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Coltiva 14 piante di cannabis per scopi terapeutici: Assolto per particolare tenuità.

Il caso di studio riguarda un processo per coltivazione domestica di marijuana, celebratosi dinanzi al Tribunale di Ferrara (dott. Andrea Migliorelli) e definito con sentenza di assoluzione perché il fatto risulta non punibile in ragione della particolare tenuità di cui all'art. 131 bis c.p.

Tribunale Ferrara, 17/03/2022, (ud. 15/03/2022, dep. 17/03/2022), n.310


RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il processo.


Con decreto che dispone il giudizio emesso in data 23 giugno 2021, Sa. Lo. e Fa. Pa. venivano chiamati a rispondere dei reati descritti in epigrafe.


All'udienza del 5 ottobre 2021, il Giudice verificava la regolare costituzione delle parti, dichiarando presente il sig. Sa. e assente il sig. Fa., ed ammetteva le prove così come richieste rinviando al 8 marzo 2022 per la loro assunzione.


In tale sede, revocata la dichiarazione di assenza del sig. Fa., si procedeva all'esame del Lgt. Pi. Fo. e del Carabiniere Ch. Sq. che illustravano le operazioni dagli stessi espletate. Successivamente, entrambi gli imputati si sottoponevano all'esame, fornendo la propria versione dei fatti. Infine, si procedeva all'esame del teste della difesa, la sig.ra Bo. Pa., convivente del sig. Fa., che confermava quanto dichiarato dagli imputati. A questo punto, terminato il dibattimento, il Giudice dichiarava l'utilizzabilità degli atti e delle prove assunte e invitava le parti alla discussione, rinviando al 15 marzo 2022 per eventuali repliche e per la lettura del dispositivo.


All'udienza del 15 marzo 2022, all'esito della camera di consiglio, si dava pubblica lettura del dispositivo di sentenza.


La ricostruzione dei fatti.


Il presente processo trae origine dalla segnalazione di alcuni residenti di Via (omissis) nella Frazione (omissis), che avevano avvertito la presenza di un forte odore di marijuana provenire dal civico n. (omissis). Per questa ragione, il (omissis), i Carabinieri predisponevano un sopralluogo in abiti civili. Dopo circa 2 ore, i militari, appostati in osservazione presso l'abitazione segnalata, scorgevano l'arrivo al civico n. (omissis) di un uomo in bicicletta, poi identificato con il sig. Fa., che conversava con il sig. Sa., nel frattempo uscito dal portone del medesimo civico. Successivamente, i due uomini con una carriola si introducevano in un vicoletto che conduceva ad un cortile interno di pertinenza dell'abitazione. Gli agenti si apprestavano a seguirli, giungendo ad una serra caratterizzata da pareti esterne e da una rete ombreggiante, all'interno della quale notavamo immediatamente la presenza di piante di marjuana alte circa 2 metri, trovando i due soggetti intenti a recidere i fiori di alcune piante. A questo punto, i due Carabinieri si qualificavano e chiamavano i rinforzi. Tra questi, il Lgt. Fo. procedeva alla catalogazione e al repertamento di quanto ritrovato nella serra, consistente in 14 piante di marijuana, alte circa 2 metri ciascuna e in stato di maturazione, cisterne per l'acqua e fertilizzanti.


Si procedeva anche alla perquisizione domiciliare verso il sig. Sa., proprietario dell'abitazione presso cui era collocata la serra, e del sig. Fa.. Quanto al primo, venivano rinvenuti diversi recipienti contenenti marijuana, nello specifico due scatole di cartone e un barattolo di vetro, recanti circa 57 grammi di marijuana, due provette contenenti un unico seme di marjuana e alcuni barattoli vuoti di confezioni di marijuana light, 15 confezioni vuote di semi di marijuana, nonché un bilancino di precisione. Non erano presenti denaro o strumenti per il confezionamento, quali plastica o cellophane. Con riferimento al sig. Fa., invece, venivano rinvenuti circa 5 grammi di sostanza di tipo hashish. Anche in questo caso, non veniva trovato materiale per il confezionamento dello stupefacente o denaro contante.


