
Art. 368 c.p. - Calunnia
Chiunque, con denuncia [333 c.p.p.], querela [336 c.p.p.], richiesta [342 c.p.p.] o istanza [341 c.p.p.], anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata [64] se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.
La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; [e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte].
Scheda Reato
Pena: il reato di calunnia è punito con la reclusione fino a 6 anni (nell'ipotesi prevista dal primo comma) e con la reclusione fino a 12 anni (nell'ipotesi descritta dal terzo comma).
Procedibilità: il reato di calunnia è procedibile d'ufficio.
Prescrizione: il reato di calunnia si prescrive in 6 anni (nell'ipotesi prevista dal primo comma) e 12 anni (nell'ipotesi descritta dal terzo comma).
Competenza: per il reato di calunnia è competente il tribunale in composizione monocratica.
Arresto: per il reato di calunnia l'arresto è facoltativo (nelle ipotesi previste dal primo, secondo e prima parte del terzo comma); obbligatorio (nell'ipotesi decritta dalla seconda parte del terzo comma).
Fermo: per il reato di calunnia il fermo non consentito (primo comma); consentito (secondo e terzo comma).
Custodia cautelare in carcere: per il reato di calunnia il fermo non è consentita la custodia cautelare in carcere.
Indice:
3. Quando si configura il reato di calunnia?
4. L'elemento soggettivo della calunnia
6. La scriminante del diritto di difesa nel reato di calunnia
7. La ritrattazione nel reato di calunnia
8. I rapporti tra la calunnia e gli altri reati
1. Che cos'è la calunnia?
La calunnia è un delitto previsto dall'art. 368 del codice penale e punisce la persona che denunci alla autorità giudiziaria un soggetto sapendolo innocente.
L'art. 368 c.p. punisce la calunnia, in quanto lesiva dei beni giuridici della corretta amministrazione della giustizia, nonché dell'onore - ed eventualmente pure della libertà personale - della persona falsamente incolpata di un reato.
Si tratta di un reato comune, che può esser commesso da qualsiasi persona diversa dall'incolpato (nel qual caso si configura il delitto di autocalunnia di cui all'art. 369 c.p.).
È un reato di mera condotta, a forma vincolata.
In particolare, il reato di calunnia punisce, alternativamente, le seguenti condotte:
incolpare una persona di un reato mediante denuncia, querela, richiesta o istanza (calunnia diretta o formale), con la precisazione che il "concetto di denuncia" va inteso in senso ampio, dunque non limitato alla denuncia formale prevista dall'art. 331 c.p.p., ma comprensivo anche della semplice insinuazione, della denuncia anonima o sotto falso nome, come espressamente precisato dall'art. 368 c.p.;
simulare a carico di una persona le tracce di un reato (calunnia indiretta o materiale).
Il reato oggetto della falsa accusa può essere qualsiasi delitto o contravvenzione (in quest'ultimo caso, si riconosce la circostanza attenuante ex art. 370 c.p.), a condizione, però, che venga rappresentato un fatto tipico, antigiuridico, colpevole e punibile.
Tanto nel caso di calunnia diretta, che in quello di calunnia indiretta, non è sufficiente che le circostanze riportate nella denuncia o le tracce simulate lascino supporre la mera commissione di un reato (in questo caso, risulterà integrata l'ipotesi di simulazione di reato) ma è necessario che esse possano essere ricondotte, pure approssimativamente, ad una persona identificabile.
Trattandosi di reato di pericolo, occorre accertare che la calunnia (formale o materiale) sia idonea a dare avvio a un procedimento penale nei confronti di un innocente - indipendentemente dal relativo esito - sulla base di un giudizio ex ante, a base totale e in concreto.
Questa condizione viene meno nel caso in cui la falsa accusa abbia per oggetto fatti manifestamente inverosimili o in quello in cui manchi una condizione di procedibilità.
Infine, ai fini della configurabilità del reato di calunnia, l'autore del reato deve avere la consapevolezza e volontà di accusare di un reato un'altra persona, sapendo della sua innocenza.
Cosa succede nel caso in cui vi sia incertezza sull'innocenza della persona accusata?
A) Secondo un orientamento giurisprudenziale, in situazione di dubbio o di ragionevole incertezza circa l'innocenza dell'incolpato, non si configura l'elemento psicologico del reato previsto dall'art. 368 c.p. (cfr. Cass. pen. sent. n. 27846 del 2009).
Il reato di calunnia richiede la conoscenza da parte dell'accusatore dell'innocenza dell'incolpato ("che egli sa innocente") e non si può richiedere all'uomo medio di essere in grado di formulare "giudizi sicuri di colpevolezza".
