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L’adempimento dell’obbligazione estingue il reato di insolvenza fraudolenta se avviene prima della condanna definitiva

Insolvenza fraudolenta

Cassazione penale sez. II, 10/05/2023, n.21097

In tema di insolvenza fraudolenta, l'integrale adempimento dell'obbligazione che estingue il reato, di cui all'art. 641, comma 2, c.p., deve essere disposto e ricevuto prima della condanna definitiva e può, pertanto, attuarsi anche dopo la sentenza di primo o di secondo grado e finché non sia stato deciso il ricorso per cassazione, diversamente dal risarcimento del danno, idoneo ad integrare l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p., che deve intervenire "prima del giudizio".

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 1 aprile 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Palermo del 24-2-2020, riqualificava i fatti di truffa originariamente contestati a L.E. ai sensi dell'art. 641 c.p. rideterminando la pena in mesi 3 di reclusione. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. c.p.p. chiedeva pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per intervenuta estinzione dell'obbligazione a causa del pagamento del debito ex art. 641 c.p., comma 2. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto. Ed invero ai sensi dell'art. 641 c.p., comma 2 l'adempimento dell'obbligazione prima della condanna estingue il reato. Nell'interpretazione di detta norma questa Corte di cassazione ha affermato come in tema di reato di insolvenza fraudolenta, l'integrale adempimento dell'obbligazione che estingue il reato, previsto dall'art. 641 c.p., comma 2, deve avvenire "prima della condanna" e può, pertanto, attuarsi anche dopo la sentenza di primo o secondo grado e fino a che non sia stato deciso il ricorso per cassazione, a differenza del risarcimento del danno idoneo ad integrare la circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., comma 6 che deve avvenire "prima del giudizio" (Sez. 2, n. 23017 del 31/03/2016, Rv. 266901 - 01). In particolare va ricordato che la predetta causa speciale di estinzione del reato è stata collegata all'integrale adempimento dell'obbligazione nell'ottica di ritenere la fattispecie di reato diretta alla tutela esclusiva del patrimonio della vittima che ove adeguatamente risarcita non può più vantare interesse alla punizione del colpevole; ne consegue che per essere operante la causa di estinzione il pagamento dell'obbligazione deve essere integrale ed effettiva oltre che disposta e ricevuta prima della condanna definitiva. Nel caso in esame il difensore ha allegato al ricorso l'avvenuta ricevuta di pagamento del bonifico bancario effettuato in favore della Ausonia Viaggi s.r.l. ed avente ad oggetto l'integrale versamento delle somme di cui il L. era debitore; a fronte di detto pagamento la predetta s.r.l. già costituita parte civile nulla ha opposto al proposito così che può ritenersi sussistere il presupposto per la declaratoria di estinzione del reato. Alla luce delle predette considerazioni l'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per adempimento dell'obbligazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per adempimento dell'obbligazione. Così deciso in Roma, il 10 maggio 2023. Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2023
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