Le successive analisi effettuate presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Bologna confermavano la natura delle sostanze e il relativo principio attivo (circa 8 grammi, pari al 14,23 %) della marijuana rinvenuta presso l'abitazione di Sa. e dell'hashish presente a casa di Fa. (1,47 grammi pari al 30,88%). Inoltre, si procedeva ad analizzare le piante presenti nella serra, verificando, all'esito di essicazione e sfalcio, la presenza di sostanza stupefacenti per circa 7,8 kilogrammi(1), con una percentuale di principio attivo pari allo 0,58%, per un ammontare di circa 45 gr.


Si procedeva pertanto al sequestro penale del materiale rinvenuto e all'arresto in flagranza del sig. Sa. e del sig. Fa..


Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, acquisito con il consenso delle parti, il sig. Sa. dichiarava di coltivare la marijuana unicamente per fini personali. Invero, affermava di farne uso da molti anni, quando gli era stato diagnosticato un tumore ed egli aveva trovato beneficio dall'assunzione per via orale di cannabis. In quella sede dichiarava di utilizzare il bilancino di precisione per la pesatura dei prodotti, in particolare dei concimi, e che Fa. era estraneo ai fatti. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, Sa. decideva inoltre di sottoporsi all'esame, precisando quanto in precedenza dichiarato ed in particolare asserendo che il (omissis), giorno dell'intervento dei Carabinieri, non aveva chiamato il sig. Fa. per occuparsi delle piante di marijuana, bensì per aiutarlo a spostare alcuni alberi di agrumi che erano collocati in vasi molto grandi e pesanti. Affermava che gli strumenti di irrigazione trovati nei pressi della piantagione non erano destinati alle piante di cannabis, bensì al proprio orto ed aggiungeva che l'altezza delle piante non era indice di elevata produttività delle stesse: invero, i vegetali si erano innalzati alla ricerca della luce solare, non possedendo rami laterali, tanto che i fiori nascevano solamente nella esigua porzione all'apice. Ribadiva di utilizzare la marijuana unicamente per scopi terapeutici, mangiandola e fumandola, assumendo circa 5 o 6 grammi al giorno e di aver deciso di coltivarla lui stesso da un lato per assicurare la natura biologica del prodotto (dovendolo ingerire) e dall'altro per risparmiare sul costo del bene, in quanto la cannabis acquistata in farmacia, dietro prescrizione medica, aveva un prezzo elevato. Per questa ragione, aveva deciso di coltivare un tale numero di piante una volta l'anno, al fine di averne una scorta sufficiente e dover effettuare un unico raccolto annuale. Egli evidenziava come la cannabis light non avesse le medesime proprietà di quella "ordinaria" e non fosse adatta ai suoi dolori cronici. Produceva, a dimostrazione dell'uso terapeutico dello stupefacente, i certificati medici che attestavano la propria patologia e le prescrizioni del medico curante per l'utilizzo di cannabinoidi(2). Aggiungeva che, in sede di perquisizione, aveva provveduto a consegnare spontaneamente tutta la sostanza stupefacente sottoposta a sequestro.


Anche il sig. Fa. rendeva nel corso del dibattimento una dichiarazione sostanzialmente sovrapponibile con quanto asserito nell'interrogatorio di garanzia. Invero, affermava di essersi recato presso l'abitazione del sig. Sa. per aiutarlo a spostare i vasi di agrumi e di essere amico dell'uomo da moltissimo tempo. Pertanto, asseriva di conoscere perfettamente i problemi di salute che lo affliggevano e di sapere che Sa. coltivava e utilizzava cannabis per scopi terapeutici. Negava di aver mai acquistato marijuana dall'amico, pur ammettendo di aver fumato insieme ogni tanto. Dichiarava di essere assuntore di hashish e marijuana e di fumarla da molto tempo in compagnia della propria compagna, la sig.ra Bo. Pa., acquistandola presso la stazione di (omissis). Affermava di aver lavorato per una ditta sino a che questa non aveva cessato l'attività e di svolgere attualmente lavori saltuari a chiamata, essendo egli un artigiano abile nell'attività manuale.


La sig.ra Bo., ascoltata in udienza, confermava quanto detto dal convivente e dichiarava a sua volta di conoscere i problemi di salute del sig. Sa. e di sapere che coltivava marijuana unicamente a scopi terapeutici. Anche il sig. Fa. e la sig.ra Bo. dichiaravano di aver consegnato spontaneamente le sostanze stupefacenti collocate presso il proprio domicilio, fatto confermato dal Carabiniere Sq..


