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Concordato inammissibili ricorso relativo alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

Concordato

Cassazione penale sez. II, 06/10/2023, (ud. 06/10/2023, dep. 17/10/2023), n.42354

In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis c.p.p. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO La Corte d'appello di Lecce, con sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis c.p.p. rideterminava la pena inflitta nei confronti di M.A., in relazione ai reati di rapina aggravata in concorso, detenzione e porto illegale di armi, ricettazione e danneggiamento seguito da incendio; considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p., il ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell'art. 610 c.p.p., comma 5 bis; ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis c.p.p. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); rilevato che il motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa motivazione circa i criteri di valutazione della prova e il giudizio di responsabilità dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 599 bis, c.p.p.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023. Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2023
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