medi e dell'aumento connesso alla pur riconosciuta complessità del processo, ciò di cui la Corte non aveva dato riscontro, non spiegando la ragione dell'indicazione di somme diverse.


In ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di appello, la decisione della Corte, che aveva disatteso la notula specificamente presentata, non era stata accompagnata da alcuna specifica motivazione, posto che anche il giudizio di appello presentava connotazione di complessità, fermo restando che la liquidazione era stata riportata in dispositivo senza spiegazione nella motivazione.


CONSIDERATO IN DIRITTO

Ricorso Z..


1. Il primo motivo è infondato.


La Corte ha correttamente escluso che fosse ravvisabile una sostanziale modifica del fatto contestato, in conseguenza dell'inquadramento dell'ipotesi di tentata violenza privata di cui al capo A) nell'ambito della fattispecie di abuso di ufficio di cui al capo B).


Ed invero, pur essendo stata esclusa la concreta valenza costrittiva della condotta descritta al capo A), nondimeno si è ritenuto che il fatto ivi contemplato concorresse a delineare il significato discriminatorio e ritorsivo del fatto di cui al capo B), concretizzatosi nell'adozione dell'ordinanza di sospensione dell'attività di (OMISSIS), peraltro richiamata anche nel capo A), così da consentire un inquadramento unitario della complessiva contestazione.


Ma, a tale stregua, tutt'altro che arbitrariamente si è ritenuto che nella valutazione dell'abuso di ufficio di cui al capo B) potesse farsi riferimento sia alla violazione di legge specificamente indicata sia a quel profilo ritorsivo e discriminatorio di cui si è detto, di per sè tale da coinvolgere il parametro costituito dall'art. 97 Cost., tema sul quale si avrà modo di tornare.


In altre parole deve ritenersi che non si esponga alle censure difensive l'operata lettura unitaria della contestazione, in forza della quale è stato possibile utilizzare il canone di valutazione costituito dalla preordinazione della condotta e dallo sviamento dell'atto dalla causa legalmente determinata, in funzione di un risultato di danno.


Va del resto ribadito l'orientamento in forza del quale, perchè vi sia mutamento del fatto occorre "una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perchè, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione" (Sez. U. m. 36551 del 15/7/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U. n. 16 del 19/6/1996, Di Francesco, Rv. 205619): a fronte di ciò, deve rilevarsi che nel caso dii specie, l'ampia contestazione ha comunque consentito alla ricorrente di difendersi su ogni aspetto, compreso quello della preordinazione della condotta e del suo contenuto discriminatorio, profili di per sè idonei a proiettarsi sull'imputazione avente ad oggetto l'abuso di ufficio.


2. Il secondo motivo, incentrato proprio sul tema della preordinazione del disegno in danno di (OMISSIS), è inammissibile, perchè si risolve in una rilettura del compendio probatorio, di cui si propone una diversa chiave interpretativa, ma senza individuare vizi logici nel ragionamento dei Giudici di merito.


E' stato invero ampiamente considerato l'assunto difensivo secondo cui la ricorrente, quale Sindaco di (OMISSIS), avrebbe inteso affermare un indirizzo volto più in generale a contrastare le discariche: ma in concreto è stato rilevato che tra l'amministrazione comunale e il "patron" di (OMISSIS), cioè G.M., poi deceduto, vi era da tempo un rapporto conflittuale, culminato nella decisione del G. di trasferire a (OMISSIS) la prestigiosa squadra di pallavolo femminile, militante in serie A), e che nella fase della campagna elettorale del 2009, in vista delle elezioni amministrative che avrebbero visto la vittoria della Z., quale candidato Sindaco, era stato diffuso un volantino di un comitato operante a suo nome, che conteneva una dura presa di posizione contro l'apertura della discarica di (OMISSIS), posizione ribadita dalla stessa Z. in un'intervista nella quale annunciava che "noi ci metteremo sulla strada".


Tutto ciò è stato inoltre correlato al tema della mancata stipulazione di una convenzione tra (OMISSIS) e il Comune di (OMISSIS): è invero risultato che nel bilancio comunale una cospicua voce era rappresentata dalle erogazioni rivenienti da convenzioni stipulate dai titolari delle discariche aperte nella zona, che accettavano di corrispondere somme di denaro in rapporto ai quantitativi i rifiuti trattati a compenso del disagio connesso alla loro attività.


Orbene, dalla ricostruzione operata dal Tribunale e dalla Corte è emerso, con riguardo a (OMISSIS), che ad una proposta avanzata da tale società, aveva fatto riscontro dopo vari mesi una proposta del Comune, nettamente diversa e ben più gravosa, con la quale si pretendeva una somma superiore a quella in concreto contemplata nelle altre convenzioni stipulate con i titolari di discariche e si prevedevano penetranti attività di controllo, senza che nel contempo si acconsentisse almeno alla richiesta di (OMISSIS) di indicare la destinazione conferita alle erogazioni effettuate.


I Giudici di merito, replicando alle deduzioni difensive, hanno sottolineato come una clausola siffatta, negata nel caso di (OMISSIS), comparisse nella convenzione stipulata con il titolare di una diversa discarica e come gli importi richiesti non potessero trovare giustificazione nella natura dei rifiuti trattati da (OMISSIS), considerando il ben diverso importo dedotto nella convenzione con il titolare della discarica che trattava rifiuti contenenti amianto, cioè rifiuti altamente pericolosi.


Sta di fatto che alla resa dei conti la convenzione non era stata stipulata e che per contro, subito dopo l'avvio dell'attività di (OMISSIS), era cominciata una massiccia azione, imputabile all'amministrazione comunale, consistente in pressanti controlli e in richieste di controlli rivolte ad enti e autorità preposti alla vigilanza.


Inoltre è stato sottolineato come in una conversazione intercettata la stessa Z. avesse disvelato programmaticamente l'intendimento di rendere la vita difficile a chi non intendeva stipulare la convenzione (pag. 45 della sentenza di primo grado), come in effetti avvenuto nel caso della (OMISSIS).


E sotto altro profilo, attraverso il riferimento alla vicenda riguardante tale Be., il quale non aveva stipulato la convenzione ma aveva alla fine diversamente risolto i problemi con il Comune, la Corte ha posto in evidenza come nei primi mesi dopo il rifiuto da parte del predetto di accettare le condizioni stabilite, fossero seguiti controlli serrati e come da una conversazione intercettata fosse emerso che alla stipula della convenzione era subordinato anche il parere favorevole del Comune alla richiesta del Be. di trattare rifiuti con determinati codici, corrispondenti a quelli di (OMISSIS).


