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Furto aggravato o insolvenza fraudolenta? La Cassazione sul mancato pagamento del carburante

Insolvenza fraudolenta

Cassazione penale sez. V, 09/10/2019, n.3018

Integra il reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, e non quello di insolvenza fraudolenta, la condotta di chi si rifornisce di carburante presso un distributore, acquisendo il possesso del bene senza il consenso del legittimo detentore, e si allontana senza pagare, approfittando della momentanea assenza di controllo o confusione sul luogo.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in data 13 settembre 2018, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Como del 29 novembre 2017 che aveva riconosciuto responsabile M.D. del delitto continuato di furto aggravato di cui agli artt. 81 cpv., 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 2, per essersi impossessato, in tre diverse occasioni, di carburante, per un ammontare complessivo di Euro 122,00, facendo rifornimento per la propria automobile presso un impianto di distribuzione ed allontanandosi senza pagare il prezzo, approfittando della presenza di numerosi clienti, e, per l'effetto, l'aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Ricorre per l'annullamento della sentenza di appello l'imputato, affidando l'impugnazione a cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 213, 214 e 192 c.p.p. e il vizio argomentativo, dolendosi della motivazione rassegnata dalla Corte territoriale in punto di sua individuazione come responsabile dei fatti oggetto d'imputazione, giacchè effettuata sulla base di dati approssimativi e congetturali, tenuto conto, altresì, che il solo testimone ascoltato sul punto aveva reso dichiarazioni generiche. 2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 2, art. 641 c.p. e art. 192 c.p.p. e il vizio di motivazione, censurando l'avvenuta qualificazione delle condotte contestategli, consistite nell'allontanarsi repentinamente dal distributore di benzina dopo aver ricevuto l'erogazione senza provvedere al pagamento, nei termini del delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento piuttosto che in quello del delitto di insolvenza fraudolenta. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 131-bis c.p., in ragione del diniego di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, una volta derubricato il reato contestato in quello di cui all'art. 641 c.p.. 2.4. Con il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 62 c.p., n. 4 e art. 62-bis c.p., in riferimento al diniego della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità cagionato alla parte offesa e delle circostanze attenuanti generiche. 2.5. Con il quinto motivo eccepisce la prescrizione del reato maturata in data 18 dicembre 2018. CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza deve essere annullata per le ragioni di seguito indicate. 1. Il primo motivo è inammissibile, in quanto consta di rilievi meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e che, pertanto, difettano di confronto critico con la decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596), in particolare laddove la Corte censurata ha evidenziato come dalla valutazione complessiva delle evidenze probatorie (fotogrammi estrapolati dal circuito di videosorveglianza installato presso il distributore; annotazioni di servizio della Polizia Giudiziaria e della Polizia Locale; cartellino fotosegnaletico del M.; dichiarazioni del titolare del distributore, C.) emergesse, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell'imputato per il fatto addebitatogli. Da ciò deriva, altresì, che, al cospetto di una argomentazione completa e congrua, perchè condotta secondo i registri della logica plausibilità, le deduzioni sul punto si risolvono in doglianze dirette a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, e come tali si appalesano estranee al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944). 2. Infondato è, invece, il motivo che attinge la corretta della qualificazione giuridica del fatto contestato all'imputato nei termini del delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento. 2. Deve, al riguardo, evidenziarsi come la questione della qualificazione giuridica dell'approvvigionamento di carburante da un impianto di erogazione automatico senza provvedere al pagamento del relativo importo da parte dell'autore del fatto, allontanatosi dal luogo di verificazione approfittando della confusione determinata dal numero delle persone intente al rifornimento e al relativo pagamento, è stata oggetto di soluzioni non univoche da parte della giurisprudenza di legittimità. Secondo l'orientamento tradizionale integra il delitto di furto, aggravato dall'uso di mezzo fraudolento, la condotta di colui che si rifornisca di benzina presso un distributore pubblico allontanandosi prontamente senza corrispondere il relativo prezzo (Sez. 2, n. 43107 del 11/10/2013, G., Rv. 257243; Sez. 2, n. 407 del 24/02/1969, Di Meo, Rv. 111184), mentre secondo un più recente divisamento risponde del reato di insolvenza fraudolenta colui che rifornisce la propria autovettura di carburante presso un distributore a cui può lecitamente accedere con immediatezza, e poi si allontana omettendo di corrispondere il relativo importo (Sez. 2, n. 18039 del 15/04/2014, P.G. in proc. Galloni, Rv. 259582). In sintonia con la scelta qualificatoria operata dai giudici di merito, conforme al primo degli orientamenti interpretativi segnalati, osserva il Collegio che, nel caso al vaglio, deve ritenersi integrata la fattispecie di cui agli artt. 81 cpv., 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 2, seconda parte, posto che la condotta di chi, come l'imputato, manifestando interesse all'acquisto di un bene, ne acquisisca il possesso dandosi repentinamente alla fuga con esso, realizza lo spossessamento invito domino, che caratterizza il delitto di furto e che è, invece, assente nella truffa o nell'insolvenza fraudolenta, in cui il possesso della "res" si consegue con il consenso della vittima (Sez. 2, n. 3710 del 21/01/2009, Busato e altro, Rv. 242678): spossessamento che, nell'ipotesi concreta, risulta essere stato compiuto approfittando della contingente situazione di assenza di controllo determinato dalla simultanea presenza di più clienti presso l'impianto di distribuzione del carburante e, quindi, con l'uso di un mezzo fraudolento, tale dovendosi considerare qualunque attività che sorprenda con l'insidia la contraria volontà del detentore. 3. Il rilievo che si riferisce all'illegittimità del diniego di applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto è manifestamente infondato, posto che l'art. 131-bis c.p., comma 1, circoscrive l'applicabilità dell'istituto alle sole fattispecie criminose punite con pena non superiore nel massimo a cinque anni: fattispecie nelle quali non rientra il delitto di cui all'art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 2, punito con pena non inferiore nel massimo a sei anni. 4. Le censure spiegate in punto di trattamento sanzionatorio, oltre ad essere caratterizzate dall'assenza di confronto critico con il tenore della motivazione resa dal giudice del gravame, sono articolate in manifesto contrasto con pacifici principi di diritto. Quanto alla circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, è jus receptum che essa ha carattere oggettivo e che ai fini della sua applicazione occorre considerare non solo il valore in sè della cosa sottratta, che deve essere pressochè irrisorio, ma anche quello complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res", quando essi siano direttamente ricollegabili al reato (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggero, Rv. 236914; Sez. 5, n. 4028 del 19/12/2018 - dep. 28/01/2019, Biscotti, Rv. 275485; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450); donde, per escluderla, la Corte territoriale ha correttamente tenuto conto della non esiguità del danno correlato al valore della cosa in sè e dell'ulteriore pregiudizio arrecato alla parte offesa sotto il profilo della lesione dell'affidamento. Quanto al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di appello, con argomentazioni non censurabili in questa sede, perchè espressione di valutazioni in fatto e di un potere discrezionale congruamente esercitato (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna e altri, Rv. 227142), ha correttamente valorizzato la reiterazione da parte dell'imputato dei comportamenti criminosi contestatigli e i precedenti penali che ne gravavano la posizione. 5. La complessiva non manifesta infondatezza del ricorso non preclude a questa Corte di rilevare l'estinzione del reato continuato contestato per intervenuta prescrizione dello stesso, maturata il 17 dicembre 2018. Tale rilievo comporta, dunque, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato continuato estinto per prescrizione. Il ricorso deve, invece, essere rigettato agli effetti civili. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato continuato estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019. Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020
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