Reati stradali
Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute nel 2021, circa il 10% degli incidenti stradali sono stati causati da una persona in stato di ebbrezza alcolica.
In particolare, secondo i dati forniti dalle forze dell'ordine, su 52.459 incidenti con lesioni, 5.085 era stati cagionati da persone che si trovavano in stato di ebbrezza.
Questi dati spiegano la particolare attenzione che il nostro Legislatore rivolge al tema della sicurezza stradale e della repressione delle condotte di guida in stato di ebbrezza.
Veniamo adesso nel dettaglio, a scoprire quali sono gli elementi che caratterizzano il reato di cui discutiamo.
La norma prevede diverse forme di sanzione, da quella amministrativa (relativa ai casi di minore gravità) fino a quella penale (nei casi particolarmente gravi e di allarme sociale).
Tutto si incentra sul concetto di tasso alcolemico che rappresenta la percentuale di alcol presente nel sangue nel momento in cui viene effettuato l'alcoltest.
Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,51 e 0,8 grammi per litro di sangue, il conducente del veicolo non verrà sottoposto ad un procedimento penale ma dovrà pagare una sanzione amministrativa (da euro 543 a euro 2.170);
Se il tasso alcolemico invece è superiore ai 0,8 grammi per litro di sangue, il conducente del veicolo si troverà ad affrontare un processo penale (verrà invitato a nominare un difensore ed a eleggere domicilio per le notificazioni).
Nel caso in cui il tasso alcolemico risulti superiore alla cd. "soglia penale", il conducente risultato positivo all'alcoltest rischia:
la condanna alla pena dell'arresto fino a sei mesi e un'ammenda da 800 a 3.200 euro, se il tasso alcolemico rilevato è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro di sangue;
la condanna alla pena dell'arresto da 6 mesi a un anno e un'ammenda da 1.500 a 6.000 euro, se il tasso alcolemico rilevato è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro di sangue.La "guida in stato d'ebbrezza" è un reato previsto dall'art. 186 del codice della strada e punisce chi si mette alla guida di un veicolo (automobile, motocicletta, bicicletta) mentre è sotto l'influenza dell'alcol.
Inoltre, l'Allegato 1 relativo all'art. 6 del decreto-legge n. 117 del 2007 descrive puntualmente per ciascun intervallo di tasso alcolemico, quali siano i principali sintomi correlati ai diversi livelli concentrazione di alcol nel sangue (g/L), nonché gli effetti.
Anche qui, dunque, il valore di 0.5 g/L è considerato il limite legale di tasso alcolemico per la guida, oltre il quale si manifestano i sintomi tipici dell'alterazione psicofisica da alcol, che si aggravano con l'aumentare del livello di alcol nel sangue.
Secondo la Giurisprudenza, nella nozione di "guida in stato di ebbrezza" si fa rientrare quella "condizione fisicopsichica transitoria dovuta all'ingestione di bevande alcooliche, che induce nell'individuo uno stato di alterazione dei processi cognitivo-reattivo", tale da annebbiare le facoltà mentali, con conseguenze sulla prontezza dei riflessi.
Secondo il Ministero della salute, infatti, già il superamento della soglia 0.5 - 0,8 grammi per litro determina cambiamenti dell’umore, nausea, sonnolenza, stato di eccitazione emotiva, riduzione della capacità di giudizio, riduzione della capacità di individuare oggetti in movimento e della visione laterale, riflessi alterati, alterazione delle capacità di reazione agli stimoli sonori e luminosi e vomito.
Circostanze queste che rendono chiaramente insicura e pericolosa la guida di un veicolo.
La contravvenzione di guida in stato di ebbrezza è un reato di mera condotta, in quanto per l'integrazione degli estremi di tale illecito penale è sufficiente la conduzione di un veicolo su strada dopo aver assunto sostanze alcoliche.
Si tratta inoltre di un reato di pericolo astratto o presunto, in quanto il giudice deve accertare esclusivamente se l'imputato, quando si è posto alla guida, aveva un tasso di alcool nel sangue superiore a determinate soglie.
Esula pertanto dall'accertamento giudiziale la verifica dell'effettiva messa in pericolo del bene giuridico protetto, ravvisabile nella sicurezza della circolazione stradale (Sez. 3, n. 23114 del 19/4/2007, Rv. 237069, secondo cui la legge punisce la mera condotta di circolazione sulla pubblica via alla guida di un veicolo in condizioni di ebbrezza, onde nessuna incidenza può avere l'eventuale occasionalità dello stato di ebbrezza e l'intensità del danno o del pericolo causato).