Aggiungendo le dichiarazioni rese dai testi B. e M. e le considerazioni dalla prima formulate in occasione di conversazioni intercettate, nel corse delle quali aveva parlato di una montatura e dell'intenzione della Z. di averla vinta, per "problemi di odi viscerali" (pag. 16 della sentenza di primo grado), può concludersi che le deduzioni difensive sul punto, peraltro assertive, non sono idonee a vulnerare la complessiva valutazione dei Giudici di merito, che hanno individuato in un'azione preordinata della Z. l'intero sviluppo della vicenda fino all'adozione dell'ordinanza di sospensione del 12 gennaio 2012.


3. Il terzo motivo è parimenti inammissibile, in quanto genericamente volto a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio, ben oltre i limiti dello scrutinio di legittimità.


3.1. La circostanza che le problematiche inerenti alle c.d. molestie olfattive fossero anteriori all'apertura della discarica di (OMISSIS) è stata concordemente desunta dai Giudici di merito da una pluralità di elementi, in primis le dichiarazioni del teste M. e quelle del teste D., ma anche quelle del teste F., relative ad odori di diversa natura.


In particolare è stato sottolineato come nella zona fossero presenti plurime discariche e come fosse altresì praticata la fert:iirrigazione, non sempre effettuata correttamente e tale da dar luogo ad impaludamenti di liquami.


D'altro canto i Giudici di merito hanno anche segnalato come all'indomani dell'avvio dell'attività di (OMISSIS) il Comune avesse immediatamente inviato una segnalazione ad ARPA, ASL, Regione e Provincia, relativa alla presenza di odori molesti presso la discarica e come nondimeno i controlli di seguito effettuati non avessero concretamente consentito di addebitare all'attività di (OMISSIS) le emissioni moleste, percepibili oltre il sito della discarica, pur essendo stata riscontrata in un campione la presenza di dimetisolfuro.


E' stato in tale quadro sottolineato come molteplici potessero essere le cause e le fonti delle emissioni e come tuttavia per il Comune non potessero esservi dubbi in ordine alla responsabilità di (OMISSIS) (pag. 50 della sentenza impugnata, riferita alla dichiarazioni del teste D., dirigente del settore ambiente della Provincia di Brescia; pag. 9 della sentenza del Tribunale in cui si fa riferimento alle dichiarazioni di Sesana).


Del resto neppure la Dott.ssa Gu., medico del lavoro delle ditte (OMISSIS) e (OMISSIS), aventi sede a poche centinaia di metri dalla discarica (OMISSIS), aveva ritenuto di poter ascrivere ad una specifica causa la presenza di odori avvertiti dai dipendenti di quelle ditte (cfr. ancora pag. 9 della sentenza di primo grado).


Inoltre i Giudici di merito hanno dato conto del fatto che la stessa ricorrente aveva alla data dell'aprile 2011 mostrato di aver contezza, stando ad una segnalazione rivolta a vari enti locali, del fatto che non erano emerse particolari criticità in ordine a (OMISSIS), e che tuttavia aveva continuato a chiedere controlli e accertamenti in relazione a segnalazioni pervenute.


In tal modo i Giudice hanno inteso sottolineare come al di là di tali segnalazioni, prive di qualsivoglia connotato di scientificità e attendibilità, non fosse accreditabile nel corso dei mesi la specifica attribuzione a (OMISSIS) di emissioni odorigene, avvertite in zona e in località (OMISSIS).


In tale quadro si inseriscono anche le dichiarazioni rese dal teste Garofano, invocate dalla ricorrente, ma in realtà prese in considerazione dal primo Giudice (pag. 24 della sentenza del Tribunale) e nondimeno inquadrate nel complessivo compendio probatorio, connotato dalla sostanziale mancanza di evidenze attendibili circa la correlazione delle emissioni all'attività di (OMISSIS).


3.2. Quanto all'ulteriore profilo esaminato nel motivo di ricorso, riguardante lo sviluppo delle trattative con (OMISSIS) per la stipula della convenzione, non può che richiamarsi quanto già in precedenza rilevato (retro sub 2).


Ed invero le deduzioni difensive sono volte a prospettare una diversa valutazione di merito riferita al significato della stipula della convenzione e alle ragioni delle condizioni proposte dal Comune a (OMISSIS), ma non sono in alcun modo idonee a porre in evidenza fratture logiche nel ragionamento della Corte, che, come il Tribunale, ha invece tratto conferma dalle stesse modalità, con cui si sviluppò lo scambio delle proposte di convenzione, e dal diverso contenuto delle stesse della discriminatoria avversione a (OMISSIS), cui era stato proposto un trattamento diverso da quello previsto in altre convenzioni con i titolari di discariche diverse, non meno impattanti sul piano della tutela ambientale, e della volontà della Z. di contrastare in ogni modo l'attività di quella discarica, obiettivo fin all'inizio perseguito con le prime segnalazioni e con la pervicace azione proseguita fino all'ordinanza di sospensione.


4. Il quarto motivo è nel suo complesso infondato.


4.1. Anche in questo caso può richiamarsi quanto fin qui osservato, rilevando come, secondo la puntuale analisi dei Giudici di merito, sia venuta in evidenza una correlazione tra il mancato sviluppo delle trattative per la stipula della convenzione e l'azione di contrasto intrapresa dalla ricorrente contro la discarica (OMISSIS), nonostante la mancanza di evidenze rilevanti sul piano scientifico e probatorio in ordine all'attribuibilità a (OMISSIS) delle emissioni odorigene avvertite nella zona, in particolare nel centro abitato.


Nel motivo di ricorso si segnala che erroneamente la Corte ha attributo al Sindaco Z. l'ordine di servizio, in realtà adottato del Comandante Leali, che aveva appena preso possesso dell'incarico, con cui si incaricavano gli agenti della Polizia locale di effettuare frequenti controlli nella zona della discarica e di redigere, solo in caso di esito positivo per la presenza di odori molesti, una relazione da porre all'attenzione dello scrivente e da inviare poi alle competenti autorità.


