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Concordato: la mancata ammissione al concordato in sede di gravame può formare oggetto di motivo di ricorso

Concordato

Cassazione penale sez. IV, 11/10/2023, (ud. 11/10/2023, dep. 18/10/2023), n.42464

La decisione della Corte di appello di non ammettere la richiesta di concordato sulla pena in sede di gravame può formare oggetto di motivo di ricorso in grado di legittimità.

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Sulla ammissibilità del concordato in appello

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di, appello di Bari ha confermato la sentenza con la quale in data 6.04.2022 il Gup del Tribunale di Bari, in esito al procedimento celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato C.D. alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 8000,00 di multa, per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, art. 80, comma 2, in relazione alla illecita detenzione e al trasporto di kg 74,623 di marijuana con principio attivo puro pari a kg 8.586, da cui era possibile ricavare 343.434 singole dosi medie droganti, quantitativo rinvenuto nell'automezzo Citroen, condotto dall'imputato, in 150 pacchi di plastica trasparenti sigillati, nascosto all'interno di masserizie di scarso valore e scatole di cartone. In (Omissis). 2. Il Giudice del gravame ha, anzitutto, preliminarmente rigettato la richiesta di concordato ex art. 599 bis c.p.p. in relazione alla incongruità del trattamento sanzionatorio pattuito di anni 2 di reclusione ed Euro 8000,00 di multa, in relazione alla quantità e qualità della sostanza stupefacente (fol 3). 3. Avverso la sentenza emessa in grado di appello ha interposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, formulando due censure: 3.1.con la prima si è doluto dell'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 599-bis c.p.p. e travisamento dei fatti, in quanto la Corte di appello erroneamente ha addebitato al ricorrente il trasporto di 85 kg di marijuana mentre si trattava solo di 74,623 kg; 3.2.col secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 ritenute equivalenti; ciò, nonostante la piena collaborazione offerta dal C. nella fase delle indagini fin dall'interrogatorio reso in sede di convalida dell'arresto. 4. Il Procuratore Generale in sede ha chiesto dichiararsi la inammissibilità. Ha affermato: "che la censura è aspecifica, in quanto il difensore, pur lamentando come la Corte territoriale avrebbe opposto il rigetto sulla base di un'erronea indicazione del quantitativo di marijuana in sequestro (ossia kg. 85, anziché Kg. 74,6), non fornisce adeguata lettura della motivazione sottesa al provvedimento in cui il giudicante fa mostra di non confondere i dati quantitativi in oggetto, alludendo all'uno (kg. 85) come corrispondente al valore complessivo della sostanza rinvenuta e all'altro (kg.74 circa) come il parametro di riferimento utilizzato per le proprie valutazioni, adeguatamente motivante in relazione al predetto rigetto. Analogamente è frutto di una valutazione discrezionale il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza della circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 con le circostanze attenuanti generiche, appropriatamente argomentata su un comportamento processuale che la Corte ha reputato come non significativo ai fini di un giudizio che andasse oltre al riconoscimento delle circostanze attenuanti e che, del resto, proprio solamente nell'ammissione dell'addebito, hanno trovato la loro giustificazione". 5. Il ricorso proposto è inammissibile. 5.1.Deve, preliminarmente, confermarsi, la astratta suscettibilità della decisione della Corte di appello di non ammettere la richiesta di concordato sulla pena in sede di gravame a formare oggetto di motivo di ricorso in grado di legittimità, ex plurimis Sez. 3 -, n. 28018 del 14/02/2023 Ud. (dep. 28/06/2023) Rv. 284806 - 01. Cionondimeno ritiene il Collegio che la censura è inammissibile, stante l'insindacabilità della decisione assunta in concreto dalla Corte di appello. Infatti, ha ritenuto la Corte di merito, con motivazione senz'altro congrua ed immune da vizi, che l'accordo fra le parti, attraverso il quale si era pervenuti alla riduzione concordata della pena e che individuava una pena base di anni 3 di reclusione non era congrua, in relazione alla quantità e alla qualità della sostanza stupefacente, elementi ampiamente ed esattamente descritti nella parte motiva a fol 2 e 3 della sentenza impugnata. La Corte territoriale non ha posto in essere alcun travisamento dei fatti attribuiti all'imputato in quanto ha descritto che il carico trasportato, sicuramente ingente, era pari a 85,440 Kg circa di marijuana, suddivisa in 150 pacchi di plastica sigillati, riposti in scatole di cartone e in masserizie di poco valore e che a seguito dell'accertamento tecnico la sostanza in sequestro risultava kg 74,623, con percentuale compresa tra l'8,13% e il 14,93 %, equivalente ad una quantità complessiva di principio attivo pari a kg 8.586, da cui erano ricavabili 343.434 singole dosi medie droganti (fol 2). 5.2.Analoga sorte compete al secondo motivo di impugnazione, peraltro del tutto generico, afferente al preteso vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze generiche in relazione all'aggravante dell'ingente quantità. Nel ricorso in attuale scrutinio il ricorrente lamenta semplicemente la circostanza che la Corte non abbia tenuto conto al fine di cui sopra del suo comportamento collaborativo che secondo le deduzioni difensive sarebbe evincibile dall'interrogatorio in sede di convalida. Sul punto i giudici del merito con un percorso argomentativo logico e coerente e non censurabile in questa sede hanno dato atto che le attenuanti generiche sono state concesse all'imputato proprio in considerazione del comportamento processuale sostanzialmente confessorio oltre che di un unico precedente risalente (fol 5). E quanto al giudizio di equivalenza hanno argomentato che l'imputato si è limitato ad ammettere quanto rinvenuto in sede di perquisizione senza manifestare una concreta resipiscenza e senza fornire utili indicazioni di effettiva collaborazione con riferimento ai fornitori o i destinatari del prezioso carico che gli era stato affidato evidentemente in un rapporto di fiduciario esistente. 6. Alla inammissibilità della impugnazione proposta dal C. segue, visto l'art. 616 c.p.p., la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2023. Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2023
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