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Guida senza patente: inottemperanza all'ordine di presentarsi per esibire la patente

Guida senza patente

Cassazione penale sez. I, 14/05/2019, n.38856

Non integra gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., bensì l'illecito amministrativo di cui all'art. 180 cod. strada, l'inottemperanza all'ordine di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza per esibire la patente di guida ai fini dell'accertamento della condotta di cui all'art. 116 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, attesa la sopravvenuta depenalizzazione del reato di guida senza patente ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. (Fattispecie relativa a condotta commessa prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 8 del 2016 in cui la Corte ha precisato che, per effetto dell'art. 2 cod. pen., l'intervenuta depenalizzazione esercita una forza espansiva esterna che si estende alla condotta ulteriore di cui all'art. 650 cod. pen., giacché i due fatti nascono in un contesto unico e presentano un nesso inscindibile).

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Brescia con la sentenza in epigrafe in data 20/11/2017, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Bergamo, in data 16/12/2016, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 2, riduceva la pena inflitta a Z.O.S. a mesi uno giorni venti (di arresto). 1.1. Il Giudice di primo grado aveva dichiarato l'imputato colpevole della contravvenzione di cui al capo B, relativa all'art. 650 c.p., perchè, invitato a presentarsi presso il comando di Polizia Locale di Albano Sant'Alessandro, per portare in visione la patente di guida, non aveva ottemperato, in data (OMISSIS). Ciò posto, all'esito del giudizio abbreviato, lo aveva condannato alla pena di mesi due di arresto, assolvendolo dall'imputazione di guida senza patente (perchè revocatagli), condotta egualmente contestatagli al capo A della rubrica. Osservava il giudice a quo che l'invito a presentarsi era stato formulato non solo per un accertamento di carattere amministrativo, ma per verificare se nella specifica vicenda ricorressero estremi di reato. 2. Ricorre per cassazione Z.O.S., con il ministero del difensore di fiducia, e lamenta il vizio di motivazione. In particolare, afferma il ricorrente che il reato di cui all'art. 650 c.p. può configurarsi nei soli casi in cui non vi sia una norma specifica che preveda la fattispecie alla luce del carattere sussidiario della prima disposizione. Nel caso in esame, si sarebbe dovuto osservare che l'art. 180 C.d.S. prevedeva espressamente un ordine specifico e una sanzione autonoma per la sua violazione, con conseguente esclusione dell'ambito di operatività della disposizione anzidetta. Al contrario; l'art. 650 c.p. era stato applicato ipotizzando che si dovesse accertare un reato, quello di guida senza patente, che nelle more era stato depenalizzato. Si sarebbe, dunque, dovuta applicare la regola del favor rei. 3. Il ricorso è fondato per quanto si passa ad esporre. 3.1. Per effetto dell'intervento di depenalizzazione, il reato di guida senza patente è stato recuperato all'ambito di operatività del regime sanzionatorio esclusivamente amministrativo. Invero, in ragione del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, entrato in vigore il 6/2/20016, essendo la contravvenzione punita con la sola pena dell'ammenda, il fatto non è stato incluso nell'elenco delle "esclusioni" dalla depenalizzazione con la conseguenza che anche la guida senza patente è stata sottratta all'ambito di intervento penale. Lo ius superveniens, nel caso concreto, ha realizzato un effetto indiretto, incidente sul fatto ascritto all'imputato, sub specie di violazione dell'art. 650 c.p.. La contravvenzione era stata, infatti, contestata e ritenuta poichè lo Z. non aveva ottemperato all'ordine di presentarsi presso il comando di polizia municipale per esibire la patente di guida. Si era ritenuto, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale dominante, che proprio perchè l'invito era stato emesso per ragioni di giustizia e poichè era finalizzato ad accertare un fatto reato (la guida senza patente all'epoca recuperata all'intervento penale), l'imputato che aveva violato l'ordine impartito dovesse rispondere della relativa contravvenzione. Questa Corte aveva, infatti spiegato, che in seguito alla entrata in vigore del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la inosservanza dell'ordine di presentarsi per fornire informazioni in merito alla disponibilità del documento di guida o circolazione che non è stato esibito al momento del controllo, costituisce un illecito amministrativo, come tale espressamente sanzionato, solo quando la esibizione del documento è chiesta per esigenze amministrative, cioè per accertare eventuali irregolarità o illeciti di natura amministrativa. Se invece la richiesta di esibizione ha anche finalità diverse ed è diretta, in particolare, ad accertare la eventuale esistenza di ipotesi di reato, non è applicabile l'art. 180 del codice della strada bensì la norma dell'art. 650 c.p. che conserva il suo vigore. (Nella specie è stato ritenuto correttamente