Ma tale errore risulta del tutto privo di conseguenze ai fini della tenuta della motivazione, che riflette peraltro l'analisi del primo Giudice, che aveva debitamente attribuito l'ordine di servizio al Comandante.


4.2. In realtà il dato saliente dell'analisi è rappresentato piuttosto dal profilo dell'interferenza del Sindaco nell'attività della Polizia locale, risultante dallo stesso fatto che il Comandante Leali fosse stato immediatamente coinvolto in quell'attività di controllo e che la problematica gli fosse stata prospettata, per sua ammissione, proprio dal Sindaco (pag. 47 della sentenza impugnata).


D'altro canto è stato rimarcato dai Giudici di merito come fosse del tutto incongrua la richiesta di redigere una relazione solo nel caso di esito positivo, cioè nel caso di presenza di odori molesti presso (OMISSIS), circostanza che è stata non illogicamente interpretata come rappresentativa di un'azione preordinata, espressione dell'intendimento ritorsivo e discriminatorio che aveva ispirato la condotta del Sindaco.


4.3. Nessun vizio è ravvisabile inoltre nell'analisi che ha condotto i Giudici di merito a segnalare l'opera di condizionamento posta in essere dal Sindaco sia nei confronti della popolazione sia nei confronti della Polizia locale.


Al di là della presenza di emissioni odorigene, erano invero proseguiti, pur in mancanza di elementi idonei a comprovarne l'attribuzione, serrati controlli a senso unico e nel contempo erano stati posti a disposizione della popolazione moduli utili per la denuncia di molestie olfattive attribuibili a (OMISSIS).


Fra l'altro è stato sottolineato come nell'estate del 2011 si fossero registrati dati contrastanti con l'assunto dell'attribuzione a (OMISSIS) di emissioni odorigene a base di ammoniaca, essendosi constatata una diminuzione in (OMISSIS) nel periodo di chiusura dell'impianto ma con aumento tuttavia in altra via e presso il Municipio e per contro un fisiologico aumento presso (OMISSIS) e una diminuzione altrove nel periodo successivo alla riapertura.


E tuttavia è stata rimarcata l'innumerevole serie di controlli, non spiegabili solo con lo svolgimento di attività di P.G., conseguente all'apertura di un procedimento penale a carico del direttore della discarica.


Non assumono rilievo in tale quadro le dichiarazioni del Comandante Leali in merito alle segnalazioni dei cittadini, le quali erano agevolate dai moduli predisposti e muovevano dall'acritico assunto della riferibilità delle molestie a (OMISSIS), essendo comunque prive di rilevanza sul piano scientifico e probatorio, in assenza di adeguate evidenze, non rilevate con accertamenti appropriati dagli organi competenti.


5. Il quinto motivo, volto a rappresentare un quadro idoneo a suffragare il convincimento della ricorrente in ordine alla riconducibilità degli odori alla (OMISSIS), è nel suo complesso infondato e in gran parte inammissibile, in quanto ancora una volta incentrato sulle prove e dunque sull'analisi del merito e non invece sul ragionamento probatorio della Corte, così collocandosi al di fuori dello scrutinio di legittimità.


5.1. Va invero rimarcato come non sia in discussione che presso la (OMISSIS) vi fossero emissioni odorigene e neppure che nel centro abitato almeno in talune circostanze fossero percepibili odori molesti.


Il tema di fondo nel presente processo è rappresentato dall'effettiva attribuibilità a (OMISSIS) di emissioni tali da creare quel cogente problema sanitario che era stato posto alla base dell'ordinanza del 12 gennaio 2012.


Ciò posto, le deduzioni difensive sono in gran parte reiterative di doglianze formulate in sede di appello, ma nel loro complesso non sovvertono il giudizio della Corte, peraltro conforme a quello del Tribunale.


5.2. E' stato invero dato conto del fatto che gli accertamenti effettuati nel 2011 non avevano consentito una precisa attribuzione degli odori e che nel contempo l'attività di controllo era continuata a senso unico, con la produzione da parte della Polizia locale di rapporti solo nei casi di esito positivo, fermo restando che erano talvolta emerse contraddizioni tra quanto attestato nei rapporti interni e nelle annotazioni di P.G..


E' stato inoltre rilevato come in un solo caso, nel corso delle indagini e dei controlli in varia guisa susseguiti, fosse stato fatto specifico riferimento ad odori attribuiti a (OMISSIS) e percepibili a circa 250 metri di distanza, ma sulla base di una verifica fatta senza strumenti e solo annusando l'aria e per giunta senza dar conto dell'effettiva distanza dell'impianto dal centro abitato di (OMISSIS) (pag. 51 della sentenza impugnata).


Tale analisi non può dirsi specificamente vulnerata dal fatto che in prosieguo di tempo ARPA avesse redatto un rapporto nel quale si tendeva ad escludere fonti odorigene alternative e che la Provincia avesse poi rivisto in sede di rinnovo l'ambito dell'autorizzazione ambientale integrata, escludendo alcuni codici di rifiuti putrescibili dalla sfera di operatività di (OMISSIS), in quanto, come sottolineato dalla Corte, non si trattava di stabilire se (OMISSIS) avesse in qualche guisa concorso alla propagazione di odori, ma di attestare in un determinato lasso di tempo che a (OMISSIS) fosse specificamente attribuibile un rischio sanitario tale da imporre interventi contingibili e urgenti.


5.3. E nel medesimo quadro la Corte ha tutt'altro che illogicamente valutato anche la circostanza che la discarica fosse stata sottoposta dal G.I.P. a sequestro preventivo.


E' stato infatti rilevato come nel decreto di sequestro fossero state valorizzate le generiche segnalazioni della popolazione, fosse stato dato rilievo alle informative della Polizia locale -che, come emerso dal riscontro con conversazioni intercettate nella fase cruciale che aveva preceduto e accompagnato l'ordinanza di sospensione, aveva subito il condizionamento derivante dalle indicazioni del Sindaco-, e fosse stato inoltre preso in considerazione il fatto che la consulente del P.M. aveva rilevato la violazione di varie prescrizioni: tali elementi nel loro insieme erano stati ritenuti sufficienti per suffragare il fumus della contravvenzione ipotizzata, sebbene, come confermato dal provvedimento del G.I.P., mancasse la prova dell'alterazione dell'aria nella località (OMISSIS), ma, secondo la ricostruzione della Corte, non avrebbero potuto accreditare la buona fede della ricorrente con riferimento alla successiva emissione dell'ordinanza di sospensione, posto che innanzi tutto non constava che il G.I.P. avesse potuto disporre degli accertamenti estivi riguardanti la presenza di ammoniaca anche quando l'impianto era chiuso e che, in secondo luogo, era di seguito risultato che le prescrizioni impartite dal consulente del P.M. erano state interamente osservate, il che aveva consentito a (OMISSIS) di riprendere l'attività, fermo restando che, in base ad una seconda relazione del consulente del P.M., avrebbe potuto ritenersi che il centro abitato di (OMISSIS) potesse essere semmai raggiunto da impattanti emissioni odorigene nella zona industriale e non in quella residenziale.


