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Guida in stato di ebbrezza: contravvenzione valida anche con dicitura 'volume insufficiente' sull’alcoltest

Guida in stato di ebbrezza

Cassazione penale sez. IV, 17/05/2023, n.31843

È configurabile la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza anche nel caso in cui lo scontrino dell'alcoltest, oltre a riportare l'indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura "volume insufficiente", qualora l'apparecchio non segnali espressamente la presenza di un errore.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Trieste, con il provvedimento indicato in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità di N.B.J. per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. b), e 2-sexies, D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito: "C.d.S."), e ha accolto l'istanza di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità di cui al comma 9-bis del citato art. 186. 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.). 2.1. Con i primi due motivi di ricorso si deducono violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione in merito alla confermata responsabilità dell'imputato. La Corte territoriale, in particolare, avrebbe errato nel fondare la decisione sugli esiti dell'alcoltest, in forza di due misurazioni riscontranti un tasso alcolemico pari a 0,85 g/l, pur avendo riportato, i relativi scontrini, la dicitura "volume insufficiente". Ciò peraltro, aggiunge il ricorrente, con riferimento a macchinario oggetto dell'ultima verifica periodica positiva ma segnante, in occasione di una verifica precedente, ancorché di diversi anni, la medesima dicitura "volume insufficiente" e non sottoposto negli anni a periodiche revisioni. 2.2. Con i motivi terzo e quarto si deducono violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione per aver la Corte territoriale escluso la particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis c.p., in ragione della mera sussistenza degli elementi richiesti dall'art. 186 C.d.S. per l'integrazione del reato. Il giudice di merito, in particolare, avrebbe fatto riferimento al mero stato di alterazione, emergente dall'esiguo tasso alcolemico riscontrato (0,85 g/l) e dai relativi elementi sintomatici (occhi lucidi e alito alcolico), oltre che alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui al comma 2-sexies del detto art. 186 C.d.S., per aver circolato in orario notturno, nonostante l'assenza di circostanze tali da far propendere per una non particolare tenuità del pericolo ricollegate alle concrete modalità di guida e alle relative circostanze di contesto. 2.3. Con il quinto motivo di ricorso si deduce il difetto assoluto di motivazione in merito al mancato accoglimento della richiesta, subordinata, di conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria con conseguente sospensione condizionale. 3. Le parti hanno depositato conclusioni scritte nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le sole censure relative alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., sono fondate, nei termini di seguito specificati. 2. I primi due motivi di ricorso sono infondati. 2.1. La Corte territoriale ha fondato la decisione in merito alla responsabilità dell'imputato sugli esiti dell'alcoltest, in forza di due misurazioni riscontranti un tasso alcolemico pari a 0,85 g/l, pur avendo riportato, i relativi scontrini, la dicitura "volume insufficiente" ma in assenza di una segnalazione di errore. Ciò, peraltro, con riferimento a macchinario che, pur se segnante la medesima dicitura ("volume insufficiente") in occasione di una verifica precedente di diversi anni e non sottoposto regolarmente a tutte le verifiche periodiche, è comunque stato oggetto di verifica positiva (non solo nel dicembre 2015 ma anche) lo stesso anno della commissione del reato (il 2017), circa sette mesi prima, oltre che successivamente agli accertamenti sub iudice (come chiarisce a pag. 3 della sentenza il giudice di merito con affermazione sul punto non sindacata). 2.2. L'apparato motivazionale di cui innanzi, coerente e non manifestamente illogico, evidenzia la corretta applicazione da parte della Corte territoriale di principio, allo stato consolidato, governante la materia. E' difatti configurabile il reato di guida in stato di ebbrezza anche quando lo scontrino dell'alcoltest, oltre a riportare l'indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura "volume insufficiente", qualora l'apparecchio, come nella specie, non segnali espressamente la sussistenza di un errore (in merito si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 22604 del 04/04/2017, Mendoza, Rv. 269978, nonché Sez. 4, n. 6636 del 19/01/2017, Valenzuela, Rv. 269061, la quale, in motivazione ha precisato che tale principio è evincibile dall'esame della disciplina relativa al funzionamento degli strumenti di misura della concentrazione di alcool nel sangue, inserita nell'allegato al D.M. n. 22 maggio 1990, n. 196, laddove è precisato che, qualora l'apparato non dia un inequivocabile messaggio di errore, la misurazione deve ritenersi correttamente effettuata, anche nell'ipotesi in cui compaia un "volume insufficiente" teso a evidenziare che l'espirazione è stata effettuata con ridotto volume di aria). 2.3. Deve infine aggiungersi, in risposta a specifica censura sul punto, che la deduzione che la difesa vorrebbe trarre dalla c.d. taratura obbligatoria annuale degli etilometri, ossia che il regolare funzionamento del misuratore possa essere sempre messo in discussione sul mero rilievo formale che dalla data della sua omologazione in poi le verifiche non siano avvenute con esatta cadenza annuale, risulta estranea a ogni previsione normativa e alle elementari regole logiche, posto che l'attestazione dell'avvenuta taratura dell'apparecchio è funzionale a dimostrare il suo regolare funzionamento alla data in cui è stato eseguito l'accertamento sul quale è fondata l'ipotesi accusatoria (sul punto si veda, in termini, Sez. 7, n. 24424 del 08/06/2021, Enas, non massimal:a). La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di cui innanzi in quanto, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, ha ritenuto provato il regolare funzionamento, nonostante le precedenti omesse verifiche, considerando dirimente a tal fine l'esito positivo della verifica eseguita lo stesso anno della commissione del reato (il 2017), in particolare circa sette mesi prima, idoneo dunque a dimostrare il corretto funzionamento dell'etilometro alla data in cui è stato eseguito l'accertamento, oltre che quello, altrettanto positivo, eseguito successivamente agli accertamenti sub iudice. 