top of page

Reati stradali

Responsabilità del conducente nell'investimento di pedoni: il principio di prevedibilità e il ruolo della velocità (Cass. Pen. n. 7485/25)

Hai bisogno di assistenza legale?

Prenota ora la tua consulenza personalizzata e mirata.

 

Grazie

oppure

Avv. Salvatore del Giudice - Avvocato penalista Napoli
Una persona in camicia a quadri e pantaloncini attraversa un passaggio pedonale a strisce. La luce del sole proietta ombre, creando una scena urbana tranquilla.

La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. IV, n. 7485 dell'8 gennaio 2025, offre un'importante chiarificazione sulla responsabilità del conducente in caso di investimento di pedoni, ribadendo il principio della prevedibilità del comportamento altrui nella circolazione stradale.


Il principio di prevedibilità e la responsabilità del conducente

La Suprema Corte ha affermato che il conducente è responsabile dell'investimento di un pedone non solo quando viola specifiche norme del Codice della Strada, ma anche quando non adotta una condotta di guida adeguata a circostanze che rendano ragionevolmente prevedibile la presenza di pedoni sulla carreggiata.

In particolare, la Cassazione ha ribadito che l'utente della strada non può fare pieno affidamento sul comportamento corretto degli altri utenti, ma deve tenere conto di possibili imprudenze o inosservanze da parte di questi. Il principio di affidamento, infatti, trova un limite laddove l'evento dannoso sia prevedibile e evitabile mediante un'adeguata condotta di guida.


La velocità come fattore determinante nella dinamica del sinistro

Un elemento centrale della decisione è stato l'eccesso di velocità del conducente rispetto alle condizioni di traffico e ambientali. Secondo i giudici di merito, la velocità tenuta dall'imputata, pur leggermente superiore al limite consentito, ha ridotto i tempi di avvistamento del pedone e, di conseguenza, la possibilità di porre in essere manovre di emergenza per evitare l'impatto.

La Corte ha evidenziato che l'investimento si è verificato in pieno giorno, in un tratto rettilineo di strada, in un'area urbana caratterizzata dalla presenza di pedoni a causa di un mercato cittadino. In tali circostanze, il conducente avrebbe dovuto adeguare la propria velocità e mantenere un livello di attenzione più elevato, prevedendo la possibilità di un attraversamento improvviso.


Esclusione dell'interruzione del nesso di causalità

Un ulteriore aspetto trattato dalla sentenza riguarda la possibile incidenza della condotta della vittima nel determinare l'evento. Il ricorrente aveva contestato la mancata valutazione della condotta del pedone, sostenendo che essa potesse aver introdotto un rischio eccentrico, tale da interrompere il nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'investimento.

La Corte ha però ritenuto che il comportamento della vittima non fosse eccezionale o imprevedibile al punto da escludere la responsabilità del conducente. Al contrario, ha ribadito che l'avvistabilità del pedone e la prevedibilità del suo attraversamento richiedevano una guida più prudente da parte dell'automobilista, che avrebbe dovuto rallentare e mantenere una maggiore attenzione.


La decisione della Corte

Con questa sentenza, la Corte di Cassazione conferma un orientamento consolidato in tema di circolazione stradale, secondo cui il conducente è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nei limiti della prevedibilità.

Di particolare rilevanza è anche l'affermazione secondo cui, in presenza di un ostacolo sulla carreggiata o di un'area caratterizzata da intensa presenza pedonale, il conducente ha l'onere di modulare la velocità in modo tale da poter reagire tempestivamente a situazioni di pericolo, evitando il verificarsi dell'evento lesivo.


La sentenza integrale

Cassazione penale sez. IV, 08/01/2025, (ud. 08/01/2025, dep. 24/02/2025), n.7485

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Catania, in data 30 gennaio 2024, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa il 16 novembre 2022, condannando l'appellante alle spese processuali e di costituzione della parte civile.


Il Tribunale condannava Oc.Ma., alla pena di mesi 9 dì reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, con il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della provvisionale di Euro 10.000, da versarsi entro 90 giorni dal deposito della sentenza di primo grado, avendo ritenuto l'imputata responsabile del reato di cui all'art. 590 bis cod. pen. in danno di Lo.Em.


Il processo ha ad oggetto un incidente stradale ricostruito, nelle conformi sentenze di merito, nel seguente modo.


Oc.Ma., percorrendo via (Omissis) nel centro di V, alla velocità di circa 60 km/h, proveniente da via (Omissis), aveva investito il pedone Lo.Em., che si accingeva a salire sul veicolo del marito, lasciato momentaneamente in sosta contromano sulla stessa via (Omissis), in direzione via (Omissis).