5.4. A fronte di ciò la valorizzazione nel motivo di ricorso di ulteriori rapporti nei quali erano state riscontrate violazioni delle prescrizioni imposte è del tutto aspecifica in rapporto al tema delle emissioni moleste, a fronte del riscontro fornito dal consulente del P.M. in merito al rispetto delle prescrizioni dallo stesso impartite: va peraltro sul punto rilevato che nella fase cruciale dell'emissione dell'ordinanza il Sindaco aveva mostrato di voler chiedere al P.M. di comunicargli se le prescrizioni fossero state rispettate, avendo peraltro già deciso di procedere comunque alla sospensione.


Quanto all'accertamento compiuto nel novembre presso la ditta (OMISSIS), lo stesso va inquadrato nell'ambito di quelle segnalazioni generiche che da un lato davano conto della presenza di odori presso (OMISSIS) ma dall'altro non erano idonee ad attribuire a tale ditta le molestie avvertite nel centro abitato: deve inoltre richiamarsi l'ampia analisi dedicata nella sentenza impugnata al tema dell'ausilio deliberatamente dato al Sindaco sia dalla Polizia locale sia da D., titolare della (OMISSIS), vicino politicamente alla Z., a fronte di quanto in generale affermato dal medico del lavoro G. circa la non specifica caratterizzazione e provenienza delle emissioni moleste.


Inoltre risulta infondata la deduzione incentrata sul fatto che il Sindaco non potesse nutrire un convincimento diverso da quello maturato dall'A.G., giunta a sottoporre la discarica a sequestro: va invero rimarcato, in aggiunta a quanto in precedenza osservato, come in realtà proprio le diverse determinazioni dell'A.G., che aveva consentito a (OMISSIS) di riprendere l'attività, una volta verificato il rispetto delle prescrizioni, non potessero in alcun modo accreditare un convincimento di segno opposto.


6. Il sesto motivo, riguardante il tema del condizionamento della Polizia locale, è parimenti infondato.


6.1. Al di là dell'erronea ma non dirimente attribuzione dell'ordine di servizio del maggio 2011 al Sindaco invece che al Comandante Leali, la Corte ha comunque ricostruito il tema sulla base di una pluralità di elementi non illogicamente valutati.


La circostanza che siano state valorizzate conversazioni telefoniche successive all'adozione dell'ordinanza non costituisce un profilo di illogicità della motivazione, potendosi al riguardo parlare di censura aspecifica, che non considera la concreta valenza del colloquio intercettato ai fini della proposta ricostruzione.


In tale ottica sono state in particolare segnalate le conversazioni dalle quali risultava che la Z. aveva chiesto alla Polizia locale di redigere relazioni che, differentemente da quanto era avvenuto fino a quel momento, dessero conto solo del fatto che, dopo la chiusura della discarica, non si sentivano odori, sebbene fossero giunte segnalazioni di segno diverso, o le conversazioni nelle quali nel medesimo contesto si chiedeva di effettuare interviste alla popolazione da cui parimenti risultasse che non si avvertivano odori.


6.2. Ma a fronte di ciò è stato anche rimarcato come la Z. -la quale prima dell'adozione dell'ordinanza di sospensione aveva anche avuto modo di lamentarsi del fatto che dalla scuola elementare non fossero giunte segnalazioni del tenore che si attendeva- si fosse altresì espressa in termini non lusinghieri nei confronti dell'agente P. ("smidollato"), sebbene costui fosse specificamente preposto ai controlli relativi alla (OMISSIS) (pag. 58) e in una circostanza, strategicamente rilevante, ai fini dell'adozione dell'ordinanza di sospensione, avesse sollecitato un collega a redigere una relazione "un pò pesantina" (pag. 61 della sentenza impugnata).


D'altro canto è stato posto in evidenza come da alcuni rapporti della Polizia emergessero dati difformi da quelle risultanti da conversazioni intercettate: a tal fine sono state richiamate le conversazioni intercorse il 13 dicembre e il 22 dicembre, da cui risultava che il quadro descritto nei rapporti redatti dal P. in ordine alla percepibilità in (OMISSIS) di odori molesti provenienti da (OMISSIS) non corrispondeva a quanto esposto in quelle conversazioni, in cui si faceva riferimento ad odore non intenso oppure al fatto che "non c'è un filo di odore" (pagg. 57 e 58).


Inoltre, come posto in risalto dal Tribunale, vi erano stati casi di rapporti di servizio in cui si dava atto dell'assenza di odori, a fronte di quanto risultante da annotazioni, riferite al medesimo orario e luogo, in cui si dava conto di odore acre e nauseabondo (pag. 22 della sentenza di primo grado).


6.3. A fronte di ciò il motivo di ricorso prospetta un alternativo quadro ricostruttivo, accreditando l'ipotesi del diverso significato attribuibile al complesso delle conversazioni risalenti al 13 dicembre, ma in realtà indugiando sul dato probatorio, senza individuare profili di travisamento del "significante" tali da disarticolare la motivazione, e inoltre soffermandosi genericamente sull'analisi dei rapporti del 23 dicembre, ma senza esaminare specificamente il tema relativo al contrasto desumibile da conversazioni e rapporto del 22 dicembre e senza confrontarsi con quanto attestato dal Tribunale (pag. 22) circa la contrastante risultanza di un verifica effettuata non in orari diversi bensì allo stesso orario del 23 dicembre.


7. Il settimo motivo è per intero volto a individuare un alternativo percorso valutativo e si limita ad assertive contestazioni degli argomenti valorizzati dai Giudici di merito al fine di giungere alla conclusione che l'ordinanza sindacale si fosse fondata su elementi precostituiti e falsamente rappresentati.


