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Reati stradali

Guida contromano e guida sopra le strisce longitudinali: qual è la differenza?

Guida contromano e guida sopra le strisce longitudinali: qual è la differenza?

Cassazione penale sez. fer., 13/08/2024, (ud. 13/08/2024, dep. 14/08/2024), n.32673

La circolazione contromano - vietata dall'art. 143, commi undicesimo e dodicesimo, del codice della strada - si ha quando il veicolo percorrendo una strada a doppio senso di circolazione invade la corsia destinata alla opposta direzione di marcia ovvero procede nella carreggiata destinata al senso opposto. La disposizione concorre - e non è in rapporto di specialità - rispetto all'art. 146, che invece sanziona la violazione della segnaletica stradale di cui agli artt. 38-43, ipotesi che può ritenersi integrata anche dalla semplice circolazione sopra le strisce longitudinali, senza alcuna invasione della corsia contrapposta (art. 40, comma 10, lettera b).

Norme di riferimento

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 19 gennaio 2024 (motivazione depositata il successivo 15 aprile) ha confermato la pronuncia di primo grado dal Tribunale di Rimini che, previo riconoscimento dell'attenuante del concorso della persona offesa e delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., ha condannato Ci.Vi. alla pena di giorni trenta di reclusione, convertiti in Euro 7.500,00 di multa, per il reato di cui all'art. 590-bis, comma 1, cod. pen. La contestazione ha ad oggetto lesioni personali giudicate guaribili in giorni 60 cagionate per colpa al conducente di un motociclo con il quale Ci.Vi., alla guida della propria autovettura, entrava in collisione (fatto accaduto in data 18 luglio 2016). 2. Avverso la sentenza di appello l'imputato ha, a mezzo del proprio difensore, proposto ricorso nel quale deduce due motivi. 2.1. Con il primo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello ritenuta la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale e che incide sul regime di procedibilità del reato (ossia il comma 5, n. 2 dell'art. 590-bis cod. pen., per avere cagionato l'incidente "procedendo contromano"); circostanza aggravante che non è mai stata contestata in modo specifico all'imputato; poiché la persona offesa non ha sporto querela si invoca - esclusa detta circostanza aggravante - la declaratoria di improcedibilità. 2.2. Con il secondo - e subordinato - motivo si contesta che nella specie sussista comunque l'aggravante, atteso che nella specie al più l'imputato avrebbe superato la doppia striscia continua di mezzeria in fase di sorpasso, condotta non equiparabile a quella di "guidare contromano". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo del ricorso, che ha valenza pregiudiziale, è fondato. 2. Il fatto contestato al Ci.Vi. è accaduto nel luglio del 2016, quando era già entrata in vigore la modifica normativa di cui alla legge n. 41 del 2016 (che ha tra l'altro inserito le ipotesi aggravate delle lesioni colpose stradali, previste dal comma 5 dell'art. 590 bis cod. pen.). Rileva il Collegio che la contestazione fa riferimento al solo comma 1 dell'art. 590-bis cod. e che la condanna di primo grado è relativa a detta ipotesi. Infatti, la pena base è stata determinata dal Tribunale monocratico di Rimini in mesi tre di reclusione, poi ridotta per le circostanze attenuanti del concorso di colpa e di quelle generiche, senza quindi che il primo Giudice abbia effettuato il giudizio di valenza ex art. 69 cod. pen. rispetto a eventuali aggravanti. Deve, ancora, considerarsi, che la pena minima per l'ipotesi aggravata del comma 5 è, in caso di lesioni gravi, la reclusione di un anno e sei mesi mentre la pena inflitta è relativa a quella (reclusione da tre mesi a un anno) edittalmente stabilita nel comma 1. 3. La sentenza impugnata ha evidenziato che nella contestazione (come modificata all'udienza del 1 aprile 2019) si fa riferimento al fatto che l'imputato è andato a collidere con il ciclomotore guidato dalla persona offesa "avendo superato la linea di mezzeria", condotta che la Corte territoriale ha ritenuto rientrare nella "guida contromano". Al riguardo, si è richiamata una pronuncia della Cassazione civile (Sez. 2, ord. n. 18493 del 04/09/2020, Rv. 659185 - 01), secondo la quale "la circolazione contromano - vietata dall'art. 143, commi undicesimo e dodicesimo, del codice della strada - si ha quando il veicolo percorrendo una strada a doppio senso di circolazione invade la corsia destinata alla opposta direzione di marcia ovvero procede nella carreggiata destinata al senso opposto. La disposizione concorre - e non è in rapporto di specialità - rispetto all'art. 146, che invece sanziona la violazione della segnaletica stradale di cui agli artt. 38-43, ipotesi che può ritenersi integrata anche dalla semplice circolazione sopra le strisce longitudinale, senza alcuna invasione della corsia contrapposta (art. 40, comma 10, lettera b)". Pertanto, conclude sul punto la Corte territoriale, detta contestazione determina, pur a seguito della modifica apportata dal D.Lgs. n. 150 del 2022, la procedibilità di ufficio del reato, di tal che - pur prescindendo dall'erronea determinazione della pena operata dal primo Giudice (riferita all'ipotesi base dell'art. 590-bis cod. pen.) - il delitto di lesioni colpose stradale sarebbe, in quanto appunto aggravato ai sensi del comma 5, n. 2), comunque procedibile. 