A maggior ragione, pertanto, esula dagli elementi strutturali della fattispecie incriminatrice in disamina la causazione di un danno.
Quest'ultimo può in rerum natura verificarsi allorché ricorra l'ipotesi di cui art. 186 C.d.S., comma 2 bis, relativa all'aver provocato un incidente stradale. Ma si tratta, come si dirà nel paragrafo successivo, di un'aggravante e quindi di un elemento accidentale del reato, estraneo agli elementi costitutivi della fattispecie.
E, infatti, in quest'ordine di idee, si è ritenuto, in giurisprudenza, che la circostanza attenuante dell'integrale riparazione del danno non sia applicabile al reato di guida in stato di ebbrezza in caso di avvenuto risarcimento del danno correlato alle lesioni che ne sono conseguite, in quanto la causazione di lesioni a terzi, pur essendo una possibile conseguenza della condotta di guida in stato di alterazione, non costituisce effetto normale di tale reato, secondo il criterio della c.d. regolarità causale (Sez. 4, n. 31634 del 27/04/2018, Rv. 273083 - 01).
La Suprema Corte ha poi precisato che lo stato di ebbrezza può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo e non necessariamente, nè unicamente, attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada
Ed invero, per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il Giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza o dell'ubriachezza (tra cui l'ammissione del conducente, l'alterazione della deambulazione, la difficoltà di movimento, l'eloquio sconnesso, l'alito vinoso), così come può disattendere l'esito dell'etilometro, ancorché risultante da due determinazioni del tasso alcolemico concordanti ed effettuate ad intervallo di cinque minuti, sempre che del suo convincimento fornisca un motivazione logica ed adeguata (Cass. Sez. Unite 1299\96).
Il comma 2 bis dell’art. 186 del codice della strada prevede una circostanza aggravante del reato di guida in stato di ebbrezza che si configura quando il conducente del veicolo, provochi un incidente stradale.
In questo caso, le conseguenze a carico del conducente saranno molto più gravi, e ciò in quanto:
la sospensione sarà raddoppiata;
verrà disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito (genitore, amico, coniuge);
nel caso in cui venga riscontrato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l verrà disposta la revoca definitiva della patente e la confisca del veicolo.
Il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest è la condotta posta in essere dal conducente di un veicolo, che fermato dalle autorità di controllo del traffico stradale o dalle forze dell'ordine (polizia, carabinieri) e sospettato di guidare sotto l'influenza dell'alcol, decida di non consentire la misurazione del suo tasso alcolemico mediante un dispositivo di alcoltest.
Nel nostro ordinamento, il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest è considerato un reato ed è punito con la stessa pena prevista per chi si mette alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ovvero con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
L'accertamento della guida in stato di ebbrezza viene effettuato principalmente attraverso l'uso dell'alcoltest (etilometro) o, in casi meno comuni, con il prelievo del sangue in una struttura ospedaliera.
È importante evidenziare che il conducente, sottoposto all'etilometro, ha il diritto di essere avvisato sulla possibilità di richiedere l'assistenza (e quindi la presenza) di un avvocato durante l’effettuazione dell’alcoltest.
La giurisprudenza di Legittimità ci ha spiegato che il mancato avviso al conducente del diritto di farsi assistere dal proprio difensore durante l’alcoltest può comportare la nullità dell'accertamento eseguito dalla polizia giudiziaria e quindi rendere inutilizzabili gli esiti dell’esame alcolimetrico.
Chi guida in stato di ebbrezza subirà la decurtazione dei punti della patente di guida.
Ai conducenti con un tasso alcolemico riscontrato superiore a 0,5 grammi per litro di sangue, verranno decurtati 10 punti dalla patente.
Ai neopatentati con un tasso alcolemico riscontrato inferiore a 0,5 grammi per litro di sangue, la decurtazione è di 5 punti (cfr. articolo 186-bis del Codice della Strada).
In caso di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza, il conducente reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, se il tasso alcolemico è compreso tra 0,51 e 0,8 grammi per litro;
sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno, se il tasso alcolemico è compreso tra 0,81 e 1,5 grammi per litro;
sospensione della patente di guida da uno a due anni, se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro.
