Reati contro il patrimonio
La configurabilità del reato di furto lieve per bisogno e la possibile esclusione della punibilità per stato di necessità trovano fondamento negli artt. 54 e 626 del Codice Penale.
L’art. 54 c.p. prevede l’esimente dello stato di necessità, applicabile solo in presenza di un pericolo attuale di danno grave, non altrimenti evitabile e non volontariamente causato dall’agente.
L’art. 626, comma 1, n. 2, c.p., disciplina invece il furto lieve per bisogno, che può essere invocato quando la sottrazione di beni di tenue valore è finalizzata a soddisfare una necessità urgente.
La sentenza n. 40685 del 2024 della Cassazione penale, Sez. IV, ha chiarito i criteri per la distinzione tra queste due ipotesi, annullando una sentenza di condanna per furto e rinviando la decisione alla Corte d’Appello di Milano per un nuovo esame.
Il caso riguardava una imputata, condannata per il tentato furto di generi alimentari e beni di prima necessità per un valore di poco superiore ai 100 euro in un supermercato.
La Corte d'Appello di Milano aveva escluso la scriminante dello stato di necessità ai sensi dell’art. 54 c.p., nonché l’ipotesi del furto lieve per bisogno ai sensi dell’art. 626, comma 1, n. 2, c.p., ritenendo la sottrazione non giustificabile poiché l'imputata avrebbe potuto rivolgersi a enti assistenziali per il sostentamento.
L'imputata ha presentato ricorso per Cassazione, sostenendo che le sue condizioni di malnutrizione e la sua situazione di estrema indigenza giustificassero l’esimente dello stato di necessità, e che comunque le circostanze rientrassero nella fattispecie del furto lieve per bisogno, data la natura e l’urgenza del bisogno alimentare.
La Cassazione, accogliendo in parte il ricorso, ha ribadito che lo stato di necessità di cui all’art. 54 c.p. si applica solo se sussistono il pericolo attuale di un danno grave e irreparabile alla persona e l’inevitabilità del pericolo con altri mezzi, elementi che non erano stati adeguatamente dimostrati nel caso di specie.
Per configurare l’esimente, la situazione di pericolo deve inoltre essere non volontariamente causata dall’agente. La Corte ha quindi confermato l’esclusione dell’art. 54 c.p., ritenendo corretto il rigetto dell’argomentazione relativa al pericolo imminente per l’incolumità fisica dell’imputata.
Al contrario, ha ritenuto fondato il ricorso in relazione all’art. 626 c.p., osservando che: “Il furto lieve per bisogno è configurabile nei casi in cui la cosa sottratta sia di tenue valore e destinata a soddisfare un grave ed urgente bisogno”.
La Cassazione ha richiamato precedenti giurisprudenziali, chiarendo che il furto lieve per bisogno si realizza quando l’azione criminosa è l’unico modo per rispondere a una necessità improrogabile, come l’alimentazione, se non accessibile attraverso altri mezzi.
La Corte ha inoltre affrontato la questione dell’onere di allegazione da parte dell’imputato.
Nel processo penale, pur non sussistendo un onere probatorio in senso stretto come nel processo civile, è previsto un onere di allegazione per l’imputato, il quale deve fornire al giudice elementi che attestino le condizioni di bisogno e la finalità dell’azione.
La Corte ha specificato che, nei casi di furto lieve per bisogno, l’allegazione di circostanze di indigenza e la finalità alimentare della sottrazione possono giustificare l’applicazione dell’art. 626, purché supportate da riscontri oggettivi, come testimonianze o rapporti di polizia.
Nel caso in esame, la difesa aveva fornito prove documentali, incluse annotazioni di polizia che descrivevano l'imputata come senzatetto e in stato di malnutrizione grave, elementi che la Corte d’Appello di Milano aveva omesso di valutare adeguatamente, basando il rigetto su presunzioni relative all’intento speculativo dell’imputata. La Cassazione ha quindi riscontrato un vizio di motivazione, ritenendo che tali prove potessero configurare la situazione di bisogno grave richiesta dall’art. 626.