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Truffa agli anziani e minorata difesa: il rischio dell’automatismo sanzionatorio oltre il dato anagrafico (GM Costa - Tribunale di Padova)

  • 4 giorni fa
  • Tempo di lettura: 11 min
Truffa agli anziani e minorata difesa: il rischio dell’automatismo sanzionatorio oltre il dato anagrafico

Massima

In tema di truffa aggravata, la configurabilità della circostanza di cui all’art. 61, n. 5, c.p. richiede l’accertamento concreto di una condizione di vulnerabilità della persona offesa consapevolmente sfruttata dall’agente; l’età avanzata, di per sé, non è sufficiente a integrare la minorata difesa, né può essere valorizzata in via automatica in assenza di una motivazione specifica e individualizzata.


Il fatto

Con sentenza del 6 febbraio 2026, il Tribunale di Padova ha condannato due imputati, all’esito di giudizio abbreviato, per una truffa realizzata con il noto schema del “finto carabiniere”.

La condotta si articolava secondo una dinamica ormai ricorrente:

  • contatto telefonico con la vittima, ultra novantenne;

  • prospettazione di un inesistente coinvolgimento in fatti di reato;

  • invio presso l’abitazione di un sedicente appartenente alle forze dell’ordine;

  • consegna di denaro e oggetti preziosi sotto la pressione psicologica indotta.

Il quadro probatorio risultava ulteriormente rafforzato dalle dichiarazioni confessorie rese dagli imputati, sicché la responsabilità penale è stata ritenuta provata oltre ogni ragionevole dubbio.

La decisione non presenta particolari criticità quanto alla qualificazione del fatto come truffa aggravata ex art. 640 c.p.

Il vero nodo giuridico risiede, invece, nel riconoscimento della minorata difesa ex art. 61, n. 5, c.p., che il Tribunale ritiene integrata sulla base di:

  • età molto avanzata della persona offesa;

  • mancata immediata percezione della condotta fraudolenta;

  • artifici relazionali idonei a mantenere la vittima in uno stato di soggezione (telefonate continue).

È qui che la motivazione merita un’analisi più attenta.

La giurisprudenza di legittimità è costante nel chiarire che: “l’età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa, dovendo il giudice accertare in concreto la sussistenza di condizioni di particolare vulnerabilità sfruttate dall’agente”(Cass. pen., Sez. II, n. 47186/2019; Cass. pen., Sez. II, n. 16017/2014)

Il dato anagrafico, dunque, costituisce un indice, non una prova.

La sentenza richiama formalmente tale principio, ma non lo sviluppa in modo coerente.

La vulnerabilità della persona offesa viene, infatti:

  • desunta dalla sua età e dalla riuscita della truffa;

  • non autonomamente accertata quale condizione specifica e preesistente;

  • non analizzata sotto il profilo della concreta capacità di autodeterminazione.

In altri termini, la motivazione sembra scivolare — pur senza dichiararlo — verso una presunzione di fragilità connessa all’età, che la giurisprudenza di legittimità esclude in modo netto.

Il punto è decisivo:la minorata difesa richiede una relazione tra vulnerabilità e condotta, non una mera coincidenza.

Le truffe agli anziani rappresentano, indubbiamente, un fenomeno diffuso e allarmante.

Tuttavia, proprio la loro serialità rischia di produrre un effetto distorsivo:

  • standardizzazione delle motivazioni;

  • ampliamento implicito delle aggravanti;

  • compressione del vaglio individuale richiesto dal principio di colpevolezza.

Il diritto penale, per sua natura, resiste a queste derive:non esistono categorie “automatiche”, neppure di fronte a fenomeni socialmente odiosi.

Il Tribunale distingue le posizioni dei due imputati:

  • riconoscendo le attenuanti generiche a S., in ragione della condotta processuale e dell’assenza di precedenti recenti;

  • negandole a P., valorizzando i precedenti specifici e la violazione delle prescrizioni cautelari.