Se vi sono dubbi sull'innocenza dell'incolpato, in altri termini, non è possibile muovere un rimprovero nei confronti del denunciante, anche perché ragionando diversamente si finirebbe per restringere il ricorso alla giustizia da parte dei cittadini.
Un diverso orientamento, invece, ha osservato che il dubbio, di per sé, non è incompatibile con il dolo, per l'integrazione del quale è sufficiente che l'agente si rappresenti l'innocenza dell'incolpato, anche senza i contorni della certezza. In altri termini, secondo questo orientamento solo l'errore può escludere il dolo.
Si è affermato, per esempio, che in caso di dubbio, il denunciante abbia il dovere di esporre in maniera chiara e precisa i motivi della sua perplessità (dovere riconducibile al senso di responsabilità di ciascun cittadino) nel momento in cui questi presenti delle denunce all'autorità.
2. Esempi di calunnia
Si propongono, di seguito, due esempi di contestazioni elevate per il reato di calunnia ex art. 368 c.p.
Esempio 1
Tizio e Caio, imputati del reato di cui agli artt. 110 e 368 c.p. perchè, in concorso tra loro, accusavano ingiustamente (…), pur sapendolo innocente, di averli aggrediti
verbalmente e fisicamente, mediante schiaffi, pugni e graffi all'indirizzo del (…) cagionandogli lesioni consistenti in "trauma cranico non commotivo, contusioni emitorace, contusioni al volto con prognosi di giorni sette", nonché mediante colpi alla nuca della G. cagionandole lesioni consistenti in "cervicalgia post-traumatica, contusione gamba dx - con prognosi di giorni sette". In ________, querela dell'______.
Esempio 2
Tizio, imputato del reato di cui all' art.368 c.p., perchè, con denuncia presentata in
data ___ alle ore ____ presso la ____, denunciava falsamente di aver subito il furto dell'autovettura ____, e, poco dopo, alle ore ____ circa, richiedeva l'intervento dei Carabinieri presso la concessionaria ____, segnalando di aver rinvenuto lì la propria autovettura, così accusando del reato di furto il titolare della predetta concessionaria G., accusa rivelatasi palesemente infondata all'esito degli accertamenti svolti nell'immediatezza dai Carabinieri dai quali emergeva che l'autovettura ____, targata ____ era nella disponibilità del M. in virtù di contratto di noleggio con G., titolare dell'auto, il quale aveva proceduto a recuperare il suddetto bene a seguito di morosità del locatario secondo le modalità previste nel contratto concluso tra le parti (ritiro della vettura tramite GPS con blocco motore/centralina).
Con la recidiva.
In ____, il ____.
3. Quando si configura il reato di calunnia?
Come si è detto in precedenza, affinché possa integrarsi il reato di calunnia, ai sensi dell'art. 368 c.p., occorre che la condotta dell'agente si concretizzi nell'incolpare una persona di un reato ovvero di simulare a carico di lui le tracce di un reato, mediante "denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obblio di riferire", conoscendo già a quel momento l'innocenza dell'incolpato, ossia l'estraneità al fatto (realmente accaduto) o l'inesistenza del fatto medesimo.
La norma prevede e punisce sia la "calunnia formale" (attuata mediante denuncia, intesa in senso ampio, quindi comprensiva di ogni tipo di notitia criminis, anche non qualificata o anonima, purché idonea a far sorgere un procedimento penale), sia la calunnia c.d. "materiale", dipendente dalla simulazione delle tracce di reato, che non necessariamente devono riguardare un illecito realmente accaduto e che possono consistere sia in segni e indizi materiali, che in segni sulla persona del denunciarne o su altri.
In ogni caso, tali atti devono essere in grado di indicare, in modo non equivoco, il soggetto incolpato quale responsabile del reato denunziato.
La fattispecie, per essere realmente offensiva e dunque meritevole di sanzione sul piano penale (ex artt. 25, co. 2 Cost. e 49 c.p.), implicitamente richiede che le condotte sopra descritte concretizzino il serio pericolo che, a carico dell'incolpato, possa iniziare un procedimento penale, delineando, quindi, un reato di pericolo concreto e non di danno.
Esso risulta configurato, pertanto, anche in assenza di condanna dell'innocente e persino in assenza di instaurazione del procedimento o processo penale a suo carico, essendo sufficiente la possibilità, seppur concreta, che l'autorità giudiziaria si attivi per reprimere il reato falsamente addebitato.
