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Guida in stato di ebbrezza: estinzione del reato e revoca della patente in caso di messa alla prova

Guida in stato di ebbrezza

Cassazione penale sez. IV, 07/05/2024, n.19369

In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiara l'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, di competenza del prefetto, di cui agli artt. 223 e 224, comma 3, cod. strada. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in ragione della differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dall'accertamento della penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui agli artt. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis, cod. strada, non trova applicazione la disciplina, ivi prevista, che rimette al giudice l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria).

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 gennaio 2024 il G.I.P. del Tribunale di Pordenone, previa revoca del decreto penale di condanna opposto, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Zi.Ma., in ordine al reato di cui agli artt. 186-bis, comma 1, lett. a), 186-bis, comma 3, in relazione all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies , D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per essere il reato estinto per positivo esito della messa alla prova, altresì disponendo, ai sensi dell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, la revoca della patente di guida. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Zi.Ma., a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e violazione degli artt. 223 e 224, comma 3, cod. strada e dell'art. 168-ter, comma 2, cod. pen., oltre ad abnormità del provvedimento, eccependo che il giudice di merito avrebbe esercitato una potestà non spettantegli, in quanto rimessa alla competenza degli organi amministrativi. Il Tribunale, infatti, avrebbe applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in carenza di potere, atteso che l'istituto della messa alla prova comporta, in caso di esito positivo, l'estinzione del reato, per cui, conseguentemente, sarebbe di esclusiva pertinenza del Prefetto, in assenza del positivo accertamento della penale responsabilità dell'imputato, il potere di disporre l'applicazione della suddetta sanzione. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per l'effetto dovendo essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. 2. In particolare fondata è la censura con cui la ricorrente ha lamentato l'intervenuto esercizio, da parte del giudice di merito, di un potere normativamente riservato al Prefetto, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 168-ter, comma 2, cod. pen. e 223 e 224 cod. strada. Questa Corte di legittimità ha, infatti, già da tempo chiarito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che, in ragione dell'esito positivo della messa alla prova, dichiari, ex art. 168-ter cod. pen., l'estinzione dei reati di guida sotto l'effetto dell'alcool e di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, previsti dagli artt. 186 e 187 D.Lgs. n. 285 del 1992, non può applicare la sanzione amministrativa accessoria, di competenza del Prefetto, della revoca della patente di guida, di cui all'art. 224, comma 3, D.Lgs. n. 285 del 1992. Si è osservato, in proposito, che sussiste una sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova - che prescinde dall'accertamento della penale responsabilità dell'imputato - e le ipotesi, previste dagli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, D.Lgs. n. 285 del 1992, che legittimano l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al menzionato art. 224 cod. strada, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria (cfr., con riguardo alla diversa sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida: Sez. 4, n. 29639 del 23/06/2016, Conti, RV. 267880-01; Sez. 4, n. 39107 dell'08/07/2016, Rossini, RV. 267608-01; Sez. 4, n. 40069 del 17/09/2015, Pettorino, RV. 264819-01). 3. Ne consegue, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, che, in ossequio a quanto disposto dall'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen., il Collegio provvede direttamente ad eliminare. Deve essere disposta, altresì, la trasmissione degli atti al Prefetto di Pordenone per quanto di relativa competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la revoca della patente di guida, sanzione che elimina. Dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Pordenone per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 7 maggio 2024. Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2024.
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