La motivazione, pur articolata, appare discutibile nella misura in cui:

  • attribuisce alla recidiva un peso quasi determinante, senza un’analisi pienamente individualizzata;

  • utilizza la violazione cautelare come indice assorbente di personalità negativa.

Sul punto, le Sezioni Unite hanno chiarito che la recidiva non opera automaticamente, ma richiede un giudizio concreto di maggiore colpevolezza(Cass. pen., Sez. Unite, n. 35738/2010, Calibè).

La decisione si colloca nel solco di una giurisprudenza attenta al contrasto delle truffe ai danni di soggetti vulnerabili.

Tuttavia, proprio nei casi più “tipici” si annida il rischio più insidioso:quello di trasformare categorie elastiche — come la minorata difesa — in automatismi applicativi.

Il dato anagrafico non può sostituire l’accertamento. La gravità del fenomeno non può attenuare l’onere motivazionale.

È su questo crinale che si gioca oggi il vero equilibrio tra effettività della tutela e legalità della decisione.


La sentenza integrale

Tribunale di Padova - n. 190/26

P. e S. sono stati chiamati a giudizio, mediante

presentazione per la convalida dell’arresto e contestuale giudizio direttissimo da parte del p.m.. in data 9.1.2026. per rispondere del reato di truffa aggravata, fatto meglio descritto in epigrafe.

In quella data il giudice ha convalidato l’arresto e ha applicato a P. la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Arzano (NA) e a S. quella dell’obbligo di dimora nel Comune di Magnano di Napoli (NA). La difesa ha chiesto termine ed è stato disposto rinvio all’udienza del 6.2.2026.

Nelle more. con ordinanza del 27.1.2026, il giudice ha disposto per il solo P. I’aggravamento della misura in essere, a fronte della violazione delle prescrizioni imposte, sommando all’obbligo di dimora anche l’obbligo di presentazione quotidiana allap.g.

1 difensore, munito di procura speciale ha chiesto definirsi il processo con rito abbreviato mediante presentazione di istanza pervenuta in data 5.2.2026 e all’'udienza odierna. specificato che la predetta istanza si riferisce ad entrambi gli imputati, ha insistito nella richiesta del rito. Il giudice. una volta ammesso il rito. ha invitato le parti a discutere e pronunciato sentenza. con riserva di deposito delle motivazioni nel termine di giorni 15.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale che sia provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità degli imputati per il reato a loro ascritto.

Dalla c.n.r.. e dai relativi allegati — atti pienamente utilizzabili in ragione del rito prescelto — si evince infatti che, in data 8.1.2026, veniva attivato un servizio di o.c.p. da parte della Squadra Volanti della Questura di Padova.

L’o.c.p. riguardava due soggetti che si trovavano all’interno di un’autovettura. modello Fiat 500 blu targata, sottoposta il giomo precedente a controllo di polizia poiché utilizzata da persone. diverse dagli odierni imputati. gravate da precedenti per truffe agli anziani.

Attorno alle ore 16.15 l’auto si fermava davanti al civico n. 18 di via Santa Chiara. Padova: uno dei soggetti smontava e accedeva all’immobile, mentre il conducente dell’auto parcheggiava poco distante, sotto il costante controllo visivo degli operanti. Dopo pochi minuti il primo usciva dall’abitazione e si portava in prossimita della Fiat 500 parcheggiata nelle vicinanze, parlando al telefono, momento in cui gli operanti si avvicinavano e procedevano al controllo di ambo i soggetti. P. identificato come colui che aveva fatto ingresso nell’abitazione, dichiarava spontaneamente che all’interno della borsa nera in suo possesso si trovavano dei beni poco prima prelevati da un’abitazione nelle vicinanze.

A quel punto gli operanti. sulla scorta dei sospetti relativi all’automobile e di quanto dichiarato da P., procedevano a una perquisizione personale e ad accertamenti urgenti sul telefono in uso a quest’ultimo, verificando nelle chat che. da una conversazione intrattenuta in quei minuti con tale “Angela”, si evincevano chiaramente le fasi preparatorie ed esecutive della truffa commessa poco prima.