7.1. Risulta vano il riferimento ad elementi probatori, specificamente richiamati nel motivo di ricorso, riguardanti la presenza di molestie olfattive in (OMISSIS) e la percepibilità di forti odori presso la (OMISSIS).


La Corte infatti non ha inteso escludere che presso la discarica potessero esservi emissioni odorigene, ma ha invece dato conto del fatto che l'adozione dell'ordinanza avesse costituto l'esito di una preordinazione, al fine di consentire alla Z. di realizzare l'obiettivo di contrastare (OMISSIS).


A tal fine è stato sottolineato, in base a conversazioni intercettate, che fin dal dicembre la ricorrente aveva manifestato l'esigenza di qualcosa di eclatante e che d'altro canto D., titolare della (OMISSIS), era, per sua ammissione, il soggetto che maggiormente avrebbe potuto aiutarla.


Inoltre proprio con riguardo al cruciale giorno del 9 gennaio 2012, la cui situazione sarebbe stata posta a fondamento dell'ordinanza di sospensione, è stata posta in evidenza la conversazione in cui il P. chiedeva di fare una relazione "un pò pesantina", quando ancora alle 9 secondo il teste G., dirigente del settore tecnico del Comune, nella piazza già gremita non era avvertibile nessun odore.


7.2. Alla base del ragionamento della Corte vi è il rilievo che, al di là delle generiche segnalazioni riferite a molestie olfattive, mancavano elementi che potessero supportare l'assunto che le stesse fossero attribuibili a (OMISSIS), quando per contro la stessa Z. aveva creato le condizioni perchè la popolazione segnalasse gli odori e manifestasse problemi di salute: proprio la ricorrente, in base alla ricostruzione dei Giudici di merito (pag. 62 della sentenza impugnata), aveva infatti in data 10 gennaio espresso disappunto per il rapporto della scuola elementare, che non diceva niente, mentre lei aveva chiesto ai cittadini di scrivere "che state male", e inoltre in quel lasso di tempo aveva fatto pervenire all'Istituto (OMISSIS) schede precompilate che avrebbero dovuto essere firmate da insegnanti e genitori, nelle quali si correlavano disturbi di vario genere ad emissioni avvertite e provenienti da (OMISSIS).


7.3. Ma soprattutto è stato posto in evidenza come, al di là di quanto rappresentato, la stessa Z. sapesse che il quadro delineato a fondamento dell'ordinanza era sostanzialmente insussistente: è stato infatti sottolineato come in una conversazione del 13 gennaio la Z. (pag. 63 della sentenza impugnata) avesse affermato che "sono stata lo a dire ai genitori di mettere per iscritto.. no di bambini che stanno male non ce ne sono, sono stata lo che sono andata a scuola e gli ho fatto firmare ai genitori un pacco di moduli, in cui dicono che la scuola è stata investita da una puzza tremenda..come faccio a chiudere un'azienda?".


D'altro canto la Corte, anche con riguardo alla segnalazione giunta dalla (OMISSIS), che la Dott.ssa G. aveva redatto su sollecitazione del D., ha sottolineato come la stessa fosse generica, facendo riferimento a lacrimazione e difficoltà respiratorie, ma senza individuazione della fonte del problema, indicazione dei dipendenti interessati ed eventuali accertamenti richiesti o prescrizioni terapeutiche.


7.4. A ben guardare dunque il contenuto del motivo di ricorso è individuabile nella prospettazione di argomenti alternativamente valutabili, che i Giudici di merito non hanno in realtà pretermesso, ma reputato sub-valenti, ai fini della definizione del quadro ricostruttivo, senza che possano prospettarsi ipotesi di dirimente travisamento per omessa valutazione di dati decisivi.


7.5. Di nessun rilievo è l'accentuazione o meno del vomito o del conato di vomito, a fronte della consapevolezza manifestata dalla ricorrente della sostanziale insussistenza di un quadro sanitario realmente preoccupante, mentre il tema delle schede precompilate, al di là della loro specifica valorizzazione nel corpo dell'ordinanza, risulta indicativo della complessiva preordinazione finalizzata al raggiungimento del risultato, che fin dall'inizio la ricorrente si era prefissata.


Assertiva risulta la contestazione del valore attribuito alla manifestata intenzione di chiudere comunque la discarica, pur a fronte della richiesta inoltrata alla Procura in merito al rispetto da parte di (OMISSIS) delle prescrizioni impartite: il tema è stato invero già esaminato, ma deve ribadirsi che tutt'altro che illogicamente la Corte ha tratto da quel passaggio ulteriore conforto alla tesi che la Z. avesse la volontà di giungere comunque e a tutti i costi alla chiusura.


7.6. Può convenirsi con il rilievo difensivo formulato in merito all'interpretazione di un frammento di conversazione, nella quale la Z., parlando con T., faceva riferimento al fatto di "averli costretti a redigere un certo tipo di verbale", elemento concernente in realtà una riunione con i rappresentati degli enti: ma anche in questo caso va rimarcato come il dato, esattamente valutato dal primo Giudice, non incida sulla complessiva ricostruzione, per la parte concernente i rapporti con la Polizia locale, di cui è stato comunque attestato il condizionamento, con argomenti che si sottraggono alle formulate censure.


7.7. Privo di rilievo è altresì in chiave difensiva il fatto che la manifestazione delle mamme presso (OMISSIS) prevista per il 12 gennaio fosse stata autonomamente indetta da tale P. e non dal Sindaco: è invece dirimente che la stessa Z. avesse rappresentato il suo compiacimento, cogliendo l'occasione della manifestazione, per farla coincidere con l'emissione dell'ordinanza, che in quel contesto avrebbe avuto ben maggiore clamore, tale da offrire al Sindaco ampia visibilità, secondo quanto rilevato dai Giudici di merito, che hanno per contro sottolineato come la stessa possibilità di far coincidere gli avvenimenti stesse ad indicare la mancanza di cogente urgenza.


7.8. Apodittico risulta il rilievo difensivo incentrato sul fatto che l'ordinanza fosse stata redatta dall'ing. G. ed esaminata dal legale del Comune: è stato infatti rilevato dai Giudici di merito come il provvedimento fosse stato comunque il frutto della determinazione del Sindaco, intenzionato a conseguire l'obiettivo con qualcosa di eclatante, secondo quanto dalla Z. affermato già nel mese di dicembre.