E' esclusa, pertanto, la rilevanza penale delle condotte qualora i fatti denunciati o simulati siano privi di credibilità, in quanto grotteschi o assurdi, tali da escludere già ictu oculi l'avvio di un procedimento penale, ovvero nei casi in cui il reato sia perseguibile solo in presenza di una condizione di procedibilità, invero assente (ad es., quando vi sia denuncia ma non querela da parte della presunta persona offesa - Tribunale Pescara, 03/04/2023, (ud. 03/04/2023, dep. 03/04/2023), n.736).
Analizziamo di seguito le più recenti sentenze della Corte di cassazione, in tema di elemento oggettivo del reato di calunnia:
La falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari, presentata da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona in adempimento di un'obbligazione, integra il delitto di calunnia in quanto, sebbene non contenga un'accusa diretta concernente uno specifico reato, è idonea a determinare ragionevolmente l'apertura di un procedimento penale, per un fatto procedibile d'ufficio, a carico di persona determinata (Cassazione penale , sez. VI , 27/01/2023 , n. 7573).
Non integra il delitto di calunnia la simulazione di tracce di reato a carico di persona già deceduta al momento della condotta, non essendovi la possibilità di inizio di un procedimento penale nei confronti di un innocente (Cassazione penale , sez. I , 29/03/2022 , n. 34894).
Non è configurabile il delitto di calunnia quando la falsa accusa abbia ad oggetto fatti per i quali l'esercizio dell'azione penale è paralizzato dal difetto di una condizione di procedibilità ed, in particolare, dall'effetto preclusivo derivante dalla decisione irrevocabile (nella specie, di condanna) di un precedente giudizio sui medesimi fatti, risultando la condotta inidonea a determinare la possibilità dell'inizio di un procedimento penale (Cassazione penale , sez. V , 05/10/2021 , n. 40274).
Integra il reato di calunnia la condotta di colui che, pur sapendolo innocente, accusi un altro soggetto di aver reso una falsa denuncia (c.d. denuncia di calunnia), anche nel caso in cui le accuse asseritamente false da quest'ultimo formulate si rivelino, per accertamenti successivi, vere, assumendo esclusivo rilievo l'aver attribuito al calunniato un fatto non corrispondente al vero. (Fattispecie in cui la Corte, sottolineando la natura della calunnia quale reato di pericolo, ha annullato con rinvio l'assoluzione dell'imputato che, sapendoli innocenti, aveva accusato il difensore e il consulente tecnico di averlo indotto ad accusare dell'omicidio della nipote la propria figlia, poi effettivamente condannata per tale reato, rilevando l'ininfluenza di tale ultima circostanza e dovendo invece essere accertato se il predetto, nel formulare le accuse nei confronti di tali professionisti, avesse riferito o meno una circostanza falsa - Cassazione penale , sez. VI , 22/10/2020 , n. 30639).
Integra il delitto di calunnia nella forma cd. indiretta la falsa accusa che, pur non essendo nominativa, sia formulata in modo da rendere inequivoca la riferibilità del fatto ad una determinata persona, mentre si configura il delitto di simulazione di reato quando il fatto sia implicitamente attribuito ad una qualsiasi delle persone fisiche aventi un interesse specifico alla sua consumazione. (Conf. Sez. 6, n. 9521 del 08/06/1983, Rv. 161144 - Cassazione penale , sez. VI , 08/07/2020 , n. 21990).
In tema di calunnia, non è necessaria per la configurabilità del reato una denuncia in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma a soggetto obbligato a riferire all'autorità giudiziaria, esponga fatti concretanti gli estremi di un reato e li addebiti a persona di cui conosce l'innocenza. (Fattispecie relativa a dichiarazioni accusatorie consapevolmente mendaci, rese al sanitario del pronto soccorso, pubblico ufficiale sul quale grava l'obbligo di referto - Cassazione penale , sez. VI , 19/02/2020 , n. 12076).
In tema di calunnia, la consapevolezza del denunciante in merito all'innocenza dell'accusato è esclusa qualora la supposta illiceità del fatto denunziato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi e seri tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte di una persona, di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Cassazione penale , sez. VI , 18/02/2020 , n. 12209).
Non integra il delitto di calunnia l'utilizzo di una carta di identità falsificata, presentata allo sportello di un istituto bancario per commettere una truffa, in quanto la fattispecie di calunnia cd. reale, consistente nel simulare a carico di qualcuno le tracce di un reato, si realizza solo nell'ambito del rapporto con l'autorità giudiziaria o con altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire (Cassazione penale , sez. II , 19/06/2019 , n. 42032).
Non è configurabile il delitto di calunnia allorché la falsa incolpazione abbia ad oggetto reato procedibile a querela in relazione al quale la stessa non sia stata presentata, senza che possa rilevare in senso contrario la intervenuta proposizione di querela di falso ex art. 221 c.p.c. , attesa la sua valenza autonoma e distinta rispetto alla querela (Cassazione penale , sez. VI , 13/02/2019 , n. 28231).