Mentre i soggetti venivano portati in Questura per I'identificazione, risultando essere per l’appunto gli odierni imputati, un operante suonava il campanello del civico 18. al quale apriva la p.o. T. persona anziana che. al momento. si trovava ancora impegnata in una telefonata con soggetto a lui sconosciuto. Una volta spiegato il motivo dell’intervento, il sig. T. comprendeva che quanto aveva subito poco prima era una truffa, e si determinava a sporgere querela.

Nella stessa si legge che lo stesso era stato contattato attorno alle 15:30 da sedicenti appartenenti all’arma dei Carabinieri, i quali gli riferivano che la sua autovettura modello Peugeot 407 era stata coinvolta in un furto o in una rapina commessa a Treviso. Per tale motivo, previo contatto con altri — presunti — Carabinieri di Padova, sarebbe stato necessario che egli esibisse a un loro collega il denaro e 1 preziosi detenuti in casa, al fine di verificare se corrispondessero o meno a quanto oggetto del furto.

A tal fine sarebbe andato a casa sua appositamente un appartenente all’arma. il quale effettivamente si presentava di li a poco invitandolo a consegnargli quanto raccolto per effettuare delle verifiche. Quest’ultimo insisteva con il sig. T. per farsi consegnare

anche la catenina che indossava e il denaro contenuto nel portafogli, poi. con il pretesto di fargli segnare su un pezzetto di carta le matrici delle banconote, raccoglieva tutti i beni ed usciva dall’abitazione. Nel mentre. un altro soggetto — non identificato — intratteneva al telefono la p.o., convincendola che quanto stava accadendo fosse


regolare e dicendo che. dopo le opportune verifiche, avrebbero restituito quanto prelevato.

Ebbene, da quanto riportato nella querela e dall’esito della perquisizione effettuata nei confronti dei due soggetti identificati dagli operanti, ovvero P. che si è introdotto in casa del sig. T. e S., che l’ha atteso all’interno dell’autovettura poco distante, si evince come ai danni della p.o. sia stata perpetrata una truffa, con modalità riconducibili a quanto frequentemente si verifica a danno degli anziani.

1 due imputati, che non appartengono realmente alle forze dell’ordine. hanno contattato il sig. T. anziano di più di 90 anni. fingendosi carabinieri e ingenerando nello stesso il timore di essere stato — suo malgrado — coinvolto in indagini relative alla commissione di un reato mediante utilizzo della sua automobile. Tramite un sistema di telefonate continue, operate da altri soggetti che non sono stati identificati, e coordinate da un “centralinista”, che nel caso di specie & con ogni probabilita la “Angela” di cui alla chat intrapresa da P. hanno convinto la p.o. aconsegnare tutti ibeni preziosi in suo possesso e il denaro (nella fattispecie. banconote per un totale di € 890,00, una catenina in metallo color oro e quattro orologi). tenendolo sempre occupato telefonicamente al fine di non consentirgli di contattare altre persone che lo potessero indurre a disattendere le indicazioni ricevute.

La ricostruzione dei fatti peraltro è stata integralmente riconosciuta dagli stessi imputati, che con dichiarazioni sottoscritte e depositate in atti in data 5.2.2026 hanno ammesso gli addebiti loro contestati, cosi come formulati nel capo di imputazione, scusandosi per l’accaduto e motivandolo sulla base di un momento di difficolta economica.

1 reato di truffa pluriaggravata si ritiene quindi configurato sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Sono stati infatti perpetrati dei raggiri adanno della p.o.. tramite la falsa rappresentazione della commissione di un reato da soggetti alla guida dell’auto del sig. T., e mediante la falsa rappresentazione. da parte degli imputati. di appartenere alle forze dell’ordine. Dette circostanze hanno consentito loro di ottenere un profitto ingiusto a danno della p.o., che — persuasa di dover agire in questo senso — ha consegnato ipreziosi in suo possesso e una importante somma di denaro contante che deteneva in casa.

