RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova del 6 luglio 2016, con cui L.G. era stato condannato alla pena complessiva di mesi tre di arresto e di Euro tremila in relazione ai reati di cui all'art. 81 c.p. e art. 166 C.d.S. (in date (OMISSIS) e (OMISSIS)).
Il L., privo di patente guida perchè mai conseguita era stato colto alla guida di due diversi veicoli in date (OMISSIS) e (OMISSIS) ed aveva già commesso venticinque fatti analoghi e, in particolare aveva riportato una condanna con sentenza del 10 gennaio 2014 (irrevocabile il 7 marzo 2014).
Secondo l'organo giudicante, non era comprensibile l'assunto secondo il quale, applicando ai casi in esame la normativa pregressa, in quanto più favorevole, ove fosse bilanciabile la recidiva nel biennio, il L. potrebbe essere assolto. Tale conseguenza, infatti, sarebbe possibile solo operando un'inammissibile parcellizzazione della disciplina regolatrice della successione delle norme nel tempo, applicandola retroattivamente solo nella parte in cui aveva depenalizzato la guida senza patente "semplice", previa disapplicazione della recidiva nel biennio (per bilanciamento) in applicazione della precedente disciplina.
Nella sentenza impugnata si è evidenziato che, in realtà, il corretto percorso logico prevede la verifica in primo luogo della sussistenza della recidiva nel biennio, perchè in caso di risposta negativa consegue l'assoluzione dell'imputato anche per i fatti anteriori alla riforma in conseguenza dell'avvenuta depenalizzazione della condotta; se, invece, la predetta verifica conduce ad affermare la sussistenza della recidiva, trova applicazione solo la nuova disciplina che ha assunto tale fatto ad elemento costitutivo del reato.
Ai fini di valutare la sussistenza della recidiva, la disposizione di cui al D.Lgs. n. 8 del 2016, art. 5, nel prevedere "quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato" si riferisce esclusivamente alla verifica dell'intero biennio iniziato a maturare dopo la riforma, perchè altrimenti la depenalizzazione della prima violazione renderebbe inoperante la norma incriminatrice della seconda violazione ove questa richiedesse l'accertamento giudiziale della prima e non la sola constatazione in via amministrativa dell'illecito depenalizzato.
Tale essendo la ratio della norma, ove il biennio da verificare sia iniziato prima della riforma, allorchè ogni violazione era sanzionata penalmente, non v'è motivo per modificare il consolidato orientamento giurisprudenziale che identificava il parametro temporale della precedente violazione nella data di irrevocabilità della sentenza di condanna che lo accertava.
Consegue che, rispetto alle condotte contestate, sussiste la recidiva nel biennio con riferimento alla sentenza di applicazione di pena per lo stesso pronunciata dal Tribunale di Genova in data 10 gennaio 2014, divenuta irrevocabile il 7 marzo 2014.
La Corte di merito ha infine escluso la possibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche e ha ritenuto congrua la pena irrogata dal giudice di primo grado.
2. Il L., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato.
Si deduce che la mancanza di patente in entrambe le occasioni in cui la Polizia Municipale lo aveva fermato era stata accertata tramite il terminale COA, affermazione del tutto imprecisa, non essendo stato indicati l'autore della verifica, le modalità adoperate e la banca dati consultata.
Si è ritenuto dimostrato il mancato conseguimento della patente sulla base di affermazioni imprecise riportate nella predetta documentazione.
2.2. Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità penale.
Si osserva che la Corte territoriale ha ravvisato la reiterazione del comportamento nel biennio, poichè il L. aveva riportato condanna con sentenza del 10 gennaio 2014, irrevocabile il 7 marzo 2014, integrando sul punto il capo di imputazione (nel quale tale indicazione non era contenuta), specificandolo sul punto.
L'art. 116 C.d.S., comma 15, è stato erroneamente applicato, laddove, in ragione dei principi in tema di successione di leggi nel tempo, "il reato doveva essere considerato sempre come un'aggravante, effettuando il bilanciamento con le attenuanti".
Occorreva considerare, peraltro, non la data di passaggio in giudicato delle due sentenze per i reati precedenti, bensì la data di commissione del fatto, in quanto la normativa in vigore dispone espressamente che non è più necessario un accertamento giudiziale penale e il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 5, fa riferimento alla semplice reiterazione dell'illecito depenalizzato, senza prevedere sentenze di condanna.
Il L. ha interesse alla corretta qualificazione giuridica del fatto, dalla quale discendono importanti conseguenze in tema di attenuanti generiche e in sede di esecuzione.
2.3. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p..