Integra il delitto di calunnia la condotta dell'appartenente alle forze dell'ordine che redige un'annotazione di servizio con la quale riferisce la commissione di più episodi delittuosi, pur essendo consapevole della falsità di alcuni di essi. (Fattispecie in cui venivano segnalati una pluralità di episodi di cessione di stupefacenti, uno solo dei quali non veritiero - Cassazione penale , sez. V , 14/06/2018 , n. 45821).
Il delitto di calunnia si configura anche nel caso di successiva abrogazione del reato oggetto della falsa incolpazione (In motivazione la Corte ha affermato che la valutazione della falsa attribuzione del fatto costituente illecito penale, ossia dell'elemento materiale della fattispecie criminosa, deve essere compiuta al momento della consumazione del reato, non assumendo rilievo la circostanza che la norma disciplinante il reato del quale sia stato falsamente incolpato un innocente sia successivamente abrogata, atteso che l'originaria falsa incolpazione resta in grado di esporre in concreto un innocente all'instaurazione di un procedimento penale a suo carico e il fatto precedentemente commesso conserva la sua offensività nonostante la successiva depenalizzazione - Cassazione penale , sez. VI , 17/05/2018 , n. 39981).
Configura il delitto di calunnia la falsa incolpazione di reati procedibili a querela e questa sia stata presentata tardivamente, qualora per l'accertamento dell'insussistenza della causa di procedibilità si renda comunque necessario l'avvio del procedimento penale e lo svolgimento di accertamenti che richiedano apposite indagini (Cassazione penale , sez. VI, 04/05/2018 , n. 22309).
La falsa denuncia di smarrimento di un assegno, presentata dopo la consegna del titolo da parte del denunciante ad altro soggetto, integra il delitto di calunnia cosiddetta formale o diretta, mentre, ove la denuncia di smarrimento venga presentata prima della consegna, è configurabile il delitto di calunnia cosiddetta reale o indiretta, a condizione, tuttavia, che risulti dimostrata la sussistenza di uno stretto e funzionale collegamento, oggettivo e soggettivo, tra la falsa denuncia e la successiva negoziazione, diversamente integrandosi il delitto di simulazione di reato (Cassazione penale , sez. II , 09/02/2018 , n. 14145).
In tema di calunnia, la presentazione di plurimi atti di incolpazione, nei confronti della medesima persona e per lo stesso reato, integra la commissione di più reati di calunnia quando il contenuto dell'atto successivo contenga un ampliamento dell'originaria accusa, mentre integra un “post factum” non punibile ove consista nella mera conferma e precisazione dell'iniziale accusa. (Fattispecie in cui veniva sporta una prima falsa denuncia da parte del soggetto ritenuto quale autore mediato del reato, le cui dichiarazione erano successivamente confermate dall'effettivo calunniatore- Cassazione penale , sez. VI , 09/01/2018 , n. 3368).
In tema di rapporto tra diritto di difesa e accuse calunniose, l'imputato, nel corso del procedimento instaurato a suo carico, può negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, ma commette il reato di calunnia quando non si limita a ribadire la insussistenza delle accuse a lui addebitate, ma assume ulteriori iniziative dirette a coinvolgere l'accusatore - di cui pure conosce l'innocenza - nella incolpazione specifica, circostanziata e determinata di un fatto concreto (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761).
Ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente l'elemento materiale del delitto di calunnia (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761).
Il delitto di calunnia è realizzato anche quando il reato attribuito all'innocente è estinto per prescrizione al momento della denuncia in quanto l'accertamento dell'estinzione del reato presuppone comunque la verifica della configurabilità dell'ipotesi criminosa e l'analisi dell'individuazione della decorrenza del termine prescrizionale, elementi che richiedono un accertamento già idoneo a realizzare lo sviamento dell'amministrazione della giustizia poiché si sviluppa su circostanze non veritiere (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761).
Non è configurabile il delitto di calunnia allorché la falsa accusa abbia ad oggetto fattispecie integranti reati procedibili a querela e questa non sia presentata ovvero sia invalida atteso che, in siffatta ipotesi, la condotta risulta di per sé inidonea a determinare l'avvio di un procedimento penale. (Fattispecie relativa a querela priva di autenticazione della sottoscrizione - Cassazione penale , sez. VI , 29/11/2017 , n. 335).
Integra il delitto di calunnia la condotta di colui che, dopo aver indotto una terza persona a sporgere denuncia, renda false dichiarazioni al pubblico ministero, confermando il contenuto della denuncia e fornendo falsi elementi di riscontro (Cassazione penale , sez. VI , 06/10/2017 , n. 51688).
