top of page

Truffa e insolvenza fraudolenta: il caso dei pedaggi autostradali secondo la Cassazione

Insolvenza fraudolenta

Cassazione penale sez. II, 31/10/2018, n.56933

Integra il delitto di truffa, e non quello di insolvenza fraudolenta, la condotta di chi utilizza raggiri per evitare il pagamento del pedaggio autostradale, transitando con un'autovettura attraverso il varco riservato ai possessori di tessera Viacard, pur essendone sprovvisto.

Truffa e insolvenza fraudolenta: il caso dei pedaggi autostradali secondo la Cassazione

Furto aggravato o insolvenza fraudolenta? La Cassazione sul mancato pagamento del carburante

Truffa contrattuale e insolvenza fraudolenta: il punto della Cassazione

Insolvenza fraudolenta: il silenzio come strumento di dissimulazione

Insolvenza fraudolenta: il ruolo del silenzio e delle false rassicurazioni secondo la Cassazione

Insolvenza fraudolenta e dissimulazione: criteri per la prova dello stato di insolvenza

Truffa o insolvenza fraudolenta? Il caso dei pedaggi autostradali

L’adempimento dell’obbligazione estingue il reato di insolvenza fraudolenta se avviene prima della condanna definitiva

Hai bisogno di assistenza legale?

Prenota ora la tua consulenza personalizzata e mirata.

 

Grazie

oppure

PHOTO-2024-04-18-17-28-09.jpg

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il difensore di D.P.F. ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato quella del Tribunale di Frosinone che ha condannato l'imputato alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa per il delitto di truffa consistito nell'essersi sottratto con artifizi e raggiri al pagamento del pedaggio autostradale, così riqualificata l'originaria contestazione di insolvenza fraudolenta. 1.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 192 c.p.p., sul rilievo dell'erronea interpretazione dei mezzi di prova e, in particolare, della testimonianza di colui che, nella qualità di responsabile della società proprietaria dell'auto (tale R.), aveva affermato di avere noleggiato il mezzo all'imputato, da valutarsi con estremo rigore in quanto soggetto non indifferente rispetto all'accusa mossa. 1.2. Con il secondo motivo deduce anche il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità del teste di accusa. 1.3. Con il terzo motivo deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto da ricondursi semmai nell'originaria ipotesi di insolvenza fraudolenta. 1.4. Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. 2. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile essendo i motivi generici o manifestamente infondati. 2.1. - 2.2. Quanto al primo e al secondo motivo, l'asserita non imparzialità del teste da cui si è ricavato che l'imputato avesse la disponibilità dell'auto con cui sono stati operati i mancati pagamenti del pedaggio autostradale, è soltanto genericamente affermata e non risulta comprovata da alcun elemento specifico di prova emerso al processo, essendo l'imputato rimasto contumace. Nè tale assenza di imparzialità può farsi discendere dalla sola circostanza che il teste, quale soggetto che aveva locato il bene all'imputato, sarebbe stato tenuto al pagamento del pedaggio autostradale, posto che tale onere - secondo le notorie condizioni contrattuali - compete in primis proprio a colui che noleggia la vettura. Di conseguenza la valutazione del dichiarato probatorio ad opera della Corte territoriale è correttamente avvenuta secondo le disposizioni dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 1, di cui lo stesso giudice ha fornito congrua motivazione. 2.3. Riguardo la qualificazione giuridica del fatto, la Corte di merito risulta avere fatto corretta applicazione del principio dettato da questa Corte di legittimità secondo cui integra il delitto di truffa, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio, la condotta di chi transita con l'autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera (ex multis Sez. 2, n. 26289 del 18/5/2007, Rv. 237150 e Sez. 7, n. 33299 del 27/3/2018, Rv. 273701). 2.4. Con riferimento al trattamento sanzionatorio, la censura è inammissibile per carenza di interesse quanto alla reclusione, essendo l'imputato stato condannato al minimo della pena, con concessione delle attenuanti generiche nella estensione massima ed il beneficio della pena sospesa. Del tutto generica quanto alla misura della multa, comunque non stabilita nei massimi edittali, la cui congruità è stata correttamente motivata dalla Corte territoriale facendo riferimento tanto alla gravità del reato che alla personalità del suo autore. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella determinazione delle cause di inammissibilità, della somma di Euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese di costituzione e lite sostenute nel grado dalla parte civile costituita - liquidate come in dispositivo - che ha presentato specifica domanda nelle conclusioni di udienza. 4. L'affermazione di principi di diritto consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese della parte civile Autostrade per l'Italia s.p.a. che liquida in Euro 3.510,00, oltre spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA. Motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2018. Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018
bottom of page