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Reati contro il patrimonio

Furto di energia elettrica: sono inutilizzabili le dichiarazioni rese dall'imputato ai verificatori ENEL

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Avv. Salvatore del Giudice - Avvocato penalista Napoli
Furto energia

La sentenza n. 36940 del 18 settembre 2024 pronunciata dalla Corte di Cassazione, sezione IV penale, affronta un caso di furto di energia elettrica ed in particolare il tema della utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato nella fase delle indagini preliminari.

La Corte ha infatti annullato con rinvio la sentenza di condanna, evidenziando la violazione del divieto di utilizzo delle dichiarazioni dell'indagato raccolte nel corso di attività ispettive dei verificatori ENEL.


1. I fatti

Il caso riguardava un'imputata condannata per furto di energia elettrica ai sensi degli articoli 624 e 625 nn. 2 e 7 del codice penale.

In particolare, l'imputata era stata accusata di essersi appropriata di energia elettrica collegandosi illegalmente alla rete ENEL tramite un allaccio abusivo. Il furto era stato commesso in danno della società Servizio Elettrico Nazionale Spa, aggravato dalla violenza sulle cose e dalla recidiva. La condanna era stata confermata dal Tribunale di Palermo, che le aveva irrogato una pena di otto mesi di reclusione e una multa di 200 euro.

L'imputata aveva impugnato la decisione, sostenendo la violazione di legge in relazione all'utilizzo di dichiarazioni rese ai verificatori ENEL ed il difetto di procedibilità dell'azione per mancanza di querela.


2. Procedibilità d'ufficio del furto di energia elettrica

Uno dei punti centrali della sentenza riguarda la questione della procedibilità d'ufficio. La difesa dell'imputata aveva sostenuto che il reato dovesse essere perseguito solo su querela, ma la Corte ha rigettato tale argomento. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, il furto di energia elettrica resta perseguibile d’ufficio quando è contestata la circostanza aggravante prevista dall'art. 625, n. 7 c.p., che riguarda i beni destinati a pubblico servizio o pubblica utilità. Questo principio è stato confermato nonostante le modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2022, che hanno modificato il regime di procedibilità per alcuni reati di furto.


3. Inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato rese ai verificatori ENEL

La parte più rilevante della decisione riguarda la violazione del divieto di utilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato rese ai verificatori ENEL, il punto su cui la Cassazione ha accolto il ricorso.

L’art. 62 c.p.p. vieta che le dichiarazioni dell'indagato rese durante le indagini possano essere utilizzate come prova. Nel caso in esame, i tecnici verificatori dell'ENEL avevano raccolto dichiarazioni dall'imputata durante l'ispezione, dichiarazioni che erano poi confluite nel verbale di verifica e utilizzate in giudizio. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che il verificatore ENEL, pur agendo in qualità di tecnico e non come ufficiale di polizia giudiziaria, svolgeva un’attività ispettiva. Questo tipo di attività è soggetta alle stesse regole previste per la polizia giudiziaria quando emergono indizi di reato. Di conseguenza, le dichiarazioni rese dall'imputata durante tale ispezione non potevano essere utilizzate come prova contro di lei, in quanto raccolte in violazione del suo diritto alla difesa.


4. Principi giuridici elaborati dalla Corte

La Corte ha enunciato un importante principio di diritto: nel caso di furto di energia elettrica, quando il processo è celebrato con rito ordinario, non possono essere utilizzate le dichiarazioni rese dall'imputato ai tecnici verificatori, poiché questi ultimi svolgono un'attività ispettiva. Questo divieto si applica anche quando l’ispezione non è condotta da ufficiali di polizia giudiziaria, ma da tecnici che operano in un contesto amministrativo, qualora emergano indizi di reato. Tali dichiarazioni possono essere acquisite solo per documentare l'avvenuta verifica e le modalità del furto, ma non possono essere utilizzate contro l’imputato.

Un’eccezione a tale regola si ha solo nel giudizio abbreviato o in altri procedimenti a prova contratta, dove le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato possono essere ammesse, purché siano chiaramente volontarie e non sollecitate.


5. Esito del giudizio

La Corte ha annullato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, rinviando il caso a una nuova sezione della stessa Corte per un nuovo esame. Il giudice di rinvio dovrà valutare se sussistono altre prove che possano collegare l’imputata al reato, senza fare riferimento alle dichiarazioni rese ai verificatori ENEL.




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