8. L'ottavo motivo, concernente la configurabilità del delitto di abuso di ufficio, è infondato.


8.1. I Giudici di merito hanno al riguardo sottolineato come l'ordinanza di sospensione fosse stata immediatamente annullata dal T.A.R. per il difetto di probante giustificazione a corredo.


Ma soprattutto è stato rilevato come il provvedimento si ponesse in contrasto sia con la normativa di riferimento, desumibile dal D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 50 e 54, sia con il cogente principio desumibile dall'art. 97 Cost..


E' stato invero rilevato come la temporanea sospensione della discarica fosse stata correlata ad un'emergenza per ragioni di igiene e sanità, che alla resa dei conti era stata in realtà surrettiziamente prospettata, sulla base di una progressiva opera di condizionamento, ma nella consapevolezza della sostanziale insussistenza di problematiche realmente gravi, peraltro non specificamente documentate, e dell'impossibilità di ricondurre le emissioni odorigene, avvertite nel centro abitato di (OMISSIS), specificamente all'attività di (OMISSIS).


In tale ottica si è rilevato come fosse stata in realtà violata la causa legalmente stabilita a fondamento del potere, esercitato per conseguire un obiettivo diverso.


8.2. Orbene, il delitto di abuso di ufficio presuppone da un lato che la condotta sia tenuta in violazione di legge o di regolamento o in violazione del dovere di astensione e dall'altro che dalla condotta discenda un ingiusto vantaggio patrimoniale per sè o per altri o un danno ingiusto altrui.


E' noto al riguardo che tale delitto è stato ravvisato non solo quando "la condotta del pubblico ufficiale sia svolta in contrasto con le norme che regolano l'esercizio del potere, ma anche quando la stessa risulti orientata alla sola realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è attribuito, realizzandosi in tale ipotesi il vizio dello sviamento di potere, che integra la violazione di legge, poichè lo stesso non viene esercitato secondo lo schema normativo che ne legittima l'attribuzione" (Sez. U. n. 155 del 29/9/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251498; Sez. 6, n. 27816 del 2/4/2015, Di Febo, Rv. 263932).


E nel contempo è stato dato rilievo all'inosservanza del principio costituzionale dell'imparzialità, che preclude ingiustificate preferenze o favoritismi ovvero intenzionali vessazioni o discriminazioni (Sez. 6, n. 49549 del 12/6/2018, Laimer, Rv. 274225; Sez. 2, n. 46096 del 27/10/2015, Giorgino, Rv. 265464).


Ciò significa che l'art. 323 c.p. ricomprende la violazione di quei canoni costituzionali, che assumono precisa valenza e costituiscono la base stessa dell'esercizio dei pubblici uffici.


8.3. In tale prospettiva, richiamando quanto già osservato in risposta al primo motivo di ricorso, deve rilevarsi come coerentemente sia stato dato rilievo alla complessiva contestazione, che dava conto di una condotta connotata da preordinazione e intento ritorsivo e che si poneva in conflitto con l'ambito operativo delle norme che si pretendevàdi applicare, potendosi rimarcare come dalla ricostruzione dei Giudici di merito sia venuta in evidenza proprio una condotta siffatta, qualificata da quel tipo di sviamento, idoneo a qualificare la formale violazione di specifiche norme di legge.


8.4. D'altro canto i giudici di merito hanno posto in evidenza anche l'evento di danno, derivante dalla condotta consistita nell'adozione della misura della sospensione temporanea dell'attività della discarica di (OMISSIS).


Il danno può invero essere anche di natura non patrimoniale, ma comunque deve inerire ad una posizione soggettiva tutelata, non deve trovare nell'ordinamento una ragione giustificativa e deve anzi porsi in contrasto con quella sfera di tutela che l'ordinamento riconosce.


L'ingiustizia deve dunque inerire non solo alla condotta bensì anche all'evento di danno e deve essere autonomamente apprezzata in relazione ad esso, non potendosi farla discendere automaticamente dall'illegittimità della condotta, anche se può accadere che quel profilo si proietti anche sull'evento, così da determinarne l'ingiustizia (in tal senso perspicuamente Sez. 6, n. 13426 del 10/3/2016, Lubelli, Rv. 267271; Sez. 6, n. 48913 del 4/11/2015, Ricci, Rv. 265473). E' sufficiente rilevare come profili formali o inerenti allo sviluppo del procedimento possano connotare l'illegittimità della condotta, pur non potendosi escludere che in casi siffatti l'eventuale conseguenza non sia di per sè ontologicamente ingiusta, diversamente da quanto può affermarsi allorchè la violazione che qualifica la condotta sia di per sè correlata alla tutela di posizioni soggettive altrui, cosi da determinare anche l'ingiustizia della conseguenza prodotta, in quanto di per sè in contrasto con l'ordinamento.


8.5. Nel caso in esame l'evento di danno è stato correttamente ravvisato nella sospensione dell'attività di (OMISSIS), che, seppur protrattasi per un solo giorno, a seguito dell'immediato annullamento disposto dal T.A.R., era tale da pregiudicare una posizione soggettiva della società, avente anche contenuto patrimoniale e specificamente tutelata, in assenza delle condizioni che in quel contesto e su quella base ordinamentale avrebbero legittimato un intervento destinato ad incidere su di essa.


D'altro canto l'ingiustizia dell'evento risulta autonomamente apprezzabile, in quanto la violazione dei limiti connessi alla sfera di azione del pubblico ufficiale si è altresì proiettata sul danno in concreto arrecato, tanto più se valutato alla luce del principio desumibile dall'art. 97 Cost., che preclude qualsivoglia azione connotata da ingiustizia manifesta o tale da produrre ingiustificata disparità.


E non rileva in senso contrario che la Corte non abbia escluso che (OMISSIS) producesse emissioni odorigene, essendo invece decisivo che abbia tuttavia escluso che si potesse attribuire a (OMISSIS) la responsabilità di molestie avvertite nel centro di (OMISSIS) e che ricorresse una situazione di emergenza in materia d'igiene e sanità, correlata alle sue emissioni.


D'altro canto in assenza di quei presupposti il Sindaco non avrebbe in alcun modo potuto esercitare quel potere nei confronti di (OMISSIS), che invece aveva in concreto assunto la connotazione dell'atto ritorsivo, di per sè ingiusto.