La valutazione delle prove.


Alla luce dell'istruttoria dibattimentale e delle prove acquisite, i fatti sono apparsi pacifici e sostanzialmente incontestati.


Alcun dubbio è emerso circa la riconducibilità delle piante di marijuana al sig. Sa., essendo la porzione di terreno in cui erano collocate di sua proprietà esclusiva e risultando la circostanza dallo stesso confermata. Con riferimento alle piante, è stata scientificamente provata la potenzialità delle stesse a produrre effetto stupefacente concretamente rilevante. Invero, essendo già giunte a maturazione, è stato possibile procedere a essicazione e sfalcio, operazione dalla quale sono stati ricavati circa 7,8 kilogrammi di prodotto, con principio attivo pari a circa 45 grammi, corrispondente allo 0,58% e a 1.808 dosi medie singole. Parimenti provata è apparsa la riferibilità a Sa. delle sostanze trovate nel domicilio, peraltro consegnate spontaneamente agli Agenti dall'imputato. Infine, alcun dubbio sussiste circa l'impiego di marijuana da parte del sig. Sa., dichiaratosi assuntore abituale della sostanza per scopi terapeutici, fatto provato dalla produzione di ricette mediche prescriventi l'utilizzo di cannabinoidi e confermato dal sig. Fa..


È del pari pacifico il possesso di circa 5 grammi di hashish da parte del sig. Fa., così come la sua qualifica di assuntore di sostanze stupefacenti, circostanza in essere da lungo tempo e avvalorata anche dalla compagna, la sig.ra Bo..


La qualificazione giuridica.


Tali essendo gli elementi acquisiti, ritiene il Tribunale che, quanto alla sostanza detenuta dagli imputati, sia stata raggiunta la prova che la stessa avesse finalità di uso personale.


Quanto alla detenzione, come noto l'art. 73 del D.P.R. 309/1990 punisce chiunque, senza autorizzazione, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, nonché commette altre attività ivi indicate in relazione alle sostanze stupefacenti o psicotrope fissate nella tabella contenuta all'interno del decreto medesimo. L'uso di stupefacenti a scopo personale è fattispecie che non costituisce reato, integrando invece un illecito amministrativo ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 309/1990. In particolare, siffatto articolo specifica che "ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale" si debba tenere conto di specifiche circostanze indicate all'interno della disposizione stessa. Queste sono individuate non solo nel superamento dei limiti quantitativi massimi sanciti all'interno della tabella ministeriale, ma anche in altre caratteristiche del caso concreto, quali il confezionamento frazionato delle sostanze stupefacenti e le circostanze dell'azione globalmente intese. Pertanto, il solo dato ponderale della quantità di stupefacente non è di per sé sufficiente, dovendosi, per orientamento consolidato della Corte di legittimità, valorizzare anche altri parametri normativi così come manifestatesi nel caso concreto(3).


Così, ad esempio, si è sostenuto che la detenzione a fini di spaccio dello stupefacente possa essere comprovata dalla circostanza che l'imputato possieda strumenti da pesatura, taglio e confezionamento in dosi, dalla modalità di occultamento e conservazione delle stesse, dall'eventuale frequentazione di terzi presso l'abitazione dell'imputato(4).


Ebbene, applicando i parametri individuati dalla giurisprudenza, si può osservare come nel caso del sig. Fa. l'unico elemento dal quale si potesse desumere l'uso delle sostanze a fini di cessione fosse il bilancino di precisione, che di per sé solo appare del tutto compatibile anche con un uso solamente personale, essendo funzionale all'eventuale pesatura della sostanza che si intende consumare. Viceversa, in casa non era stata trovata alcuna somma di denaro (possibile prezzo del reato), non vi era alcuno strumento per il confezionamento, né la sostanza appariva già suddivisa in dosi, non apparendo perciò verosimile l'ipotesi che potesse essere diretta a terzi. Peraltro, lo stesso imputato ha dichiarato di essere un regolare assuntore, insieme alla propria compagna, e di svolgere attività lavorativa, escludendo l'esigenza di cessione dello stupefacente per fini di profitto. Fa. Pa. deve essere pertanto assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con invio degli atti in Prefettura per le determinazioni di cui all'art. 75 D.P.R. 309/1990.