contestato il reato di cui all'art. 650 c.p. non essendo stato osservato l'ordine, di esibire la patente di guida, dato "per ragioni di giustizia", cioè per accertare l'esistenza di una abilitazione alla guida o, in difetto, l'esistenza del reato di guida senza patente) (Sez. 1, n. 5210 del 18/04/1996, Spugnetti, Rv. 204669; Sez. 1, n. 28136 del 26/05/2006, Leonardi, Rv. 235176). Deve, tuttavia, osservarsi che il richiamo alla giurisprudenza anzidetta non risulta risolutivo, anche alla luce del principio di sussidiarietà, all'indomani dell'entrata in vigore della disposizione di depenalizzazione. Essendo stata, infatti, prevista la sola sanzione amministrativa, per la guida in condizione anzidetta, l'ordine di esibire la patente, previa presentazione presso il comando di polizia municipale, non può ritenersi, per ius superveniens, rivolto ad accertare un fatto penalmente rilevante. Da ciò l'impossibilità di sanzionare, ancora una volta, ai sensi dell'art. 650 c.p., la condotta di omessa presentazione, trovando essa omissione speciale e diretta sanzione nell'art. 180 C.d.S. che si occupa della disciplina e della sanzione specifica sui fatti di rilevanza esclusivamente amministrativa. 3.2. Poste queste premesse si deve osservare che la successione di norme penali nel tempo, con abrogazione di precedente incriminazione, verificatasi nel caso di specie relativamente alla contravvenzione di guida senza patente, impone di ritenere insussistente, in concreto, anche la rilevanza penale della condotta ulteriore di omessa presentazione per l'esibizione della patente di guida. L'aboliti criminis risulta in stretto collegamento con la contravvenzione ulteriore di cui all'art. 650 c.p.. Si sarebbe potuto configurare un concorso di fatti penalmente rilevanti, nella sola congiuntura della persistenza della rilevanza penale della condotta di guida senza patente, essendo l'ordine di presentazione e di esibizione del documento presso il comando di polizia municipale finalizzato ad accertare l'eventuale reato di essersi posti alla guida senza aver conseguito la patente. Diversamente il fatto avrebbe trovato la sua disciplina nel solo ambito amministrativo. Da ciò la conseguenza che, là dove l'invito a esibire il documento non fosse stato funzionale all'accertamento di altro fatto penalmente rilevante, non avrebbe trovato applicazione l'anzidetta fattispecie di cui all'art. 650 c.p.. Si deve, pertanto, ritenere che l'intervenuta depenalizzazione della guida senza patente esercita una forza espansiva esterna che si estende alla condotta ulteriore di cui all'art. 650 c.p., giacchè i due fatti nascono in un contesto unico e presentano un nesso inscindibile. L'uno è legato all'altro, nella fattispecie concreta, da un vincolo di dipendenza che postula il permanere della rilevanza penale dell'altro. Se, invero, la guida senza patente fosse stata sottratta all'ambito di rilevanza penale ab initio non sarebbe stata configurabile la contravvenzione ulteriore e il fatto di mancata esibizione avrebbe avuto rilevanza solo amministrativa. La stretta presupposizione esistente tra i "fatti" oggetto delle norme e il richiamato nesso di dipendenza impongono di assumere, pertanto, analoga decisione anche in fase di giudizio ed a fronte dell'intervenuta depenalizzazione del solo art. 116 C.d.S., essendo l'ordine impartito finalizzato ad accertare un fatto che ha perso la sua rilevanza penale, per effetto della novella richiamata e venendo meno la finalità ultima dell'art. 650 c.p. Non essendo configurabile, allo stato e al momento della decisione odierna, una violazione per omessa esibizione, da sanzionare ex art. 650 c.p., per essere venuta meno la rilevanza come contravvenzione dell'art. 186 cds, non si può ritenere che la norma che punisce l'inosservanza (art. 650 c.p.) conservi la sua ragion d'essere e la sua portata lesiva, a fronte del mutato quadro normativo, specie ed innanzitutto in applicazione del canone del favor rei che è principio d'ordine del sistema. 3.3. Alla luce di quanto premesso, dunque, la condotta ascritta con violazione dell'art. 650 c.p. non rilevava penalmente come mera e pura condotta di disobbedienza, ma si giustificava secondo quanto questa Corte ha avuto modo di spiegare, in quanto esso ordine di presentazione era rivolto ad accertare un fatto di possibile rilevanza penale che era costituito dalla guida senza patente. Essendo esso fatto stato depenalizzato, per effetto dell'art. 2 c.p. l'intervenuta abrogazione opera non solo sulla norma incriminatrice indicata, ma anche sulla condotta di inosservanza alla prima logicamente e concettualmente legata postulando, quale suo presupposto strutturale, il persistere di essa condotta in un ambito di intervento penale. Alla luce di quanto premesso la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con formula d'insussistenza. Gli atti devono essere trasmessi all'Autorità amministrativa competente. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste. Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Bergamo. Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019. Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019
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