Integra il delitto di calunnia la denuncia con la quale si rappresentino circostanze vere, astrattamente riconducibili ad una determinata figura criminosa, celando, però, consapevolmente la concorrenza di una causa di giustificazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il reato nella denuncia contenente un'accusa di lesioni personali verso un soggetto che, invece, il denunciante sapeva aver agito per legittima difesa - Cassazione penale , sez. III , 19/07/2017 , n. 41562).
La falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari, presentata da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona in pagamento di un'obbligazione, integra il delitto di calunnia in quanto, pur non essendo formulata direttamente un'accusa concernente uno specifico reato, tuttavia, configurando la calunnia un reato di pericolo, è sufficiente che i fatti falsamente rappresentati all'Autorità Giudiziaria, pur se non univocamente indicativi di una fattispecie specifica di reato, siano tali da rendere ragionevolmente prevedibile l'apertura di un procedimento penale, per un fatto procedibile d'ufficio, a carico di persona determinata (Cassazione penale , sez. VI , 27/01/2016 , n. 8045).
Sussiste il reato di calunnia anche quando il fatto, oggetto della falsa incolpazione, sia diverso e più grave di quello effettivamente commesso dalla persona incolpata, condizione che si verifica allorché la diversità, incidendo sull'essenza del fatto, riguardi modalità essenziali della sua realizzazione, che ne modifichino l'aspetto strutturale ed incidano sulla sua maggiore gravità ovvero sulla sua identificazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto sussistente il delitto di calunnia nella condotta di un denunciante che, descrivendo un'aggressione realmente subita dagli imputati, aveva falsamente dedotto di aver subito conseguenze lesive tali da determinare la contestazione, nei loro confronti, dell'aggravante dello sfregio permanente del viso di cui all'art. 583, comma 2, n. 4, c.p. - Cassazione penale , sez. VI , 26/01/2016 , n. 9874).
Ai fini della configurabilità del reato di calunnia - che è di pericolo - non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente l'elemento materiale del delitto di calunnia. (Nella specie, la Corte ha giudicato corretta la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto configurabile la calunnia con riferimento a una denuncia per falsa testimonianza alla quale erano stati allegati i tabulati telefonici in entrata, e non quelli in uscita, per comprovare il fatto - negato dai testimoni denunciati - che un laboratorio era rimasto chiuso in determinati orari - Cassazione penale , sez. VI , 22/01/2014 , n. 10282).
In tema di calunnia, il soggetto falsamente incolpato è legittimato a proporre l'opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento, attesa la natura plurioffensiva del reato (Cassazione penale , sez. VI , 25/07/2017 , n. 49740).
4. L'elemento soggettivo della calunnia
Sul piano soggettivo, l'elemento psicologico richiesto dalla norma ai fini dell'integrazione del reato di calunnia è il dolo generico (art. 43 c.p.), consistente nella conoscenza e rappresentazione dell'innocenza dell'incolpato alla luce dell'inesistenza del fatto denunziato ovvero della sua totale estraneità (se il fatto è realmente accaduto).
Da un lato, quindi, non è necessario il dolo intenzionale, non entrando il "fine" soggettivo nella struttura della fattispecie come elemento essenziale della stessa, ma dall'altro, non è sufficiente il dolo eventuale, poiché la mera "accettazione del rischio" che il soggetto indicato alle Autorità possa risultare innocente, dopo l'avvio delle indagini, non evoca l'evidenza della sua innocenza che, invece, deve ben rappresentarsi al calunniante nel momento in cui si rivolge ad esse.
E in tale momento, poi, che il delitto si consuma, inverando il rischio oggettivo e concreto che, appresa la notitia criminis, l'Autorità preposta attivi i propri poteri di indagine nei confronti di un innocente, sviando in tal modo il bene interesse tutelato, individuato principalmente nell'interesse alla corretta Amministrazione della Giustizia, ma con riflessi plurioffensivi nella lesione alla reputazione, all'onore e, nelle ipotesi aggravate dai capoversi dell'art. 368 c.p., alla libertà personale dell'innocente (Tribunale Pescara, 03/04/2023, (ud. 03/04/2023, dep. 03/04/2023), n.736).