3. Le doglianze che si appuntano sull'esclusione della particolare tenuità del fatto (di cui ai motivi terzo e quarto) sono invece fondate. 3.1. La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p., è configurabile - in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma - con riferimento a ogni fattispecie criminosa, compreso il reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all'interno dell'articolato, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo (ex plurimis: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266589). Muovendo dal principio di cui innanzi è stato altresì chiarito, in fattispecie di guida in stato di ebbrezza non dissimile della presente, che l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità in oggetto dev'essere motivata con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto e non con riguardo agli elementi che già integrano la condotta tipica (Sez. 4, n. 58261 del 29/11/2018, Bruno Rv. 274910). L'art. 131-bis c.p., difatti, tanto nella formulazione antecedente quanto in quella successiva alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, intende per l'appunto riferirsi alla connotazione storica della condotta, essendo in questione non la conformità al tipo bensì l'entità della complessiva situazione reale, irripetibile, e quella del suo disvalore, ricavabile da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente dovendosi considerare, in relazione alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo, se l'offesa sia di particolare tenuità (ferma restando la non abitualità del comportamento). 3.2. Orbene, la sentenza impugnata per più profili non si è attenuta ai principi di cui innanzi. 3.2.1. La Corte territoriale, difatti, senza verificare se l'imputato avesse generato un contesto significativamente pericoloso, ha motivato valorizzando gli stessi elementi integranti la condotta tipica, superamento, nella specie di soli 0,05 g/l, della soglia minima (0,80 g/l) che cristallizza il discrimine con la sanzione amministrativa e la presenza dei tipici sintomi dello stato di ebbrezza, non ulteriormente specificati né apprezzati in relazione alla situazione di contesto ai fini della loro valutazione ex art. 131-bis c.p.. 3.2.2. A quello di cui innanzi si è altresì aggiunto l'errore consistente nel riferimento, per escludere l'operatività dell'istituto in esame, al mero dato temporale della condotta, guida in ora notturna, integrante circostanza aggravante ai sensi del comma 2-sexies dell'art. 186 C.d.S.. Il giudice di merito, contrariamente ai principi di cui innanzi, ha quindi ritenuto sostanzialmente incompatibile l'istituto in esame con la citata circostanza aggravante, prescindendo dunque da ogni valutazione del contesto significativamente pericoloso eventualmente ricollegato nella specie al dato temporale, laddove (pag. 6, a partire dal quarto rigo) ha rilevato che lo stesso legislatore ha ritenuto la commissione del fatto in ora notturna tale da determinare un aggravamento della condotta. 3.2.3. Ne consegue sul punto l'annullamento con rinvio per l'applicazione del seguente principio di diritto: "L'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, dev'essere motivata con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto, tali da generare un contesto di pericolo significativo in termini di non esiguità, e non con riguardo alla mera integrazione degli elementi che compongono la condotta tipica ovvero la circostanza aggravante dell'averla tenuta dopo le ore 22 e prima delle ore 7". 4. Inammissibile è invece il quinto motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto assoluto di motivazione in merito al mancato accoglimento della richiesta, subordinata, di conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria con conseguente sospensione condizionale. Il ricorrente, difatti, non si confronta con la sottesa ratio decidendi, non essendosi la Corte territoriale esplicitamente pronunciata in merito alla richiesta subordinata per aver accolto la richiesta principale dell'appellante, avente a oggetto la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis C.d.S., peraltro incompatibile con il beneficio della sospensione condizionale della pena (sul punto dell'incompatibilità di cui innanzi, ex plurimis, Sez. 4, n. 30856 del 16/06/2022, Previtali, Rv. 283456, anche in motivazione). 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla statuizione concernente l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Trieste per nuovo giudizio sul punto, non risultando alla data della presente decisione prescritto il reato (commesso il 10 dicembre 2017), in ragione della sospensione del relativo termine operante dal decorso del termine di quindici giorni per il deposito della sentenza di primo grado (emessa il 5 giugno 2019) ex art. 159, comma 2, c.p., così come modificato dall'art. 1, L. 23 giugno 2017, n. 103, e successivamente, prima sostituito, a decorrere dal 1 gennaio 2020, dall'art. 1, comma 1, lett. e, n. 1, L. 9 gennaio 2019, n. 3, e poi abrogato ex art. 2, comma 1, L. 27 settembre 2021, n. 134. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione concernente l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Trieste per nuovo giudizio sul punto. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2023. Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2023
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