E' dunque infondato l'assunto difensivo che non potesse ravvisarsi danno ingiusto se non alla condizione che fosse certo che (OMISSIS) non era responsabile di emissioni odorigene rilevanti, condizione da reputarsi insussistente: va infatti rimarcato come la sfera di intervento del Sindaco non potesse proiettarsi in quel contesto e su quella base ordinamentale contro l'attività di (OMISSIS), ciò da cui è dunque derivato un danno ontologicamente ingiusto.


9. Infondato risulta altresì il nono motivo riguardante l'elemento psicologico del delitto di abuso di ufficio.


9.1. L'art. 323 c.p., richiede accanto alla coscienza e volontà della condotta l'intenzionalità dell'evento, nel senso che questo deve aver rappresentato l'obiettivo specificamente perseguito e non solo genericamente incluso nella sfera della volontà dell'agente.


L'intenzionalità può essere ricavata da plurimi elementi sintomaticamente rilevanti, solitamente individuati nel rilievo di un comportamento "non iure", formula altrimenti espressa con il riferimento alla macroscopicità dei profili di illegittimità, nella specifica competenza professionale dell'agente, nell'apparato motivazionale su cui riposa il provvedimento e nel tipo di rapporti personali tra l'agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento stesso ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono danno (in tal senso, con formule analoghe, Sez. 3, n. 57914, del 28/9/2017, Di Palma, Rv. 272331, Sez. 3, n. 35577 del 6/4/2016, Cella, Rv. 267633, Sez. 6, n. 21292 del 25/1/2013, Barla, Rv. 255368).


9.2. Nel caso di specie i Giudici di merito hanno ampiamente dato conto della preordinazione della condotta, alla luce dei rapporti tra le parti, delle vicende legate alla campagna elettorale della Z., del fallimento delle trattative per la convenzione, della manifestata volontà di fare qualcosa di eclatante, del condizionamento operato sulla Polizia locale, della riconosciuta assenza di condizioni emergenziali con riguardo alla salute dei bambini, della pervicace volontà di perseguire il proprio obiettivo anche all'indomani dell'annullamento dell'ordinanza.


Va del resto osservato che un elemento di fondamentale importanza era rappresentato dalla conclamata insussistenza di condizioni di molestia odorigena provocate da (OMISSIS) nel centro di (OMISSIS) nella cruciale mattinata del 9/1/2012, con riguardo alla quale in un rapporto di ARPA si era attestato che erano percepibili odori presso (OMISSIS) e fino a 150 metri di distanza e dunque non nel centro abitato.


La ricorrente aveva piena consapevolezza della pendenza di quell'accertamento, ma ha sostenuto di non averne preso cognizione prima della firma dell'ordinanza, considerando che la stessa era stata predisposta la sera precedente ed era stata firmata all'inizio della mattinata del 12 gennaio, poco prima che la nota dell'ARPA fosse inviata.


Sta di fatto tuttavia che, a fronte di ciò, è inspiegabile la pervicace condotta successiva, volta da un lato far risaltare, anche in contrasto con talune evidenze, la mancanza di molestie odorigene in conseguenza della disposta chiusura della discarica, e dall'altro, dopo l'annullamento dell'ordinanza, a creare nuovamente condizioni propizie all'adozione di un nuovo provvedimento, a fronte delle consapevolezze che la nota dell'ARPA avrebbe dovuto in quel frangente determinare, in contrasto con i propositi manifestati dal Sindaco.


9.3. Tutt'altro che illogicamente inoltre i Giudici di merito hanno sottolineato la valenza sintomatica dell'inadeguatezza della motivazione posta a fondamento della sospensione, non corredata da documentazione probante, elemento rilevante non solo sul piano della legittimità dell'agire ma anche sul piano del quadro giustificativo che poteva sorreggerlo.


A fronte di ciò assumono carattere assertivo e comunque ineriscono al merito, senza incidere sulla motivazione della sentenza impugnata, i riferimenti contenuti nel motivo di ricorso a conversazioni che sono state apoditticamente interpretate nel senso della manifestazione di incredulità verso l'annullamento o semmai nel senso della mera accettazione del rischio di provocare danni, pur sempre a tutela dei cittadini.


Va invero rimarcato come elementi probatori frammentariamente indicati e isolati dal complessivo quadro della motivazione non possano prendersi in considerazione, per ravvisare vizi decisivi nella trama che sorregge la decisione.


10. Infondati risultano anche il decimo e l'undicesimo motivo relativi al delitto di falso e il dodicesimo motivo concernente l'assorbimento del delitto di abuso di ufficio.


10.1. I Giudici di merito hanno anche in questo caso posto in luce come l'ordinanza di sospensione fosse solo in apparenza sorretta da una situazione che era stata infedelmente rappresentata, attraverso la valorizzazione di elementi che costituivano il risultato di un'azione preordinata, frutto di condizionamento in varia guisa esercitato, recepito dalla Polizia locale in rapporti congegnati in modo da risultare artatamente evocativi o comunque più pesanti del dovuto, ed a fronte della dichiarata consapevolezza della sostanziale insussistenza di un quadro sanitario realmente serio.


E dunque hanno rilevato come l'infedele rappresentazione della situazione legittimante non fosse solo il risultato di un discrezionale apprezzamento di elementi suscettibili di diversa, plausibile e comunque libera valutazione, ma del deliberato intendimento di conseguire indebitamente un obiettivo fin dall'inizio concepito, costituente quel qualcosa di "eclatante" che la ricorrente aveva prospettato.


In tale prospettiva è stato correttamente rilevato che nel corpo dell'ordinanza si annidava la falsità ideologica della rappresentazione, ben al di là del singolo elemento considerato e ben al di là del mancato riferimento alla nota dell'ARPA, relativa al sopralluogo del 9/1/2012, del quale si è già detto: va invero rimarcato come anche tale elemento, a prescindere dall'orario in cui pervenne in Comune, concorra comunque a delineare quella strumentale rappresentazione della situazione legittimante, che è comunque desumibile da una pluralità di elementi.


10.2. Ciò si riverbera anche sulla valutazione del coefficiente psicologico, considerando gli elementi dai quali è stata desunta la falsificazione, e tra questi anche il condizionamento sull'attività della Polizia locale, essendo inoltre irrilevante che l'atto fosse stato condiviso con il dirigente e il legale, in quanto lo stesso era comunque il risultato di una decisione assunta, su quelle specifiche basi, dal Sindaco.


