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Infermiere non esegue esame tossicologico su un paziente a seguito di incidente stradale: assolto dal reato di omissione di atti di ufficio


IL CASO DI STUDIO - ASSOLUZIONE

Il caso

L'imputato Tizio era accusato di omissione di un atto d'ufficio (art. 328 c.p.) presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Boscotrecase.

In particolare, l'accusa si basava sul presunto mancato svolgimento di un esame tossicologico su un paziente coinvolto in un incidente stradale, che era stato portato al pronto soccorso per accertamenti urgenti richiesti dalla Polizia Municipale.

 

Il procedimento

Le testimonianze

  • Testimone Alfa.: Ufficiale di Polizia Municipale. Ha descritto l'incidente stradale e le richieste di accertamenti urgenti consegnate alla dottoressa Sempronia al pronto soccorso.

  • Testimone Beta: Medico del Pronto Soccorso. Ha dichiarato di aver chiesto agli infermieri presenti di eseguire il prelievo per l'esame tossicologico senza specificare un incarico preciso.

  • Testimone Gamma: Infermiere del Pronto Soccorso. Ha riferito che mancava il kit necessario per il prelievo tossicologico.

  • Testimone Delta Infermiere del Pronto Soccorso. Ha descritto la procedura ordinaria per eseguire gli esami tossicologici, evidenziando che non era stata seguita la procedura standard.

In generale, dall'istruzione dibattimentale sono emerse discrepanze nelle testimonianze riguardo alla procedura e all'attribuzione degli incarichi.

Le dichiarazioni dell'imputato

L'imputato ha dichiarato di non aver mai ricevuto un incarico specifico dalla dottoressa Sempronia per eseguire l'esame tossicologico sul paziente. Ha inoltre spiegato la procedura standard per tali esami, indicando che non gli era stato consegnato alcun materiale o ordine specifico.

La decisione del giudice

Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza n. 2363 del 27/11/2023, ha deciso per l'assoluzione dell'imputato perché "il fatto non sussiste". Due sono stati gli elementi chiave per questa decisione:

  1. Mancanza di un ordine espresso: L'attività istruttoria ha dimostrato che non vi era un ordine specifico impartito all'imputato da parte del medico competente.

  2. Assenza di dolo generico: Non è emersa la consapevolezza dell'imputato di agire in violazione dei doveri imposti. Il dolo generico, necessario per la configurazione del reato di cui all'art. 328 c.p., non era presente.


 

Il principio di diritto

Il principio di diritto estrapolabile da questa sentenza riguarda la necessità di due elementi per la configurazione del reato di rifiuto di atti d'ufficio ai sensi dell'art. 328 c.p.:

  1. Indebito rifiuto: Deve esserci un rifiuto esplicito e ingiustificato di compiere un atto d'ufficio.

  2. Dolo generico: L'incaricato di un pubblico servizio deve avere consapevolezza e volontà di agire in violazione dei doveri imposti.

Nel caso specifico, l'assenza di un ordine chiaro e la mancanza di consapevolezza dell'imputato hanno portato all'assoluzione, affermando che non basta la mera possibilità di un atto omissivo per configurare il reato, ma è necessaria una chiara volontà e consapevolezza di violare un obbligo di servizio.


 

La sentenza integrale

Svolgimento del processo

All'esito delle indagini preliminari, in data 22.09.22, il G.u.p. presso questo Tribunale ha emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti dell'imputato sopra generalizzato, affinché rispondesse del reato trascritto in epigrafe, dinanzi a questo Giudice collegiale, per l'udienza del 2.12.2022.


In siffatta udienza - assente l'imputato - il giudice, data la diversa e precaria composizione del collegio, rinviava alla data del 24.03.2023.


All'udienza, del 24.03.2024, era aperto il dibattimento, ed erano ammesse le richieste di prova formulate dalle parti. Da un lato, per il P.M., escussione dei testi di lista (il cui esame aveva inizio, per alcuno dei testi, già all'udienza in questione) ed esame dell'imputato, e, dall'altro, per la difesa esame dei propri testi ed esame dell'imputato.