La Lo.Em. aveva appena oltrepassato la parte posteriore del veicolo del marito e si era diretta verso il lato passeggero per risalire sul mezzo, allorquando era stata violentemente investita dall'auto condotta dalla Oc.Ma., la quale non aveva posto in essere alcuna manovra di emergenza per evitare il pedone.


A causa dell'urto, la vittima aveva riportato un grave politrauma, per cui era stato necessario il ricovero nel reparto di rianimazione ed il successivo trasferimento, con elisoccorso, presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina; successivamente, era stata ricoverata presso il reparto di neurochirurgia della stessa Azienda e poi presso il reparto "UOC" del Policlinico "G.Martino" di Messina; infine presso il Centro Neurolesi del Presidio Ospedaliero Cannizzaro.


Alla Oc.Ma. sono stati addebitati, quali profili di colpa, la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia e la violazione di specifiche norme del Codice della strada, per non aver adeguato la velocità alle condizioni del luogo e non avere rilevato la presenza del pedone.


In particolare, l'imputata, al momento dell'investimento, stava circolando, in presenza di notevole traffico e in giorno di mercato cittadino, alla velocità di circa 60 km/h, superiore al limite di 50 km previsto in quel tratto di strada, nonostante la presenza di un veicolo in sosta sulla propria direzione di marcia e l'incrocio con altro mezzo proveniente dalla parte opposta. Inoltre non aveva posto in essere alcuna frenata o altre manovre di emergenza per evitare l'impatto.


Sulla base di tali circostanze, è stato ritenuto che l'imputata avesse violato specifiche norme del codice della strada, oltre ai criteri di ordinaria diligenza e prudenza, essendo certamente prevedibile, nella specie, l'attraversamento della propria traiettoria da parte di pedoni.


La Corte distrettuale ha poi rigettato l'istanza di revoca del provvedimento con cui era stata subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena al versamento della provvisionale di Euro 10.000 in favore della costituita parte civile, limitandosi ad osservare che la prospettata ammissione al gratuito patrocinio non era significativa della incapacità a far fronte all'impegno economico.


2. Oc.Ma., a mezzo di difensore, propone ricorso avverso la sentenza d'appello, formulando tre motivi.


2.1. Con il primo motivo, deduce il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale.


Il difensore contesta l'accertamento della causalità della colpa rispetto all'evento, non essendo stato verificato, sotto il profilo del giudizio controfattuale, che l'osservanza del limite di velocità avrebbe consentito di evitare l'investimento del pedone.


Osserva in proposito che i giudici di merito non hanno considerato quanto affermato in sede istruttoria dai testimoni citati dallo stesso Pubblico ministero, i quali avevano dichiarato che, sebbene l'odierno ricorrente procedesse al momento del sinistro ad una velocità superiore a quella consentita, qualunque tipo di andatura, in relazione alle condizioni di traffico del momento, avrebbe generato il suddetto sinistro.


2.2 Con il secondo motivo, censura la decisione impugnata per vizio di motivazione, con riferimento all'omesso accertamento della eventuale interruzione del nesso eziologico.


I giudici di merito, ad avviso del ricorrente, non hanno in alcun modo considerato la rilevanza causale della condotta posta in essere dal soggetto passivo, focalizzando l'esame esclusivamente sul comportamento dell'imputata.


Non è stato verificato se il comportamento del pedone abbia introdotto un rischio eccentrico e se, di conseguenza, il conducente del veicolo investitore si sia trovato nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso e imprevedibile.


2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale in favore della persona offesa, costituita parte civile, senza tener conto delle reali condizioni economiche del condannato.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due motivi, inerenti l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato sotto il profilo della sussistenza del nesso di causa, sono meramente reiterativi delle stesse doglianze già dedotte in appello, in assenza di confronto con la motivazione della decisione impugnata, e comunque manifestamente infondati.


1.1. A tal fine si deve ricordare, quanto alla natura del ricorso in cassazione, che il contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione deve essere il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584).


Sono, perciò, estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Lireez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).


Da tale principio discende, quindi, che la ricostruzione di un incidente nella sua dinamica è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità, se sorretti da adeguata motivazione.


1.2. I giudici di merito hanno ricostruito la dinamica del sinistro sulla base delle dichiarazioni dei testi, dei rilievi della polizia giudiziaria, del filmato del sistema di videosorveglianza che aveva ripreso le fasi dell'investimento, delle lesioni subite dalla vittima, aderendo alle conclusioni del Consulente Tecnico del Pubblico Ministero, (a proposito della eccessiva velocità di marcia tenuta dall'imputata, pari a 60 km/h).


È stato logicamente ritenuto che, laddove la Oc.Ma. avesse marciato a velocità adeguata e comunque non superiore ai limiti vigenti in loco, sarebbe arrivata al punto d'urto in un tempo più lungo (testualmente "l'eccessiva velocità ha compresso i tempi di avvistamento"), tale da consentirle di effettuare una manovra di deviazione per evitare l'impatto, sicché l'incidente sarebbe stato scongiurato.