Giova sottolineare come siano sussistenti anche 1’aggravante di cui all’art. 640 c.2 n.2 c.p. e di cui all’art. 61 n.5 c.p.

La truffa è stata infatti realizzata ingenerando nella p.o. sia il timore di un pericolo immaginario, consistente nella possibilita di essere coinvolto in indagini relative a reati contro il patrimonio, sia l’erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell’autorità, nel caso di specie consistente nell’obbligo di consegnare quanto detenuto di prezioso in casa per operane il raffronto con la merce presuntamente oggetto di furto.

Altresi è integrata ’aggravante di cui all’art. 61 n.5 c.p. Deve in tal senso ricordarsi come, per giurisprudenza costante, “ai fini della configurabilita dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen., l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacita di resistenza della vittima, dovendo essere valutata la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16017 n. 47186 del 22/10/2019). Nel caso di specie deve dunque valorizzarsi in primo luogo la circostanza per cui il sig. T. non aveva minimamente compreso di essere stato circuito. al punto che è stato necessario I'intervento degli operanti di p.g. per fargli comprendere ['accaduto, anche in considerazione dell’eta molto avanzata. In secondo luogo il fatto che gli imputati, unitamente ai loro complici non identificati, hanno posto in essere degli accorgimenti tali da impedire alla p.o. di potersi difendere, in particolare mantenendolo al telefono per tutto il periodo interessato senza consentirgli di telefonare ad altre persone al fine di persuaderlo a disattendere le indicazioni ricevute.

Quanto al profilo soggettivo del reato. I'ammissione di responsabilita contenuta nella memoria depositata dagli imputati consente di ritenere integrato il dolo.

Venendo al trattamento sanzionatorio. si ritiene innanzitutto integrata — per ambo gli imputati — la recidiva contestata, nella forma reiterata per quanto concerne S. e nella forma reiterata specifica per quanto concerne P. In ambo icasi sussistono i precedenti penali atti ad integrare la recidiva, e per entrambi puo compiersi il giudizio di maggior riprovevolezza del comportamento ritenuto necessario al fine di riconoscere la predetta aggravante.

Nel caso di S., infatti. pur a fronte della previa commissione di reati di diverso tipo — l’uno legato agli stupefacenti. l’altro relativo ad una rapina — a cui sono conseguite una pena sospesa ed una pena detentiva, lo stesso non si è evidentemente allontanato da dinamiche criminose, perpetrando una truffa nei confronti di soggetti deboli anche a distanza dal proprio territorio di riferimento. Per quanto concerne P., invece, i numerosi precedenti, anche specifici, evidenziano una tendenza a delinquere significativa, che implica il giudizio di maggior colpevolezza in ordine al fatto per cui si procede. dovendosi rilevare che nemmeno la comminazione di pene significative abbia allontanato lo stesso — se non nel periodo di esecuzione pena — dalla commissione di reati.

Deve poi valutarsi la possibilita di riconoscere le circostanze attenuanti generiche, oggetto di specifica richiesta da parte della difesa.

In questo senso assume rilievo la predetta missiva con cui gli stessi hanno ammesso i propri addebiti e si sono scusati, dicendosi impossibilitati a risarcire attualmente la p.o. ma riservandosi di valutare tale possibilita in futuro. Premessa I'impossibilita di vagliare la veridicita di quanto riportato per quanto concerne la difficolta economica, deve necessariamente differenziarsi la posizione dei due imputati.

A P. non possono essere riconsociute le predette attenuanti. innanzitutto in considerazione del contenuto del casellario giudiziale, che riporta in particolare diversi precedenti specifici commessi a partire da fine 2024, tali da non consentire di ritenere credibile l’aspetto inerente alla contingenza economica del momento quale motivazione del fatto compiuto. In secondo luogo. soprattutto, depone in senso contrario alla concessione delle attenuanti generiche la violazione della misura cautelare, avvenuta pochi giorni dopo la sua esecuzione, da ritenersi grave poiché coincisa con la commissione di altro reato di falso e gia comportante un aggravamento della stessa.