Il giudice disponeva un rinvio alla data del 21.06.2023. All'udienza del 21.06.2023 si procedeva all'escussione degli altri testi, ma si rinviava all'udienza del 03.11.2023 per l'escussione del BO. e per l'esame dell'imputato. Alla presente udienza, il difensore rinunciava all'escussione del testimone BO., si procedeva all'escussione dell'imputato.


Le parti si riportavano alle richieste istruttorie avanzate e acconsentivano all'acquisizione dell'attività istruttoria già compiuta.


Il giudice ne dichiarava l'utilizzabilità.


Chiusa, quindi, l'istruttoria dibattimentale, sulla scorta delle conclusioni riportate in epigrafe, il collegio decideva la causa, dando lettura del dispositivo.


Motivi della decisione

Il Tribunale ritiene che l'analisi dell'attività istruttoria espletata e dagli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento impongano una pronuncia assolutoria dell'imputato per il reato a lui ascritto, perché il fatto non sussiste.


A monte, la condotta contestata all'odierno imputato riguarda l'omissione indebita di un atto d'ufficio (art. 328 c.p.), condotta che il CI. avrebbe commesso, in data 19.10.2019, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Anna di Boscotrecase, quale infermiere in servizio.


Preliminarmente, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 328 c.p. risultano necessari due elementi:


1) L'indebito rifiuto dell'incaricato di un pubblico servizio che deve essere compiuto senza ritardo (in ragione di un termine espresso ovvero implicito); per atto d'ufficio, che deve essere compiuto senza ritardo, si intende qualunque ordine o provvedimento autorizzato da una norma giuridica per la tempestiva attuazione del diritto obiettivo e diretto a rendere possibile o più agevole l'attività del giudice, del P.M. o degli ufficiali di polizia giudiziaria (Cass. VI, 15.03.2021, n. 10060).


2) Il dolo generico, in particolare, riconducibile alla consapevolezza dell'incaricato di pubblico servizio di agire in violazione di doveri imposti (Cass. VI, 9.9.2021, n.33565). E' necessario, pertanto, che il pubblico ufficiale abbia consapevolezza del proprio contegno omissivo, dovendo egli rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento contra ius (Cass. VI, 10.09.2015, n. 36674).


Ebbene, pur essendo la condotta contestata astrattamente sussumibile nell'ambito della fattispecie di "rifiuto di atti d'ufficio", così come delineata dalla giurisprudenza sopra richiamata, in concreto, ossia alla luce dell'istruttoria espletata, la medesima condotta non appare integrare, né oggettivamente, né - di riflesso - soggettivamente, il reato di cui all'imputazione.


Preliminarmente, la ricostruzione del fatto, che ha portato alla vicenda oggi in esame, avviene ad opera della deposizione del testimone VI.Ge., ufficiale in servizio presso il Comando Polizia Municipale di Torre del Greco. "il personale nostro è intervenuto per un sinistro stradale in Torre del Greco, c'era stato l'investimento di un soggetto ulatrasettantenne che attraversava sulle strisce pedonali. All'atto di accertamento il personale intervenuto (...) aveva accertato, in maniera del tutto evidente, che il soggetto che conduceva questo motociclo che ha investito il pedone appariva in stato (...) di evidente alterazione psicofisica". Il teste, inoltre, aggiungeva che "preso atto di questa situazione, la pattuglia intervenuta accompagnò Ma.Em. presso il presidio ospedaliere di Boscotrecase per essere sottoposto ad accertamenti urgenti ex articolo 354 c.p.p."


Inoltre, "è stata consegnata la richiesta alla dottoressa Ri. del pronto soccorso, medico che era al pronto soccorso", "è stata consegnata con un modulo che noi abbiamo (...) un modulo che consegniamo e dal quale pretendiamo anche la firma per accettazione da parte del medico che riceve", "la dottoressa ha firmato questo modulo e quindi ha preso in carico la richiesta di accertamenti urgenti e in quella circostanza è stato anche accertato successivamente che era stato fatto anche firmare il modulo (...) informato al Ma.Em.


Il giorno seguente, quando si è recata presso l'ospedale Boscotrecase, la pattuglia con grande sorpresa si è accorta che dal laboratorio di analisi (...) non era mai pervenuto nessun accertamento inerente questo tipo di tossicologici e quindi una volta che mi hanno informato di questa situazione ovviamente è iniziata tutta un'attività investigativa per capire per quali motivi questi accertamenti non fossero mai stati eseguiti".


