RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza in data 20.12.2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città con cui C.L. era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto per il reato di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 73, per essere stato sorpreso alla guida di un'autovettura sprovvisto della patente di guida ed essendo destinatario della misura dell'avviso orale del Questore.
2. Avverso tale decisione il C. ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di censura con il quale deduce la violazione e falsa applicazione della legge penale per errata qualificazione del fatto in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 73. Il C. al momento in cui è stato trovato alla guida di un autoveicolo era soggetto ad ammonimento orale "semplice", perché non accompagnato da prescrizioni e divieti, sicché non ricorrevano i presupposti del reato.
Si censura, inoltre, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, nonostante che la condotta del C. non fosse particolarmente pericolosa o dannosa.
3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. La difesa dell'imputato ha rassegnato conclusioni scritte riportandosi al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 73, punisce con la pena dell'arresto la guida di un autoveicolo senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, a condizione che il conducente sia stato sottoposto, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione personale.
In mancanza di tale condizione, la medesima condotta è sanzionata dall'art. 116 C.d.S., comma 15, con una sanzione amministrativa (salvo il caso di recidiva nel biennio).
3. La questione centrale posta con il ricorso attiene alla configurabilità del reato nel caso in cui il soggetto sia destinatario di un avviso orale "semplice", cioè non accompagnato dalle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 3, comma 4, dovendosi a tal fine valutare se tale avviso integri o meno una misura di prevenzione personale.
A fronte del dato testuale, rappresentato dalla circostanza che nel D.Lgs. n. 159 del 2011, l'avviso orale "semplice" è collocato tra le misure di prevenzione personali applicate dal Questore, questa Corte ha evidenziato, innanzitutto, il dato storico, costituito dal fatto che il precedente art. 4 della L. 1423 del 1956 non configurava l'avviso orale del questore come misura di prevenzione, bensì come una diffida la cui inosservanza legittimava il questore a chiedere la misura di prevenzione personale. Inoltre, si è rilevato come l'avviso "semplice" si caratterizzi, rispetto alle altre misure, per l'assenza di obblighi e prescrizioni, se non il semplice invito a tenere una condotta conforme alla legge, e dunque, sostanzialmente, per l'assenza di qualunque misura, di tal che è ben difficilmente qualificabile, esso stesso, come misura di prevenzione. Si connota, altresì, per la mancanza del presupposto della pericolosità proprio sia della misura questorile dell'emissione del foglio di via obbligatorio, sia delle misure di prevenzione applicate dall'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 6 del TU (Sez. 1, n. 47713 del 27/10/2022, Tatangelo, Rv. 283820 - 01).
Tale ultimo dato è stato valorizzato anche dalle sezioni civili di questa Corte, le quali hanno escluso che l'avviso in questione possa essere considerato una misura di prevenzione, "il cui presupposto essenziale di applicazione è l'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale della persona, mentre l'avviso orale, quale misura prodromica alle misure di prevenzione vere e proprie, si correla alla mera proclività a commettere azioni delittuose, consistendo soltanto nell'intimazione di tenere una condotta conforme alla legge" (Sez. 1 civ., n. 7973 del 28/03/2017, Rv. 644839 - 01). Nello stesso senso si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. 3, n. 722 del 14/2/2014).
Tale interpretazione risulta peraltro coerente con la ratio della previsione dell'art. 73, come messa in luce dalla Corte costituzionale che, nella sentenza n. 221 del 2022, ha evidenziato che ciò che connota la condotta prevista da tale disposizione e che ha indotto il legislatore a qualificarla come reato, a differenza di quella prevista dall'art. 116 C.d.S., la quale integra una semplice sanzione amministrativa, è appunto la circostanza che la condotta sia posta in essere da un soggetto sottoposto a misura di prevenzione in quanto attualmente ed effettivamente pericoloso per la sicurezza pubblica.
La Corte costituzionale ha infatti affermato che la violazione della regola, posta dall'art. 120 C.d.S., che vieta di guidare autoveicoli e motoveicoli senza patente al soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale, "e' espressione di una valutazione discrezionale del legislatore, il quale ha ritenuto sussistere un quid pluris di pericolosità per il fatto che colui che sia sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale possa circolare alla guida di un veicolo". L'art. 73, "nel prevedere un trattamento sanzionatorio più severo, rispetto a quello della disposizione di cui all'art. 116 C.d.S., comma 15, è finalizzata a tutelare l'ordine pubblico, potenzialmente posto in pericolo nelle ipotesi in cui sia violata la disposizione di cui all'art. 120 C.d.S., cui è ricollegata la necessità di porre limitazioni agli spostamenti, di impedire o ostacolare la perpetrazione di attività illecite e di rendere meno agevole il sottrarsi ai controlli dell'autorità nei confronti di soggetti pericolosi".
Proprio la specifica pericolosità di chi è assoggettato a una misura di prevenzione personale, la cui verifica in concreto la stessa Corte ha valutato come indispensabile ai fini della revoca, ai sensi dell'art. 120 C.d.S., della patente di guida nei confronti del soggetto sottoposto a misura di prevenzione (Corte Cost., sent. n. 99 del 2020), è stata ritenuta dal Giudice delle leggi l'elemento differenziale idoneo a giustificare la diversa disciplina sanzionatoria rispetto alla previsione di cui all'art. 116 C.d.S., comma 15, ed altresì tale da ad assicurare l'offensività della fattispecie di reato in esame, escludendo la violazione dell'art. 25 Cost. (sent. n. 211 del 2022).
Deve pertanto darsi seguito all'orientamento ermeneutico espresso da questa Corte secondo il quale non integra il reato di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 73 la guida di un autoveicolo senza patente, o dopo che la stessa sia stata revocata, da parte del destinatario di un mero avviso orale del questore, che, senza la prescrizione dei divieti previsti dall'art. 3, comma 4, del citato D.Lgs., non costituisce misura di prevenzione, non comportando limitazioni alla libertà personale (Sez. 1, n. 47713 del 27/10/2022, Tatangelo, Rv. 283820 - 01).
4. Ne consegue che nella specie, essendo il ricorrente destinatario di un avviso semplice, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per insussistenza del fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2023.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2023