Riportiamo di seguito alcune pronunce della Corte di Cassazione in relazione all'elemento soggettivo del reato di calunnia:
In tema di elemento soggettivo del reato, l'accertamento del dolo va tenuto distinto da quello dell'imputabilità e deve avvenire con gli stessi criteri valevoli per il soggetto pienamente capace anche nei confronti del soggetto non imputabile. (Fattispecie in tema di calunnia, in cui la Corte ha precisato che la verifica dell'elemento soggettivo deve avvenire sulla base dei fatti obiettivi, aventi valore sintomatico del fine perseguito dall'agente, senza che assumano rilevanza gli errori percettivi frutto di deliri psicotici, rilevanti solo nell'indagine sulla imputabilità - Cassazione penale , sez. VI , 08/04/2020 , n. 14795).
L'elemento soggettivo del reato di calunnia non può consistere nel dolo eventuale, in quanto la formula normativa taluno che egli sa innocente richiede la consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato (Cassazione penale , sez. VI , 14/12/2016 , n. 4112).
Non sussiste il dolo del reato di calunnia quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il dolo in riferimento ad una denuncia in cui, nell'ambito di questioni ereditarie, le due imputate, nipoti di un'anziana zia, avevano accusato del delitto di circonvenzione di incapace il marito di un'altra nipote, esprimendo giudizi e sospetti che riguardavano lo stato di incapacità dell'anziana congiunta e il fine di profitto del presunto circoventore - Cassazione penale , sez. VI , 13/11/2015 , n. 50254).
In tema di calunnia, non sussiste il dolo quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del reato con riferimento a denuncia, sporta dal sindaco e dai componenti di una giunta comunale mediante delibera inviata alla Procura della Repubblica nella quale i medesimi avevano accusato il responsabile dell'ufficio tecnico del reato di omissione di atti d'ufficio in relazione agli obblighi nascenti da una ordinanza dello stesso sindaco, sulla base di un convincimento di cui era data ampia giustificazione nell'atto collegiale - Cassazione penale , sez. VI , 19/06/2014 , n. 37654).
In tema di calunnia, la prova dell'elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per aver presentato la denuncia di smarrimento di un assegno, da lui precedentemente affidato ad altro soggetto affinché, in sua vece, lo consegnasse ad un terzo - Cassazione penale , sez. VI , 22/01/2014 , n. 10289).
In tema di calunnia, deve escludersi la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato quando sia verificabile in concreto la presenza di un rapporto funzionale tra le affermazioni dell'agente, astrattamente calunniose, e la confutazione delle accuse rivoltegli. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la decisione impugnata con riferimento ad accuse mosse da un indagato al magistrato del p.m. e agli ufficiali di polizia giudiziaria che procedevano nei suoi confronti per altri reati mediante una memoria depositata nel corso dell'interrogatorio reso davanti al medesimo requirente nell'immediatezza dell'accertamento e all'unico fine di ribadire la propria innocenza - Cassazione penale , sez. VI , 10/12/2013 , n. 5065).
5. Calunnia indiretta
La calunnia indiretta consiste in un'accusa falsa formulata in modo indiretto o implicito, ovvero senza dichiarare esplicitamente l'oggetto della calunnia.
In altre parole, si tratta di una denuncia che, sebbene non menzioni direttamente la persona o il fatto oggetto di falsa incolpazione, lascia intendere in modo sottinteso o ambiguo che una determinata persona abbia commesso un fatto costituente reato.
Riportiamo, di seguito alcune pronunce della Suprema Corte di cassazione:
In tema di calunnia indiretta, quando per il tenore della falsa denunzia i reati presupposti siano genericamente individuati è irrilevante che taluni di essi siano procedibili a querela, a condizione che le circostanze falsamente rappresentate siano comunque idonee a determinare l'avvio di un procedimento penale per fatti potenzialmente perseguibili d'ufficio. (Fattispecie relativa a una falsa denunzia di smarrimento di un assegno in precedenza utilizzato per estinguere un'obbligazione, potenzialmente idonea ad instaurare un procedimento penale per il reato di ricettazione - Cassazione penale , sez. VI , 27/02/2020 , n. 13702).
Per la sussistenza dell'elemento materiale del delitto di calunnia, nella forma della incolpazione c.d. reale o indiretta, è sufficiente che siano portate a conoscenza dell'autorità giudiziaria - sia con scritti che con informazioni o anche testimonianze rese nello svolgimento di un processo - circostanze idonee ad indicare taluno come responsabile di un fatto costituente reato che non ha commesso. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto sussistente l'elemento materiale del reato nella produzione, in un processo per i reati di minaccia ed ingiuria, di un falso verbale di contravvenzione per violazione del codice della strada, finalizzata a dimostrare che l'imputato si trovava altrove al momento dei fatti ascrittigli e, quindi, ad incolpare inequivocabilmente il querelante di averlo falsamente accusato - Cassazione penale , sez. VI , 29/01/2016 , n. 10160).