Diversamente, si ritiene che per S. possano riconoscersi le attenuanti generiche. stante il rispetto della misura cautelare accompagnato dalla lettera di ammissione della responsabilità, da apprezzarsi sotto il profilo della partecipazione processuale, e l’assenza di precedenti recenti.

Ne consegue che. per il solo S., deve procedersi a giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche e le contestate aggravanti, da concludersi nel senso dell’equivalenza: gli aspetti valorizzati nel precedente paragrafo, infatti. consentono di neutralizzare l’effetto delle aggravanti contestate. dovendosi in particolare valorizzare la presa di distanza da parte dell’imputato in ordine a quanto commesso.

Sulla scorta di quanto evidenziato, si ritiene congrua per S., ai sensi dell’art. 133 c.p., la pena finale di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa, cosi determinata: pena base mesi sei di reclusione ed euro 300.00 di multa. stante la limitata gravita del fatto e la circostanza per cui i beni sono immediatamente rientrati in

possesso della p.o.. il che consente di non discostarsi dal minimo della sanzione: diminuita per il rito prescelto a mesi quattro ed euro 200.00 di multa.

Si ritiene congrua per P., ai sensi dell’art. 133 c.p.. la pena finale di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa, cosi determinata: pena base mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa, sulla scorta delle stesse ragioni evidenziate per il coimputato: aumentata per la contestata recidiva a mesi dieci di reclusione ed euro 500.00 di multa ex art. 99 c.4 c.p., aumentata ad anni uno di reclusione ed euro 600.00 di multa per le ulteriori aggravanti contestate (aumento di un mese di reclusione ed euro 50,00 di multa per ciascuna), ridotta per il rito prescelto a mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa.

All’affermazione di responsabilita penale consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Non può essere concessa la sospensione condizionale della pena agli imputati.

Entrambi ne hanno gia usufiuito in passato, nel caso di P. è stata anche revocata in un’occasione, e — pur rientrando astrattamente la pena inflitta nei limiti di cui all’art. 164 ult. comma c.p. — non si ritiene di poter formulare positivamente la prognosi relativa al fatto che gli stessi si asterranno in futuro dal commettere ulteriori reati, anche in considerazione dei precedenti citati. Né, dalla missiva pervenuta dagli imputati, vi è alcun riferimento alla disponibilita concreta a porre in essere taluna delle condotte riparatorie di cui all’art. 165 c.1 c.p.. obbligatorie in ipotesi di seconda concessione del beneficio.

Per quanto concerne le misure cautelari attualmente in essere, si ritiene opportuno revocarle, stante ilrispetto integrale delle prescrizioni da parte di S. e il rispetto della misura, una volta aggravata, da parte di P. Si ritengono dunque venute meno le esigenze cautelari che ne hanno giustificato 1’applicazione. anche in relazione alla pronuncia di sentenza di condanna.

Rilevato che sono venute meno le esigenze che hanno giustificato il vincolo di sequestro probatorio, si dispone. ai sensi dell’art. 262 c.1 c.p.p.. la restituzione a P. Carmine del telefono cellulare marca Motorola avente IMEI 1 n.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442, 533 e 535 e.p.p.

dichiara S. responsabile del reato a lui ascritto e, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alle contestate aggravanti, previa riduzione per il rito, lo condanna alla pena finale di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali:

dichiara P. responsabile del reato a lui ascritto e. previo mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenute sussistenti le aggravanti contestate, previa riduzione per il rito, lo condanna alla pena finale di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa. oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l’art. 300 c. 4-bis c.p.p.

Revoca le misure cautelari attualmente in essere nei confronti degli imputati. Motivazione riservata nel termine di giorni 15.

Padova, 6.2.2026.

IL GIUDICE Giovanni Costa

 
 
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