Con riferimento alla condotta di coltivazione ascritta a Sa. Lo., occorre preliminarmente dare atto di come, per lungo tempo, in giurisprudenza si siano contrastati diversi orientamenti. Invero, a seguito della depenalizzazione della condotta di detenzione a scopo esclusivamente personale, nonché delle condotte di acquisto, detenzione ed importazione non destinate alla cessione a terzi, la giurisprudenza aveva dubitato della ragionevolezza della norma nella parte in cui non prevedeva, in via analoga, l'irrilevanza penale della condotta di coltivazione destinata ad un uso esclusivamente personale. La questione è stata sollevata d'innanzi alla Corte Costituzionale, che l'ha ritenuta infondata(5), sul presupposto che mentre acquisto, detenzione e importazione costituiscono antecedenti necessari del consumo, le medesime considerazioni non possono operare per l'attività di coltivazione, non essendo possibile, in questo caso, né predeterminare la quantità producibile, né capire se la stessa possa essere o meno destinata al mercato di stupefacenti. In questo modo, viene riconosciuta alla fattispecie di coltivazione la connotazione di reato di pericolo, in quanto idoneo ad attentare al bene della salute dei singoli per il solo fatto di arricchire la provvista esistente di materia prima e, quindi, di creare in potenza maggiori occasioni di spaccio.


Successivamente, le Sezioni Unite Di Salvia del 2008(6), facendo propri i principi già affermati dalla Corte Costituzionale, hanno sottolineato come la coltivazione di piante stupefacenti destinate all'uso personale, a prescindere dalla qualificazione dell'attività di coltivazione come di carattere industriale ovvero domestico - quest'ultima sovente considerata come necessariamente prodromica ad una produzione a scopo personale - costituisca sempre condotta penalmente rilevante, salvo verifica di offensività in concreto da parte del giudice di merito. A sostegno di tale assunto, si evidenziava come, in primo luogo, anche dopo le modifiche introdotte con la l. 49/2006 l'attività di coltivazione non fosse richiamata da alcuna norma del D.P.R. 309/1990 tra le condotte sanzionate unicamente come illeciti amministrativi, confermando la volontà del legislatore di mantenerne la rilevanza penale. In secondo luogo, inoltre, si riconosceva alla coltivazione di piante un'intrinseca offensività, non essendo determinabile a priori il quantitativo di stupefacente astrattamente destinato al mercato e dunque il rischio di dilatazione del fenomeno di illecita cessione di stupefacenti.


Preso atto della rilevanza penale dell'attività di coltivazione di stupefacente, le pronunce di legittimità successive alle Sezioni Unite Di Salvia si sono concentrate sull'elaborazione dei criteri idonei a determinare l'offensività in concreto della condotta. Si è così assistito alla contrapposizione di due diverse tesi. Da un lato, si è ritenuto che l'offensività risiedesse nella idoneità della pianta a produrre sostanze dall'effettiva capacità drogante sulla base di un giudizio predittivo che tenesse conto delle caratteristiche della pianta al momento dell'accertamento(7). Dall'altro, si è evidenziato come non fosse sufficiente la conformità della pianta al tipo botanico proibito e la capacità drogante della sostanza derivata, ma fosse necessario un quid pluris, costituito dal concreto pericolo di aumento della disponibilità di stupefacente, con conseguente immissione sul mercato, circostanza desumibile anche dalle concrete modalità di coltivazione(8).


Da ultimo, sono nuovamente intervenute le Sezioni Unite(9), che hanno delineato in maniera analitica i confini della fattispecie di coltivazione di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990.


In primo luogo, la sentenza della Corte di legittimità dimostra di condividere i principi elaborati dalla Corte Costituzionale e dalla Sentenza Di Salvia, in forza dei quali la condotta di coltivazione appare ontologicamente distinta e autonoma da quella di detezione ad uso personale e dalle relative attività prodromiche di acquisto e importazione, come dimostrano i riferimenti normativi presenti nel D.P.R. 309/1990, dove la coltivazione (al pari della produzione e fabbricazione), anche a seguito delle modifiche introdotte con la l. 49/2006, non è mai ricompresa tra le attività punite a titolo di illecito amministrativo, evidenziando la chiara scelta del legislatore di punire ogni forma di produzione di stupefacenti.