6. La scriminante del diritto di difesa nel reato di calunnia
Analizziamo di seguito le più recenti sentenze della Corte di cassazione sul tema:
In tema di calunnia, integra un'ipotesi di legittimo esercizio del diritto di difesa ed è scriminata dall' art. 51 c.p. , la condotta dell'agente che affermi falsamente fatti tali da coinvolgere altre persone, che sa essere innocenti, nella responsabilità per il reato a lui ascritto, purché le false accuse non eccedano i limiti della utilità ed essenzialità, nel senso della assenza di ragionevoli alternative per una efficace confutazione dei fatti in contestazione, indipendentemente dal grado di articolazione della indicazione accusatoria mendace (Cassazione penale , sez. VI , 25/05/2022 , n. 33754).
In tema di rapporto tra calunnia e diritto di difesa, l'esclusione di tale delitto dal novero di quelli rispetto ai quali si applica la causa di esclusione della colpevolezza di cui all' art. 384, comma 1, c.p. comporta che nessuno spazio di operatività deve riconoscersi all'esercizio del diritto scriminante di difesa ex art. 51, comma 1, prima parte, c.p. - altrimenti incidendosi sull'antigiuridicità della condotta - nei casi in cui l'imputato, lungi dal limitarsi a una generica negazione della fondatezza degli addebiti mossigli e/o della veridicità degli elementi di accusa, si difenda accusando specificamente terzi, che sa essere innocenti, di aver commesso reati (Cassazione penale , sez. II , 31/01/2022 , n. 17705).
Integra il delitto di calunnia la condotta dell'indagato o dell'imputato che, nel corso dell'interrogatorio, pur se affetto da nullità per violazione del diritto di difesa, renda dichiarazioni idonee a costituire una falsa incolpazione nei confronti di un terzo (Cassazione penale , sez. I , 02/11/2021 , n. 46692)
Non integra il reato di calunnia la condotta di colui che, con ricorso al prefetto ex art. 203 t.u. delle norme sulla circolazione stradale, definisce un sopruso la contestazione elevata a suo carico dagli agenti rilevatori, in quanto si tratta di comportamento che, rappresentando l'unico mezzo di confutazione delle accuse, deve ritenersi rientrante nell'esercizio legittimo del diritto di difesa (Cassazione penale , sez. VI , 27/11/2013 , n. 1662).
In tema di calunnia, non esorbita dai limiti del diritto di difesa l'imputato che attribuisce un determinato fatto di reato ad altra persona, che pure sa innocente, soltanto per negare la propria responsabilità e ciò faccia nell'immediatezza dell'accertamento o nella sede processuale propria (Cassazione penale , sez. VI , 10/02/2021 , n. 17883).
In tema di calunnia, non esorbita dai limiti del diritto di difesa l'imputato che affermi falsamente davanti all'Autorità giudiziaria fatti tali da coinvolgere altre persone, che sa essere innocenti, in fatti penalmente illeciti, purchè la mendace dichiarazione costituisca l'unico indispensabile mezzo per confutare la fondatezza dell'imputazione, secondo un rapporto di stretta connessione funzionale tra l'accusa (implicita od esplicita) formulata dall'imputato e l'oggetto della contestazione nei suoi confronti, e sia contenuta in termini di stretta essenzialità, nel senso dell'assenza di ragionevoli alternative quale mezzo di negazione dell'addebito. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna del soggetto che, indagato per il furto di un telefono, non si era limitato a negare l'addebito, bensì aveva riferito di aver ricevuto il cellulare da un terzo soggetto nominativamente individuato, pur sapendolo innocente - Cassazione penale , sez. VI , 08/03/2018 , n. 40886).
In tema di calunnia, non esorbita dai limiti del diritto di difesa l'imputato che attribuisce un determinato fatto di reato ad altra persona, che pure sa innocente, soltanto per negare la propria responsabilità e ciò faccia nell'immediatezza dell'accertamento o nella sede processuale propria. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di calunnia nei confronti di un soggetto che, dopo aver ricevuto una contestazione di guida senza patente, il giorno successivo si era recato presso l'ufficio dei verbalizzanti, asserendo falsamente non essere stato lui alla guida dell'auto e, quindi, accusando di falso ideologico l'estensore del verbale - Cassazione penale , sez. VI , 28/03/2013 , n. 15928).
7. La ritrattazione nel reato di calunnia
La ritrattazione è la dichiarazione con la quale una persona che in precedenza aveva commesso il reato di calunnia ammette la falsità della propria accusa e riporta la verità dei fatti.
La ritrattazione è disciplinata dall'art. 376 del codice penale e costituisce una causa di non punibilità.
