RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 29 maggio 2023 la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza con cui in data 8 ottobre 2021 il Tribunale di Aosta, in esito a giudizio di opposizione a decreto penale di condanna, aveva ritenuto Bo.Si. colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2 sexies, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 con l'aggravante di aver commesso il fatto in orario compreso tra le ore 22 e le ore 7, (fatto commesso in C il (Omissis) e lo aveva condannato alla pena di mesi nove di arresto ed euro 4000 di ammenda, oltre alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per anni due.
2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo di ricorso con cui deduce ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione laddove la sentenza impugnata ha posto a carico della difesa dell'imputato l'onere di dimostrare il malfunzionamento dell'etilometro invocando inoltre il concetto di affidabilità di tale strumento di misurazione fondata a sua volta sui controlli periodici dell'alcoltest.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte di parziale accoglimento del ricorso.
4. La difesa dell'imputato ha depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Va premesso che in tema di guida in stato di ebbrezza, l'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Rv. 281828).
Nella specie la difesa sui é limitata a lamentare la mancanza di prova dell'omologazione delle revisioni periodiche senza in alcun modo allegare in che condizioni fosse l'apparecchiatura utilizzata, di talché correttamente la Corte territoriale, in adesione a tale indirizzo interpretativo, ha ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato sulla scorta dei due test effettuati il (Omissis) alle ore (Omissis) con apparecchio portatile per i rilievi etilometrici 7110 MKIII debitamente omologato.
In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23 gennaio 2024.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2024.