Nondimeno, le Sezioni Unite ritengono che all'interno del concetto di coltivazione sia necessario distinguere tra coltivazione di tipo "domestico" e coltivazione "tecnico-agraria" ovvero "industriale". Infatti, la coltivazione domestica, di minime dimensioni, realizzata in maniera rudimentale, non appare conforme alla fattispecie tipica ed è dunque priva di rilevanza penale. A sostegno di questo assunto vengono richiamati, in primo luogo, elementi letterali, desumibili dalla normativa in materia di stupefacenti, quali l'art. 27 che, con riferimento all'autorizzazione alla coltivazione, fa riferimento a particelle catastali e alla "superficie del terreno sulla quale sarà effettuata la coltivazione", nonché gli artt. 28, 29, 30 e 31 che si occupano delle "modalità di vigilanza, raccolta e produzione di coltivazioni autorizzate", norme che evocano peculiarità tipiche di una coltivazione "tecnico-agraria", di apprezzabili dimensioni e realizzata per finalità commerciali, non limitata, dunque, all'ambito domestico. In secondo luogo, si sottolinea come la coltivazione domestica, proprio in quanto tale, è in grado di produrre una quantità modesta di stupefacente e non può pertanto configurare il pericolo tipico richiesto dalla fattispecie, consistente nell'aumentare in maniera imprevedibile e significativa la quantità di stupefacente e, dunque, le occasioni di cessione. Precisa poi che, affinché la coltivazione possa essere qualificata come "artigianale", devono essere presi in considerazione parametri oggettivi, di cui si richiede la necessaria compresenza, quali: 1) la minima dimensione della coltivazione, 2) il suo svolgimento in forma domestica e non in forma industriale, 2) la rudimentalità delle tecniche utilizzate, 3) lo scarso numero di piante, 4) la mancanza di indici di un inserimento dell'attività nell'ambito del mercato degli stupefacenti, 5) l'oggettiva destinazione di quanto prodotto all'uso personale esclusivo del coltivatore. In questo caso, l'eventuale utilizzo a fini personali sarebbe punito a titolo di illecito amministrativo.


Il mancato soddisfacimento dei presupposti così indicati determinerebbe il carattere industriale della coltivazione e la rilevanza penale della condotta, in quanto corrispondente al tipo


richiesto dalla fattispecie incriminatrice, prescindendo dall'uso esclusivamente personale. A questo punto, il giudice potrà tuttalpiù essere chiamato ad esprimere un giudizio di offensività in concreto, che non potrà ritenersi soddisfatto laddove, sulla base di un giudizio ex post a fronte di una piantagione giunta a maturazione ovvero di un giudizio prognostico in presenza di piante ancora "acerbe", la pianta, nonostante sia conforme al tipo vietato, non sia idonea a produrre il prodotto finale a causa della modalità di coltivazione in concreto utilizzate ovvero la sostanza prodotta contenga un principio attivo troppo povero per determinarne l'effetto drogante: fermo restando la configurabilità della fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/90 e l'eventuale ricorrenza della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.


Orbene, applicando i principi di diritto al caso di specie, la coltivazione dell'imputato non può ritenersi meramente "domestica", perché i parametri oggettivi indicati dalle Sezioni Unite possono ritenersi solo parzialmente soddisfatti.


In verità, sotto un primo punto di vista, non può negarsi che la coltivazione sia stata realizzata con modalità rudimentali, consistenti nella creazione di una serra ombreggiata priva di un impianto di irrigazione autonomo o di un sistema di riscaldamento e aereazione specificamente adibiti alle piante, indicativi di una coltivazione maggiormente strutturata. La circostanza non può ritenersi smentita neppure dalla presenza di fertilizzanti, verosimilmente utilizzabili anche per gli altri prodotti vegetali presenti nell'orto di Sa.. Inoltre, è stato dimostrato come lo stupefacente, sia quello potenzialmente prodotto dalle piante che quello rinvenuto nella immediata disposizione di Sa. pari a circa 57 grammi di marijuana, fosse concretamente indirizzato all'uso personale dell'imputato. Plurimi, infatti, sono gli elementi a sostegno di tale affermazione: nel domicilio di Sa. non sono stati rinvenuti strumenti per il confezionamento, se non un bilancino di precisione rispetto al quale lo stesso imputato non ha mancato di fornire spiegazioni, evidenziando come venisse utilizzato anche per la misurazione delle sostanze da impiegare per la coltivazione dei prodotti dell'orto, in quanto polveri da diluire in acqua con precise proporzioni. Sa. è stato analitico nell'illustrare le modalità di assunzione dello stupefacente, che egli utilizza per ingestione mischiandolo allo yogurt, utilizzato per lenire i dolori della patologia di cui soffre, parimenti dimostrata documentalmente. Ancora, il fatto che ha giustificato ab origine l'intervento non è consistito in un'insolita e abituale frequentazione di terze persone dell'abitazione del sig. Sa., bensì nel notevole odore sprigionato dalla coltivazione, percepibile distintamente anche dall'esterno, come confermato dai Carabinieri. Dunque, non è desumibile la presenza di alcuna attività di cessione. Lo stesso imputato, come confermato anche dal sig. Fa., ha dichiarato che la sostanza era indirizzata al soddisfacimento di esigenze terapeutiche, come documentalmente provato dalle prescrizioni mediche. Infine, non sono stati riscontrati indici di inserimento della sostanza sul mercato, data l'assenza di strumenti di confezionamento, di denaro possibile prezzo del reato e la possibilità dell'impiego del bilancino per fini diversi dalla suddivisione in dosi destinati a terzi.


