RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 3 ottobre 2023 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del Tribunale di Lucca del 20 ottobre 2022 con cui Tr.Pi. era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere condotto un'autovettura in stato di ebbrezza in conseguenza dell'assunzione di bevande alcoliche (tasso alcolemico accertato, a seguito di esame etilometrico, pari a 1,70 g/l alle ore 19.59, poi invece risultando un volume insufficiente alle ore 20.09, per non avere il Tr.Pi. soffiato nell'apposito dispositivo). Con la recidiva specifica infraquinquennale.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Tr.Pi., a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di censura, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo ha eccepito inosservanza o erronea applicazione della legge penale, per avere la Corte di merito ritenuto integrato il fatto tipico del reato ascrittogli pur essendo costui affetto da "acalasia esofagea", e cioè da patologia che, determinando il ristagno di liquidi nell'esofago, compresi gli alcolici, avrebbe determinato una concreta alterazione del risultato dell'alcoltest, essendo stato considerato anche l'etanolo ristagnante nell'esofago, non ancora assimilato da parte dell'imputato.
Con la seconda censura il ricorrente ha eccepito vizio di motivazione ed inosservanza o erronea applicazione di legge penale, per avere la sentenza impugnata omesso di motivare sul mancato riconoscimento in suo favore del beneficio della sospensione condizionale della pena, come da lui richiesto nel proprio atto di appello.
3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
4. Il difensore ha depositato memoria di replica, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato limitatamente alla questione relativa alla sospensione condizionale della pena, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata sul punto, nel resto dovendo essere disposto il rigetto dell'impugnazione.
2. Con riguardo, infatti, al primo motivo dedotto, il Collegio rileva come lo stesso sia privo di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata.
Quest'ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, nell'esplicare le ragioni per cui è stata ritenuta irrilevante la patologia sofferta dal Tr.Pi. ai fini della stima del tasso alcolemico misurato e della presenza in costui di uno stato di ebbrezza alcolica al momento dei fatti, peraltro comprovato anche dalla ricorrenza di ulteriori aspetti, debitamente descritti dagli operanti (equilibrio precario, linguaggio sconnesso, pupille dilatate, occhi lucidi, comportamento di sfida e provocatorio assunto nei loro confronti), del tutto indipendenti dalla "acalasia esofagea". Trattasi, quindi, di motivazione priva di fondamento, a fronte di un argomento di impugnazione meramente reiterativo di censura già sviluppata nel giudizio di appello ed ivi disattesa con argomentazione del tutto logica e adeguata.
3. Invece fondata, come detto, è la seconda doglianza dedotta dal Tr.Pi., dovendo essere osservato come la Corte territoriale non abbia, in effetti, espresso motivazione alcuna in ordine alla richiesta, avanzata dal difensore in appello, di concessione della sospensione condizionale della pena, senza, peraltro, effettuare riferimento alcuno a valutazioni riguardanti ragioni ostative alla concessione dell'invocato beneficio.
Conseguentemente, il Collegio ritiene di dare applicazione al principio, espresso dall'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, per il quale l'omessa pronuncia da parte della Corte di appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena determina l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio - e non già, come ritenuto da altro orientamento, senza rinvio - non potendo la Corte di Cassazione operare una valutazione che coinvolga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen. (cfr., in questi termini: Sez. 4, n. 465 del 14/10/2021, dep. 2022, Catabbo, Rv. 282562-01; Sez. 6, n. 22233 del 11/03/2021, F., Rv. 281519-01; Sez. 1, n. 37631 del 30/09/2020, Monteu, Rv. 280210-02; Sez. 4, n. 3746 del 21/01/2020, Marrocu, Rv. 278285-01).
4. Ne consegue, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa alla sospensione condizionale della pena, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, dovendo nel resto èssere pronunciato il rigetto del ricorso.
Deve, altresì, essere dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa alla sospensione condizionale della pena e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.
Così deciso in Roma il 26 marzo 2024.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2024.