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Guida in stato di ebbrezza: distinzione tra lavoro di pubblica utilità sostitutivo e pena sostitutiva per pene detentive brevi

Guida in stato di ebbrezza

Cassazione penale sez. IV, 16/01/2024, n.17561

In tema di guida in stato di ebbrezza, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, disciplinata in conformità al modello previsto dall'art. 54 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, di cui mutua le modalità esecutive, deve essere tenuta distinta dal diverso istituto del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui all'art. 20-bis, c.p., regolamentato dagli artt. 56-bis e 56-ter l. 24 novembre 1981, n. 689, come novellati dall'art. 71 d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché dà luogo a pena illegale l'imposizione, da parte del giudice, di prescrizioni aggiuntive, inerenti all'indicata pena sostitutiva di pene detentive brevi.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 aprile 2023 il G.I.P. del Tribunale di Trento ha applicato a Ru.Ma., ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, la pena finale di giorni dieci di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda, convertita ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in giorni quindici di lavoro di pubblica utilità, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sette, in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. b) e 2-sex/'es, cod. strada. Ai sensi dell'art. 56-ter I. 24 novembre 1981, n. 689, sono state, altresì, imposte all'imputato le prescrizioni di: permanere all'interno del territorio del Trentino Alto Adige; non detenere o portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche in caso di concessione di relativa autorizzazione di polizia; non frequentare, senza giustificato motivo, pregiudicati, soggetti sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione o comunque persone che lo possano esporre a rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone stabilmente conviventi; conservare e portare sempre con sé e presentare a ogni richiesta delle forze degli organi di polizia copia della sentenza (e di eventuali modifiche) oltre a un documento di identificazione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Ru.Ma. , a mezzo del suo difensore, eccependo due motivi di doglianza. Con il primo ha dedotto difetto di correlazione tra quanto richiesto con l'istanza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. e quanto disposto in sentenza, avendo il giudice di merito erroneamente applicato la disciplina degli artt. 56-bis e 56-ter I. n. 689 del 1981 all'istituto del lavoro di pubblica utilità come previsto dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, altresì lamentando profili di inosservanza ed erronea applicazione di tale ultima norma (in relazione all'art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274) e dell'art. 20-bis cod. pen. Nella sentenza impugnata, infatti, sarebbero stati fissati limiti temporali per l'espletamento del lavoro di pubblica utilità mutuati dalla norma dell'art. 56-bis I. n. 689 del 1981, nonché le specifiche prescrizioni imposte dal successivo art. 56-ter, così creando una palese difformità tra il suo contenuto e la richiesta formulata dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - in particolar modo con riferimento al trattamento sanzionatorio applicato - avendo tale ultima riguardato la conversione della pena in lavoro di pubblica utilità come previsto dalla norma dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada. Questa disposizione, infatti, fa espresso riferimento al lavoro di pubblico utilità di cui all'art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000, e non già a quello disciplinato dagli artt. 56-bis e 56-ter I. n. 689 del 1981, cui espressamente si riferisce la nuova disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, di cui all'art. 20-bis cod. pen. D'altro canto, la diversità tra i due istituti risulterebbe del tutto evidente ove si consideri che unicamente lavoro di pubblica utilità regolato dall'art. 20-bis cod. pen. stabilisce alcune prescrizioni e conseguenze invece non previste dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, mentre solo tale ultima figura consente la possibilità di addivenire all'estinzione del reato. Con la seconda censura il ricorrente ha eccepito illegalità della pena ed erronea applicazione di legge penale, per essergli stata applicata la pena accessoria, anziché la sanzione amministrativa accessoria, della sospensione della patente di guida - e quindi una pena non prevista dalla legge in relazione alla perpetrazione del reato ascrittogli -, altresì lamentando l'illegittima applicazione delle disposizioni degli artt. 56-bis e 56-ter I. n. 689 del 1981, sia perché avulse dal trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada (in relazione all'art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000) che perché entrate in vigore, con introduzione di una disciplina maggiormente sfavorevole (ad esempio non consentendo la possibilità di estinzione del reato), successivamente alla commissione del contestato crimine. Il giudice di merito, quindi, avrebbe sostanzialmente applicato un trattamento sanzionatorio non previsto dalla legge, in quanto rappresentante la risultante di un'indebita commistione di due diverse discipline, dettate con riguardo a due distinte e autonome figure di lavoro di pubblica utilità. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con adozione delle statuizioni consequenziali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, con valenza assorbente, per l'effetto dovendo essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 2. Deve essere osservato, infatti, come il lavoro di pubblica utilità previsto dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, in cui è stata convertita la sanzione detentiva e pecuniaria applicata a Ru.Ma. ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., sia autonomamente regolato sul modello previsto dall'art. 54 del d.lgs. n. 274 del 2000, di cui mutua le medesime modalità esecutive (prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze), con la sola deroga per cui, diversamente da quanto previsto nel procedimento dinanzi al giudice di pace, il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada ha una «durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità». Orbene, a fronte dell'indicato modello, deve essere osservato come la disciplina dettata dai novellati artt. 56-bis e 56-ter della legge 24 novembre 1981, n. 689, come introdotti dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, riguardi la diversa figura generale del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, per l'effetto inerendo ad un istituto del tutto distinto ed autonomo rispetto al lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada - come detto regolato, in modo autosufficiente, sul modello della diversa fattispecie prevista dall'art. 54 del d.lgs. n. 274 del 2000 -. D'altro canto, è stato lo stesso legislatore della I. n. 150 del 2022 ad aver dettato, con l'introdotto art. 20-bis cod. pen., la regola generale per cui le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 - tra di esse indicando il lavoro di pubblica utilità sostitutivo - fatto «salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge», tra le quali, per l'appunto, rientra pure l'ipotesi regolata dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, di struttura e modalità esecutive assai diverse da quelle dettate dall'art 56-bis legge n. 689 del 1981. La differenza, riconosciuta e consentita, tra tali istituti, rende, pertanto, del tutto erronea la modalità con cui il giudice di merito, nel disporre la sostituzione della pena applicata al Ruocco con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, ha ritenuto di imporre specifiche prescrizioni aggiuntive che, inerendo alla diversa fattispecie di cui all'art. 56-bis della legge n. 689 del 1981, risultano del tutto estranee rispetto alla figura applicata, in quanto assolutamente non previste dall'art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000. Sono state disposte, cioè, delle modalità esecutive palesemente eccentriche rispetto all'istituto applicato - così come effettivamente invocato da parte dell'imputato - in tal maniera integrandosi, pertanto, l'eccepito difetto di correlazione tra quanto richiesto dal Ruocco con l'istanza di applicazione della pena e quanto effettivamente disposto da parte del giudice in sentenza. 3. Tale vizio rileva, invero, anche sotto un altro profilo, dovendo, nella specie, ravvisarsi anche un'ipotesi di illegalità della pena, così come concretamente irrogata. Ed invero, nella Relazione illustrativa dello "Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari" è stata inequivocabilmente evidenziata la diversa natura giuridica dell'istituto del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, come introdotto dalla c.d. "riforma Cartabia" nell'art. 56-bis della legge n. 689 del 1981, rispetto alla diversa figura dettata, per il procedimento dinnanzi al giudice di pace, dall'art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000. Per come espressamente chiarito nella Relazione illustrativa, infatti, il legislatore ha «ritenuto opportuno denominare le nuove pene sostitutive aggiungendo l'aggettivo "sostitutivo": semilibertà "sostitutiva", detenzione domiciliare "sostitutiva", lavoro di pubblica utilità "sostitutivo", pena pecuniaria "sostitutiva". Tale denominazione è funzionale a rendere immediatamente distinguibili le predette pene sostitutive da istituti analoghi che, nell'ordinamento, hanno una diversa natura giuridica e disciplina. È il caso delle misure alternative alla detenzione della semilibertà e della detenzione domiciliare, del lavoro di pubblica utilità previsto come pena principale irrogabile dal giudice di pace o disposto nell'ambito della sospensione condizionale della pena o della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, ovvero, infine, è il caso della pena pecuniaria, prevista come pena principale (multa/ammenda)». In virtù di tale esegesi, pertanto, non sussiste dubbio di sorta in ordine al fatto che il lavoro di pubblica utilità previsto dalla norma generale dell'art. 56-bis I. n. 689 del 1981 abbia natura e funzione di sanzione sostitutiva della pena principale, mentre la corrispondente figura applicata ai sensi dell'art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000 - e per analogia, quindi, dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada -si connota, invece, per avere natura di pena principale. Tale distinguo assume dirimente rilievo in ragione di quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, per le quali si determina un'ipotesi di illegalità della pena allorquando vi sia l'applicazione di una sanzione "ab origine" contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge (cfr., in questi termini, Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689-01; con riferimento ad una fattispecie relativa all'irrogazione della pena detentiva per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., in luogo delle sanzioni previste, per i reati di competenza del giudice di pace, dall'art. 52, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274). Nel caso di specie, infatti, a fronte della invocata applicazione di una pena principale, così come prevista nel giudizio dinanzi al giudice di pace, è stata riconosciuta una sanzione di natura e specie diversa, in quanto meramente sostitutiva di una pena principale - quale è quella regolata dall'art. 56-bis I. n. 689 del 1981 -. Ne è scaturita, all'evidenza, la concreta applicazione di una commistione di sanzioni di diversa specie, così determinandosi, per il principio affermato dal Supremo Collegio, la conseguente configurazione di una pena illegale, oltre che, vieppiù, dell'eccepito difetto di correlazione tra quanto richiesto dall'imputato e quanto effettivamente applicato da parte del giudice. 4. Ne deriva, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Trento per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trento per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 16 gennaio 2024 Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2024.
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