Dall'altro lato, nondimeno, non appare possibile ritenere che il numero di piante coltivate sia irrilevante e la coltivazione oggettivamente di minime dimensioni. Invero, all'interno della serra sono state rinvenute quattordici piante di marijuana alte circa due metri, in stato di avanzata maturazione, da cui è stato possibile ricavare 45 grammi di principio attivo corrispondenti a circa 1.808 dosi medie singole. Tale quantitativo riferito al principio attivo prodotto non può oggettivamente essere ritenuto irrilevante, anche in considerazione del fatto che lo stesso Sa. ha dichiarato che le piante non erano ancora giunte a maturazione completa, tanto che il principio attivo potenzialmente ricavabile avrebbe potuto essere maggiore di quello risultante, allo stato dell'accertamento, dalle analisi di laboratorio.


In definitiva, deve ritenersi integrato il reato di coltivazione essendo la condotta dell'imputato penalmente tipica secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite in quanto realizzata con modalità inidonee a qualificarla come prettamente "domestica". Invero, le dimensioni della coltivazione, il non trascurabile numero di piante e la potenzialità produttiva delle stesse sono apparsi dirimenti nel ritenere configurato il pericolo presunto richiesto dalla fattispecie incriminatrice, aumentando in potenza in maniera indefinibile la quantità di stupefacente nel mercato.


A questo punto, l'indagine deve muoversi sul versante dell'offensività in concreto, della cui configurabilità non può dubitarsi. Invero, le piante erano conformi al tipo vietato; le modalità di coltivazione impiegate, per quanto rudimentali, hanno consentito alle piante di giungere a quasi completa maturazione, tanto da ricavare circa 7,8 kilogrammi di prodotto (per la verità non esclusivamente riferito alle sole infiorescenze, ma comprensivo del fogliame); la sostanza risultante conteneva un principio attivo di circa 45 grammi, pari a 1.808 dosi medie, certamente idoneo a determinarne l'effetto drogante.


Va però aggiunto che, integrata la condotta di coltivazione, l'illecita detenzione in casa di marjuana per scopi meramente personali, pure contestata a Sa. nel capo b) e pacificamente integrata nel caso di specie, deve ritenersi assorbita, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite(10), in quanto la disponibilità del prodotto della coltivazione non rappresenta altro che l'ultima fase della coltivazione stessa, tale da poter essere qualificata come post factum non punibile, in quanto ordinario e coerente sviluppo della condotta penalmente rilevante.


Se dalla valutazione complessiva della rilevanza penale della condotta non è stato possibile desumere la sussistenza di una coltivazione meramente domestica, non si può tuttavia negare come, in considerazione delle particolari modalità e circostanze dell'azione, deve ritenersi configurata la fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/90. La Cassazione a Sezioni Unite ha infatti sottolineato come l'accertamento della lieve entità del fatto non debba basarsi unicamente sul solo dato quantitativo e qualitativo, ma anche, per esplicita previsione normativa, sui "i mezzi, la modalità o le circostante dell'anione", verificando quale componente assume valore negativo assorbente rispetto all'altra, con la conseguenza che anche la detenzione o coltivazione di quantitativi non minimali potrà essere ritenuta non ostativa alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5 a fronte di una valutazione complessiva delle circostanze del caso concreto(11).