La Corte di Appello, in coerenza con la sentenza di primo grado, ha pure rilevato che l'investimento si verificò in pieno giorno, su tratto di strada rettilineo, in zona frequentata da pedoni e in occasione dello svolgimento del mercato cittadino; e inoltre, nella evidente presenza di un ostacolo dinanzi alla traiettoria del veicolo.


In tale contesto, era certamente prevedibile che un pedone potesse frapporsi alla marcia del veicolo e che la velocità elevata avrebbe impedito di schivarlo.


La Corte di Appello ha, così, ritenuto la condotta dell'imputato dotata di efficacia causale rispetto all'evento e la condotta pure colposa della vittima non interattiva del nesso eziologico, in quanto non eccezionale, né atipica.


A fronte di tale ricostruzione e delle conseguenze che i giudici di merito ne hanno tratto in ordine alla riconducibilità del sinistro e delle lesioni alla condotta colposa della Oc.Ma., il difensore sottopone alla Corte una differente lettura dei dati probatori, inammissibile.


La motivazione di entrambe le sentenze di merito nella individuazione della dinamica dell'incidente appare esente da censure in quanto fondata su argomentata e logica disamina delle fonti di prova.


Al contrario, la ricorrente indica genericamente emergenze istruttorie che avrebbero posto in crisi la suddetta ricostruzione, senza tuttavia specificarle in alcun modo.


La motivazione adottata è altresì coerente con la elaborazione giurisprudenziale in ordine alla responsabilità colposa del conducente nel caso di investimento di pedone. In linea generale °tè consolidato l'assunto per cui "in tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio, secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità" (ex plurimis Sez.4 n. 24414 del 06/05/2021, Busdraghi Rv. 281399; Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981; Sez. 4, n. 27513 del 6 10/05/2017, Mulas, Rv. 269997; Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, 6 dep. 2018, Bonfrisco, Rv. 272223).


Con particolare riferimento al tema dell'investimento del pedone, si è sostenuto che il conducente del veicolo va esente da responsabilità quando, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile (Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013, Corigliano, Rv. 255995; Sez. 4, n. 10635 del 20/02/2013, Calarco, Rv. 255288).


Il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, implicando il relativo avvistamento la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocità e, all'occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento. Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la morte, rileva la sua "avvistabilità" da parte del conducente del veicolo investitore.


È cioè necessario che quest'ultimo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso; occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo.


Nel caso di specie i giudici di merito si sono soffermati sulla prevedibilità della presenza del pedone da parte della Oc.Ma. e sulla rilevanza causale della violazione della regola cautelare, sicché hanno motivatamente escluso che l'incidente fosse imputabile alla esclusiva condotta della vittima, ovvero al caso fortuito.


2. Fondato è il terzo motivo.


Il Tribunale e la Corte distrettuale hanno rispettivamente affermato che il giudice, nel subordinare il beneficio al pagamento della provvisionale, non è tenuto a compiere alcuna indagine e che l'ammissione al gratuito patrocinio "non è significativa ai fini invocati".


Le decisioni, in parte qua, si discostano dai principi affermati da questa Sezione, a cui questo Collegio ritiene di aderire. In particolare, il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato.


In applicazione del suddetto principio, questa Sezione ha censurato la decisione che aveva subordinato il beneficio della sospensione condizionale al pagamento di una provvisionale, omettendo di valutare la condizione reddituale sulla cui base l'imputato era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato Sez. 4, Sentenza n. 1436 del 12 dicembre 2023 - Rv. 285633 - 01JL


Inoltre, il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere subordinato al pagamento della provvisionale riconosciuta alla parte civile, da effettuarsi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza, determinandosi, altrimenti, un'esecuzione "ante iudicatum" delle statuizioni penali della pronuncia (Sez. 4, Sentenza n. 29924 del 26 marzo 2019, Rv. 276597 - 01).


3. Le considerazioni che precedono comportano l'annullamento della sentenza impugnata sul punto inerente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo esame.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Catania, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.


Così deciso in Roma l'8 gennaio 2025.


Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2025.



Responsabilità del conducente nell'investimento di pedoni: il principio di prevedibilità e il ruolo della velocità (Cass. Pen. n. 7485/25)

Guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di droghe: quando la sospensione della patente deve essere raddoppiata e il veicolo confiscato

Infermiere non esegue esame tossicologico su un paziente a seguito di incidente stradale: assolto dal reato di omissione di atti di ufficio

La riforma del codice della strada: un misto tra ansia repressiva e drammatizzazione normativa

Guidare contromano: Cosa rischio?

Guida in stato di ebbrezza: che cos'è il reato previsto dall'art. 186 codice della strada

bottom of page