Ancora, il teste rilevava che erano presenti diversi soggetti in ospedale, "oltre la dottoressa Ri., quattro infermieri e un operatore sociosanitario". Il teste aggiungeva che, a seguito dell'esame dei tesi, "il soggetto incaricato di eseguire questi accertamenti fosse il Ci.Lu."


Successivamente, il teste aggiungeva, a seguito di specifica domanda del P.M. circa le modalità dell'incarico impartito al Ci., "credo verbale perché tutti hanno detto che la dottoressa aveva dato un incarico in un primo momento al Ma.Ra. e poi a sua volta (...) al Ci.Lu."


"Poi poiché mancavano quelle del tossicologico delle urine, è stato incaricato il D.Ca. di andarle a ritirare nell'armadietto e quindi il D.Ca. personalmente le ha anche in questo caso consegnate al Ci.Lu."


Inoltre, il P.M. chiedeva se presso i laboratori erano stati fatti degli accertamenti per vedere se era arrivata qualche richiesta di accertamento e il teste rispondeva che "non avevano mai avuto alcuna richiesta di sottoporre questi campioni biologici perché erano stati prelevati dei campioni biologici al Ma. avevano anche delle provette di sangue sulle quali eventualmente poter procedere poi agli accertamenti tossicologici".


Successivamente, il teste, a specifica domanda della difesa, precisava che "assolutamente non compare la richiesta di accertamenti urgenti da parte della polizia Giudiziaria".


Successivamente all'escussione del teste VI.Ge., il tribunale procedeva all'escussione del teste RI.Lu., dottoressa presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Anna di Boscotrecase.


La teste, in particolare, riportava la procedura svoltasi sul posto, relativamente all'effettuazione dell'esame tossicologico, "la procedura si svolse che io feci una richiesta (...) e chiesi agli infermieri "avete fatto il prelievo?" e" "erano tutti presenti lì e dissi "ragazzi io non sono molto addentro a questa pratica, aiutatemi anche un po' voi".


Ancora, a seguito di espressa domanda del P.M., "lei si ricorda se aveva dato, anche solo verbalmente, l'incarico a qualcuno degli infermieri presenti?" il teste rispondeva: "io non ho dato l'incarico erano tutti gli infermieri presenti al momento in cui io ho chiesto ausilio e ho detto "per favore cerchiamo di risolvere il problema " ma non ho dato l'incarico ad una persona specifica".


A seguito della RI., era escusso il MA., infermiere in servizio presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Anna di Boscotrecase.


Quest'ultimo ricostruiva brevemente l'accaduto "io proprio l'accompagnai in una saletta del codice giallo e praticamente lo incannulai, gli posizionai un ago cannula all'arto superiore di calibro piuttosto grande la dottoressa disse "ragazzi dobbiamo fare il tossicologico" e io andai subito nell'armadietto dove solitamente tenevamo il famoso kit e dissi praticamente "ragazzi il kit manca". Inoltre, il teste a più domande esposte dalla difesa circa la presenza o l'assenza del kit rispondeva sempre nello stesso senso "mancava il kit".


All'udienza del 21.06.2023 si procedeva all'ulteriore escussione di MA.Si., infermiera presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Anna di Boscotrecase, e D.CA., presso il medesimo pronto soccorso.


Dall'escussione della MA.Si. emergeva un dato ulteriore riguardante il kit. In particolare, "non sono state date le etichette. Questi kit partono e si fa il prelievo nel momento in cui", "insieme, nel momento in cui si hanno le etichette".


A specifica domanda della difesa, "quindi solitamente senza queste etichette si può procedere?", la teste rispondeva che "non si può procedere".


Dall'escussione del D.CA. emergeva una incongruenza rispetto alle dichiarazioni rilasciate dagli altri testi. In particolare, il D.CA. sosteneva che "la dottoressa Ri., disse all'infermiere Ci. di fare un prelievo e lui gli rispose: "Dottore, io sto al triage". Viceversa, dall'escussione degli altri testi si ricavava che la Ri. avesse emesse una richiesta generica - e non ad uno specifico infermiere - di eseguire il prelievo.