Tale indirizzo interpretativo appare particolarmente pertinente nel caso di specie, in cui, il quantitativo nominalmente non irrisorio di stupefacente non può ritenersi prevalente, in termini negativi, rispetto al fatto considerato nel suo insieme. In particolare, se è vero che il dato quantitativo della sostanza prodotta dalle piante non è apparso irrilevante, è altrettanto vero che l'impiego di tecniche rudimentali nella cura delle piante ha determinato la produzione di una sostanza con principio attivo molto basso, pari allo 0,6% attribuendo alla stessa un effetto psicotropo non elevato, compatibile, tra l'altro, con l'assunzione giornaliera, da parte di Sa., di una quantità di 5-6 grammi di stupefacente. Come detto, inoltre, nessuna attività di cessione a terzi è risultata provata. A ciò si aggiungano anche l'utilizzo esclusivamente personale del prodotto, nonché l'atteggiamento pienamente collaborativo dell'imputato, che rendono il fatto certamente di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5 D.P.R. n. 309/90.


Le medesime considerazioni appena svolte possono operare anche per una valutazione di particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., norma che non si scontra con le valutazioni in materia di offensività in concreto della condotta. Invero, la causa di non punibilità presuppone un reato perfezionato in tutti i suoi elementi costitutivi, ma immeritevole di pena e, dunque, postula che la condotta sia pur sempre connotata da offensività, seppur minima. Nel caso sub indice, appaiono diversi gli elementi che inducono a ritenere il fatto particolarmente tenue. In particolare, l'imputato non riporta precedenti specifici recenti, essendo i fatti del casellario riferibili ad episodi occorsi più di trent'anni fa; il numero di piante, seppur non trascurabile, non è comunque apparso troppo elevato; l'assenza di strumenti tecnici per la coltivazione, come lampade o sistemi di irrigazione, consente di ritenere che il fenomeno in questione avesse carattere rudimentale e di contenuta offensività; non è stata dimostrata alcuna attività o finalità di cessione a terzi e, infine, le esigenze terapeutiche che connotano i motivi a delinquere consentono di giungere ad un giudizio di minor disvalore della condotta.


Ne consegue che l'imputato deve essere assolto perché il fatto non è punibile per particolare tenuità.


Deve infine disporsi la confisca e distruzione delle piante e dello stupefacente sequestrati agli imputati ai sensi degli artt. 240 c.p. e 87 del D.P.R. n. 309 del 1990.


PQM

P.Q.M.

Visto l'art. 530 co. 2 c.p.p.


Assolve


FA. Pa. dal reato a lui ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con invio degli atti alla Prefettura per quanto di competenza in ordine all'art. 75 D.P.R. 309/1990.


Visto l'art. 530 c.p.p.,


ritenuto assorbito il capo b) nel capo a) e previa derubricazione di quest'ultimo nella fattispecie di cui al co. 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/1990


Assolve


SA. Lo. dal reato a lui ascritto perché il fatto risulta non punibile in ragione della particolare tenuità di cui all'art. 131 bis c.p., con invio degli atti alla Prefettura per quanto di competenza in ordine all'art. 75 D.P.R. 309/1990.


Visto l'art. 240 c.p. o l'art. 87 D.P.R. 309/1990, dispone la confisca e distruzione di quanto in sequestro.


Così deciso in Ferrara, il 15 marzo 2022.


Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2022.


* * *


Note:


(1) Analisi di laboratorio prodotte all'udienza del 5 ottobre 2021


(2) Ricette mediche prodotti all'udienza del 8 marzo 2022


(3) Ex multis, Cass. sez. 3, 9/10/2014, n. 46610.


(4) Cass. sez. III, 10/04/2019, n. 25559


(5) Corte Costituzionale, Sent. n. 443 del 1994


(6) Cass. Sezioni Unite, 24/4/2008 n. 28605.


(7) Cass. sez. VI, 15/3/2013 n. 22459.


(8) Cass. sez. III, 9/5/2013 n. 23082.


(9) Cass. Sezioni Unite, 19/12/2019 n. 123458.


(10) Cass. Sez. Unite, 19/12/2019, n. 12348.


(11) Cass. Sez. Unite, 27/09/2018, n. 51063

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