Si rileva che dovevano essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche e doveva essere ridotta la pena inflitta dal giudice di primo grado, alla luce dell'età dell'imputato non particolarmente avanzata, della motivazione lavorativa dell'utilizzo del veicolo, della difficoltà a conseguire la patente e del corretto comportamento processuale, mentre è stata erroneamente ritenuta rilevante la pregressa condotta.
2.4. Con note difensive depositate in data 28 ottobre 2020, la difesa illustra sinteticamente i motivi del ricorso e chiede dichiararsi l'intervenuta prescrizione per il decorso del termine massimo di cinque anni dalle date di commissione dei reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, essendo basato su motivi generici e manifestamente infondati.
1. In ordine al primo motivo di ricorso, va osservato che la doglianza in tema di accertamento della responsabilità è generica, tipicamente di fatto a fronte di un compendio probatorio dimostrativo della condizione di irregolarità in cui versava l'imputato. Sul punto, l'organo giudicante si è soffermato, valorizzando gli accertamenti documentali che avevano dimostrato l'intervenuta mancanza del titolo abilitativo alla guida dell'autoveicolo.
D'altro canto, non ha fondamento il rilievo secondo la quale il fatto ascritto all'imputato è stato affermato senza essere provato da documentazione adeguata.
Al riguardo, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 4, n. 5892 del 17/12/2013, dep. 2014, Kiremitci, non massimata; Sez. 4, n. 47294 dell'8 novembre 2012, Obiechefu, Rv. 253924), non spetta al P.M. eseguire accertamenti circa l'avvenuto rilascio del titolo abilitativo, incombendo sul ricorrente l'onere di indicare di aver conseguito una patente in corso di validità. Si tratta, del resto, della specifica affermazione del principio secondo il quale, quando per l'esercizio di un'attività è necessaria una specifica abilitazione, incombe all'imputato l'onere di provare il conseguimento dell'abilitazione stessa (Sez. 3, n. 2548 dell'8 novembre 1974, dep. 1975, Legrottaglie, Rv. 129416). Nel caso di specie, quindi, il giudicante ha del tutto legittimamente fondato il giudizio di responsabilità sugli elementi di prova sopra richiamati, contestati dal ricorrente in modo incongruo al principio di autosufficienza.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Non è, infatti, configurabile l'interesse ad impugnare qualora l'accoglimento di un motivo d'impugnazione non determinerebbe nessun effetto giuridico favorevole per il ricorrente.
Nel caso in esame, qualora si affermasse l'irretroattività dell'art. 116 C.d.S., comma 15, come modificato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 1, in quanto norma meno favorevole, ne discenderebbe, secondo il ricorrente, la qualificazione giuridica del fatto contestato quale reato aggravato dalla recidiva nel biennio piuttosto che, secondo quanto dispone ora il D.Lgs. n. 8 del 2016, art. 1, comma 2, come fattispecie autonoma di reato e la conseguente assoggettabilità dell'aggravante al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti (Sez. 4, n. 55016 del 15/11/2017, L., non massimata; vicenda relativa ad analogo ricorso proposto dal medesimo ricorrente).
All'affermazione di principio invocata dal ricorrente non conseguirebbero conseguenze vantaggiose, posto che i giudici di merito hanno, con motivazione esente da vizi, negato l'applicazione di circostanze attenuanti. Non è, pertanto, sostenibile che la pronuncia si fondi sull'applicazione retroattiva di una norma meno favorevole.
3. Il terzo motivo di ricorso, con cui il L. si duole del diniego delle circostanze di attenuanti generiche e dell'entità eccessiva del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato.
3.1. Va premesso che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purchè non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i numerosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691).
Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche, ritenendo irrilevanti l'età dell'imputato, la motivazione lavorativa della condotta illecita e l'indimostrata difficoltà a conseguire la patente di guida.
I rilievi difensivi non integrano precise carenze argomentative, in quanto considerano in modo parcellizzato gli elementi considerati rilevanti dall'organo giudicante, che invece, ha svolto una valutazione complessiva ed esauriente della vicenda criminosa, rispondendo analiticamente alle censure prospettate.
3.2. Relativamente alla censura sull'entità eccessiva della pena irrogata, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 c.p. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).
Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 c.p. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).
La pena applicata non eccede la media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).
Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in riferimento all'inutilità delle innumerevoli precedenti condanne, alla non meritevolezza della sostituzione della pena detentiva, che avrebbe ancor meno effetto dissuasivo, nonchè all'impedimento soggettivo di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 59, comma 2, lett. b).
4. L'eccezione di intervenuta prescrizione prospettata con le note difensive è manifestamente infondata.
Alla data dell'emissione della sentenza della Corte di appello il reato non era prescritto.
Al riguardo, deve rilevarsi che l'inammissibilità del ricorso per Cassazione per manifesta infondatezza e per la presentazione di motivi non proponibili in sede di legittimità non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).
5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021