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Reati contro il patrimonio

Furto di energia elettrica: la Cassazione annulla la sentenza per difetto di querela

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Avv. Salvatore del Giudice - Avvocato penalista Napoli
Furto energia elettrica

Il reato di furto, disciplinato dagli artt. 624 e 625 del Codice Penale, è stato recentemente interessato da una modifica in tema di procedibilità. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 150/2022, alcune ipotesi di furto, precedentemente procedibili d’ufficio, sono divenute procedibili solo su querela della persona offesa, salvo la presenza di specifiche aggravanti.

La Cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza n. 37446 del 2024, ha annullato una condanna per furto aggravato, accogliendo il ricorso dell’imputato Al.Vi.

La Corte ha riscontrato che il reato, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2022, non era più procedibile d’ufficio in mancanza di querela, e che tale elemento non era stato adeguatamente considerato dai giudici di merito.


La vicenda processuale

Al.Vi. era stato condannato dalla Corte d'Appello di Palermo per aver commesso un furto aggravato mediante un allaccio abusivo alla rete elettrica, appropriandosi di un quantitativo di energia per un valore di circa € 47.030, mediante l’uso di cavi unipolari collegati direttamente alla rete di E-Distribuzione. Il furto era stato scoperto grazie agli accertamenti tecnici eseguiti da agenti e tecnici ENEL il 14 febbraio 2021.

In appello, l'imputato aveva sostenuto che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2022, il reato contestato era divenuto procedibile a querela e che, nel caso in esame, tale querela non era stata presentata dalla persona offesa entro i termini di legge.

La Cassazione ha accolto il ricorso di Al.Vi., affermando che, in conformità all’art. 2 del D.Lgs. 150/2022, la procedibilità per i reati di furto, in assenza di specifiche aggravanti, richiede la presentazione di querela. La Corte ha rilevato che: "Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data". In altre parole, anche per i reati commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della modifica, il termine per proporre querela deve essere rispettato.

Nel caso specifico, la Cassazione ha constatato che "non era stata presentata alcuna querela" entro il termine previsto. Di conseguenza, il reato non poteva più essere perseguito d’ufficio, rendendo la condanna illegittima per difetto della condizione di procedibilità.


L'insussistenza dell’aggravante

Un ulteriore punto trattato dalla Corte riguardava l'aggravante prevista dall’art. 625 n. 7 c.p., relativa alla sottrazione di beni destinati a pubblico servizio (in questo caso l’energia elettrica).

Sebbene l'aggravante avrebbe potuto comportare la procedibilità d’ufficio del furto, la Cassazione ha chiarito che essa "non era stata formalmente contestata" in primo grado. Inoltre, la Corte d’Appello, pur menzionando l’aggravante, non si era espressamente pronunciata in merito alla sua eventuale applicabilità. Tale mancanza ha contribuito all'annullamento della sentenza.


La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa il 07/12/2022 dal Tribunale di Marsala nei confronti di Al.Vi. e con il quale lo stesso, all'esito di giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 800,00 di multa, per il reato contestato ai sensi degli artt. 624 e 625, n.2, cod. pen., per essersi appropriato (mediante allaccio diretto alla rete di E-Distribuzione, effettuato a mezzo di due condotti unipolari), di un quantitativo di energia elettrica dal valore di Euro 470,30.

La Corte territoriale ha premesso la ricostruzione del fatto operata dal giudice di primo grado e nella quale era stato dato atto di come il predetto allaccio abusivo fosse stato constatato sulla base degli accertamenti compiuti dagli agenti operanti, insieme a tecnici verificatori dell'ENEL, alla data del 14/02/2021.

Ha quindi ritenuto infondato il motivo inerente alla responsabilità dell'imputato, attesa che doveva ritenersi provato che il ricorrente fosse stabile occupante dell'immobile beneficiante del predetto allaccio abusivo; ha altresì ritenuto non fondati il motivo inerenti alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 625, n.2, cod. pen. e quelli attinenti al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di quella prevista dall'art. 62, n.4, cod. pen. ovvero della causa di non punibilità prevista dall'art. 131bis cod. pen.


2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione Al.Vi., proponendo un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha censurato la decisione - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen. - per violazione degli artt. 624 e 625 cod. pen.

Ha dedotto che il giudice di secondo grado, atteso il reato contestato, non aveva rilevato - pur in presenza di espressa deduzione sul punto - il difetto della necessaria condizione di procedibilità atteso che il reato medesimo, ai sensi delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n.150/2022, era divenuto procedibile a querela.


3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.


4. Il ricorso è fondato, sulla base delle considerazioni che seguano.


5. Va quindi premesso che la fattispecie contestata all'odierno inputato (artt. 624 e 625, n.2 cod. pen.), è divenuta procedibile a querela a seguito della modifica dell'art. 624, comma 3, cod. pen., intervenuta per effetto dell'art. 2, comma 1, lett.i), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.150, applicabile a decorrere dal 30 dicembre 2022; in relazione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della suddetta modifica legislativa, l'art. 85 dello stesso decreto ha stabilito che "Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la perdona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato".

Questa Corte ha altresì chiarito che il nuovo regime di procedibilità introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2022 trova applicazione anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore (Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749 - 01), come già affermato in continuità con il principio sancito anche in occasione di precedenti interventi legislativi di analogo segno (Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv.276651 - 01; Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, D., Rv. 275924 - 01).


Va quindi rilevato che, nel termine previsto dalla disposizione transitoria, non risulta essere stato presentato da parte della persona offesa un atto di querela valutabile ai sensi degli artt. 336 e 337 cod. proc. pen.


4. Ciò posto, il motivo di ricorso è fondato.

Va difatti rilevato che - pur in presenza di un'espressa censura spiegata nell'ambito dell'atto di appello - la Corte territoriale ha del tutto omesso di pronunciarsi (incorrendo quindi nel denunciato vizio previsto dall'ailt.606, comma 1 lett.b), cod. proc. pen.), in punto di eventuale persistenza della procedibilità d'ufficio del reato contestato.

Incidentalmente rilevando che - alla pag.3 della motivazione - la Corte ha altresì fatto riferimento all'aggravante prevista dall'art. 625, n.7, cod. pen. (comportante, in caso di sottrazione di bene adibito a pubblico servizio, la persistente perseguibilità d'ufficio del furto, anche all'esito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 150/2022), ma senza che l'aggravante medesima risulti essere stata contestata nel corso del primo grado di giudizio e senza che, comunque, il Collegio sì sia espressamente pronunciato in ordine alla sua eventuale contestazione in punto di fatto.;


5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo.


Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024.


Depositato in Cancelleria l'11 ottobre 2024.

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