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Guida senza patente: il reato non depenalizzato per chi è sottoposto a misura di prevenzione

Guida senza patente

Cassazione penale sez. VI, 12/12/2017, n.8223

La depenalizzazione del reato di guida senza patente di cui all'art. 116 cod. strada a seguito del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 non si estende all'ipotesi in cui la guida senza patente venga posta in essere da persona sottoposta a misura di prevenzione personale, in relazione alla quale l'art. 73 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 prevede un autonomo reato.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 31.5.2017, la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la sentenza del Tribunale di Gela in data 4.6.2014, nei confronti di C.G., condannato alla pena di mesi nove reclusione per i reati di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 73 (in relazione all'art. 116 C.d.S.) e D.Lgs. n. 159 del 2014, art. 75, riconosciuti il vincolo della continuazione, più grave il reato di cui al capo b), nonchè le circostanze attenuanti generiche. 2. Ricorre per Cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) depenalizzazione del reato di cui al capo a) e per l'effetto assoluzione per il reato di cui al capo b). 2.1 Deduce il ricorrente che con D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 è stato depenalizzato il fatto di chi si pone alla guida di un mezzo sprovvisto di patente di guida per il quale è necessario essere in possesso del titolo abilitativo. Tale depenalizzazione non può che estendersi all'ipotesi di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 73, che pertanto comporta una pronuncia di assoluzione che travolge anche il fatto di reato di cui al capo b) dell'imputazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di censura dedotto con riferimento al capo a) dell'imputazione è infondato e va disatteso. 2. Correttamente la Corte d'appello ha sostenuto che non fa venire meno l'illiceità penale della condotta, l'avvenuta trasformazione - da parte del D.Lgs. n. 8 del 2016 - dell'illecito di guida senza patente o con patente ritirata, in infrazione amministrativa, perchè la depenalizzazione in esame riguarda esclusivamente la contravvenzione di cui all'art. 116 C.d.S. e non investe anche l'autonomo reato disciplinato dalle norme antimafia, quando commesso da soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale, nell'ottica che le prescrizioni imposte al soggetto raggiunto da detta misura, hanno lo scopo di rafforzare l'obbligo di osservare le norme idonee a contenerne la pericolosità ed il reato conseguente è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni. 3. Con riferimento al reato contestato al capo b), premesso che è infondato il motivo avanzato dal ricorrente sul presupposto della depenalizzazione del capo sub a), è necessario fare riferimento al recente indirizzo delle Sezioni Unite impresso con sentenza n.40076 del 27/4/2017 Rv 27049601, a seguito della pronuncia della Corte EDU del 23 febbraio 2017 in materia di infrazioni agli obblighi imposti con la misura di prevenzione. 3.1 Alla stregua delle pronunce citate, il fatto sussunto sotto il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 1, non è configurabile come reato, nel caso in cui oggetto di addebito è avere l'imputato violato la prescrizione, imposta col decreto di applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, di vivere onestamente e di rispettare le leggi, mediante condotta, autonomamente sanzionata ai sensi dell'art. 116 C.d.S., consistita nel condurre un ciclomotore senza patente perchè revocatagli. 3.2 Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 40076 del 27/04/2017 - dep. 05/09/2017, Paternò, Rv. 27049601, preso atto che la Grande Camera della Corte EDU con pronuncia del 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, ha rilevato la carenza di chiarezza e precisione delle prescrizioni di "vivere onestamente e rispettare le leggi", previste dalla L. n. 1423 del 1956, art. 5, oggi D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 8, comma 4, hanno affrontato il tema dei possibili effetti di tale decisione sulla previsione incriminatrice di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 2. 3.3 Hanno riconosciuto in via interpretativa che nella disposizione in esame, come già accadeva con la previgente di cui alla D.Lgs. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2, si ripete per relationem la descrizione dei doveri e delle prescrizioni imposte con il provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale in conformità alla disciplina della misura stessa (che consente di imporre al soggetto socialmente pericoloso sia obblighi specifici, sia prescrizioni generaliste ed indeterminate nel loro contenuto quali l'osservanza della legge ed il vivere in modo onesto). 3.4 Anche nel precetto di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 2, è riscontrabile la medesima carenza di precisione e chiarezza, evidenziata dalla Corte sovranazionale e dalle Sezioni Unite di questa Corte. 3.5 Pertanto, l'infrazione di tali prescrizioni può rilevare eventualmente in sede di esecuzione del provvedimento di prevenzione, ai fini dell'aggravamento della misura, ma non può integrare una figura di reato autonomo. 3.6 Da ciò discende che, nel caso in esame (in cui si versa, come si è detto, in una ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 1, per la quale vale, ai fini che qui interessano, lo stesso ordine di principi enunciati per l'art. 75, comma 2), deve riconoscersi l'irrilevanza penale del fatto contestato come inottemperanza alla prescrizione imposta di vivere onestamente e di rispettare le leggi. 4. Non si può però incidere in questa sede sul trattamento sanzionatorio, atteso che è necessario procedere alla rideterminazione della pena per il reato sub a) in contestazione, con valutazioni di merito che questa Corte non può compiere. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo b) perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato e per l'effetto, rinvia per la determinazione della pena in relazione al reato di cui al capo a) ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2017. Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2018
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