Al riguardo, è bene precisare che la sola ritrattazione non basta a rendere non punibile il delitto di calunnia precedentemente commesso, ed infatti devono ricorrere alcune condizioni:
la ritrattazione deve avvenire contestualmente o subito dopo la falsa accusa, ed in particolare prima che dell'iscrizione del procedimento penale;
la ritrattazione deve essere precisa e chiara su tutti i punti della denuncia calunniosa sporta (non basta semplicemente insinuare dubbi sulla sua veridicità);
la ritrattazione deve risultare volontaria e cosciente e quindi priva di qualsiasi forma di costrizione.
Ciò posto, analizziamo le più recenti sentenze della Corte di cassazione in tema di ritrattazione:
La spontanea ritrattazione della denuncia non esclude la punibilità del delitto di calunnia, integrando un post factum irrilevante rispetto all'avvenuto perfezionamento del reato, eventualmente valutabile quale circostanza attenuante ai sensi dell' art. 62, n. 6, cod. pen. (Cassazione penale , sez. VI , 23/11/2022 , n. 1616).
Poiché la calunnia è delitto istantaneo, che si consuma con la presentazione di una denuncia o altro atto destinato all'autorità giudiziaria, completi in tutti gli elementi, l'eventuale successiva ritrattazione (nella specie, intervenuta il giorno successivo a quello di presentazione della denuncia) non vale ad integrare una causa di non punibilità, mentre può essere considerata come iniziativa spontanea, capace di attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato commesso (Cassazione penale , sez. VI , 02/07/2013 , n. 29536).
8. I rapporti tra la calunnia e gli altri reati
Analizziamo di seguito le più recenti sentenze della Corte di cassazione sul tema:
Configura il delitto di calunnia l'indicazione, nel momento di acquisizione della notizia di reato e da parte del suo autore, delle generalità di altra persona effettivamente esistente, sempre che la reale identità fisica del reo non sia contestualmente ed insuperabilmente acquisita al procedimento attraverso altre modalità. (In motivazione la Corte ha precisato che, invece, ricorre il delitto di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla propria identità, di cui all' art. 495, comma 3, n. 2, c.p. , qualora la falsità dei dati anagrafici fornita dall'indagato sia immediatamente rilevabile, escludendo anche in astratto il pericolo dell'avvio di indagini o di istaurazione di un procedimento penale nei confronti della persona effettivamente esistente - Cassazione penale , sez. II , 02/02/2021 , n. 8246).
In tema di prova dichiarativa, sono utilizzabili le dichiarazioni rese in qualità di testimone dalla persona offesa del reato di concussione che sia stata a sua volta denunciata dall'imputato per calunnia, in quanto l'incompatibilità non sussiste nel caso in cui i reati reciprocamente commessi si collochino in contesti spaziali e temporali diversi (Cassazione penale , sez. VI , 22/01/2019 , n. 6938).
Non è configurabile il concorso tra il delitto di calunnia e quello di diffamazione, in quanto la denuncia della commissione di un reato nella consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato, necessariamente consistente nell'attribuzione di un fatto disonorevole, determina l'assorbimento del meno grave reato di diffamazione (Cassazione penale , sez. VI , 11/05/2017 , n. 31601).
Integra il delitto di simulazione di reato, e non quello di calunnia indiretta, la condotta di colui che, dopo aver effettuato l'acquisto di un bene versando un anticipo, denunci falsamente lo smarrimento della propria carta d'identità, ipotizzando che ignoti abbiano formato un falso contratto utilizzando il suo nome, non emergendo dalla denuncia un'accusa riferibile in modo preciso ad una determinata persona (Cassazione penale , sez. VI , 05/07/2016 , n. 40752).
Non sussiste il concorso apparente di norme tra il reato di calunnia e il reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico e non è, pertanto, applicabile il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., stante la diversità del fatto tipico - avuto riguardo al confronto strutturale tra le fattispecie astratte dei due reati delineate rispettivamente dall'art. 368 c.p. e 479 c.p. - costituito quanto alla calunnia dall'incolpazione di un reato e quanto al falso dall'attestazione in atto pubblico, con la conseguenza che le due fattispecie incriminatrici si pongono in rapporto di mera interferenza, essendo il falso solo uno dei possibili strumenti di calunnia (Cassazione penale , sez. V , 19/05/2014 , n. 39822).
Fonti:
Paragrafo 1: Tribunale Bari sez. I, 15/11/2021, (ud. 15/11/2021, dep. 15/11/2021), n.3253;
Tribunale Pescara, 03/04/2023, (ud. 03/04/2023, dep. 03/04/2023), n.736);
CED Cassazione Penale