Va precisato che nel caso in cui venga riscontrato un tasso alcolemico da "ultima fascia" (superiore a 1,5 g/l) ed il veicolo non appartiene al conducente, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.
L'ordinanza di sospensione della patente è adottata dal Prefetto del luogo in cui si è verificato l'accertamento.
Nel provvedimento, il Prefetto ordina che il conducente venga sottoposto a visita medica entro sessanta giorni, al fine di verificare le condizioni psicofisiche del conducente e la sua idoneità alla guida.
In relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente viene disposta in due casi:
se il conducente ha commesso una seconda condotta di guida in stato di ebbrezza a distanza di due anni dalla prima (recidiva nel biennio);
se il conducente è risultato positivo all'alcotest, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro di sangue ed ha provocato un incidente stradale.
La revoca della patente è un provvedimento definitivo e ciò in quanto, il conducente per riottenere la patente di guida dovrà ripetere l'esame presso la motorizzazione civile, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti.
Nei casi in cui venga riscontrato un tasso alcolemico da ultima fascia (superiore a 1,5 g/l) è prevista un'ulteriore sanzione accessoria: la confisca del veicolo.
Questa sanzione comporta la perdita definitiva del bene da parte del conducente ma non può trovare applicazione nel caso in cui il veicolo, a bordo del quale si è consumato il reato di guida in stato di ebbrezza, è di proprietà. di altra persona estranea al reato.
Il lavoro di pubblica utilità è una sanzione sostitutiva e trova la sua disciplina nelll'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
In generale, attraverso questo strumento la persona che abbia subito una condanna, per reati di scarso allarme sociale, può ottenere la sostituzione della pena detentiva o pecuniaria inflitta nei suoi confronti con lo svolgimento di attività nell’interesse della collettività.
Pensiamo, ad esempio, alla pulizia di parchi pubblici, la rimozione di graffiti, la manutenzione di edifici pubblici, il lavoro in organizzazioni no-profit o il servizio in comunità svantaggiate.
Il lavoro di pubblica utilità risponde a diverse specifiche finalità:
Il lavoro di pubblica utilità mira a favorire la reintegrazione del condannato in società, consentendogli di svolgere un ruolo costruttivo nella comunità, acquisendo competenze, stabilendo legami sociali positivi e sviluppando una maggiore responsabilità personale;
Per molti reati minori, la reclusione in carcere potrebbe rappresentare una punizione eccessiva. Il lavoro di pubblica utilità offre una sanzione più proporzionata rispetto al reato commesso, consentendo alle persone di “ripagare” il loro "debito" con la società attraverso servizi alla comunità.
Utilizzare il lavoro di pubblica utilità come alternativa alla detenzione in carcere può aiutare a ridurre il sovraffollamento carcerario e risparmiare risorse del sistema carcerario. Questo può essere particolarmente vantaggioso per le autorità penitenziarie e finanziarie.
Con riferimento ai lavori di pubblica utilità concessi in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, occorre fare riferimento al comma 9 bis dell’art. 186 del codice della strada.
In primo luogo, è bene ribadire che non potrà optare per i lavori di pubblica utilità, il conducente che abbia cagionato, in stato di ebbrezza alcolica, un incidente stradale.
Ciò posto, si rappresenta che la disposizione in esame stabilisce che la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato.
Nel linguaggio comune, i concetti di “lavoro di pubblica utilità” e “messa alla prova” vengono utilizzati per definire lo stesso concetto ma nella realtà rappresentano due istituti completamente diversi.
Come si è detto in precedenza, infatti, il lavoro di pubblica utilità è una sanzione sostitutiva e comporta la condanna definitiva dell’imputato.
Viceversa, la messa alla prova comporta la sospensione del processo penale e la sottoposizione dell’imputato (non condannato) ad un periodo di prova, durante il quale lo stesso dovrà porre in essere condotte finalizzate all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato(nonché, laddove possibile, risarcire i danni cagionati.
Con la messa alla prova, l’imputato verrà affidato al servizio sociale e dovrà rispettare un programma (attività di volontariato, prescrizioni, divieti di frequentazione, ecc..).
All’esito del periodo di prova, in caso di esito positivo, l’imputato potrà ottenere l’estinzione del reato, ai sensi dell’art. 168-ter c.p.