Dall'escussione del D.CA., poi, emergeva anche la procedura per effettuare gli esami tossicologici. Nello specifico, "il kit si vanno a prendere in laboratorio verbalmente, non c'è bisogno di nessuna richiesta scritta" "una volta portato il hit al reparto, la Dottoressa una volta che ha fatto l'etichetta al computer" "si inserisce il nome del paziente" "e l'etichetta viene attaccata al barattolino delle urine oppure alle provette per fare l'esame ematico".


Per di più a specifica domanda, "se non si inseriscono i dati nel computer, si può stampare l'etichetta?", il teste rispondeva: No".


Raffrontando le dichiarazioni, del D.CA. a quelle degli altri testi, emerge che, nel giorno della presunta omissione, da un lato, non era stata rispettata l'ordinaria procedura volta ad eseguire gli esami tossicologici (infatti, la RI. dichiarava "la procedura si svolse che io feci una richiesta e chiesi agli infermieri "avete fatto il prelievo?" e "erano tutti presenti lì e dissi "ragazzi io non sono molto addentro a questa pratica, aiutatemi anche un pò voi"), dall'altro, nessuno dei presenti aveva ufficialmente ed espressamente assegnato l'incarico all'odierno imputato. In data 03.11.2023, si procedeva all'esame dell'imputato CI.Lu.


Il CI. dichiarava, ad espressa domanda - "ha mai ricevuto incarico dalla dottoressa RI. di eseguire esame tossicologico sul MA.Em.?" - del difensore, "no, non l'ho ricevuta mai".


Inoltre, anche il CI. descriveva la procedura dell'esame tossicologico. Nello specifico, "la dottoressa decide, può decidere lei più o meno chi dovrebbe fare questo accertamento. Ti scarica dal computer le etichette e (da l'incarico ad un infermiere specifico). A me non è stato dato niente in mano, niente dalla dottoressa".


L'odierno imputato a specifica domanda del P.M., "mettiamo che il medico lo dica, dice: "ragazzi, mi serve che qualcuno faccia il tossicologico", e voi siete in 3, voi 3 come decidete chi lo deve fare?", rispondeva "chi è libero". Ovvero "chi è all'interno (il CI. era impegnato all'esterno nell'attività di triage)". In conclusione, dall'analisi dell'attività istruttoria espletata e dagli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento si impone una pronuncia assolutoria dell'imputato per il reato a lui ascritto, perché il fatto non sussiste.


In particolare, i requisiti innanzi analizzati (l'indebito rifiuto dell'incaricato di un pubblico servizio e il dolo generico) al fine di integrare il delitto di cui all'art 328 c.p., nel caso di specie non risultano sussistenti.


Da un lato, l'attività istruttoria dibattimentale ha fatto emergere l'assenza, da parte del medico competente, di un ordine espresso al presente imputato di eseguire l'atto oggetto del presente processo.


Dall'altro, si rileva l'assenza della consapevolezza dell'incaricato di pubblico servizio (nel caso di specie il CI.) di agire in violazione di doveri imposti (Cass. VI, 99/2021, n. 33565). E' necessario, ovviamente che il pubblico ufficiale abbia consapevolezza del proprio contegno omissivo, dovendo egli rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento contra ius (Cass. VI, 10.09.2015, n. 36674). Nel caso di specie, in ogni caso, anche a voler ritenere sussistente l'elemento oggettivo, l'elemento soggettivo è del tutto assente. Lì non integrazione dell'elemento soggettivo emerge oltre che anche dalle dichiarazioni dello stesso CI., dal complesso tutto dell'attività istruttoria innanzi riferita.


Tanto premesso, si impone una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art 530 II comma c.p.p., perché il fatto non sussiste.


Motivazione riservata in giorni 60 ex art. 544 co. III c.p.p.


P.Q.M.

Visto l'art 530 c.p.p., assolve Ci.Lu. dal reato a lui ascritto, perché il fatto non sussiste.


Motivazione in gg. 60.


Così deciso in Torre Annunziata il 3 novembre 2023.


Depositata in Cancelleria il 27 novembre 2023.


 

Pubblicato da avvocatodelgiudice.com

Questo case study è stato preparato per fornire un'analisi dettagliata di una recente sentenza giudiziaria, evidenziando i principi di diritto applicabili.

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