10.3. Va d'altro canto osservato che il delitto di abuso di ufficio e di falso ideologico possono in concreto concorrere, senza assorbimento del delitto di cui all'art. 323 c.p., in quanto deve escludersi che nel caso in esame la condotta si sia risolta nella mera falsificazione, la quale" al contrario, ha rappresentato una parte, di carattere strumentale, della complessiva condotta, connotata da un quid pluris, insito nel contenuto dispositivo del provvedimento, produttivo del danno ingiusto (per siffatte considerazioni Sez. 6, n, 3515 del 18/12/2019, dep. 2020, Pinto, Rv. 278324; Sez. 5, n. 45992 del 7/7/2017, Jelen, Rv. 271073).


11. Ciò posto, deve rilevarsi che, pur conteggiando il periodo di sospensione maturato nel giudizio di primo grado in conseguenza del rinvio dal 18 luglio all'11 ottobre 2017, disposto per adesione dei difensori ad astensione indetta dall'organismo di categoria, deve ritenersi decorso il termine massimo di prescrizione, che per entrambi i reati è pari ad anni sette e mesi sei, decorrente dal 12/1/2012.


Su tali basi la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali, perchè i reati sono estinti per prescrizione, con assorbimento del tredicesimo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio.


Attesa la conferma del giudizio di responsabilità, vanno peraltro confermate ai sensi dell'art. 578 c.p.p., le statuizioni civili, salvo quanto si dirà in accoglimento del ricorso di (OMISSIS).


12. Il quattordicesimo motivo della Z. è inammissibile, perchè lo stesso concerne la provvisionale, la quale non può utilmente formate oggetto di ricorso, attesa la natura di tale disposizione, che non è destinata all'irrevocabilità, ma è soggetta a rivalutazione nella competente sede civile (sul punto Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 3, n. 18663 del 27/1/2015, D.G., 263486; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, G., Rv. 251536).


Ricorso (OMISSIS) s.p.a..


13. Venendo al ricorso della parte civile, deve rilevarsene la fondatezza con riguardo ad entrambe le sue articolazioni.


Il primo motivo in particolare censura la revoca della pubblicazione della condanna chiesta dalla parte civile e disposta dal Tribunale.


Al riguardo l'assunto della Corte, secondo cui non era stato chiesto il ristoro dei danni morali, compensabili se del caso mediante la pubblicazione della sentenza, è all'evidenza erroneo: la parte civile ha infatti dimostrato di essersi costituita per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e di aver poi, in sede di conclusioni, formulato sia la richiesta di liquidazione dei danni patrimoniali sia quella di pubblicazione della sentenza di condanna, evidentemente nel presupposto dell'idoneità della misura a ristorare i danni non patrimoniali.


E' noto peraltro che "la pubblicazione della sentenza, ex art. 186, ha natura di sanzione civile, che può disporsi nell'ambito del procedimento civile innestato nel processo penale, quale mezzo di riparazione del danno; trattandosi di istituto ontologicamente appartenente al processo civile ha come presupposto l'accertamento di un danno e l'affermazione di responsabilità sul piano civile. avendo per il resto chiesto la pubblicazione della sentenza di condanna" (Sez. 5, n. 14976 del 5/12/2011, Pitton, Rv. 252469).


Ed è altresì noto che "la pubblicazione della sentenza prevista dall'art. 186 c.p., avendo natura di sanzione civile e non di pena accessoria, può essere disposta a carico del colpevole, per riparare il danno non patrimoniale, solo a seguito di domanda delle parte civile" (Sez. 3 n. 23719 del 8/4/2016, Calise, Rv. 267979).


Ma in concreto la domanda era stata formulata nell'ambito di una richiesta di ristoro dei danni, essendo semmai rimessa al Giudice la valutazione relativa alla sussistenza degli stessi, ai fini dell'accoglimento della richiesta di pubblicazione.


Sta di fatto che la revoca di tale disposizione risulta effettuata indebitamente e sulla base di motivazione del tutto inconsistente.


14. Parimenti fondato risulta il secondo motivo nei limiti che seguono.


Premesso che in questa sede può valutarsi solo la somma imputata a spese di costituzione e difesa e non ad altre spese, non incluse nelle notule presentate a tale scopo, venendo altrimenti in rilievo l'entità della provvisionale, rispetto alla quale il ricorso sarebbe inammissibile, deve al riguardo osservarsi che la Corte in sede di rideterminazione della somma dovuta alla parte civile a titolo di spese, riferite al primo grado di giudizio, ha proceduto ad un conteggio del quale non ha dato specificamente conto, se non per generali categorie, del tutto ignorando la notula presentata, nonostante la riconosciuta la complessità del procedimento, nel quale la parte civile aveva svolto un significativo ruolo propulsivo dagli esordi della fase processuale.


A ben guardare dunque risulta del tutto immotivata quella rideterminazione, rispetto alla somma liquidata dal primo Giudice, invero conforme alla notula all'epoca presentata.


Altrettanto deve dirsi per la liquidazione delle spese riguardanti il giudizio di appello, avendo la Corte del tutto omesso di motivare in ordine alla drastica limitazione delle spese rispetto a quanto dedotto nella relativa notula, pur a fronte della riconosciuta natura del procedimento.


15. In conclusione dunque, se agli effetti penali si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione, devono confermarsi le statuizioni risarcitorie agli effetti dell'art. 578 c.p.p., dovendosi inoltre accogliersi il ricorso della parte civile e pronunciarsi l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento alla richiesta di pubblicazione della sentenza e al capo riguardante la liquidazione delle spese processuali dei due gradi del giudizio di merito, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, che provvederà anche al regolamento delle spese del presente grado.


P.Q.M.

Agli effetti penali annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per intervenuta prescrizione.


Visto l'art. 578 c.p.p., conferma le statuizioni civili relative agli aspetti risarcitori in favore della (OMISSIS) s.p.a. e, in accoglimento del ricorso della parte civile, annulla la sentenza impugnata con riferimento alla richiesta pubblicazione della sentenza e al capo riguardante la liquidazione delle spese processuali dei due gradi di merito, rinviando per nuovo giudizio su tali capi e per la regolazione delle spese del presente grado al giudice civile competente per valore in grado di appello.


Il presente provvedimento, redatto dal Consigliere Massimo Ricciarelli, viene sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dall'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).


Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2020.


Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2020

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