3.1. Trattasi di argomentazione non condivisibile. Invero, la modifica apportata all'imputazione in sede di giudizio di primo grado non è sufficiente a ritenere integrata una rituale contestazione della circostanza aggravante che rende - anche dopo la modifica del D.Lgs. n. 150 del 2022 - procedibile d'ufficio il reato ascritto all'imputato. Infatti, nel capo di imputazione modificato difetta una precisa enunciazione dell'aggravante in oggetto, aggravante che fa espresso riferimento al fatto che l'incidente venga cagionato dal conducente di veicolo che stia "procedendo contromano". In tema di contestazione nell'imputazione delle circostanze aggravanti, le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 - 01) hanno precisato che "l'enunciazione in forma chiara e precisa" non solo del fatto, ma anche delle circostanze aggravanti, oltre ad essere prevista dagli artt. 417, lett. b), 429, comma 1, lett. b) e - per il caso di giudizio dinanzi al Tribunale monocratico a citazione diretta - dall'art. 552, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a chiusura di un sistema processuale in cui tale enunciazione assume il rilievo di una componente essenziale e indefettibile della contestazione dell'accusa", conforma la disciplina processuale interna alla previsione dell'art. 6, comma 3, lett. a) CEDU. in base al quale "ogni accusato ha diritto soprattutto ad essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico" e si è rilevato che il riferimento alla informazione dettagliata sulla natura dell'accusa non può che comprendere le circostanze aggravanti nella loro incidenza sull'entità del fatto contestato e sulle conseguenze sanzionatorie che ne derivano. Il Supremo collegio nomofilattico ha aggiunto che "la precisazione degli elementi fattuali costitutivi dell'aggravante può dirsi dunque indiscutibilmente riconosciuta quale condizione perché la contestazione in questa forma possa essere ritenuta valida, pure in una prospettiva sostanzialistica fondata, come queste Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare con riguardo alla correlazione fra l'accusa e la decisione, sulla concreta possibilità per l'imputato di difendersi sull'oggetto dell'addebito (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). Da questa condizione discende che l'ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti deve essere verificata rispetto alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e, in particolare, alla natura degli elementi costitutivi delle stesse. Questo aspetto, infatti, determina inevitabilmente il livello di precisione e determinatezza che rende l'indicazione di tali elementi, nell'imputazione contestata, sufficiente a garantire la puntuale comprensione del contenuto dell'accusa da parte dell'imputato". La sentenza delle Sez. U ha ancora rilevato - in riferimento alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative - che in questi casi "le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative. Essendo tali, dette connotazioni sono ritenute o meno ricorrenti nei singoli casi in base ad una valutazione compiuta in primo luogo dal pubblico ministero nella formulazione dell'imputazione, e di seguito sottoposta alla verifica del giudizio. Ove il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell'imputazione, con la precisazione della ritenuta esistenza delle connotazioni di cui sopra, la contestazione risulterà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale. Né può esigersi dall'imputato, pur se assistito da una difesa tecnica, l'individuazione dell'esito qualificativo che connota l'ipotesi aggravata in base ad un autonomo compimento del percorso valutativo dell'autorità giudiziaria sulla base dei dati di fatto contestati, trattandosi per l'appunto di una valutazione potenzialmente destinata a condurre a conclusioni diverse. La necessità dell'enunciazione in forma chiara e precisa del contenuto dell'imputazione, prevista dalla legge processuale, impone che la scelta operata dalla pubblica accusa fra tali possibili conclusioni sia portata a conoscenza della difesa; non potendosi pertanto ravvisare una valida contestazione della circostanza aggravante nella mera prospettazione in fatto degli elementi materiali della relativa fattispecie". 3.2. Applicando detti principi al caso oggetto del presente ricorso, deve osservarsi che -considerando anche il mancato richiamo, in sede di modifica dell'imputazione, del comma 5, n. 2, dell'art. 590-bis cod. pen. - il mero riferimento all'avere "superato la linea di mezzeria" non consente di ritenere ritualmente contestata l'aggravante in esame, che richiede di avere cagionato l'incidente "circolando contromano". Ciò in quanto, la sussunzione del fatto di avere superato la linea di mezzeria (diverso da un punto letterale rispetto alla circolazione contromano) nella predetta aggravante richiede una valutazione, come emerge anche dalla sentenza della Cassazione civile alla quale si è riferita la Corte di appello. Valutazione - circa la equiparazione tra "superamento della linea di mezzeria" - fatto contestato - e "circolazione contromano" -circostanza aggravante - che doveva essere puntualmente esplicitata nella modifica del fatto contestato, dando modo, tra l'altro, all'imputato di difendersi sul punto e di potere eventualmente esercitare le facoltà a lui attribuite in tema di richiesta di riti alternativi o di messa alla prova, a seguito delle sentenze della Corte cost. nn. 184 del 2014, 139 del 2015 e 141 del 2018. Per le suesposte considerazioni, deve escludersi che all'imputato sia stata ritualmente contestata l'aggravante in oggetto, risultando a seguito dell'intervento del D.Lgs. n. 150 del 2022 il reato ascritto al Ci.Vi. (lesioni personali colpose gravi ex art. 590-bis, comma 1, cod. pen.) procedibile esclusivamente a querela di parte; querela che, come emerge dalla motivazione della sentenza di secondo grado, non è stata presentata dalla persona offesa. Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto della necessaria condizione di procedibilità. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non essere proseguita per mancanza di querela. Così deciso il 13 agosto 2024. Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2024.
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