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Reati stradali

Guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di droghe: quando la sospensione della patente deve essere raddoppiata e il veicolo confiscato

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Avv. Salvatore del Giudice - Avvocato penalista Napoli

Guida in stato di ebbrezza confisca veicolo

In questo articolo analizziamo una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. 4, n. 36944/2024), in tema di violazioni al Codice della Strada, con particolare riferimento alla sospensione della patente e alla confisca del veicolo nei casi di guida in stato di ebbrezza e sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, disciplinati dagli articoli 186-bis e 187 del Codice della Strada.

La normativa prevede che, in caso di accertamento di tali reati, vengano applicate sanzioni amministrative accessorie, tra cui la sospensione della patente di guida e, in alcuni casi, la confisca del veicolo.

L'art. 186-bis comma 6 stabilisce che la sospensione della patente deve avere una durata compresa tra sei mesi e due anni, mentre l'art. 187 comma 8 prevede che, in caso di rifiuto dell'accertamento, si applichino le medesime sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza.


Il caso

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia contro una sentenza del Tribunale di Brescia, la quale aveva omesso di disporre la confisca del veicolo e aveva irrogato una sospensione della patente per una durata inferiore a quella prevista dalla legge.

L’imputato era accusato di violazioni degli artt. 186-bis e 187 del Codice della Strada, per aver guidato in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, rifiutando di sottoporsi agli accertamenti previsti.

Il giudice di merito aveva pronunciato una sentenza di patteggiamento, applicando una pena concordata che prevedeva, tra l'altro, sei mesi di sospensione della patente di guida e il lavoro di pubblica utilità, ma omettendo la confisca del veicolo, nonostante fosse di proprietà dell'imputato​.


La questione di diritto

La questione di diritto principale riguarda l'applicazione delle sanzioni accessorie nel caso di pluralità di violazioni del Codice della Strada. Secondo consolidata giurisprudenza, quando il conducente viene condannato per più violazioni del Codice della Strada che prevedono la sospensione della patente, la durata complessiva della sospensione deve essere calcolata sommando i vari periodi previsti per ciascun illecito.

La Corte di Cassazione ha ribadito che tale disciplina esclude l'applicabilità delle norme che limitano l'irrogazione di pene eccessive, come l'art. 81 del Codice Penale, che riguarda la continuazione dei reati​.


Il principio del cumulo delle sanzioni

Nel caso in esame, il Tribunale aveva applicato il minimo edittale di sei mesi per la sospensione della patente, ma senza tener conto del cumulo delle sanzioni previsto per la pluralità di illeciti. La Corte ha chiarito che la durata della sospensione deve essere determinata sommando le sanzioni per ciascuna violazione commessa. Pertanto, nel caso di specie, la sospensione avrebbe dovuto essere pari ad almeno un anno.


L'obbligo di confisca del veicolo

Un ulteriore vizio riscontrato nella sentenza di primo grado riguarda l'omessa confisca del veicolo utilizzato dall'imputato per commettere i reati.

La Corte ha ricordato che, ai sensi dell'art. 186-bis e dell'art. 187 del Codice della Strada, la confisca del veicolo è obbligatoria, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea ai fatti. Nel caso in esame, il veicolo era di proprietà dell'imputato, rendendo dunque necessaria la sua confisca.


Conclusioni

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale di Brescia, rideterminando la durata della sospensione della patente in un anno e disponendo la confisca del veicolo. Tuttavia, l'efficacia di tali statuizioni è stata sospesa fino al completamento del lavoro di pubblica utilità da parte dell'imputato, come previsto dall'art. 186 comma 9-bis del Codice della Strada.

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